Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2648/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
nato a [...] il [...], Codice Fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Ariano Irpino, alla Via C.F._1
Cardito 202, presso lo studio dell'avv. GRANDE MARICA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Controparte_1
Benevento alla Via Giustiniani n. 1 rappresentato e difeso dall'avv.
CAMILLERI BRUNO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 29/05/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 14.6.24 parte ricorrente ha esposto:
1
[...]
con collocazione a riposo dal 01.02.2022, inquadrato al VI Controparte_1
livello del CCNL Forestali;
- che con ordine di servizio n.2 del 18.04.2019, in esecuzione delle deliberazioni di giunta esecutiva n. 101 del 18.12.2018 e n.44 del 28.03.2019, veniva nominato Direttore dei Lavori nell'ambito del Piano di Forestazione,_per gli interventi programmati per l'anno 2019;
- che con ordine di servizio n. 2 del 24.01.2020, in relazione alla deliberazione di Giunta Esecutiva n. 122 del 17.12.2019 il ricorrente veniva nominato progettista e direttore dei lavori per le opere da realizzare per la esecuzione degli interventi del Piano Forestazione 2020;
- che con ordine di servizio n. 2 del 24.05.2021, veniva nominato Direttore dei Lavori per la esecuzione dei lavori relativi al Piano di Forestazione anno
2021;
- che secondo quanto disposto dall'art.36 del CCNL gli spetta, già in possesso del VI livello, un'indennità di 130 euro mensili per il periodo in cui ha svolto mansioni di coordinamento, con discrezionalità di iniziativa e di progettualità in esecuzione degli ordini di servizio di cui innanzi che lo nominavano direttore dei lavori per tutti gli interventi di forestazione relativi agli anni 2019-2020-2021;
- che in attuazione di quanto innanzi e per altre vertenze, con delibere di giunta n.6 del 23.02.2023 e n. 7 del 23.02.2023, in attuazione del verbale sindacale del 14.02.23 la riconosceva ad altro dipendente con Controparte_1
medesima qualifica e che aveva esercitato le medesime mansioni l'indennità di cui all'art.36 del CCNL;
- che con nota del 26.03.2022 si invitava l'ente al pagamento di quanto richiesto;
2 - che con verbale di incontro sindacale il 26.09.2023, la Controparte_1
riconosceva il VI livello con parametro contrattuale 152 al ricorrente a far
[...]
data dal 01.06.2019;
- che malgrado la sottoscrizione del verbale di cui innanzi, l'Ente non ha provveduto al pagamento di quanto oggi richiesto.
Ha concluso chiedendo di “Accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in ricorso il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità prevista dall'art.
36 CCNL;
accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto verbale di accordo sindacale con riconoscimento in capo a del VI livello Parte_1
con parametro contrattuale 152 a far data dal 01.06.2019; accertare e dichiarare che con verbale sindacale è stata riconosciuta, ex art. 36 CCNL,
l'indennità di € 103,00 mensili dal 01.06.2019; Condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di euro 4.326,00 a titolo di indennità ex art.36 CCNL;
Condannare la convenuta al versamento in favore del ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributivi in relazione al riconoscimento di cui innanzi;
con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
Si è costituita parte resistente eccependo l'infondatezza del ricorso ed evidenziando che la non ha potuto ratificare l'accordo Controparte_1
sindacale intercorso tra le parti in data 26.09.2023 ed ha proceduto all'annullamento in autotutela della deliberazione con la quale il suddetto accordo era stato acquisito al protocollo, essendo stati riscontrati incongruenze e vizi.
2.
Parte ricorrente rivendica il mancato pagamento dell'indennità di funzione ex art. 36 del ccnl forestali.
Ciò posto occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento.
3 L'art. Art. 35 del ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale prevede che 6° livello - par. 152 “Appartengono gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il dirigente o con il datore di lavoro o con chi dallo stesso preposto, alla organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa. Profili esemplificativi Direttori tecnici, amministrativi, ed altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni, analista CED o responsabile servizio CED, responsabili di progetto e/o della realizzazione dei lavori”.
Mentre l'Art. 36 – Quadri
a) Definizione prevede che “In applicazione della legge 13 maggio 1985 n. 190, sono considerati quadri quei lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti e operando alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di un dirigente, svolgono con carattere di continuità funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi generali dell'impresa, con discrezionalità d'iniziativa nella gestione e/o nel coordinamento dell'attività aziendale o di significative unità organizzative della stessa. Rientrano inoltre nella categoria dei quadri quegli impiegati che esplicano funzioni specialistiche di particolare rilievo e valenza, di rappresentanza, progettualità e ricerca.
Ferma restando la non automaticità tra l'appartenenza al 6° livello e l'attribuzione della qualifica di quadro, appartengono alla categoria quadri quei lavoratori che, nell'ambito del predetto livello degli impiegati, svolgono funzioni di coordinamento dell'attività aziendale, con autonomia nei confronti del datore di lavoro, o funzioni specialistiche di particolare rilievo.
b) Indennità di funzione
Alla categoria dei quadri come individuata nella precedente lettera a), spetta un'indennità mensile pari a euro 77,47 da corrispondersi per tutte le mensilità previste contrattualmente e da computarsi sul T.F.R.
4 A decorrere dal 1° agosto 2002, alla categoria dei quadri come individuata nella precedente lettera a), spetta un'indennità mensile pari a € 103,00.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto”
Dalla lettera della norma appare evidente che l'appartenenza al 6° livello non comporta sic et simpliciter l'attribuzione della qualifica di quadro, la quale richiede, oltre alla titolarità di responsabili di progetto e/o della realizzazione dei lavori, lo svolgimento di funzioni di coordinamento dell'attività aziendale, con autonomia nei confronti del datore di lavoro o funzioni specialistiche di particolare rilievo.
Nel caso di specie, parte ricorrente, rivendica il proprio diritto all'indennità di cui al citato art. 36 sulla base di diversi incarichi attribuiti e di una delibera di ratifica di un accordo sindacale sottoscritto dall'ente convenuto relativo al riconoscimento della qualifica di Quadro già a far data dal 1.6.20, poi annullata.
In particolare, dagli atti risulta che la in un primo momento, Parte_2
con delibera n. 44.23 riconosceva, in virtù degli incarichi attribuiti al ricorrente con riferimento al piano di forestazione per gli anni 2019-2021, la categoria
Quadro, con la relativa indennità mensile di euro 103,00 a far data dal giugno
2020, poi a seguito di rettifica (v. delibera n. 46.23) dal giugno 2019.
Successivamente con delibera n. 54.23 l'ente ha annullato in autotutela le precedenti delibere di presa d'atto del verbale sindacale del 26.9.23 nn. 44 e 46 del 2023 “verificato che la data da cui l'ex dipendente P. F. ha maturato le condizione per poter avere il riconoscimento della categoria Quadro così come previsto dall'art. 36 del CCNL Forestali è il 1.7.2020 fino al giorno in cui è stato in servizio” , senza tuttavia adottare un successivo formale provvedimento di riconoscimento e di pagamento della indennità ex art. 36.
Ebbene, ritiene la Scrivente che già con la delibera di annullamento delle delibere n. 44 e 46 del 2023 vi sia stato un riconoscimento da parte dell'ente della qualifica di Quadro a far data dal luglio 2020 per aver svolto il ricorrente il ruolo
5 di progettista e direttore dei lavori in alcuni interventi ricompresi nei piani di forestazione.
Infatti, con il predetto atto l'ente si limita a precisare (senza tuttavia motivarne le ragioni) che la qualifica di quadro va riconosciuta al ricorrente non dal 1.6.19, ma dal 1.7.20 e fino all'ultimo giorno di servizio.
Pertanto, la non nega, ma anzi riconosce, la suddetta qualifica Controparte_1
sebbene con una decorrenza diversa rispetto a quanto statuito nel verbale sindacale e nelle delibere di presa d'atto poi annullate.
In ogni caso, per ciò che riguarda il periodo precedente (2019) si evidenzia che dagli atti risulta che il ricorrente già a far data dal 2019 con ordine di servizio n.2 del 18.04.2019, in esecuzione delle deliberazioni di giunta esecutiva n. 101 del
18.12.2018 e n.44 del 28.03.2019, veniva nominato Direttore dei Lavori nell'ambito del Piano di Forestazione, per gli interventi programmati per l'anno
2019, incarico ricoperto poi anche nel 2020 con ordine di servizio n. 2 del
24.01.2020.
Successivamente con ordine di servizio del 06/05/2020 veniva nominato progettista unitamente ad altri due colleghi, nonché direttore dei lavori delle opere da realizzare per la esecuzione degli interventi del Piano Forestazione 2021
(Scheda 1 denominato INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E
SALVAGUARDIA DEI BOSCHI ESISTENTI-FASCE PARAFUOCO-
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL REGIO TRATTURO-IMPORTO e
Scheda 2 denominato INTERVENTI DI BOSCHI DI CONTATTO E VERDE
PUBBLICO-IMPORTO) provvedendo alla redazione dei progetti definitivi, approvati dall'ente (v. delibere in atti).
Trattasi di incarichi che sicuramente richiedono discrezionalità d'iniziativa nella gestione e nel coordinamento dell'attività, nonché funzioni di particolare rilievo e progettualità, come del resto in un primo momento riconosciuto dallo stesso ente convenuto, il quale nemmeno in giudizio deduce le ragioni dell'annullamento in
6 autotutela e le ragioni del mancato pagamento per il periodo di fatto riconosciuto, limitandosi ad eccepire genericamente il mancato svolgimento di compiti riconducibili alla qualifica di quadro.
3.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con condanna di parte resistente al pagamento della somma di euro 4.326,00 a titolo di indennità ex art.36 CCNL per il periodo 2019-2021, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo al minimo tenuto conto dell'assenza di questioni particolari e della natura documentale della causa.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità ex art.36 CCNL per il periodo 2019-2021 e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 4.326,00 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.626,00 oltre rimb. Forf. Iva e cpa come per legge con distrazione
Così deciso in Benevento, 30/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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