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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/07/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 4/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di L'AQUILA, presso i cui uffici elettivamente domicilia, ope legis;
-appellante-
e rappresentata e difesa da: avv.ti RONDA ACHILLE e RONDA Controparte_1
FRANCESCA MILDRED, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/1981, lavoro/prev..
Appello avverso la sentenza n. 721/2024 del 04/12/2024, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10/07/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 06/01/2025 l' di ha Parte_1 Pt_1 impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 04/12/2024, depositata in pari data e notificata il 05/12/2024, con la quale era stata annullata l'ordinanza ingiunzione n. 135/2023 emessa il 06/07/2023 dal Capo dell'Ispettorato nei confronti della per il Controparte_1 pagamento della somma di €. 820,90 a titolo di sanzione amministrativa per non avere effettuato la comunicazione della chiamata al lavoro di assunto quale autista Persona_1 con contratto di lavoro intermittente, per la giornata del 09/07/2022, in violazione dell'art. 15
c. 3 d.lgs. n. 81/2005.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che l'ITL procedente, nel ritenere che il avesse Per_1 svolto attività lavorativa il giorno 09/07/2022, fosse incorso in errore nella lettura del cronotachigrafo dell'autocarro tg. BC525RJ, condotto dal lavoratore, le cui indicazioni erano state poste a base dell'accertamento, poiché su di esso era indicata la differente data del
01/07/2022, giorno in cui il lavoratore aveva prestato attività previa regolare comunicazione amministrativa, ed il cronotachigrafo non poteva essere del 9 luglio, perché quello del 6 luglio indicava un chilometraggio maggiore rispetto a quello esaminato dagli ispettori, con conseguente insussistenza della violazione contestata.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché: gli ispettori procedenti, con verbale fidefaciente fino a querela di falso, avevano accertato che il disco cronografico relativo al giorno oggetto di sanzione riportava la data del 09/07/2024, giorno per il quale non risultava, relativamente al Per_1 lavoratore intermittente, né comunicazione di chiamata al lavoro né annotazione di svolgimento di attività lavorativa sul LUL;
il giorno 01/07/2022 il stesso aveva Per_1 attestato, ai fini degli adempimenti in materia di trasporto su strada, di avere svolto attività lavorativa diversa dalla guida, sicché la data indicata sul cronotachigrafo non poteva essere quella del 01/07/2022, e, qualora vi fossero stati errori materiali nella compilazione del cronotachigrafo, ben potevano essere relativi al chilometraggio;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dall'impugnata sentenza, la violazione contestata era sussistente.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dall'appellata.
La si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato.
Va in primo luogo osservato che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la riferibilità alla giornata lavorativa del 09/07/2022 delle risultanze del disco cronotachigrafico su cui gli ispettori procedenti hanno basato l'accertamento della violazione amministrativa per cui è causa non è assistita da valore fidefaciente, essendosi trattato di risultanze di esame documentale.
È difatti pacifico in giurisprudenza che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. L. n. 23252 del 28/08/2024 rv. 672193 - 01).
Ciò posto, va considerato che, come ben ritenuto nell'impugnata sentenza, la data manoscritta sul disco cronotachigrafico, in atti, posto a base della contestazione della violazione per cui è causa, non è quella del 09/07/2022, ma quella del 01/07/2022.
In primo luogo, difatti, la seconda cifra numerica indicante il giorno non va letta: 9, come sostiene l'appellante, ma: 1, come si evince chiaramente dal confronto con l'ultima cifra del secondo rigo della parte del disco relativa all'indicazione del chilometraggio iniziale del veicolo di riferimento. Questa, difatti, è inequivocabilmente un numero 9 -sia perché tracciato con un tondino superiore interamente chiuso ed una sbarretta inferiore curvilinea, conformemente alle correnti regole ortografiche, sia perché la differenza tra il chilometraggio iniziale e quello finale è esatta solo leggendo l'ultima cifra del chilometraggio iniziale appunto come:
9- laddove la cifra indicante il giorno è tracciata con una sbarretta inferiore verticale, pressoché rettilinea, ed una superiore obliqua con un piccolo riccio iniziale, sicché, con evidenza, non può che trattarsi di un 1 vergato in modo impreciso.
In secondo luogo, il teste autista conducente dell'autocarro tg. BC525RJ, su cui il Per_1 disco cronotachigrafico era installato, ha confermato di essere l'autore delle indicazioni manoscritte sul disco ed ha riferito che la data ivi indicata è quella del 01/07/2022, ed anche il teste suo collega di lavoro, ha riferito che, in base alla sua conoscenza della grafia del Tes_1 collega, detta data va letta come 01/07/2022. In terzo luogo, dal disco cronotachigrafico del 06/07/2022 relativo al medesimo autocarro, prodotto dall'appellata, si rileva che il chilometraggio iniziale del mezzo è maggiore rispetto a quello indicato sull'altro disco, sicché, con evidenza, quest'ultimo non può che essere di data anteriore e quindi non può essere relativo al 9 luglio.
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è assolutamente inverosimile che il lavoratore abbia commesso errori materiali nell'indicazione dei chilometraggi sui dischi, trattandosi di numeri a sei cifre, riportati in valori crescenti e con calcoli esatti dei chilometraggi giornalieri percorsi, sicché gli errori avrebbero dovuto riguardare più cifre e avrebbero dovuto essere ripetuti, evenienza del tutto improbabile.
Infine, ancora contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è irrilevante che l'appellata abbia attestato, nella dichiarazione in atti, prescritta dalla decisione della Commissione UE n.
2009/959/UE del 14/12/2009 ai fini del rispetto degli obblighi di cui al reg. CE 561/2006
(periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada), che il giorno 01/07/2022 il era stato impiegato in attività Per_1 diverse dalla guida, poiché, come prescritto dalla citata decisione e dalla relativa nota orientativa, l'attestazione non è richiesta per le attività che possono essere registrate dal tachigrafo, sicché, tenuto conto che il citato disco cronotachigrafico del 01/07/2022 indica un'attività di guida di circa due ore e mezza, è evidente che l'attestazione si riferisca alle attività svolte dal lavoratore per il restante orario di lavoro.
L'appello va perciò rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 721/2024 in data 04/12/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 600,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 10/07/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di L'AQUILA, presso i cui uffici elettivamente domicilia, ope legis;
-appellante-
e rappresentata e difesa da: avv.ti RONDA ACHILLE e RONDA Controparte_1
FRANCESCA MILDRED, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/1981, lavoro/prev..
Appello avverso la sentenza n. 721/2024 del 04/12/2024, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10/07/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 06/01/2025 l' di ha Parte_1 Pt_1 impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 04/12/2024, depositata in pari data e notificata il 05/12/2024, con la quale era stata annullata l'ordinanza ingiunzione n. 135/2023 emessa il 06/07/2023 dal Capo dell'Ispettorato nei confronti della per il Controparte_1 pagamento della somma di €. 820,90 a titolo di sanzione amministrativa per non avere effettuato la comunicazione della chiamata al lavoro di assunto quale autista Persona_1 con contratto di lavoro intermittente, per la giornata del 09/07/2022, in violazione dell'art. 15
c. 3 d.lgs. n. 81/2005.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che l'ITL procedente, nel ritenere che il avesse Per_1 svolto attività lavorativa il giorno 09/07/2022, fosse incorso in errore nella lettura del cronotachigrafo dell'autocarro tg. BC525RJ, condotto dal lavoratore, le cui indicazioni erano state poste a base dell'accertamento, poiché su di esso era indicata la differente data del
01/07/2022, giorno in cui il lavoratore aveva prestato attività previa regolare comunicazione amministrativa, ed il cronotachigrafo non poteva essere del 9 luglio, perché quello del 6 luglio indicava un chilometraggio maggiore rispetto a quello esaminato dagli ispettori, con conseguente insussistenza della violazione contestata.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché: gli ispettori procedenti, con verbale fidefaciente fino a querela di falso, avevano accertato che il disco cronografico relativo al giorno oggetto di sanzione riportava la data del 09/07/2024, giorno per il quale non risultava, relativamente al Per_1 lavoratore intermittente, né comunicazione di chiamata al lavoro né annotazione di svolgimento di attività lavorativa sul LUL;
il giorno 01/07/2022 il stesso aveva Per_1 attestato, ai fini degli adempimenti in materia di trasporto su strada, di avere svolto attività lavorativa diversa dalla guida, sicché la data indicata sul cronotachigrafo non poteva essere quella del 01/07/2022, e, qualora vi fossero stati errori materiali nella compilazione del cronotachigrafo, ben potevano essere relativi al chilometraggio;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dall'impugnata sentenza, la violazione contestata era sussistente.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dall'appellata.
La si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato.
Va in primo luogo osservato che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la riferibilità alla giornata lavorativa del 09/07/2022 delle risultanze del disco cronotachigrafico su cui gli ispettori procedenti hanno basato l'accertamento della violazione amministrativa per cui è causa non è assistita da valore fidefaciente, essendosi trattato di risultanze di esame documentale.
È difatti pacifico in giurisprudenza che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. L. n. 23252 del 28/08/2024 rv. 672193 - 01).
Ciò posto, va considerato che, come ben ritenuto nell'impugnata sentenza, la data manoscritta sul disco cronotachigrafico, in atti, posto a base della contestazione della violazione per cui è causa, non è quella del 09/07/2022, ma quella del 01/07/2022.
In primo luogo, difatti, la seconda cifra numerica indicante il giorno non va letta: 9, come sostiene l'appellante, ma: 1, come si evince chiaramente dal confronto con l'ultima cifra del secondo rigo della parte del disco relativa all'indicazione del chilometraggio iniziale del veicolo di riferimento. Questa, difatti, è inequivocabilmente un numero 9 -sia perché tracciato con un tondino superiore interamente chiuso ed una sbarretta inferiore curvilinea, conformemente alle correnti regole ortografiche, sia perché la differenza tra il chilometraggio iniziale e quello finale è esatta solo leggendo l'ultima cifra del chilometraggio iniziale appunto come:
9- laddove la cifra indicante il giorno è tracciata con una sbarretta inferiore verticale, pressoché rettilinea, ed una superiore obliqua con un piccolo riccio iniziale, sicché, con evidenza, non può che trattarsi di un 1 vergato in modo impreciso.
In secondo luogo, il teste autista conducente dell'autocarro tg. BC525RJ, su cui il Per_1 disco cronotachigrafico era installato, ha confermato di essere l'autore delle indicazioni manoscritte sul disco ed ha riferito che la data ivi indicata è quella del 01/07/2022, ed anche il teste suo collega di lavoro, ha riferito che, in base alla sua conoscenza della grafia del Tes_1 collega, detta data va letta come 01/07/2022. In terzo luogo, dal disco cronotachigrafico del 06/07/2022 relativo al medesimo autocarro, prodotto dall'appellata, si rileva che il chilometraggio iniziale del mezzo è maggiore rispetto a quello indicato sull'altro disco, sicché, con evidenza, quest'ultimo non può che essere di data anteriore e quindi non può essere relativo al 9 luglio.
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è assolutamente inverosimile che il lavoratore abbia commesso errori materiali nell'indicazione dei chilometraggi sui dischi, trattandosi di numeri a sei cifre, riportati in valori crescenti e con calcoli esatti dei chilometraggi giornalieri percorsi, sicché gli errori avrebbero dovuto riguardare più cifre e avrebbero dovuto essere ripetuti, evenienza del tutto improbabile.
Infine, ancora contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è irrilevante che l'appellata abbia attestato, nella dichiarazione in atti, prescritta dalla decisione della Commissione UE n.
2009/959/UE del 14/12/2009 ai fini del rispetto degli obblighi di cui al reg. CE 561/2006
(periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada), che il giorno 01/07/2022 il era stato impiegato in attività Per_1 diverse dalla guida, poiché, come prescritto dalla citata decisione e dalla relativa nota orientativa, l'attestazione non è richiesta per le attività che possono essere registrate dal tachigrafo, sicché, tenuto conto che il citato disco cronotachigrafico del 01/07/2022 indica un'attività di guida di circa due ore e mezza, è evidente che l'attestazione si riferisca alle attività svolte dal lavoratore per il restante orario di lavoro.
L'appello va perciò rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 721/2024 in data 04/12/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 600,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 10/07/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -