TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3328/2023 vertente tra:
Controparte_1
appellante
e
Controparte_2
appellato nonché
Controparte_3
appellata non costituita
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3328/2023 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Antonio Caruso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Benevento, Via
Meomartini n. 3, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Tartaglione e Fabio Francavilla, Controparte_4
elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Caserta, Via Ricciardi n. 51, in virtù di procura allegata agli atti;
appellato nonché
Controparte_3
appellata non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con atto introduttivo notificato in data 24.4.2023, l' Controparte_1
impugnava la sentenza n. 6663/22, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 8.4-
27.10.2022 a definizione del giudizio Rg n. 2633/2021, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. Controparte_2
02820150009921969, ente impositore Controparte_3
Con la sentenza gravata, il Giudice di prime cure – affermata la sussistenza della propria giurisdizione e ritenuta la preliminare ammissibilità della domanda - accoglieva la opposizione per intervenuta prescrizione del credito portato dal ruolo e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
A supporto del gravame, l'agente appellante adduceva i seguenti motivi:
1. il difetto di giurisdizione in capo al giudice adito, in favore di quello tributario;
2. la inammissibilità della impugnazione avverso estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c. e comunque, la insussistenza della prescrizione per regolare notificazione della cartella di pagamento;
3. omessa motivazione sulle eccezioni sollevate in I grado.
Sulla scorta di tali ragioni, l'appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato che – in via preliminare - eccepiva la Controparte_2 inammissibilità dell'appello alla luce dei criteri di cui alla Riforma Cartabia e, nel merito, contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto della impugnazione.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Con ordinanza del 26.9.2023, la scrivente – rilevata la nullità della notificazione per come effettuata nei riguardi della suddetta parte – ne disponeva la rinnovazione entro il 20.10.2023.
Alla udienza fissata in prosieguo, evidenziato che la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello nei confronti della – non costituitasi in giudizio – avveniva in data Controparte_3
16.11.2023 e, dunque, in violazione del termine perentorio all'uopo assegnato, il procedimento veniva rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. (cfr. ordinanza del 13.2.2024).
Il Tribunale reputa debba pronunciarsi l'estinzione del giudizio di appello.
Ed invero, come accennato, rilevato il vizio della notificazione dell'atto di appello nei confronti della ne veniva ordinata la rinnovazione. Controparte_3
Segnatamente, il rilevato vizio di nullità della notificazione consisteva nel fatto che essa avveniva presso un indirizzo pec relativo all' con il pubblico. Parte_1
Come noto, secondo quanto disposto dall'art. 291 c.p.c. - applicabile al giudizio di appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. …”.
3 La parte appellante, a tanto onerata, allegava documentazione relativa alla rinnovazione della notificazione nei confronti della avvenuta in data 16.11.2023 (cfr. note depositate Controparte_3
in pari data) e, dunque, una volta elasso il termine all'uopo concesso.
L'adempimento dell'incombente entro il predetto termine, o comunque la rituale costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione, avrebbero comportato la sanatoria ex tunc del vizio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 53 del 05/01/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1774 del
03/03/1999).
Va, dunque fatta piana applicazione alla fattispecie in esame dei principi espressi dalla Suprema
Corte, secondo cui: “… La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale si determina l'estinzione del processo.” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03/11/2006,
n. 23587, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. II Sent., 30/05/2017, n. 13637).
Ebbene, si reputa che in ragione della tardiva rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della (litisconsorte processuale del presente giudizio) il giudizio Controparte_3
vada dichiarato estinto (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. V, 23/12/2021, n. 41316).
Le spese – nei rapporti tra la parte appellante e quella appellata costituita - seguono la soccombenza della prima e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione nella misura del 50 %, in ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Alcuna statuizione sul punto si reputa vada resa con riguardo alla posizione della Controparte_3
non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 3328/2023, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 6663/22, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 8.4-27.10.2022, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, in favore di quella appellata costituita, che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. n. 55/14 nella misura percentuale indicata in parte motiva) in € 232,00, di cui € 66,00 per fase di studio, € 66,00 per fase introduttiva ed € 100,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
4 - dispone la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. di cui al capo che precede in favore dei difensori costituiti di parte appellata;
- nulla per spese con riguardo alla posizione della Controparte_3
Santa Maria Capua Vetere, 11.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3328/2023 vertente tra:
Controparte_1
appellante
e
Controparte_2
appellato nonché
Controparte_3
appellata non costituita
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3328/2023 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Antonio Caruso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Benevento, Via
Meomartini n. 3, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Tartaglione e Fabio Francavilla, Controparte_4
elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Caserta, Via Ricciardi n. 51, in virtù di procura allegata agli atti;
appellato nonché
Controparte_3
appellata non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con atto introduttivo notificato in data 24.4.2023, l' Controparte_1
impugnava la sentenza n. 6663/22, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 8.4-
27.10.2022 a definizione del giudizio Rg n. 2633/2021, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. Controparte_2
02820150009921969, ente impositore Controparte_3
Con la sentenza gravata, il Giudice di prime cure – affermata la sussistenza della propria giurisdizione e ritenuta la preliminare ammissibilità della domanda - accoglieva la opposizione per intervenuta prescrizione del credito portato dal ruolo e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
A supporto del gravame, l'agente appellante adduceva i seguenti motivi:
1. il difetto di giurisdizione in capo al giudice adito, in favore di quello tributario;
2. la inammissibilità della impugnazione avverso estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c. e comunque, la insussistenza della prescrizione per regolare notificazione della cartella di pagamento;
3. omessa motivazione sulle eccezioni sollevate in I grado.
Sulla scorta di tali ragioni, l'appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato che – in via preliminare - eccepiva la Controparte_2 inammissibilità dell'appello alla luce dei criteri di cui alla Riforma Cartabia e, nel merito, contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto della impugnazione.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Con ordinanza del 26.9.2023, la scrivente – rilevata la nullità della notificazione per come effettuata nei riguardi della suddetta parte – ne disponeva la rinnovazione entro il 20.10.2023.
Alla udienza fissata in prosieguo, evidenziato che la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello nei confronti della – non costituitasi in giudizio – avveniva in data Controparte_3
16.11.2023 e, dunque, in violazione del termine perentorio all'uopo assegnato, il procedimento veniva rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. (cfr. ordinanza del 13.2.2024).
Il Tribunale reputa debba pronunciarsi l'estinzione del giudizio di appello.
Ed invero, come accennato, rilevato il vizio della notificazione dell'atto di appello nei confronti della ne veniva ordinata la rinnovazione. Controparte_3
Segnatamente, il rilevato vizio di nullità della notificazione consisteva nel fatto che essa avveniva presso un indirizzo pec relativo all' con il pubblico. Parte_1
Come noto, secondo quanto disposto dall'art. 291 c.p.c. - applicabile al giudizio di appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. …”.
3 La parte appellante, a tanto onerata, allegava documentazione relativa alla rinnovazione della notificazione nei confronti della avvenuta in data 16.11.2023 (cfr. note depositate Controparte_3
in pari data) e, dunque, una volta elasso il termine all'uopo concesso.
L'adempimento dell'incombente entro il predetto termine, o comunque la rituale costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione, avrebbero comportato la sanatoria ex tunc del vizio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 53 del 05/01/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1774 del
03/03/1999).
Va, dunque fatta piana applicazione alla fattispecie in esame dei principi espressi dalla Suprema
Corte, secondo cui: “… La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale si determina l'estinzione del processo.” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03/11/2006,
n. 23587, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. II Sent., 30/05/2017, n. 13637).
Ebbene, si reputa che in ragione della tardiva rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della (litisconsorte processuale del presente giudizio) il giudizio Controparte_3
vada dichiarato estinto (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. V, 23/12/2021, n. 41316).
Le spese – nei rapporti tra la parte appellante e quella appellata costituita - seguono la soccombenza della prima e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione nella misura del 50 %, in ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Alcuna statuizione sul punto si reputa vada resa con riguardo alla posizione della Controparte_3
non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 3328/2023, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 6663/22, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 8.4-27.10.2022, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, in favore di quella appellata costituita, che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. n. 55/14 nella misura percentuale indicata in parte motiva) in € 232,00, di cui € 66,00 per fase di studio, € 66,00 per fase introduttiva ed € 100,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
4 - dispone la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. di cui al capo che precede in favore dei difensori costituiti di parte appellata;
- nulla per spese con riguardo alla posizione della Controparte_3
Santa Maria Capua Vetere, 11.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5