Sentenza 7 aprile 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è operazione ermeneutica riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della corretta applicazione delle norme sulla interpretazione dei contratti e sotto il profilo della completezza e non contraddittorietà della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, per insufficienza ed illogicità della motivazione, in quanto , nell'interpretare l'accordo sindacale contenuto nel comunicato congiunto del 3.11.1992 tra le Ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali, relativo al pagamento delle competenze previste dal contratto integrativo per il periodo successivo al 31 ottobre 1992, il giudice di merito non aveva fatto corretta applicazione del primario criterio di interpretazione del contratto, che impone in primo luogo di indagare sulla comune volontà delle parti, sulla base del testo dell'accordo anche se eventualmente discostandosi dalla formulazione letterale di esso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5429 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.F.S.S. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale i rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OM IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO MILONE, VINCENZA SCARDINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 392/99 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 05/07/99 R.G.N. 168/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Termini Imerese, rigettando l'appello delle Ferrovie dello Stato SpA, ha confermato la sentenza di primo grado, recante la condanna della società appellante al pagamento, in favore dell'appellato, lavoratore alle dipendenze della stessa società, delle somme maturate nel periodo dal 1 novembre 1992 al 31 dicembre 1994, relative al cosiddetto "integrativo - bis".
La motivazione, in sintesi, è così articolata:
a) contrariamente all'assunto dell'azienda, l'erogazione delle somme anzidette non era preclusa dal disposto dell'art. 2, comma 7, del d.l. n. 333 del 1992 (conv. in legge 8 agosto 1992, n. 359), sia perché la norma, nel vietare, in materia retributiva, deliberazioni peggiorative del saldo di bilancio, non istituiva un divieto inderogabile, sia perché, in ogni caso, essa era inapplicabile ratione temporis, essendo stati gli incrementi retributivi in questione concordati con le organizzazioni sindacali in data anteriore a quella (11 luglio 1992) della sua entrata in vigore, sia, infine, perché non era provato il presupposto del divieto, ossia l'elemento di fatto costituito dal passivo di bilancio;
b) il comunicato congiunto del 3 novembre 1992, nel prevedere il pagamento dei ratei dell'emolumento maturati alla data del 31 ottobre 1992 e la costituzione di una commissione mista, incaricata di esaminare la possibilità di corrispondere i ratei successivi con altre forme di pagamento, non assumeva un contenuto sospensivo dell'obbligazione retributiva, ma ne aveva uno "meramente programmatico", di impegno a negoziare per una futura disciplina diversa dell'istituto;
c) allorché il contratto collettivo del 18 novembre 1994 stabilì la cessazione, con effetto dal 31 ottobre 1992, dell'erogazione dell'emolumento de quo e la sua sostituzione con il rilascio di azioni della società Ferrovie dello Stato, si verificò una transazione su di un diritto già acquisito al patrimonio dei singoli lavoratori, ma viziata da nullità, per essere stata stipulata da organizzazioni sindacali alle quali questi ultimi non avevano conferito uno specifico mandato.
La Società Ferrovie dello Stato ricorre, sulla base di un solo motivo di censura, per la cassazione di questa sentenza. Resiste il lavoratore con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39 Cost., degli artt. 1322, 1372 e, per quanto di ragione, 2077 cod. civ., nonché degli artt. 1362, 1363, 1366, 1965 e ss.,
2113, stesso codice, in una con carenza e contraddittorietà della motivazione su punti essenziali della controversia. Sostiene, in particolare, la ricorrente che:
a) il tenore letterale dell'accordo 3 novembre 1992 non consentiva dubbi circa l'intento negoziale di regolare l'obbligazione relativa all'emolumento in contestazione, nel senso di limitare il pagamento a quanto maturato fino al mese di ottobre, rinviando ad un futuro accordo di stabilire in merito al periodo successivo, in ordine al quale, quindi, l'obbligazione era stata sospesa;
b) tale intento emergeva altresì da tutto il successivo comportamento delle parti, e, in particolare, dall'accordo 4 marzo 1994, nel quale si dava atto del negoziato in corso per la definizione di diritti ed obblighi relativi al periodo successivo all'ottobre 1992, definizione che, poi, era stata consacrata dal contratto collettivo del 1994;
c) tra l'altro, durante questo lasso di tempo nessuna protesta era stata avanzata contro il preteso inadempimento ed era illogico ritenere che la società fosse rimasta inadempiente nella persistenza immutata dell'obbligo di pagamento;
d) dovendo, dunque, escludersi che, durante il periodo dal 1 novembre 1992 al 31 dicembre 1994 fosse acquisito al patrimonio dei lavoratori il diritto di credito al ripetuto emolumento, era ugualmente da negare che il contratto collettivo di quest'ultimo anno avesse incontrato il limite dell'indisponibilità, in difetto di specifico mandato, di diritti individuali già sorti. Reputa la Corte che se ne debba affermare la fondatezza. Questioni analoghe sono già state esaminate e decise in questa sede di legittimità con il rigetto del ricorso dei lavoratori contro sentenze che avevano respinto le loro domande (sentt. 3 aprile 1999, n. 3249; 11 febbraio 2000, n. 1541; 12 febbraio 2000, n. 1583), ovvero con la cassazione di decisioni ad essi favorevoli. Pur non essendosi in presenza, in senso stretto e tecnico, di un indirizzo giurisprudenziale della Corte (per la ragione che, nei giudizi indicati, il controllo di legittimità è stato promosso al fine di verificare soltanto la correttezza del discorso giustificativo svolto dal giudice del merito in ordine ad accertamenti di fatto a lui istituzionalmente riservati), emerge nondimeno dai citati precedenti la costante affermazione di un difetto di base legale di una scelta interpretativa (circa la disciplina collettiva rilevante ai fini del decidere) che conduca alla conclusione della persistenza dell'obbligazione di erogazione dell'emolumento per cui è causa anche per il periodo successivo al 31 ottobre 1992.
Una siffatta conclusione va ulteriormente rifiutata. Anche nel presente giudizio la cassazione della sentenza è domandata perché il Tribunale nell'accertamento e valutazione di fatti - quale fosse, cioè, il contenuto degli accordi collettivi concernenti l'emolumento in contestazione - non si sarebbe attenuto alle prescrizioni dettate dagli art. 1362 ss. e non avrebbe giustificato i risultati cui è pervenuto con una motivazione sufficiente a logica.
Non esiste contrasto tra le parti sul punto che, se i diritti retributivi in discussione, concernenti il periodo novembre 1992 - dicembre 1994, dovessero considerarsi acquisiti al patrimonio dei lavoratori, il contratto collettivo del 1994 non sarebbe stato abilitato, in quanto fonte normativa dei rapporti di lavoro, a disporne in senso recessivo.
Il punto centrale della controversia è, dunque, il contenuto a l'ambito di efficacia dell'accordo sindacale manifestato con il "comunicato congiunto" del 3 novembre 1992.
Il Tribunale ha negato che il predetto accordo avesse in qualche modo inciso sul diritto di credito spettante al lavoratore, perché gli stipulanti avevano semplicemente concordato circa l'opportunità di sottoporre a revisione l'assetto negoziale in atto, rinviando, appunto, alla conclusione di futuri patti collettivi tale revisione. L'accertamento risulta affetto dai vizi denunciati dalla parte ricorrente.
Viene in evidenza, in primo luogo, la violazione del criterio interpretativo fondamentale consacrato dal primo comma dell'art. 1362 c.c, nella parte in cui impone soprattutto di indagare quale sia stata la comune intenzione dei contraenti sulla base del testo dell'accordo, anche eventualmente discostandosi dalla formulazione letterale.
In questa violazione la sentenza impugnata è incorsa perché, sebbene riporti integralmente il testo dell'accordo, omette completamente di esaminare la parte in cui si contempla espressamente che "la società per intanto porrà in pagamento in unica soluzione le competenze relative al periodo 1/6 - 31/10/1992 con ruolo paga del mese di novembre".
Tale omissione compromette irrimediabilmente la sufficienza logicità della motivazione circa l'intento degli stipulanti di non incidere sul contenuto dell'obbligazione retributiva, rinviando ad accordi futuri ogni determinazione al riguardo, giacché non spiega le ragioni per le quali, pur restando inalterato il rapporto, è stato previsto specificamente l'obbligo di pagamento con riferimento alle sole competenze maturate al 31 ottobre.
Ne deriva un insanabile contrasto logico tra la ritenuta (in sostanza) natura esclusivamente obbligatoria, e non normativa, del patto collettivo (in quanto recante impegni solo per gli stipulanti, senza incidenza sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro) e la presenza di previsioni direttamente concernenti l'obbligazione retributiva del datore di lavoro.
L'insufficienza e l'illogicità della motivazione si estendono, conseguentemente, alla valutazione operata dal Tribunale relativamente alla seconda parte del testo negoziale, recante l'impegno ad "esaminare la possibilità di corrispondere l'integrativo bis con forme di pagamento che assicurino ai lavoratori un risultato equivalente agli aumenti previsti, prendendo in considerazione anche l'ipotesi di utilizzare a questo fine l'emissione di obbligazioni", costituendo all'uopo una commissione mista (che si prevedeva potesse concludere i lavori entro lo stesso mese di novembre 1992, previsione poi smentita dal protrarsi del negoziato).
Il Tribunale, infatti, ha affermato che le parole usate dimostravano inconfutabilmente come le parti considerassero l'obbligazione pur sempre esistente e intendessero negoziare puramente a semplicemente sulle modalità di adempimento, che avrebbero potuto consistere nella dazione di obbligazioni o azioni della società. Sono evidenti le violazioni delle regole sull'interpretazione dei contratti ed i vizi logici del ragionamento.
L'istituto di cui all'art. 1197 c.c. (prestazione in luogo dell'adempimento) contempla che il debitore possa liberarsi dell'obbligo eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta con il consenso del creditore;
la norma precisa che, in tal caso, l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Quindi, la datio in solutum è legislativamente configurata come contratto (solvendi causa) di natura reale quanto alla perfezione, assolutamente incompatibile, come tale, con un accordo inteso a sostituire l'originario oggetto dell'obbligazione con altro diverso (ipotesi che può concretare, in presenza dei relativi presupposti, novazione oggettiva ai sensi dell'art. 1230 c.c).
Ne discende che, assunta a presupposto la permanenza inalterata dell'obbligazione di pagamento, ritenere che le parti collettive si fossero impegnate a negoziare un patto avente ad oggetto i modi di adempimento della stessa, costituisce inosservanza del canone interpretativo di cui all'art. 1367 c.c, per la semplice ragione che nessuna efficacia sul piano dei rapporti di lavoro avrebbe potuto attribuirsi ad un simile accordo.
La sentenza impugnata, inoltre, al fine di ricostruire l'intento degli stipulanti l'accordo in data 3.11.1992, avrebbe dovuto considerare, non tanto il fatto che l'azienda non avesse più proceduto ai pagamenti dopo il 31.10.1992 senza suscitare particolari e immediate reazioni, quanto i tenore a la portata degli accordi raggiunti successivamente e, in particolare, sempre nel rispetto del criterio di cui al citato art. 1367 c.c, le previsioni del contralto collettivo nazionale, onde verificare se la regolamentazione dei diritti retributivi attinenti al periodo novembre 1992 - dicembre 1994 costituisse una non consentita disposizione di diritti individuali di credito, ovvero rappresentasse lo sviluppo attuativo dell'accordo del 1992, al fine di disciplinare ex novo le obbligazioni retributive del datore di lavoro attinenti ad un periodo nel quale la precedente disciplina non era più operativa.
Infatti, la necessità di comprendere tra i "comportamenti complessivi posteriori alla conclusione del contratto" (art. 1362, secondo comma, c.c.) anche le trattative ed i successi accordi collettivi, è stata già affermata dalla giurisprudenza della Corte (vedi Cass. 7609/2001, cit.). In conclusione, erano due le opzioni interpretative astrattamente possibili: a) anche dopo l'accordo 3.11.1992 - considerato di natura meramente obbligatoria e non normativa - l'azienda restava obbligata al pagamento dell'emolumento de quo, ed era incorsa in puro e semplice inadempimento, perdurato fino alla nuova regolamentazione, del credito certo ed esigibile dei lavoratori;
b) l1 accordo conteneva, accanto ad una parte "obbligatoria", anche un contenuto "normativo", preordinato a "sospendere" l'attualità dell'obbligo e del correlativo credito a partire dal novembre 1992, rimettendone la disciplina all'esito di apposito negoziato.
Il Tribunale ha scelto la prima, escludendo che l'accordo del 1992 intendesse in qualche maniera disciplinare l'obbligazione relativa all'indennità per il periodo successivo all'ottobre del 1992, ma, come posto in evidenza, il procedimento interpretativo risulta affetto da violazione delle regole di ermeneutica e da vizi della motivazione.
Pertanto in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio perché nel nuovo giudizio si proceda ad accertare: in primo luogo, facendo applicazione del principio di diritto a dei criteri di indagine sopra precisati, se, attribuito in ipotesi un contenuto normativo all'accordo sindacale 3.11.1992, il rapporto di lavoro dedotto in causa potesse restarne influenzato;
b) subordinatamente all'esito positivo della prima indagine, quale sia stata l'intenzione delle patti espressa nel menzionato accordo, ponendo rimedio ai vizi di motivazione a alle violazioni degli art. 1362 ss. riscontrati nella sentenza impugnata.
All'accoglimento del ricorso non è d'ostacolo l'assunto di parte resistente circa il difetto di conferimento di suo specifico mandato ai sindacati che hanno stipulato gli accordi che qui rilevano, ivi compreso, quindi, quello del 3 novembre 1992, che il giudice a quo ha, comunque, interpretato come non contenente una clausola di sospensione dell'erogazione dell'emolumento in contestazione. La questione, invero, assume rilievo preliminare rispetto all'altra concernente il contenuto dell'accordo e deve ritenersi che solo avendola implicitamente risolta in senso sfavorevole alla parte vittoriosa il giudice del merito può avere dato ingresso allo scrutinio del significato e della portata delle clausole in cui si concretava il contenuto suddetto e delle quali, quindi, si postulava l'efficacia nei confronti della medesima parte.
Ed una siffatta interpretazione della sentenza impugnata risponde non solo alla sua logica interna, ma è anche avallata dall'operatività del principio per cui, ove un contratto collettivo aziendale stipulato dal sindacato per la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori dell'azienda venga successivamente modificato od integrato da un nuovo accordo aziendale stipulato dallo stesso sindacato, tutti i lavoratori che abbiano fatto adesione all'originario accordo, ancorché non più iscritti al sindacato, sono vincolati dall'accordo successivo e non possono invocare l'applicazione soltanto del primo (Cass. 11 novembre 1987, 8325). Ravvisandosi, dunque, nella specie un caso di soccombenza teorica su questione preliminare risolta sfavorevolmente alla parte poi definitivamente vittoriosa nel merito, la, sia pure implicita statuizione avrebbe richiesto, ai fini dell'esame, ad opera della Corte, di questioni al riguardo, la proposizione di apposito motivo di ricorso incidentale, viceversa omesso da detta parte, che si è limitata alla notificazione del controricorso.
Trova applicazione, in altre parole, il consolidato principio per cui, quando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure implicitamente, in senso sfavorevole alla parte che poi risulti vittoriosa, una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa di proporre ricorso incidentale: infatti, non essendo il giudizio di legittimità (in considerazione della sua struttura) assoggettato alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 cod. proc. civ., ne consegue che l'onere dell'impugnazione gravante sull'intimato vada riferito non solo alla soccombenza "pratica" ma anche a quella "teorica" e non possa, nell'ipotesi considerata, essere assolto con la sola riproposizione della questione col controricorso o con la memoria illustrativa di questo (fra le innumerevoli sentenze conformi, v. Cass. 22 giugno 2001, n. 8537; Id., 19 settembre 2000, n. 12386; Id., 1 aprile 1999, n. 3102; Id., 6 dicembre 1996, n. 10888; Id., 29 novembre 1993, n. 11808; Id., 6 luglio 1991, n. 7487). Il giudice di rinvio provvedere anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alla regolazione delle spese del processo di cassazione, alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2003