Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5429
CASS
Sentenza 7 aprile 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è operazione ermeneutica riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della corretta applicazione delle norme sulla interpretazione dei contratti e sotto il profilo della completezza e non contraddittorietà della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, per insufficienza ed illogicità della motivazione, in quanto , nell'interpretare l'accordo sindacale contenuto nel comunicato congiunto del 3.11.1992 tra le Ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali, relativo al pagamento delle competenze previste dal contratto integrativo per il periodo successivo al 31 ottobre 1992, il giudice di merito non aveva fatto corretta applicazione del primario criterio di interpretazione del contratto, che impone in primo luogo di indagare sulla comune volontà delle parti, sulla base del testo dell'accordo anche se eventualmente discostandosi dalla formulazione letterale di esso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5429
    Data del deposito : 7 aprile 2003

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