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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 17/06/2024, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
N. 318/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 318/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 31.1.2024, comunicata in pari data, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 21.3.2024.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Gorizia, alla via Mazzini nr. 20, presso lo studio dell'Avv. BANCHERI
GUGLIELMO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in _1 C.F._2
Monfalcone, alla Via Roma n. 62, presso lo studio dell'Avv. ANTONINI
FABIO, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti;
- CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: nelle note scritte depositate in data 19.1.2024, l'attore ha concluso nel merito riportandosi al ricorso ex 702 bis c.p.c., con vittoria di spese e compensi, anche del CTU, come da separando decreto di liquidazione del Giudice, e del CTP come da fattura quietanzata allegata alle note scritte del 18.09.2023.
In via istruttoria, l'attore ha reiterato le istanze di cui alle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c., opponendosi a tutte le richieste istruttorie formulate ex adverso, per le ragioni del tutto condivisibili della CTU stessa, come da osservazioni del proprio CTP, allegate alle precedenti note scritte del
18.09.2023.
Nelle note scritte depositate il 30.1.2024, il convenuto ha concluso, nel merito, riportandosi alla comparsa di costituzione e, in via istruttoria, ha chiesto l'accoglimento delle istanze, anche a prova contraria, come formulate in memoria ex art 183, co. VI, n 2), di data 13.12.2021, reiterando la richiesta di convocazione del CTU a chiarimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 25.3.2021, ha Parte_1
agito in giudizio per ottenere la condanna di al risarcimento del _1
danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in € 12.612,57 o nella diversa somma riconosciuta dal Giudice, conseguente ai comportamenti illeciti posti in essere da quest'ultimo, allorquando, in data 1.3.2015, verso le ore 2:00 del mattino, all'esterno della discoteca “JOY” in Staranzano, si sarebbe intromesso durante un litigio con la propria fidanzata, insultandolo e sferrandogli un pugno sul naso, e pochi giorni dopo lo avrebbe minacciato rivolgendogli espressioni, quali “sei un infame, chiami sempre gli sbirri, se mi denunci per il pugno che ti ho dato, farai una brutta fine”, fatti in relazione ai quali il Tribunale per i Minorenni di Trieste, con sentenza n. 78/2018, ha ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 582 e 612 c. 2 c.p., _1
con concessione del perdono giudiziale.
Si è costituito nel presente giudizio , il quale ha chiesto il _1
rigetto della domanda attorea, deducendo, quanto ai fatti accaduti in data
1.3.2015, di essere intervenuto nel corso di una lite a difesa di , Controparte_2
- 2 -
a causa dei comportamenti minacciosi e violenti posti in essere da Parte_1
che, in stato di alterazione alcolica, l'aveva strattonata e spinta a
[...]
terra, contestando di aver colpito l'odierno attore proprio sul naso e comunque con violenza tale da rompergli il setto nasale.
Il convenuto ha, inoltre, contestato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni lamentate dall'attore e l'episodio verificatosi presso la discoteca Joy.
Quanto alle minacce rivolte ad il convenuto ha allegato di Parte_1
aver ricevuto, nei giorni successivi ai fatti verificatisi in data 1.3.2015, alcune chiamate definite “non proprio amichevoli” da e di essersi Parte_1 avvicinato a quest'ultimo, nel mese di marzo del 2015, mentre passeggiava a
Monfalcone “per chiedergli di smetterla” e di essersi allontanato non appena quest'ultimo avrebbe iniziato ad inveire con violenza, temendo di essere aggredito.
Tanto premesso, vanno, innanzitutto, rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali, essendo la causa sufficientemente istruita, con conferma dell'ordinanza del 25.4.2022, alla cui motivazione si rinvia.
Deve essere, inoltre, rigettata l'istanza del convenuto di convocare il C.T.U., per rendere chiarimenti, avendo il perito risposto compiutamente ai quesiti formulati.
Nel merito, sulla base degli atti del procedimento penale, delle risultanze dell'istruttoria orale svolta e della CTU medico-legale, la domanda attorea di risarcimento del danno è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
La fattispecie prospettata dall'attore rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c., relativo alla responsabilità da fatto illecito, pertanto, incombe su quest'ultimo l'onere di provare in concreto tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito.
Quanto alla condotta, è provato che il convenuto, la notte dell'1.3.2015, abbia aggredito l'attore sferrandogli un pugno sul naso.
- 3 -
Ed invero, sebbene, nel corso dell'interrogatorio formale, il convenuto abbia negato di aver colpito , con un pugno sul naso, avendo Parte_1
dichiarato di avergli dato uno schiaffo sulla guancia, la condotta, così come descritta dall'attore, è stata confermata dalla teste , la quale ha, Controparte_2
in particolare, dichiarato di aver visto sferrare un pugno a _1
, gridando la frase “sei un pezzo di merda” e che, dopo Parte_1
l'accaduto, quest'ultimo perdeva sangue dal naso, con il successivo intervento del personale del 118.
Sussiste, inoltre, il nesso di causalità tra la condotta violenta posta in essere dal convenuto e le lesioni riportate dall'attore, come accertato del C.T.U. medico-legale, secondo cui “La dinamica del sinistro spiega esaurientemente il traumatismo subito alla piramide nasale” (v. pag. 6 dell'elaborato).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non risulta attendibile la testimonianza resa da amico di , secondo cui Testimone_1 _1 quest'ultimo, la notte del 1° marzo 2015, avrebbe dato uno schiaffo al in quanto contrastante sia con la documentazione medica in atti (v. Parte_1
in particolare verbale di pronto soccorso dell'1.3.2015, di cui al doc. 1 dell'attore, che riporta la diagnosi di “trauma nasale”) che con le risultanze della C.T.U.
Quanto, infine, all'elemento soggettivo, risulta dalla ricostruzione dei fatti che il pugno sia stato sferrato volontariamente dal convenuto.
Passando all'esame delle lesioni subite da derivanti dal Parte_1
pugno sferratogli dal convenuto la notte del 1° marzo 2015, dalla relazione peritale, emerge che lo stesso ha riportato “un trauma violento al volto con una frattura scomposta a carico del setto nasale”, causa di un danno biologico permanente, quantificato, dall'ausiliario, nella misura del 4%, mentre, in punto di temporanea compromissione dello stato di salute, ha riconosciuto 6 giorni di I.T.T., seguita da un'inabilità temporanea parziale al tasso medio del 50% per 20 giorni, oltre a 30 giorni al 25% e 60 giorni al
15%. Il perito ha, inoltre, evidenziato la necessità di un ulteriore intervento di
- 4 -
“rinosetto turbinatoplastica con eventuale innesto di cartilagine costale”, il cui costo è stato quantificato in complessivi € 10.000.00.
Alla luce delle risultanze peritali, il periodo di invalidità temporanea totale
(pari a 6 giorni) può, dunque, essere adeguatamente quantificato in euro €
690,00, cui va aggiunto l'importo di € 1.150,00 per il periodo di I.T.P. al
50%, € 862,50 per giorni 30 giorni di I.T.P. al 25% ed infine € 1.035,00 per
60 giorni al 15%, pari a complessivi € 3.737,50.
In applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, il danno non patrimoniale può, invece, essere adeguatamente quantificato, sotto il profilo del danno biologico, in € 5.989,00, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento della stabilizzazione dei postumi (20 anni).
Null'altro va liquidato in punto di danno non patrimoniale, sia sotto il profilo del danno morale, rappresentato – secondo la prospettazione attorea - “dalla sofferenza patita con lunga attesa prima del secondo intervento di setto plastica”, che dinamico – relazionale, in quanto rimasti sforniti di prova, con la conseguenza che alcuna ulteriore personalizzazione va operata in relazione al danno biologico, come sopra quantificato.
Va, altresì, riconosciuto all'attore il risarcimento del danno patrimoniale, costituito dei costi per la redazione della perizia medico-legale, a firma del dott. pari ad € 366,00 (v. doc. 13), con esclusione delle spese Per_1 mediche da sostenere per l'intervento di rinosetto turbinatoplastica, in assenza di espressa domanda sia nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui l'attore si è limitato a riportarsi alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, che nella comparsa conclusionale.
Parimenti, risultano provate le ingiurie e le minacce rivolte all'attore da
, durante una passeggiata nel centro di Monfalcone, alla luce _1
della testimonianza resa da , la quale ha, in particolare, dichiarato Tes_2
- 5 -
che, il 5.3.2015, il convenuto aveva rivolto ad espressioni Parte_1 quali “infame”, “se mi denunci ti uccido” o un'espressione simile.
Va, pertanto, accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale, conseguente alle condotte poste in essere dal convenuto il 5.3.2015, che viene liquidato, in via equitativa, in € 600,00, tenuto conto dell'efficacia intimidatoria delle espressioni utilizzate da solo pochi giorni dopo i fatti verificatisi in data 1.3.2015 e del _1
contesto in cui la condotta è stata posta in essere.
All'attore compete, inoltre, il danno conseguente al ritardo nell'adempimento, liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito alla data dell'evento lesivo di anno in anno rivalutato, dal dì del fatto sino a quello della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. sent. n.
1712/1995).
In conclusione, va condannato al pagamento, in favore di _1
, dell'importo di € 11.616,45, a titolo di risarcimento del Parte_1
danno derivante da responsabilità extracontrattuale, oltre interessi, al tasso legale, dalla data di deposito di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità alla nota-spese depositata, ivi comprese quelle sostenute per il CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore di _1 Parte_1
dell'importo di € 11.616,45, a titolo di risarcimento del danno
[...]
derivante da responsabilità extracontrattuale, oltre interessi, al tasso legale, dalla data di deposito di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
2) condanna al pagamento, in favore di _1 Parte_1
delle spese del presente procedimento, liquidate in € 790,35 per
[...]
- 6 -
esborsi (di cui € 610,00 quale compenso per il CTP) ed € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Gorizia il 15/06/2024.
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 318/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 31.1.2024, comunicata in pari data, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 21.3.2024.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Gorizia, alla via Mazzini nr. 20, presso lo studio dell'Avv. BANCHERI
GUGLIELMO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in _1 C.F._2
Monfalcone, alla Via Roma n. 62, presso lo studio dell'Avv. ANTONINI
FABIO, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti;
- CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: nelle note scritte depositate in data 19.1.2024, l'attore ha concluso nel merito riportandosi al ricorso ex 702 bis c.p.c., con vittoria di spese e compensi, anche del CTU, come da separando decreto di liquidazione del Giudice, e del CTP come da fattura quietanzata allegata alle note scritte del 18.09.2023.
In via istruttoria, l'attore ha reiterato le istanze di cui alle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c., opponendosi a tutte le richieste istruttorie formulate ex adverso, per le ragioni del tutto condivisibili della CTU stessa, come da osservazioni del proprio CTP, allegate alle precedenti note scritte del
18.09.2023.
Nelle note scritte depositate il 30.1.2024, il convenuto ha concluso, nel merito, riportandosi alla comparsa di costituzione e, in via istruttoria, ha chiesto l'accoglimento delle istanze, anche a prova contraria, come formulate in memoria ex art 183, co. VI, n 2), di data 13.12.2021, reiterando la richiesta di convocazione del CTU a chiarimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 25.3.2021, ha Parte_1
agito in giudizio per ottenere la condanna di al risarcimento del _1
danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in € 12.612,57 o nella diversa somma riconosciuta dal Giudice, conseguente ai comportamenti illeciti posti in essere da quest'ultimo, allorquando, in data 1.3.2015, verso le ore 2:00 del mattino, all'esterno della discoteca “JOY” in Staranzano, si sarebbe intromesso durante un litigio con la propria fidanzata, insultandolo e sferrandogli un pugno sul naso, e pochi giorni dopo lo avrebbe minacciato rivolgendogli espressioni, quali “sei un infame, chiami sempre gli sbirri, se mi denunci per il pugno che ti ho dato, farai una brutta fine”, fatti in relazione ai quali il Tribunale per i Minorenni di Trieste, con sentenza n. 78/2018, ha ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 582 e 612 c. 2 c.p., _1
con concessione del perdono giudiziale.
Si è costituito nel presente giudizio , il quale ha chiesto il _1
rigetto della domanda attorea, deducendo, quanto ai fatti accaduti in data
1.3.2015, di essere intervenuto nel corso di una lite a difesa di , Controparte_2
- 2 -
a causa dei comportamenti minacciosi e violenti posti in essere da Parte_1
che, in stato di alterazione alcolica, l'aveva strattonata e spinta a
[...]
terra, contestando di aver colpito l'odierno attore proprio sul naso e comunque con violenza tale da rompergli il setto nasale.
Il convenuto ha, inoltre, contestato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni lamentate dall'attore e l'episodio verificatosi presso la discoteca Joy.
Quanto alle minacce rivolte ad il convenuto ha allegato di Parte_1
aver ricevuto, nei giorni successivi ai fatti verificatisi in data 1.3.2015, alcune chiamate definite “non proprio amichevoli” da e di essersi Parte_1 avvicinato a quest'ultimo, nel mese di marzo del 2015, mentre passeggiava a
Monfalcone “per chiedergli di smetterla” e di essersi allontanato non appena quest'ultimo avrebbe iniziato ad inveire con violenza, temendo di essere aggredito.
Tanto premesso, vanno, innanzitutto, rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali, essendo la causa sufficientemente istruita, con conferma dell'ordinanza del 25.4.2022, alla cui motivazione si rinvia.
Deve essere, inoltre, rigettata l'istanza del convenuto di convocare il C.T.U., per rendere chiarimenti, avendo il perito risposto compiutamente ai quesiti formulati.
Nel merito, sulla base degli atti del procedimento penale, delle risultanze dell'istruttoria orale svolta e della CTU medico-legale, la domanda attorea di risarcimento del danno è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
La fattispecie prospettata dall'attore rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c., relativo alla responsabilità da fatto illecito, pertanto, incombe su quest'ultimo l'onere di provare in concreto tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito.
Quanto alla condotta, è provato che il convenuto, la notte dell'1.3.2015, abbia aggredito l'attore sferrandogli un pugno sul naso.
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Ed invero, sebbene, nel corso dell'interrogatorio formale, il convenuto abbia negato di aver colpito , con un pugno sul naso, avendo Parte_1
dichiarato di avergli dato uno schiaffo sulla guancia, la condotta, così come descritta dall'attore, è stata confermata dalla teste , la quale ha, Controparte_2
in particolare, dichiarato di aver visto sferrare un pugno a _1
, gridando la frase “sei un pezzo di merda” e che, dopo Parte_1
l'accaduto, quest'ultimo perdeva sangue dal naso, con il successivo intervento del personale del 118.
Sussiste, inoltre, il nesso di causalità tra la condotta violenta posta in essere dal convenuto e le lesioni riportate dall'attore, come accertato del C.T.U. medico-legale, secondo cui “La dinamica del sinistro spiega esaurientemente il traumatismo subito alla piramide nasale” (v. pag. 6 dell'elaborato).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non risulta attendibile la testimonianza resa da amico di , secondo cui Testimone_1 _1 quest'ultimo, la notte del 1° marzo 2015, avrebbe dato uno schiaffo al in quanto contrastante sia con la documentazione medica in atti (v. Parte_1
in particolare verbale di pronto soccorso dell'1.3.2015, di cui al doc. 1 dell'attore, che riporta la diagnosi di “trauma nasale”) che con le risultanze della C.T.U.
Quanto, infine, all'elemento soggettivo, risulta dalla ricostruzione dei fatti che il pugno sia stato sferrato volontariamente dal convenuto.
Passando all'esame delle lesioni subite da derivanti dal Parte_1
pugno sferratogli dal convenuto la notte del 1° marzo 2015, dalla relazione peritale, emerge che lo stesso ha riportato “un trauma violento al volto con una frattura scomposta a carico del setto nasale”, causa di un danno biologico permanente, quantificato, dall'ausiliario, nella misura del 4%, mentre, in punto di temporanea compromissione dello stato di salute, ha riconosciuto 6 giorni di I.T.T., seguita da un'inabilità temporanea parziale al tasso medio del 50% per 20 giorni, oltre a 30 giorni al 25% e 60 giorni al
15%. Il perito ha, inoltre, evidenziato la necessità di un ulteriore intervento di
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“rinosetto turbinatoplastica con eventuale innesto di cartilagine costale”, il cui costo è stato quantificato in complessivi € 10.000.00.
Alla luce delle risultanze peritali, il periodo di invalidità temporanea totale
(pari a 6 giorni) può, dunque, essere adeguatamente quantificato in euro €
690,00, cui va aggiunto l'importo di € 1.150,00 per il periodo di I.T.P. al
50%, € 862,50 per giorni 30 giorni di I.T.P. al 25% ed infine € 1.035,00 per
60 giorni al 15%, pari a complessivi € 3.737,50.
In applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, il danno non patrimoniale può, invece, essere adeguatamente quantificato, sotto il profilo del danno biologico, in € 5.989,00, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento della stabilizzazione dei postumi (20 anni).
Null'altro va liquidato in punto di danno non patrimoniale, sia sotto il profilo del danno morale, rappresentato – secondo la prospettazione attorea - “dalla sofferenza patita con lunga attesa prima del secondo intervento di setto plastica”, che dinamico – relazionale, in quanto rimasti sforniti di prova, con la conseguenza che alcuna ulteriore personalizzazione va operata in relazione al danno biologico, come sopra quantificato.
Va, altresì, riconosciuto all'attore il risarcimento del danno patrimoniale, costituito dei costi per la redazione della perizia medico-legale, a firma del dott. pari ad € 366,00 (v. doc. 13), con esclusione delle spese Per_1 mediche da sostenere per l'intervento di rinosetto turbinatoplastica, in assenza di espressa domanda sia nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui l'attore si è limitato a riportarsi alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, che nella comparsa conclusionale.
Parimenti, risultano provate le ingiurie e le minacce rivolte all'attore da
, durante una passeggiata nel centro di Monfalcone, alla luce _1
della testimonianza resa da , la quale ha, in particolare, dichiarato Tes_2
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che, il 5.3.2015, il convenuto aveva rivolto ad espressioni Parte_1 quali “infame”, “se mi denunci ti uccido” o un'espressione simile.
Va, pertanto, accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale, conseguente alle condotte poste in essere dal convenuto il 5.3.2015, che viene liquidato, in via equitativa, in € 600,00, tenuto conto dell'efficacia intimidatoria delle espressioni utilizzate da solo pochi giorni dopo i fatti verificatisi in data 1.3.2015 e del _1
contesto in cui la condotta è stata posta in essere.
All'attore compete, inoltre, il danno conseguente al ritardo nell'adempimento, liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito alla data dell'evento lesivo di anno in anno rivalutato, dal dì del fatto sino a quello della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. sent. n.
1712/1995).
In conclusione, va condannato al pagamento, in favore di _1
, dell'importo di € 11.616,45, a titolo di risarcimento del Parte_1
danno derivante da responsabilità extracontrattuale, oltre interessi, al tasso legale, dalla data di deposito di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità alla nota-spese depositata, ivi comprese quelle sostenute per il CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore di _1 Parte_1
dell'importo di € 11.616,45, a titolo di risarcimento del danno
[...]
derivante da responsabilità extracontrattuale, oltre interessi, al tasso legale, dalla data di deposito di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
2) condanna al pagamento, in favore di _1 Parte_1
delle spese del presente procedimento, liquidate in € 790,35 per
[...]
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esborsi (di cui € 610,00 quale compenso per il CTP) ed € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Gorizia il 15/06/2024.
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
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