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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/07/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N° 3234/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 3234/2022 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e promossa da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente in [...]4 BIS NR.
3 - FRAZIONE DI C.F._1
TRISCINA, con il patrocinio dell'avv. SAMMARTANO FRANCESCO elettivamente domiciliato presso il difensore
- ricorrente
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
residente in [...]. 565 FORLI', con il patrocinio C.F._2 dell'avv. MAZZINI GIUSEPPE elettivamente domiciliata presso il difensore
- resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
In punto a: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: il ricorrente ha precisato le conclusioni come ricorso Parte_1
introduttivo chiedendo al Tribunale di: '' 1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi per sussistenza delle condizioni di legge e per quanto indicato in premessa;
2)
Ritenere e dichiarare che alcun provvedimento deve essere adottato sulla casa coniugale e sull'assegno di mantenimento per la rinuncia del ricorrente e per l'indipendenza economica della convenuta;
3) In relazione all'immotivato rifiuto della convenuta alla presentazione di ricorso per separazione consensuale stante la mancanza di alcun questione in sospeso e/o da definire, condannare la stessa al pagamento di spese e di compensi del giudizio.''
Con foglio di “precisazione delle conclusioni'' depositato in data 10.12.2024 la resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di: ''
1. Controparte_1
Rigettare tutte le avversarie domande formulate nei confronti della qui resistente
[...]
in quanto infondate in fatto e diritto;
In via riconvenzionale 2. Accertare e CP_1
dichiarare che la separazione è addebitabile a per la violazione delle Parte_1
obbligazioni discendenti dagli artt. 143 e ss. c.c. anche per aver privato la coniuge (e la figlia) dell'assistenza morale e materiale e per aver instaurato altre relazioni extra coniugali more uxorio con altre persone alla luce del sole;
3. Condannare il ricorrente sig. al pagamento a titolo di assegno di mantenimento a favore di Parte_1 CP_1
di euro 700,00 mensili, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di
[...] giustizia, oltre accessori di legge e quindi anche di rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al saldo;
4. Condannare il ricorrente sig. al pagamento, a favore Parte_1
della resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_1 [...]
di euro 600,00 mensili, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di Per_1
giustizia, oltre accessori di legge e rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo ed oltre alla metà delle spese straordinarie e mediche non mutuali come da protocollo del tribunale;
5.
Condannare il ricorrente sig. al pagamento, a favore della resistente Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni morale e patrimoniali per le superiori Controparte_1
ragioni derivanti anche dalla violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale, nella misura di euro 300.000, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge e rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo ed oltre;
6. Con maggiorazione sugli importi tutti che precedono degli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per i periodi anteriori. 7.
Con vittoria di compensi professionali oltre spese anche generali 15%, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria si richiede: - Disporre ex art. 213 c.p.c. l'acquisizione di informative presso l'INPS di Forlì in ordine alle condizioni di invalidità civile/lavorativa di nata a [...] il [...] e residente a [...], c.f. Persona_1
- Ordinare al ricorrente l'esibizione in giudizio C.F._3 Parte_1 ex art 210 cpc della documentazione attestante tutti gli importi ricevuti in relazione ed a causa della morte del padre;
- Disporre ex art. 213 c.p.c. l'acquisizione di informative e documentazione presso il Ministero della Salute e Regione Sicilia degli importi pagati negli anni 2020 -2021 a favore di .'' Parte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso per separazione giudiziale dei coniugi” depositato in data 16/11/2022 chiedeva la pronunzia della separazione personale da Parte_1
premettendo che dal matrimonio, celebrato il giorno 6 gennaio Controparte_1
1980 in Meldola (FC) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n° 1, parte 2, serie A, anno 1980, era nata la figlia a Persona_1
FORLI' il 28/05/1980, che lavorava ed era economicamente autonoma. Rappresentava che il rapporto coniugale era andato incontro ad una grave crisi determinata da differenze caratteriali e dal progressivo allontanamento, con cessazione della coabitazione da oltre 15 anni, senza che vi fosse stato più alcun contatto con la controparte.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente gli Controparte_1
assunti di controparte e rappresentando che subito dopo il matrimonio il ricorrente si era disinteressato di lei e della figlia privandole dell'assistenza morale e Persona_1 materiale e sostenendo di aver cresciuto da sola la figlia svolgendo vari lavori, provvedendo sempre da sola al suo mantenimento, alle spese scolastiche, mediche, di istruzione, di abbigliamento ed in genere a tutte quelle occorrenti senza alcun contributo da parte del coniuge. Inoltre, la resistente: contestava la documentazione reddituale prodotta dal ricorrente e sosteneva che il sig. avesse percepito nell'anno 2020 una somma di Pt_1
189.609,72 euro in conseguenza della morte del padre;
dichiarava di non avere risparmi, avendo dovuto impiegare tutti i redditi e denari in suo possesso per mantenere la famiglia facendo anche le veci del ricorrente;
dichiarava di vivere del suo stipendio di SS
(operatrice socio sanitario) di circa 1.200 euro al mese. Chiedeva dunque sia un assegno di mantenimento da parte del marito nella misura di euro 700,00 mensili in suo favore sia un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di euro 600,00 Persona_1
mensili.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale datata 20.1.2023 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, veniva rigettata tanto la domanda di assegno ex art. 156 c.c. da porre a carico del marito quanto la richiesta di porre a suo carico un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
.
[...]
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. e con successiva ordinanza del 29.7.2024 il G.I. rigettava le istanze di prova orale avanzate dalla resistente, fissando udienza per precisazione delle conclusioni. La causa quindi veniva rimessa alla decisione del collegio con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
1-Risulta dalla documentazione prodotta che il giorno 6.01.1980 e Parte_1 contrassero matrimonio a Meldola, trascritto nei Registri degli Atti di Controparte_1
Matrimonio di tale Comune all'anno 1980, Parte 2, Serie A, n. 1.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale, di cui sono prova il fallimento del tentativo di conciliazione e la separazione di fatto protrattasi per diversi anni anche prima dell'udienza presidenziale.
L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
2-Tanto premesso, sulla domanda di addebito della separazione proposta dalla resistente nei confronti del marito si osserva in punto di diritto che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia collegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. Civ. n. 40795/2021; già tra le numerose, Cass. civ. n.
14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000). Si deve quindi concludere per la irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da “affectio coniugalis” (si vedano, Cass. Civ. Sez. VI
27.06.2013 n. 16285; Cass. civ. 30.01.2013, n. 2183; Cass. civ. 21.03.2011, n. 2011; Cass. civ. 09.10.2007, n. 21099).
E' inoltre onere della parte che richieda l'addebito “di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. E, in particolare, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.” (Cass. civile sez. I, 22/09/2022, n.27771).
Nel caso di specie, nella propria comparsa di costituzione, si è Controparte_1
limitata a lamentare come, successivamente al matrimonio, il ricorrente si sia disinteressato sia di lei che della figlia , privandole della dovuta assistenza materiale e morale, ed Per_1
abbia intrapreso una relazione sentimentale con tale , alla luce del sole, con Persona_2 conseguente loro pregiudizio reputazionale, senza tuttavia alcun specifico riferimento a singole condotte tenute da o al momento in cui sarebbe insorta la Parte_1
suddetta relazione. La deduzione del tutto generica, peraltro contestata dal ricorrente, è tale da precludere qualsiasi vaglio da parte del collegio in merito tanto al concreto comportamento dal medesimo tenuto quanto alla sua efficienza causale tanto più che è pacifico che la coppia abbia cessato la convivenza circa quindici anni prima che venisse instaurata la presente causa. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di addebito della separazione al ricorrente così come quella di condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti da a seguito delle lamentate condotte, dedotte in modo generico e Controparte_1 rimaste prive di supporto probatorio, non potranno che essere rigettate.
3-Quanto al contributo al mantenimento della figlia che la resistente ha chiesto porsi a carico del ricorrente padre, occorre, in primo luogo, ribadire quanto già esposto nell'ordinanza presidenziale datata 20.01.2023, ossia che, come riconosciuto dalla stessa in sede di prima udienza di comparizione, la figlia non abita più con lei CP_1 Per_1 nell'immobile di Forlì, via Ubertina n. 56, già casa familiare, per essersi trasferita a vivere a
Villafranca (FC) in appartamento in locazione, il che comporta che la resistente è priva di legittimazione a domandare al padre la corresponsione a se medesima di un contributo mensile per il mantenimento della figlia (vedasi, Cass. civ. Sez. VI-I ord. 20.08.2020, n.
17380 ove si legge: “la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, ed i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne;
tenuto, peraltro, conto del fatto che il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive rivela l'inesistenza di qualsiasi conflitto, quanto al suo mantenimento, con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6950 del
16/07/1998, in termini 4188 del 2006; 21437 del 2007)”.
A ciò si aggiunga come (nata a [...] il [...]), unica figlia della coppia, Per_1
attualmente di anni 42, gestisca una propria attività di lavoro autonomo che produce oggetti artigianali per gli animali, sia pure con entrate mensili, a dire della madre, scarse e non sufficienti a garantirle indipendenza economica, e, in ragione della invalidità permanente, con riduzione della capacità lavorativa oltre il 74%, che le è stata riconosciuta, percepisca una pensione mensile di circa € 290, tant'è che la diretta interessata, con dichiarazione del
16.11.2023, depositata da parte ricorrente in data 21.11.2023, ha rappresentato di avere avuto conoscenza del giudizio di separazione e della richiesta della madre di assegno di contributo per il suo mantenimento, precisando di essere una donna di 43 anni e di non volere richiedere alcun contributo al proprio mantenimento. Dovendo dunque ritenersi che la richiedente sia priva di legittimazione e che l'unica figlia della coppia abbia raggiunto una propria indipendenza economica, lavorando in proprio e vivendo da sola in appartamento in locazione, anche la domanda in esame non può essere accolta.
4-Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale della resistente avente ad oggetto il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore, premesso che “a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale mantiene intatto il vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento in favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi” (cfr. Tribunale di Lodi sez. I, 4 aprile 2022 n°
260) e che “ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione ha il diritto di ricevere dall'altro coniuge – in caso di una disparità economica – un assegno di mantenimento, in mancanza di redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice deve considerare a tal fine considerando non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione” (cfr. Tribunale di Pavia sez. II, 2 maggio 2022 n. 610), occorre evidenziare come la stessa non abbia spese di locazione, continuando ad abitare nella casa già familiare, di cui è proprietaria la figlia , lavori a tempo indeterminato come Operatrice Socio Per_1
Sanitaria presso l'Ospedale di Forlì, con retribuzione mensile netta di circa € 1.200/1.300,
(nell'anno di imposta 2020 ha percepito un reddito lordo pari ad € 25.014,94 e nell'anno di imposta 2021 un reddito lordo di € 25.117,99), mentre il ricorrente marito, per un certo periodo socio accomandante a Castelvetrano di una piccola attività commerciale di “bar”, poi dismessa per crisi, non risulta avere una stabile occupazione, non ha alcuna entrata fissa da stipendio o pensione, trae reddito da occupazioni occasionali, negli ultimi tre anni ha dichiarato di non avere percepito alcun reddito e non vi è prova alcuna delle “notevoli disponibilità patrimoniali” derivanti al ricorrente in conseguenza della morte del padre, di cui dà conto la nella propria comparsa. Sulla base di tali elementi, ritiene il CP_1
collegio che non sussistano i presupposti per porre a carico del marito il richiesto contributo mensile al mantenimento della resistente.
Alla luce delle considerazioni svolte, si conferma il rigetto delle richieste istruttorie di parte resistente, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della necessità di pervenire ad una pronuncia dichiarativa della separazione, per compensare le spese di lite tra le parti nella misura della metà, dovendo la rimanente metà, liquidata nella parte dispositiva secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come da ultimo aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 (valore indeterminabile di media complessità, valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate) essere posta a carico della resistente in quanto soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei Parte_1 confronti di , disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed Controparte_1
istanza anche istruttoria, così dispone:
-dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(TP) il 22.02.1960, e nata a [...] lo [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio il 6 gennaio 1980 in Meldola (FC) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n° 1, parte 2, serie A, anno 1980;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Meldola (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-rigetta la domanda di assegno ex art. 156 c.c. da porre a carico di;
Parte_1
-rigetta la domanda di porre a carico di assegno mensile a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne;
Persona_1
-compensa nella misura della metà e pone la rimanente metà a carico di CP_1 delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 5.431,00 per compenso
[...]
professionale ed € 98,00 per spese, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9.07.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 3234/2022 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e promossa da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente in [...]4 BIS NR.
3 - FRAZIONE DI C.F._1
TRISCINA, con il patrocinio dell'avv. SAMMARTANO FRANCESCO elettivamente domiciliato presso il difensore
- ricorrente
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
residente in [...]. 565 FORLI', con il patrocinio C.F._2 dell'avv. MAZZINI GIUSEPPE elettivamente domiciliata presso il difensore
- resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
In punto a: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: il ricorrente ha precisato le conclusioni come ricorso Parte_1
introduttivo chiedendo al Tribunale di: '' 1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi per sussistenza delle condizioni di legge e per quanto indicato in premessa;
2)
Ritenere e dichiarare che alcun provvedimento deve essere adottato sulla casa coniugale e sull'assegno di mantenimento per la rinuncia del ricorrente e per l'indipendenza economica della convenuta;
3) In relazione all'immotivato rifiuto della convenuta alla presentazione di ricorso per separazione consensuale stante la mancanza di alcun questione in sospeso e/o da definire, condannare la stessa al pagamento di spese e di compensi del giudizio.''
Con foglio di “precisazione delle conclusioni'' depositato in data 10.12.2024 la resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di: ''
1. Controparte_1
Rigettare tutte le avversarie domande formulate nei confronti della qui resistente
[...]
in quanto infondate in fatto e diritto;
In via riconvenzionale 2. Accertare e CP_1
dichiarare che la separazione è addebitabile a per la violazione delle Parte_1
obbligazioni discendenti dagli artt. 143 e ss. c.c. anche per aver privato la coniuge (e la figlia) dell'assistenza morale e materiale e per aver instaurato altre relazioni extra coniugali more uxorio con altre persone alla luce del sole;
3. Condannare il ricorrente sig. al pagamento a titolo di assegno di mantenimento a favore di Parte_1 CP_1
di euro 700,00 mensili, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di
[...] giustizia, oltre accessori di legge e quindi anche di rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al saldo;
4. Condannare il ricorrente sig. al pagamento, a favore Parte_1
della resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_1 [...]
di euro 600,00 mensili, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di Per_1
giustizia, oltre accessori di legge e rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo ed oltre alla metà delle spese straordinarie e mediche non mutuali come da protocollo del tribunale;
5.
Condannare il ricorrente sig. al pagamento, a favore della resistente Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni morale e patrimoniali per le superiori Controparte_1
ragioni derivanti anche dalla violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale, nella misura di euro 300.000, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge e rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo ed oltre;
6. Con maggiorazione sugli importi tutti che precedono degli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per i periodi anteriori. 7.
Con vittoria di compensi professionali oltre spese anche generali 15%, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria si richiede: - Disporre ex art. 213 c.p.c. l'acquisizione di informative presso l'INPS di Forlì in ordine alle condizioni di invalidità civile/lavorativa di nata a [...] il [...] e residente a [...], c.f. Persona_1
- Ordinare al ricorrente l'esibizione in giudizio C.F._3 Parte_1 ex art 210 cpc della documentazione attestante tutti gli importi ricevuti in relazione ed a causa della morte del padre;
- Disporre ex art. 213 c.p.c. l'acquisizione di informative e documentazione presso il Ministero della Salute e Regione Sicilia degli importi pagati negli anni 2020 -2021 a favore di .'' Parte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso per separazione giudiziale dei coniugi” depositato in data 16/11/2022 chiedeva la pronunzia della separazione personale da Parte_1
premettendo che dal matrimonio, celebrato il giorno 6 gennaio Controparte_1
1980 in Meldola (FC) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n° 1, parte 2, serie A, anno 1980, era nata la figlia a Persona_1
FORLI' il 28/05/1980, che lavorava ed era economicamente autonoma. Rappresentava che il rapporto coniugale era andato incontro ad una grave crisi determinata da differenze caratteriali e dal progressivo allontanamento, con cessazione della coabitazione da oltre 15 anni, senza che vi fosse stato più alcun contatto con la controparte.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente gli Controparte_1
assunti di controparte e rappresentando che subito dopo il matrimonio il ricorrente si era disinteressato di lei e della figlia privandole dell'assistenza morale e Persona_1 materiale e sostenendo di aver cresciuto da sola la figlia svolgendo vari lavori, provvedendo sempre da sola al suo mantenimento, alle spese scolastiche, mediche, di istruzione, di abbigliamento ed in genere a tutte quelle occorrenti senza alcun contributo da parte del coniuge. Inoltre, la resistente: contestava la documentazione reddituale prodotta dal ricorrente e sosteneva che il sig. avesse percepito nell'anno 2020 una somma di Pt_1
189.609,72 euro in conseguenza della morte del padre;
dichiarava di non avere risparmi, avendo dovuto impiegare tutti i redditi e denari in suo possesso per mantenere la famiglia facendo anche le veci del ricorrente;
dichiarava di vivere del suo stipendio di SS
(operatrice socio sanitario) di circa 1.200 euro al mese. Chiedeva dunque sia un assegno di mantenimento da parte del marito nella misura di euro 700,00 mensili in suo favore sia un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di euro 600,00 Persona_1
mensili.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale datata 20.1.2023 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, veniva rigettata tanto la domanda di assegno ex art. 156 c.c. da porre a carico del marito quanto la richiesta di porre a suo carico un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
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[...]
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. e con successiva ordinanza del 29.7.2024 il G.I. rigettava le istanze di prova orale avanzate dalla resistente, fissando udienza per precisazione delle conclusioni. La causa quindi veniva rimessa alla decisione del collegio con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
1-Risulta dalla documentazione prodotta che il giorno 6.01.1980 e Parte_1 contrassero matrimonio a Meldola, trascritto nei Registri degli Atti di Controparte_1
Matrimonio di tale Comune all'anno 1980, Parte 2, Serie A, n. 1.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale, di cui sono prova il fallimento del tentativo di conciliazione e la separazione di fatto protrattasi per diversi anni anche prima dell'udienza presidenziale.
L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
2-Tanto premesso, sulla domanda di addebito della separazione proposta dalla resistente nei confronti del marito si osserva in punto di diritto che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia collegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. Civ. n. 40795/2021; già tra le numerose, Cass. civ. n.
14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000). Si deve quindi concludere per la irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da “affectio coniugalis” (si vedano, Cass. Civ. Sez. VI
27.06.2013 n. 16285; Cass. civ. 30.01.2013, n. 2183; Cass. civ. 21.03.2011, n. 2011; Cass. civ. 09.10.2007, n. 21099).
E' inoltre onere della parte che richieda l'addebito “di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. E, in particolare, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.” (Cass. civile sez. I, 22/09/2022, n.27771).
Nel caso di specie, nella propria comparsa di costituzione, si è Controparte_1
limitata a lamentare come, successivamente al matrimonio, il ricorrente si sia disinteressato sia di lei che della figlia , privandole della dovuta assistenza materiale e morale, ed Per_1
abbia intrapreso una relazione sentimentale con tale , alla luce del sole, con Persona_2 conseguente loro pregiudizio reputazionale, senza tuttavia alcun specifico riferimento a singole condotte tenute da o al momento in cui sarebbe insorta la Parte_1
suddetta relazione. La deduzione del tutto generica, peraltro contestata dal ricorrente, è tale da precludere qualsiasi vaglio da parte del collegio in merito tanto al concreto comportamento dal medesimo tenuto quanto alla sua efficienza causale tanto più che è pacifico che la coppia abbia cessato la convivenza circa quindici anni prima che venisse instaurata la presente causa. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di addebito della separazione al ricorrente così come quella di condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti da a seguito delle lamentate condotte, dedotte in modo generico e Controparte_1 rimaste prive di supporto probatorio, non potranno che essere rigettate.
3-Quanto al contributo al mantenimento della figlia che la resistente ha chiesto porsi a carico del ricorrente padre, occorre, in primo luogo, ribadire quanto già esposto nell'ordinanza presidenziale datata 20.01.2023, ossia che, come riconosciuto dalla stessa in sede di prima udienza di comparizione, la figlia non abita più con lei CP_1 Per_1 nell'immobile di Forlì, via Ubertina n. 56, già casa familiare, per essersi trasferita a vivere a
Villafranca (FC) in appartamento in locazione, il che comporta che la resistente è priva di legittimazione a domandare al padre la corresponsione a se medesima di un contributo mensile per il mantenimento della figlia (vedasi, Cass. civ. Sez. VI-I ord. 20.08.2020, n.
17380 ove si legge: “la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, ed i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne;
tenuto, peraltro, conto del fatto che il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive rivela l'inesistenza di qualsiasi conflitto, quanto al suo mantenimento, con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6950 del
16/07/1998, in termini 4188 del 2006; 21437 del 2007)”.
A ciò si aggiunga come (nata a [...] il [...]), unica figlia della coppia, Per_1
attualmente di anni 42, gestisca una propria attività di lavoro autonomo che produce oggetti artigianali per gli animali, sia pure con entrate mensili, a dire della madre, scarse e non sufficienti a garantirle indipendenza economica, e, in ragione della invalidità permanente, con riduzione della capacità lavorativa oltre il 74%, che le è stata riconosciuta, percepisca una pensione mensile di circa € 290, tant'è che la diretta interessata, con dichiarazione del
16.11.2023, depositata da parte ricorrente in data 21.11.2023, ha rappresentato di avere avuto conoscenza del giudizio di separazione e della richiesta della madre di assegno di contributo per il suo mantenimento, precisando di essere una donna di 43 anni e di non volere richiedere alcun contributo al proprio mantenimento. Dovendo dunque ritenersi che la richiedente sia priva di legittimazione e che l'unica figlia della coppia abbia raggiunto una propria indipendenza economica, lavorando in proprio e vivendo da sola in appartamento in locazione, anche la domanda in esame non può essere accolta.
4-Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale della resistente avente ad oggetto il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore, premesso che “a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale mantiene intatto il vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento in favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi” (cfr. Tribunale di Lodi sez. I, 4 aprile 2022 n°
260) e che “ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione ha il diritto di ricevere dall'altro coniuge – in caso di una disparità economica – un assegno di mantenimento, in mancanza di redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice deve considerare a tal fine considerando non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione” (cfr. Tribunale di Pavia sez. II, 2 maggio 2022 n. 610), occorre evidenziare come la stessa non abbia spese di locazione, continuando ad abitare nella casa già familiare, di cui è proprietaria la figlia , lavori a tempo indeterminato come Operatrice Socio Per_1
Sanitaria presso l'Ospedale di Forlì, con retribuzione mensile netta di circa € 1.200/1.300,
(nell'anno di imposta 2020 ha percepito un reddito lordo pari ad € 25.014,94 e nell'anno di imposta 2021 un reddito lordo di € 25.117,99), mentre il ricorrente marito, per un certo periodo socio accomandante a Castelvetrano di una piccola attività commerciale di “bar”, poi dismessa per crisi, non risulta avere una stabile occupazione, non ha alcuna entrata fissa da stipendio o pensione, trae reddito da occupazioni occasionali, negli ultimi tre anni ha dichiarato di non avere percepito alcun reddito e non vi è prova alcuna delle “notevoli disponibilità patrimoniali” derivanti al ricorrente in conseguenza della morte del padre, di cui dà conto la nella propria comparsa. Sulla base di tali elementi, ritiene il CP_1
collegio che non sussistano i presupposti per porre a carico del marito il richiesto contributo mensile al mantenimento della resistente.
Alla luce delle considerazioni svolte, si conferma il rigetto delle richieste istruttorie di parte resistente, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della necessità di pervenire ad una pronuncia dichiarativa della separazione, per compensare le spese di lite tra le parti nella misura della metà, dovendo la rimanente metà, liquidata nella parte dispositiva secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come da ultimo aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 (valore indeterminabile di media complessità, valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate) essere posta a carico della resistente in quanto soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei Parte_1 confronti di , disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed Controparte_1
istanza anche istruttoria, così dispone:
-dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(TP) il 22.02.1960, e nata a [...] lo [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio il 6 gennaio 1980 in Meldola (FC) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n° 1, parte 2, serie A, anno 1980;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Meldola (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-rigetta la domanda di assegno ex art. 156 c.c. da porre a carico di;
Parte_1
-rigetta la domanda di porre a carico di assegno mensile a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne;
Persona_1
-compensa nella misura della metà e pone la rimanente metà a carico di CP_1 delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 5.431,00 per compenso
[...]
professionale ed € 98,00 per spese, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9.07.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi