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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6022/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Palermo, in Via Isidoro Carini, n. 53 - C.F.: , elettivamente C.F._1
domiciliata in Palermo, Via Nicolò Turrisi, n. 38/A, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Walter Gulotta dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Raia
Resistente
Oggetto: Assegno mensile di assistenza.
ALL'ESITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER
DELL'8.4.2025 MUNITA DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara soggetto in Parte_1
condizione di disabilità con necessità di sostegno lieve, ex art. 3 comma 1 L.
104/1992; Compensa per metà le spese di lite e pone la restante metà a carico dell' CP_1
liquidandola in € 1.750,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale di entrambe le fasi del giudizio, come liquidate con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma VI, cpc depositato il 17.04.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, chiedendo il riconoscimento dell'invalidità civile in misura non inferiore al 74% con il conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza nonché la condizione di disabilità con necessità di sostegno lieve ex art. 3 comma
3 L. 104/1992.
Contestava le risultanze della ctu della fase sommaria.
Regolarmente citato in giudizio, l' si costituiva e chiedeva il rigetto della CP_1
domanda.
Attese le contestazioni formulate, veniva disposta la rinnovazione della ctu che veniva affidata al Dott. . Persona_1
Quindi la causa, rinviata all'udienza dell'8 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa come in epigrafe.
* * *
La domanda non può essere accolta.
Le risultanze della consulenza medico legale escludono che le patologie che affliggono la periziata possano condurre ad una invalidità pari o maggiore del
74% utile per fruire dell'assegno mensile di assistenza.
Il CTU ha ritenuto che le patologie possano ridurre la capacità lavorativa in misura pari al 58%. Infatti, l'esame dei referti sanitari e l'anamnesi personale e familiare ha indotto il CTu a porre la seguente valutazione: “Gli attuali accertamenti medico-legali hanno…evidenziato un soggetto in buone condizioni generali, lucido, collaborante, fasico, mnesico, eutimico, affetto dalle menomazioni di cui in diagnosi che appaiono a media incidenza funzionale e adeguatamente controllate dalla terapia. In conclusione, al fine di valutare il grado di invalidità nel suo complesso, è doveroso applicare la formula di
AL alle singole menomazioni di cui al giudizio diagnostico, rapportandole alle tabelle ministeriali vigenti (cfr. Decreto Ministeriale del
05.02.92)”.
All'esito, ha concluso riconoscendo un grado di invalidità in misura pari al 58% ed una condizione di disabilità lieve ex art. 3 comma 1 L. 104/1992.
Alla luce di quanto dedotto, devono condividersi le conclusioni del consulente d'ufficio, apparendo le stesse puntuali, correttamente motivate e coerenti con gli accertamenti clinici come documentati e sostanzialmente analoghe a quelle della ctu della fase cautelare.
*
Parte ricorrente pertanto non ha i requisiti per essere riconosciuta invalida civile in misura pari o superiore al 74% e conseguentemente di beneficiare dell'assegno mensile di assistenza. Va invece riconosciuta in condizione di disabilità con necessità di sostegno lieve ex art. 3 comma 1 L. 104/1992.
Quanto ai compensi di lite, essi vengono compensati per metà e la restante metà
CP_ viene posta a carico dell' e si liquidano come in dispositivo a norma del DM
55/2014 e del DM 147/2022.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, tutte le spese di ctu medico-legale, così come liquidate con separati decreti, stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta dell'8.4.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6022/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Palermo, in Via Isidoro Carini, n. 53 - C.F.: , elettivamente C.F._1
domiciliata in Palermo, Via Nicolò Turrisi, n. 38/A, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Walter Gulotta dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Raia
Resistente
Oggetto: Assegno mensile di assistenza.
ALL'ESITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER
DELL'8.4.2025 MUNITA DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara soggetto in Parte_1
condizione di disabilità con necessità di sostegno lieve, ex art. 3 comma 1 L.
104/1992; Compensa per metà le spese di lite e pone la restante metà a carico dell' CP_1
liquidandola in € 1.750,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale di entrambe le fasi del giudizio, come liquidate con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma VI, cpc depositato il 17.04.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, chiedendo il riconoscimento dell'invalidità civile in misura non inferiore al 74% con il conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza nonché la condizione di disabilità con necessità di sostegno lieve ex art. 3 comma
3 L. 104/1992.
Contestava le risultanze della ctu della fase sommaria.
Regolarmente citato in giudizio, l' si costituiva e chiedeva il rigetto della CP_1
domanda.
Attese le contestazioni formulate, veniva disposta la rinnovazione della ctu che veniva affidata al Dott. . Persona_1
Quindi la causa, rinviata all'udienza dell'8 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa come in epigrafe.
* * *
La domanda non può essere accolta.
Le risultanze della consulenza medico legale escludono che le patologie che affliggono la periziata possano condurre ad una invalidità pari o maggiore del
74% utile per fruire dell'assegno mensile di assistenza.
Il CTU ha ritenuto che le patologie possano ridurre la capacità lavorativa in misura pari al 58%. Infatti, l'esame dei referti sanitari e l'anamnesi personale e familiare ha indotto il CTu a porre la seguente valutazione: “Gli attuali accertamenti medico-legali hanno…evidenziato un soggetto in buone condizioni generali, lucido, collaborante, fasico, mnesico, eutimico, affetto dalle menomazioni di cui in diagnosi che appaiono a media incidenza funzionale e adeguatamente controllate dalla terapia. In conclusione, al fine di valutare il grado di invalidità nel suo complesso, è doveroso applicare la formula di
AL alle singole menomazioni di cui al giudizio diagnostico, rapportandole alle tabelle ministeriali vigenti (cfr. Decreto Ministeriale del
05.02.92)”.
All'esito, ha concluso riconoscendo un grado di invalidità in misura pari al 58% ed una condizione di disabilità lieve ex art. 3 comma 1 L. 104/1992.
Alla luce di quanto dedotto, devono condividersi le conclusioni del consulente d'ufficio, apparendo le stesse puntuali, correttamente motivate e coerenti con gli accertamenti clinici come documentati e sostanzialmente analoghe a quelle della ctu della fase cautelare.
*
Parte ricorrente pertanto non ha i requisiti per essere riconosciuta invalida civile in misura pari o superiore al 74% e conseguentemente di beneficiare dell'assegno mensile di assistenza. Va invece riconosciuta in condizione di disabilità con necessità di sostegno lieve ex art. 3 comma 1 L. 104/1992.
Quanto ai compensi di lite, essi vengono compensati per metà e la restante metà
CP_ viene posta a carico dell' e si liquidano come in dispositivo a norma del DM
55/2014 e del DM 147/2022.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, tutte le spese di ctu medico-legale, così come liquidate con separati decreti, stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta dell'8.4.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente