Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/06/2025, n. 12291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12291 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12291/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04691/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4691 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Mazzitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto, emesso della Prefettura - Sportello Unico Immigrazione di Roma, della domanda di emersione art. 103 comma 1 del dl 34-2002;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato il decreto dell’UTG di Roma di rigetto dell’istanza di emersione del lavoro irregolare indicato in epigrafe;
- la Sezione, con ordinanza del 8 giugno 2022, n. 3637, ha accolto la domanda cautelare con la tecnica del cd remand , disponendo il riesame della posizione della ricorrente;
- in data 24 ottobre 2022, all’esito del riesame, lo Sportello Unico per l’immigrazione di Roma ha rigettato nuovamente la richiesta di emersione del lavoro irregolare della ricorrente, con provvedimento adottato sulla base di una rinnovata istruttoria e di una diversa motivazione;
- all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa, della possibile improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse, per omessa impugnazione del diniego sopravvenuto
Considerato che:
- la condivisa giurisprudenza afferma che: “ In caso di remand in sede cautelare, il nuovo atto dell'Amministrazione, quando non sia meramente confermativo, costituendo una (rinnovata) espressione della funzione amministrativa, porta a una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; e, infatti, l'interesse del ricorrente è trasferito dall'annullamento dell'atto inizialmente impugnato all'annullamento dell'atto che lo ha interamente sostituito a seguito del riesame. In sede di riedizione del potere, peraltro, l'Amministrazione, fermo restando il dovere di conformarsi ai principi di diritto enucleati dal giudice, è libera di adottare un atto con identico contenuto dispositivo ma basato su una diversa motivazione o adottato all'esito di un differente procedimento. ” (ex pluris: Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 25 novembre 2024, n. 9426).
Ritenuto che:
- nel caso di specie, il riesercizio del potere conseguente all’ordinanza cautelare ha portato alla adozione di un diniego caratterizzato da una rinnovata istruttoria e, pertanto, costituente una conferma propria del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, di talché, la sua mancata impugnazione, determina la improcedibilità del ricorso stesso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’eventuale fondatezza del gravame introduttivo non sarebbe idoneo a dispiegare effetti caducanti sul successivo diniego rimasto inoppugnato;
- sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO