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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/10/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 814/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Paola Di Lorenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 814/2025, introdotta con ricorso in appello avverso la sentenza n.
640/2024 del 21.10.2024 resa dal Giudice di Pace di NA in esito al procedimento iscritto a R.G. n. 814/ 2024, da
, C.F.: , con Parte_1 P.IVA_1
sede in Finale Ligure (SV), Lungomare Migliorini snc, in persona dell'amministratore pro- tempore , ed elettivamente domiciliata in Finale Ligure (SV), via Controparte_1
Bernini 15-2, presso lo studio dell'Avv.to Luca Battaglieri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellante
Contro
, C.F. in persona del Comandante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, e in Controparte_3
persona del pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_4 dello Stato di Genova presso i cui uffici siti in Genova (GE), Viale Brigate Partigiane, 2, sono legalmente domiciliati
Appellata
Conclusioni
Per l'appellante:
“Piaccia al Tribunale di NA Ill.mo, adversis rejectis, in totale riforma della Sentenza del
Giudice di Pace di NA numero n. 640/2024 depositata in data 21/10/2024 RG 814/2024, dichiarare l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. 7/2024, emessa in data 8.2.2024 dalla di NA, notificata in data 1.3.2024 (prod. 1) e delle sanzioni Controparte_2 con essa comminate e ogni presupposta e/o conseguente statuizione.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di NA, contrariis reiectis, rigettare l'appello e confermare la sentenza in oggetto per le ragioni di cui in narrativa, e comunque rigettare l'opposizione.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La società ha adito questo Tribunale per la riforma della sentenza n. Parte_2
640/2024 del Giudice di Pace di NA, di rigetto della propria opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 7/2024 della di NA. Controparte_2
Con l'ordinanza emessa in data 8.2.2024 la Capitaneria odierna appellata ha ingiunto a il pagamento di euro 1043,60 sulla base della riscontrata violazione Parte_2
dell'art.
6.12 dell'ordinanza n. 59 del 29.4.2022 della medesima di Controparte_2
NA (doc. 1 appellante). Con il Verbale n. 14/2023, elevato dalla delegazione di Spiaggia
– Guardia Costiera di Finale Ligure, si dava atto della “assenza del secondo bagnino” presso la piscina, sita all'interno dello stabilimento balneare dell'odierno appellante, “di superficie pari a mq 200” e priva di “alcuna delimitazione con cima galleggiante al fine di eventualmente ridurre l'area di utilizzo e quindi il numero degli assistenti bagnanti” (doc. 2 appellante).
ricorreva in opposizione al giudice di Pace di NA, lamentando Parte_2
l'insussistenza dei presupposti di fatto della violazione;
l'illegittimità dell'ordinanza n. 59 del
29.4.2022 della , per contrasto con il Decreto del Ministero dell'Interno Controparte_2
18.3.1996; la violazione dell'art. 22 l. 689/1989, per carenza di motivazione del provvedimento opposto. Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione e di ogni statuizione conseguente e presupposta.
Si costituiva la , contestando la fondatezza dei motivi di Controparte_2 opposizione e chiedendo la reiezione integrale del ricorso.
Con sentenza pronunciata il 19.10.2024, il Giudice di Pace di NA rigettava integralmente l'opposizione, escludendo vizi del provvedimento opposto, e ritenendo la sussistenza dei presupposti di fatto dell'illecito contestato;
anche l'eccezione relativa all'illegittimità dell'ordinanza n. 59/2022 della era rigettata, poiché il Controparte_2 giudice di prime cure affermava la conformità della stessa alle fonti di rango superiore.
ha ricorso in appello, riproponendo le eccezioni relative al difetto del Parte_2 presupposto di fatto dell'illecito, sostenendo la presenza, presso la piscina, di due assistenti bagnanti, e lamentando l'omissione di attività istruttoria volta ad accertare la circostanza in questione. Parte appellante eccepiva inoltre la mancata applicazione dello ius superveniens, da parte del Giudice di Pace, poiché nelle more del giudizio la nuova ordinanza balneare della di NA aboliva l'obbligo di presenza di un secondo assistente ai Controparte_2 bagnanti.
Si è costituita la , sostenendo l'infondatezza dell'appello e Controparte_2 chiedendone la reiezione, con condanna della Società al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi giudizio. Con particolare riferimento alla riforma dell'art.
6.12 dell'ordinanza n. 59/2022 della di NA, l'appellata ne ha sostenuto l'irrilevanza, in Controparte_2
ossequio al principio tempus regit actum, e l'inapplicabilità della lex mitior al caso di specie.
Logicamente preliminare è l'eccezione relativa all'illegittimità della cd. Ordinanza
Balneare n. 59 del 29.4.2022, adottata dalla di NA, per contrasto con Controparte_2 la normativa gerarchicamente sovraordinata. ha riproposto le eccezioni relative alla illegittimità dell'ordinanza Parte_2
balneare, in ragione dell'asserito contrasto tra l'art. 6, comma 12 del provvedimento adottato dalla , da una parte, e l'“Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni Controparte_2
e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio”, datato 16.1.2003,
e il Decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996, “Norme di sicurezza per la costruzione
e l'esercizio degli impianti sportivi”, dall'altra.
L'Accordo in questione, recante “i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza”, è stato raggiunto alla luce della riscontrata esigenza di “rivedere l'intesa tra Stato e regioni relativa agli aspetti igienico- sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 luglio 1991”, anche alla luce dei “nuovi principi ed indirizzi normativi derivanti dall'emanazione […] del decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno”.
Al punto 4.1 l'Accordo prevede che “L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti”.
Ai sensi dell'art. 14 d.m. Ministero dell'Interno 18 marzo 1996, rubricato “Piscine”,
è previsto, in via generale, che“[…] Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 50 m2. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 m2. […] Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei
Trasporti e della Navigazione. Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall'istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto”. Il punto 9.1 dell'Accordo, invece, stabilisce che “per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico-recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché' piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica”.
Quanto alla Regione Liguria, la Deliberazione della Giunta 18/07/2014, n. 902, “Linee di indirizzo inerenti agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione, la vigilanza e la gestione delle piscine”, ha previsto al Capo 3, “Dotazione di personale”, punto
3.3, “Assistente bagnanti”, definito come la “persona abilitata alle operazioni di salvataggio
e di primo soccorso, ai sensi della normativa vigente in materia”, che la presenza di tali soggetti “dovrà essere assicurata durante tutto l'orario di apertura della struttura, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 – Norme di Sicurezza”. Tuttavia, al successivo punto 3.7, “Obblighi”, la Deliberazione di Giunta prevede che “La presenza di assistenti ai bagnanti è quantificata in base alla morfologia delle vasche, ai criteri di gestione della struttura, al numero dei bagnanti, e deve essere indicata nel piano di autocontrollo”.
Venendo infine all'ordinanza balneare n. 59 del 29.4.2022 della Capitaneria CP_2 di NA, il comma 12 dell'art. 6 imponeva che “A bordo di piscine e/o vasche adibite alla balneazione insistenti su aree demaniali marittime, in rapporto alle dimensioni dello specchio acqueo devono essere presenti, durante l'orario di accessibilità da parte del pubblico, assistenti ai bagnanti in possesso di idoneo brevetto almeno nel numero seguente: - per impianti aventi vasche con specchi acquei fino a 100 metri quadri n. 1 assistente ai bagnanti;
- per impianti aventi vasche con specchi acquei di estensione superiore a 100 metri quadri n.
1 assistente ai bagnanti in più per ogni 400 metri quadri di superficie o frazione;
Il numero degli assistenti ai bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli impianti balneari marini”.
L'ordinanza balneare appare legittima, in quanto con essa l'Ente preposto dà svolgimento alla discrezionalità riconosciutagli, a monte, dall'Accordo intervenuto il 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute e le Regioni e, per suo tramite, dalla Deliberazione della Giunta Regionale, integrante quell'atto specifico, di cui ragiona l'Accordo, e al quale è rimessa la definizione delle modalità applicative degli obblighi di assistenza ai bagnanti.
Unico limite alla discrezionalità degli Enti è individuato nel “rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica”; limite che risulta rispettato, poiché la modulazione del numero di assistenti ai bagnanti è stata disposta dalla Capitaneria di Porto in ragione della estensione concreta della piscina e, nel caso di specie, la quantificazione appare congrua, rispetto ai beni tutelati, nonché proporzionata, nel sacrificio imposto ai destinatari. Il relativo motivo di appello va dunque rigettato.
Sotto il diverso profilo della successione nella disciplina stabilita dalle ordinanze balneari, va dato atto che l'ordinanza del 2024 prevede, al nuovo art. 6.12, che “Per la disciplina della sicurezza della balneazione all'interno delle piscine interne a strutture balneari si fa espresso rimando alla normativa di riferimento di cui all'Accordo Stato -
Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n.51 del 3 marzo 2003), nonché delle “linee di indirizzo inerenti agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione, la vigilanza e la gestione delle piscine” di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale n.902 in data 18 luglio 2014 e ss.mm.ii”. Deve dunque ritenersi venuto meno, per strutture balneari di estensione analoga a quella di cui in causa, l'obbligo di assicurare la presenza di un assistente ai bagnanti aggiuntivo, rispetto a quello previsto dall'art. 14 d.m.
Ministero dell'Interno 18 marzo 1996.
Sostenendo la natura afflittiva della sanzione, parte appellante ha dunque invocato l'applicazione il principio di retroattività della legge punitiva più favorevole, sancito in ambito penale dall'art. 2 c.p.
Secondo la giurisprudenza oramai consolidata della Corte – EDU, l'indagine volta ad acclarare la natura sostanzialmente penale di una sanzione va operata con riguardo alla qualificazione giuridica dell'illecito, da parte del legislatore nazionale;
alla natura intrinseca dell'illecito; al grado di severità della sanzione che l'accusato rischia di subire (Corte EDU,
Plenaria, 8 giugno 1976, C. 5100/71 Engel and Others v. The Netherlands). La Corte
Costituzionale, nella sentenza 21 marzo 2019, n. 63, ha chiarito che rispetto “a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità “punitiva”, il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior […] non potrà che estendersi anche a tali sanzioni”, poiché detta estensione appare “conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell'art. 3 Cost., in ordine alle sanzioni propriamente penali. Laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia natura "punitiva”, di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicare nei confronti di costui tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito;
né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento. E ciò salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius nella materia penale”.
Con particolare riferimento al profilo della gravità della sanzione, la Cassazione ha precisato che “sebbene i criteri siano alternativi e non cumulativi e che deve aversi CP_5
riguardo alla misura della sanzione di cui è a priori passibile la persona interessata e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta - va tuttavia considerato che la valutazione sull'afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce” (Cassazione civile sez. II, 07/05/2024, n. 12295).
L'art. 1164, comma primo del Codice della Navigazione, rubricato “Inosservanza di norme sui beni pubblici” assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 3.098,00, salvo che il fatto non costituisca reato, “Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna”. Siffatta cornice edittale non esprime, sul piano astratto, il carattere di gravità richiesto dalla giurisprudenza sopra citata;
né la struttura dell'illecito, consistente nella violazione dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente, depone nel senso della natura necessariamente penale della fattispecie, poiché la trasgressione delle prescrizioni emesse dall'autorità, in quanto tale, è asignificativa. In quanto disposizione in bianco, infatti, l'art.
6.12 dell'ordinanza 59/2022 della di Controparte_2
NA è suscettibile di abbracciare offese ai beni giuridici più svariati, anche privi del tono costituzionale che deve caratterizzare gli interessi protetti dal legislatore con l'incriminazione.
Da ultimo, rileva la qualificazione legislativa, ai sensi della quale l'illecito è inequivocamente definito come amministrativo, e che corrobora la conclusione della natura sostanzialmente amministrativa della disposizione. Per i motivi suesposti, l'illecito in parola non attiene alla materia penale, e alla relativa disposizione non si applica il principio – eccezionale, in materia di diritto amministrativo punitivo – di retroattività della legge più favorevole, ma l'opposto principio del tempus regit actum, quale “assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi” (Cass. civile, sez. II, 2 marzo 2023, n. 6295, parte motiva).
Venendo al motivo di gravame relativo agli elementi costitutivi dell'illecito, va rilevato che la fattispecie contestata è integrata nel momento stesso in cui viene meno, a bordo piscina, il prescritto numero di assistenti ai bagnanti: si tratta, con tutta evidenza, di illecito istantaneo, che mira a prevenire la concretizzazione di rischi per la salute degli utenti della struttura adibita alla balneazione. L'imposizione di una presenza continuativa dei soggetti abilitati
“alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso” (Delibera Giunta Regionale Liguria, punto 3.3), chiamati a rimanere presenti in prossimità dei luoghi nei quali può essere compromesso il bene protetto, è evidentemente incompatibile con l'assenza – quale che ne sia la motivazione – di detti assistenti bagnanti, senza che operi la necessaria turnazione del personale.
Parte appellante ha ammesso che in data 22.8.23, alle ore 12.35, a bordo della piscina sita nello Stabilimento Balneare denominato Bagni “Ondina” era presente un solo assistente ai bagnanti, poiché il secondo era occupato nel recupero e nella predisposizione della strumentazione necessaria allo svolgimento del corso di idrobike (Opposizione I grado, pagg.
5 segg.: “Nelle circostanze di fatto indicate nel verbale di contestazione, erano presenti in piscina 1 / 2 bagnanti che stavano aiutando l'assistente bagnanti, , a Testimone_1 posizionare la corsia delimitativa. Nello stesso tempo l'assistente bagnanti Persona_1
recuperava e preparava le biciclette per il corso di idrobike e quanto necessario per
[...] il suo espletamento”.). Nella narrazione di tali circostanze di fatto emergono tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contestato, perfezionatosi nel momento stesso in cui uno degli assistenti necessari al raggiungimento del numero minimo normativamente previsto rispetto alle caratteristiche della vasca si è allontanato dal bordo piscina, senza prima essere sostituito da altro appartenente al personale abilitato. Tali affermazioni della parte, dalla valenza latamente confessoria, trovano conforto nel Verbale di accertamento formato dalla
Delegazione di Spiaggia – Guardia Costiera di Finale Ligure, al quale va riconosciuta fede privilegiata: in esso, infatti, sono stati riportati fatti che il pubblico ufficiale ha attestato come riscontrati personalmente, nell'immediatezza dell'attività di ispezione e accertamento
(Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n. 10376: “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino
a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”),
e concernenti circostanze obiettive, insuscettibili di apprezzamenti discrezionali, dunque anch'essi coperti da pubblica fede, ex art. 2700 c.c. (Cass. civile sez. III, 07/10/2022, n.
29320: “Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare
e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante.
E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento”). Le circostanze esposte nel verbale (cfr . allegato 2 al ricorso in appello), peraltro, trovano riscontro nelle riprese fotografiche dei luoghi di causa, versate agli atti dall'amministrazione convenuta (cfr. All 6 convenuta) e non sono contestate da parte opponente nella rispettiva riferibilità al momento della rilevazione dell'illecito da parte del pubblico ufficiale.
Prive di pregio, infine, le argomentazioni relative all'attività in concreto svolta dai bagnanti (Appello, pag. 5: “I bagnanti […] non stavano nuotando, essendo in piedi (l'acqua
è profonda poco più di un metro), tant'è vero che, nella fotografia prodotta dall'accertatore, due di questi stavano chiacchierando e si sistemavano le cuffie”), essendo rilevante, ai fini della disposizione violata, la sola circostanza della fruizione della piscina, da parte di terzi, quale che ne sia la modalità o la finalità ultima;
così come quelle relative ai motivi dell'assenza del secondo assistente (Appello, pag. 5: “la cima galleggiante non era stata ancora posizionata in quanto l'assistente bagnanti dopo aver spostato Persona_2
la piramide galleggiante, era nell'atto di srotolare la cima di delimitazione, appunto per posizionarla al posto della piramide e quindi si trovava fuori d'acqua ai bordi della piscina
(le foto non riprendono completamente l'area della piscina, per cui non raffigurano la detta assistente bagnanti)”, in assenza del ricorrere di cause di giustificazione.
Anche le argomentazioni della difesa di parte appellante, secondo le quali il secondo assistente ai bagnanti era effettivamente presente nei pressi della piscina, e non appare nelle riprese fotografiche in ragione della prospettiva adottata, non può sovvertire le risultanze dell'atto pubblico, in assenza di querela di falso – ad oggi non proposta;
tale circostanza, infatti, è stata oggetto di accertamento immediato da parte del pubblico ufficiale, e dunque è rivestita di fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c..
Per i motivi suesposti, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_2
640/2024 del Giudice di Pace di NA va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di per Parte_2 entrambi i gradi di giudizio. Appare illegittima, in quanto disposta all'infuori delle ipotesi di legge, la compensazione delle spese disposta, peraltro in difetto di motivazione, dal giudice di prime cure, nonostante il rigetto integrale dell'opposizione.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione risultante dalla novella di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la compensazione – anche parziale – delle spese di lite è consentita in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, va aggiunta la sussistenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, la ricorrenza delle quali va tuttavia espressamente motivata dal giudicante, con riguardo a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa
(Cassazione civile, Sez. VI, ord. 12 luglio 2023, n. 19890), e che “presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata” (Corte Costituzionale, sent. 77/2018, punto 16).
Nella sentenza appellata il giudice di Pace, peraltro, non è neppure speso un riferimento a dette “gravi ed eccezionali ragioni”; né esse, peraltro mai evidenziate dalla difesa di parte opponente, emergono dagli atti di causa. Le spese sono liquidate in base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014, aggiornato dal
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della modesta complessità della stessa e dell'attività difensiva in concreto svolta, facendo applicazione degli importi medi di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%. Esse sono liquidate in € 139,00, oltre 15% spese generali e IVA per il primo grado, e in € 232,00 oltre 15% spese generali e IVA per l'appello.
In ragione dell'integrale reiezione dell'appello sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte di Parte_2
di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione.
[...]
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 640/2024 del Parte_2
Giudice di Pace di NA;
2. CONDANNA al pagamento di € 139,00, oltre 15% spese generali e Parte_2
IVA in favore di di NA;
Controparte_2
3. CONDANNA al pagamento di € 232,00, oltre 15% spese generali e Parte_2
IVA in favore di di NA;
Controparte_2
4. DICHIARA la sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_2
importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione.
NA, 13.10.2025 Il Giudice
D.ssa Paola Antonia Di Lorenzo