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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2174/2021 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difenso dall'Avv. Stanislao Marcello (c.f. come da C.F._2 procura su foglio separato;
APPELLANTE E
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te. p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. Foglia Ciro (c.f.
) e dell'avv. Golino Rosario Nicola (c.f.: ) come C.F._3 C.F._4 da procura su foglio separato;
APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Cinque Gaetano (c.f.
come da procura su foglio separato;
C.F._5
APPELLATO
Controparte_3
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t.
[...] P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI All'udienza del 15/01/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 15.06.2009, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale Parte_1 di S. Maria Capua Vetere, la e la prospettando, Controparte_1 CP_3 Parte_2 in punto di fatto:
- di essere proprietario di un'imbarcazione modello Gobbi 25 Cabin denominata “Spirit Free”;
- che, nel luglio dell'anno 2008, si rivolgeva alla Controparte_1 perché interessato all'acquisto di nuovi motori da installare in sostituzione dei preesistenti Volvo Penta, demandando a detta società anche la preventiva valutazione circa l'impianto di propulsione più adatto all'imbarcazione in parola nonché ai “piedi” della stessa;
- che, su proposta dei tecnici della aveva acquistato i due nuovi motori entro Controparte_1 fuori bordo FNM modello HPEP250, da 250 cavalli cadauno, per un importo di € 30.000,00;
- che, contestualmente all'acquisto dei motori, aveva commissionato alla anche Controparte_1 il montaggio degli stessi, di poi eseguito su espresso incarico della predetta società, dalla
Controparte_3
- che, ai principi del mese di agosto dell'anno 2008, l'imbarcazione veniva messa in acqua manifestando da subito le prime avvisaglie di anomalie di funzionamento. I motori, infatti, generavano una sospetta ed insolita rumorosità;
- che, di tanto, dava tempestiva comunicazione alla ricevendo, però, Controparte_1 ampie rassicurazioni dal suo titolare che quanto stava accadendo non era preoccupante e l'imbarcazione, perciò, poteva essere tranquillamente utilizzata;
-che, a distanza di pochissimi giorni e, più precisamente, il 13 agosto 2008, durante un'uscita in mare, rimaneva irrimediabilmente danneggiato il sistema di raccordo (ingranaggio) tra i piedi dell'imbarcazione ed i motori, tant'è che quest'ultima aveva rischiato addirittura di affondare;
se ne rendeva, perciò, necessario l'alaggio nonché il trasporto ed il ricovero in cantiere per le riparazioni del caso;
- che aveva contattato, nell'immediatezza dei fatti, la e detta società era Controparte_1 intervenuta per il tramite di propri tecnici comunicando, dopo alcuni giorni di lavoro, che il problema era stato risolto. La barca veniva, perciò, nuovamente messa in mare in data 19 settembre 2008;
- di non conoscere se quanto accaduto fosse stato la conseguenza di un vizio di fabbricazione Contr dei motori ovvero di un errato montaggio e/o accoppiamento degli stessi, per non aver mai ricevuto risposta alle sue specifiche domande, ma che dette riparazioni erano state eseguite a costo zero con riconoscimento, perciò, dei vizi e/o difetti e, quindi, della piena responsabilità delle convenute società per quanto accaduto;
che, dopo aver speso ben € 30.100,00 per l'acquisto dei due nuovi motori, nonché € 2.800,00 per lavori di preparazione ed alloggiamento degli stessi ed ulteriori € 2.029,20 per l'installazione ed il relativo montaggio, si era visto costretto a sopportare ulteriori esborsi per le riparazioni dell'imbarcazione, rimasta irrimediabilmente danneggiata (€ 1.601,40) e per l'alaggio, il trasporto ed il ricovero (€ 1.560,00) e, pur avendo delle legittime aspettative di godersi il natante per tutto il periodo estivo, se ne era visto privato con evidente pregiudizio e danno, anche da vacanza rovinata, di cui chiedeva l'integrale ristoro. Alla luce di queste premesse formulava le seguenti domande: Parte_1
2 1) si accolga la domanda e, previo accertamento dei fatti così come dedotti, si condannino le convenute società in solido, ovvero ciascuna per quanto di propria ragione e competenza, al risarcimento in favore del dott. Parte_1
[... di tutti i danni, patrimoniali e non, da lui subiti e subendi, così come dettagliatamente elencati e quantificati al capo L) della premessa per complessivi € 10.490,60 nonché al pagamento della somma di € 5.000,00 quale risarcimento del danno da vacanza rovinata in conseguenza della mancata utilizzazione dell'imbarcazione per la stagione estiva 2008, ovvero del diverso importo che sarà accertato e quantificato in corso di causa, anche in via equitativa. Il tutto, comunque, nei limiti di € 26.000,00.
2) si condanni in via principale la in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., all'esatto adempimento del contratto intercorso tra le parti ovvero all'integrale sostituzione dei Contr due motori entro fuori bordo modello HPEP250 da 250 cavalli cadauno onde eliminare lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore;
3) In via subordinata, si dichiari, per tutte le motivazioni esposte in premessa, risolto il contratto per colpa e inadempimento della in persona del legale rappresentante p.t., e, Parte_3 per l'effetto, la si condanni a restituire al sig. la somma di € 38.090,60 quale importo da questi Pt_1 versato per l'acquisto dei motori, la loro installazione nonché per le riparazioni all'imbarcazione e gli ulteriori esborsi resisi successivamente necessari;
4) In via ulteriormente gradata, si condanni la in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t., ad operare una significativa riduzione sul prezzo versato dall'istante pari ad € 30.100,00 tenuto anche conto dell'intervento eseguito su motori nuovi dai tecnici della e, Controparte_1 quindi, dell'evidente deprezzamento del valore degli stessi;
5) In ogni caso, si condanni la in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti in conseguenza dei fatti dedotti, così come dettagliatamente elencati al capo I della premessa per complessivi € 38.090,60, nonché al danno conseguente alla mancata utilizzazione dell'imbarcazione per il periodo estivo nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa, anche in via equitativa;
6) Con vittoria di spese (anche forfettarie), diritti ed onorari del giudizio, oltre iva e cpa come per legge”. La si costituiva in giudizio eccependo la nullità Parte_3 dell'atto di citazione per genericità e la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo provveduto né alla vendita né all'installazione dei motori, in quanto esercente mera attività di rimessaggio, ed avendo solo eseguito, su richiesta dell'attore, l'ordine di acquisto alla
[...]
rivenditore di zona, e messo a disposizione i propri locali, ove si trovava CP_4
l'imbarcazione, per il montaggio, eseguito dalla e Controparte_3 CP_6 CP_7 la convenuta, inoltre, prospettava di aver messo in contatto l'attore con l'
[...] CP_3 in occasione dell'incidente del 13.8.2008, per mero spirito di cordialità, e che tale società
[...] aveva inviato sul posto i propri meccanici, i quali provvedevano alla sostituzione delle campane dei motori;
infine, la eccepiva l'intervenuta decadenza di cui agli artt. 1490 e Controparte_1
1495 c.c. e chiedeva di essere autorizza alla chiamata in causa della Controparte_8 rivenditore dei motori, e della CMD Costruzioni Motori Diesel S.r.l., produttore, formulando le seguenti conclusioni:
“rigettare la domanda proposta da controparte perché inammissibile, improcedibile, nulla, contraddittoria, illegittima e infondata e comunque carente di ogni presupposto oltre che non provata in ordine all'an ed al quantum.
3 Accogliere la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa e garanzia della Controparte_8 Contr rivenditore dei motori fuori bordo modello HPEP250 da 250 cavalli ciascuno oltre che della CMD Costruzioni Motori Diesel S.r.l., società costruttrice degli stessi, e vedere accertato e dichiarato e, pertanto, accertare e dichiarare, anche per la denegata ipotesi in cui l'adita Giustizia dovesse ritenere la Controparte_1 corresponsabile nella determinazione dei danni azionati da controparte, l'obbligo in capo ad essi
[...] [...]
e CMD Costruzioni Motori Diesel S.r.l., di garantire e tenere indenne, anche con potere di rivalsa, CP_8 essa da ogni ed avversa richiesta, pretesa e/o esborso economico. Controparte_1
Accogliere la domanda riconvenzionale azionata nei confronti del dott. oltre che nei confronti dei Parte_1 terzi chiamati in causa e, previo necessario accertamento da parte della adita Giustizia, condannare questi ultimi al ristoro, in favore della per il pregiudizio dalla medesima sopportato e sopportabile in Controparte_1 conseguenza e per effetto degli illegittimi, ingiusti, temerari e pregiudizievoli atteggiamenti, giudiziali e non, tutti assunti da controparte processuale, da liquidarsi in via equitativa anche ex art. 1226 c.c. in favore della stessa. Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.” Rimasta contumace la a seguito di differimento della prima udienza Controparte_3 di trattazione, si costituiva la chiamata in causa ( di Controparte_2 seguito solo CMD), eccependo la nullità dell'atto di chiamata in causa e deducendo, nel merito, l'inapplicabilità della responsabilità del produttore di cui al DPR 224/1988 nonché la decadenza dell'attore dalla garanzia per vizi, non avendo inviato nessuna comunicazione alla CMD nei termini di legge;
la chiamata in causa, affermava, poi, la carenza di responsabilità in capo al produttore essendo riconducibili, i danni lamentati, all'errato montaggio che avrebbe provocato la rottura di alcune parti dei motori e, inoltre, l'infondatezza della richiesta attorea afferente la riduzione di prezzo dei motori, in quanto, essendo funzionanti, non potevano ritenersi deprezzati;
tanto premesso la CMD così concludeva:
“1) in via preliminare, dichiarare nulla la chiamata in causa della 2) sempre in via CP_2 preliminare, estromettere dal giudizio la per carenza di legittimazione passiva e per assoluta CP_2 carenza dei presupposti di legge;
3) in via subordinata e nel merito, in caso di non accoglimento della eccezione preliminare, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) in via ancor più gradata, rigettare la domanda di garanzia svolta da nei confronti della Parte_4
5) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea quantificare i danni subiti CP_2 dall'attore in via equitativa e non certamente nella misura come richiesti in quanto eccessivi e privi di qualsiasi riscontro e/o giustificazione plausibile;
6) in ogni caso condannare l'attore e/o il chiamante in causa al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario, compreso il rimborso forfettario 12,5%”. Al contrario, non si costituiva in giudizio l'altra chiamata in causa Controparte_4
Esperita l'istruttoria mediante prova testimoniale e l'interrogatorio formale del e dei Parte_1 legali rapp.ti delle società costituite in giudizio, ritenuto non opportuno l'espletamento di una CTU, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza n. 935/2021, pubblicata in data 6.4.2021, rigettava le domande attoree e condannava alla refusione delle spese Parte_1 processuali in favore della nonché la alla refusione Controparte_1 Controparte_1 Contr delle spese processuali in favore di , mentre compensava le spese di lite tra ed Parte_1
e tra e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_10
[...] In sintesi, il Tribunale, riteneva non configurabile una ipotesi di nullità per genericità, di cui all'art. 164 c.p.c., dell'atto di citazione ma considerava le difese dell'attore carenti in punto di allegazione dell'inadempimento, “non comprendendosi neppure il titolo sulla scorta del quale siano stati chiamati in giudizio gli originari convenuti e l'inadempimento ad essi imputabile”, richiamando il punto I) dell'atto di citazione nel quale si legge “l'istante a tutt'oggi non conosce se quanto accaduto sia stato la Con conseguenza di un vizio di fabbricazione dei motori ovvero di un errato montaggio e/o accoppiamento degli stessi per non aver mai ricevuto risposta alle sue specifiche domande. Sta di fatto che le riparazioni di cui si è detto sono state eseguite a costo zero con riconoscimento, perciò, dei vizi e/o difetti e, quindi, della piena responsabilità delle convenute società per quanto accaduto”. In particolare, secondo il primo Giudice, tale allegazione risultava generica, non essendo possibile comprendere se ad entrambe le convenute, o a quale delle due, fosse ascritto un inadempimento afferente alla vendita e, dunque, se fosse dedotta una responsabilità per vizi del prodotto (costruzione), ovvero per il montaggio. Inoltre, secondo il Tribunale, parte attrice non aveva neppure assolto all'onere della prova afferente al nesso causale tra (il generico) inadempimento ed i danni lamentati, ossia al sistema di raccordo tra i piedi dell'imbarcazione ed i motori, e la rottura della “cuffia” di protezione, aggiungendo che tale prova non poteva certamente essere raggiunta con la richiesta CTU, ritenuta del tutto esplorativa oltre che superflua, considerato il tempo trascorso dal fatto, la fisiologica usura e le riparazioni eseguite nell'immediatezza dell'avaria dai tecnici della ed evidenziando che il avrebbe dovuto tempestivamente richiedere Controparte_3 Pt_1
l'espletamento di un ATP.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 6.5.2021, tramite pec ad i difensori Contr costituiti per la e la nel giudizio di primo Controparte_1 Parte_3 Parte_3 grado e alla società , Controparte_3 CP_3 Controparte_3 mediante notifica eseguita, ex art. 140 cpc, presso l''indirizzo del legale rapp.te della società,
ha proposto appello principale per i seguenti motivi: Controparte_3 Parte_1
2.1 Col primo motivo l'appellante lamenta che, diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, il difetto di allegazione, laddove realmente esistente, può comportare due conseguenze: a - la nullità della citazione, con l'adozione dei provvedimenti di rito;
b - un più gravoso onere probatorio in capo all'attore, non potendo trovare applicazione il principio di non contestazione disciplinato dall'art. 115 c.p.c. Tuttavia, secondo l'appellante, il primo Giudice erroneamente aveva ritenuto di non poter applicare alla fattispecie il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. precisando che l'obbligazione assunta dalla CP_1 era quella di fornire ed installare dei nuovi motori idonei ad essere alloggiati nel relativo
[...] vano, compatibili con l'impianto di trasmissione esistente sulla propria imbarcazione e che, in tutta evidenza, tale obbligazione non era stata correttamente adempiuta stante il guasto che si era manifestato nell'immediatezza dei fatti e l'operata riparazione eseguita in garanzia. Secondo l'appellante, inoltre, dalle dichiarazioni rese dalla teste , Testimone_1 escussa all'udienza del giorno 26.10.2011, risultava provata la circostanza che il rapporto contrattuale intercorso tra il e la aveva ad oggetto l'acquisto e il Pt_1 Controparte_1 montaggio dei nuovi motori idonei alla conformazione dello scafo ed al sistema di trasmissione e che, a seguito dei problemi incorsi a detti propulsori, il contattò sempre la Pt_1 Pt_5
[...]
[...]
[...] e non già la ditta che, invece, fu contattata dalla che subito si
[...] CP_3 Controparte_1 era attivata. Inoltre, sempre secondo l'appellante, dalle dichiarazioni rese da , Testimone_2 escusso all'udienza del giorno 9.5.2012, risultava provata anche l'ulteriore circostanza che, nell'agosto del 2008, i motori forniti e montati dalla manifestarono dei Controparte_1 problemi al sistema di trasmissione.
2.2 Col secondo motivo di appello censura la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 il primo Giudice ha ritenuto che l'attore non aveva neppure assolto all'onere della prova
“afferente il nesso causale tra (il generico) inadempimento ed i danni lamentati, ossia al sistema di raccordo tra i piedi dell'imbarcazione ed i motori, e la rottura della “cuffia” di protezione”, nonché “esplorativa e superflua” la CTU richiesta da parte attrice. In primo luogo, l'appellante evidenzia che, diversamente da quanto opinato dal Giudice di prime cure, l'accertamento tecnico preventivo non avrebbe avuto alcun senso in quanto la riparazione dei motori venne eseguita (in garanzia) nell'immediatezza dei fatti, ovvero tra l'agosto ed il settembre. Inoltre, secondo , l'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado aveva Parte_1 condotto a dimostrare l'esistenza dei lamentati guasti dei motori dell'imbarcazione e al CTU avrebbe dovuto essere demandato unicamente l'accertamento in ordine alla necessità Contr dell'integrale sostituzione dei due motori entro fuori bordo modello HPEP250 da 250 cavalli cadauno, ovvero di mera riduzione del prezzo di acquisto (€ 30.100,00), essendo gli stessi divenuti di fatto rigenerati stimando, nell'affermativa, il relativo ammontare e, inoltre, quantificare il danno patito e, dunque, la congruità degli esborsi sostenuti dall'attore per effetto di quanto accaduto.
2.3 Col terzo motivo l'appellante deduce che, acclarato in maniera pacifica che la barca ebbe seri problemi che ne richiesero l'alaggio il 13 agosto 2008 ed acclarato, ancora, che gli stessi non furono causati dalla esso appellante, bensì dalle originarie convenute società che si curarono di eliminarli in garanzia (tant'è che la barca fu rimessa in mare il 18 settembre del 2019), ben avrebbe potuto il primo Giudice liquidare, se del caso anche equitativamente, il chiesto danno da vacanza rovinata oltre ai documentati esborsi sostenuti dall'attore per effetto dei guasti per cui è causa. Alla luce di quanto premesso ha chiesto di riformare la sentenza impugnata Parte_1 accogliendo le domande già formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della sola con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
2.4 La si è costituita in giudizio eccependo, in via Parte_3 preliminare e di rito, la improcedibilità dell'avverso gravame, stante la tardiva iscrizione a ruolo e, comunque, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nel merito, l'appellata ha evidenziato che, come già prospettato nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, i lavori di assemblaggio e montaggio dei riferiti motori venivano eseguiti, in via esclusiva, dalla tanto che alla stessa il versava il Controparte_11 Pt_1 pagamento per la predetta operazione, a mezzo assegni bancari intestati alla medesima e che, in data 13 agosto 2008, dopo essere stato avvisato dall'attore/appellante per denunciare il mal funzionamento dei motori installati, provvedeva, sollecitamente, ad informare di quanto verificatosi l' la quale inviava sul posto propri meccanici, i quali, constatata Controparte_3
6 la sussistenza di difetti per le campane di protezione dei motori, provvedevano alla sostituzione delle stesse, senza costi ulteriori per il essendo la riparazione effettuata in garanzia. Pt_1
Inoltre, l'appellata evidenziava che tale ricostruzione dei fatti trovava conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado e che, comunque, dalla lettura dell'intero carteggio processuale emergeva la situazione di perdurante incertezza a carico dello stesso
[...]
riguardo alle cause, vere ed obiettive, scatenanti le problematiche ai motori per cui è contenzioso. Pt_1
2.5 Infine, la proponeva appello incidentale rispetto alla statuizione della Controparte_1 sentenza impugnata con la quale era stata condannata al rimborso delle spese di lite nei confronti della evidenziando che la chiamata in garanzia risultava assolutamente CP_2 legittima e giustificata dal tenore e dalla portata dell'altrui citazione introduttiva e che, comunque, non poteva ritenersi assolutamente arbitraria, essendo rimasta provata la circostanza che la CMD fosse il costruttore dei motori per cui è causa. La rimaneva contumace, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di Controparte_3 appello, correttamente tentata, a mezzo del servizio postale, prima alla sede della società, come prescritto dall'art. 145 c.p.c. e, stante l'esito di irreperibilità, successivamente effettuata nei confronti del legale rappresentante, con compiuta giacenza per mancato ritiro dell'atto, modalità equiparabili a quelle previste dal comma 3 dell'art. 145 c.p.c. (art. 140 c.p.c.); Con ordinanza resa in data 18.2.2022, all'esito della prima udienza di trattazione, il Collegio, rilevato che l'appellata che l'aveva chiamata in causa in primo grado, aveva Controparte_1 riproposto le difese svolte in prima istanza ed aveva anche spiegato appello incidentale nei riguardi della contestando la propria condanna alle spese, ordinava all'appellata di CP_2 notificare, a sua volta, la propria comparsa di risposta nei confronti della e Controparte_4 della CP_2
Si costituiva, quindi, la CMD la quale evidenziava la sua estraneità al giudizio per ciò che concerne le pretese risarcitorie del e, dall'altro, il passaggio in giudicato della pronuncia Pt_1 relativamente alla condanna alle spese del primo grado, in suo favore, residuando solo la questione (riguardante, però, appellante principale e quello incidentale) a carico di chi le stesse dovessero essere poste. Nel merito, l'appellata, in ogni caso ribadiva l'infondatezza delle domande e l'inammissibilità dell'appello proposto dal e che, comunque, la non era in alcun Parte_1 Controparte_1 modo legittimata alla sua chiamata in causa, non sussistendo tra le stesse alcun rapporto di natura commerciale, poiché la CMD aveva avuto rapporti soltanto con la in Controparte_12 quanto i motori erano stati ordinati presso la e distribuiti da Controparte_8 CP_12
che aveva anche provveduto, tramite la alle operazioni di
[...] Controparte_3 montaggio, riparazione e manutenzione, sostituendo direttamente le campane, senza mai notificarle, al riguardo, alcuna contestazione o lamentela. L'appellata, quindi, evidenziava che:
- era stata l' ad eseguire, non solo i lavori di installazione dei motori, a cui Controparte_3 aveva fatto seguito il rumore lamentato dall'attore fino all'avaria, ma anche a provvedere alle successive operazioni di riparazione/manutenzione, senza mai informarla o contestarle alcunché;
- non era stato assolutamente provato il vizio ab origine dei motori;
7 - non era stato assolutamente provato il tipo di danni riportati e la loro causa;
- non si era mai occupata del montaggio e/o riparazione dei motori, ma aveva provveduto soltanto alla vendita degli stessi ai distributori. Alla luce di quanto premesso la CMD così concludeva:
1) In via preliminare, dichiarare l'estraneità della in ordine alle domande risarcitorie CP_2 avanzate da per rinuncia / abbandono o per mancata proposizione delle stesse nei confronti di essa Parte_1 chiamata in causa;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare il passaggio in giudicato della statuizione e misura della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, a favore della da porre a carico di chi sarà ritenuto dovuto CP_2 dall'A.G.
3) Nel merito, rigettare l'appello principale presentato da nonché tutte le domande processuali e di Parte_1 merito riproposte dall'appellante incidentale nei confronti di essa CP_2
4) Con vittoria di spese e compenso anche del presente giudizio, con distrazione ometteva di costituirsi in giudizio nonostante la regolarità della notifica Controparte_13 della comparsa di costituzione in appello della (correttamente tentata, a Controparte_1 mezzo del servizio postale, prima alla sede della società, come prescritto dall'art. 145 c.p.c. e, stante l'esito di irreperibilità, successivamente effettuata nei confronti del legale rappresentante, con compiuta giacenza per mancato ritiro dell'atto, modalità equiparabili a quelle previste dal comma 3 dell'art. 145 c.p.c. (art. 140 c.p.c.); All'udienza del 15.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_14
e della
[...] Controparte_4
Inoltre, sempre preliminarmente va rilevato che l'appello risulta tempestivamente iscritto a ruolo in data 17.5.2021 giacché il termine di cui all'art. 165 c.p.c., decorrente dalla notifica dell'impugnazione effettuata via pec in data 6.5.2021, veniva a scadere in data 16.5.2021 che, tuttavia, cadeva di domenica e, dunque, ex art. 155 c. 3 c.p.c., risultava prorogato al 17.5.2021. L'appello principale risulta infondato e deve essere rigettato.
propone appello avverso la parte della sentenza impugnata nella quale si legge: “nel Parte_1 caso di specie, sebbene non si verta nell'ipotesi di nullità per genericità, di cui all'art. 164 c.p.c., l'atto di citazione appare tuttavia carente in punto di allegazione dell'inadempimento, non comprendendosi neppure il titolo sulla scorta del quale siano stati chiamati in giudizio gli originari convenuti e l'inadempimento ad essi imputabile. Difatti alla pag. 2 dell'atto di citazione, al punto I) si legge “l'istante a tutt'oggi non conosce se quanto accaduto sia stato la conseguenza di un vizio di fabbricazione dei motori Fnm ovvero di un errato montaggio e/o accoppiamento degli stessi per non aver mai ricevuto risposta alle sue specifiche domande. Sta di fatto che le riparazioni di cui si è detto sono state eseguite a costo zero con riconoscimento, perciò, dei vizi e/o difetti e, quindi, della piena responsabilità delle convenute società per quanto accaduto”. Ebbene tale allegazione non può che ritenersi generica, non essendo possibile comprendere se ad entrambe le convenute, o a quale delle due, sia ascritto un inadempimento afferente la vendita e, dunque, si deduca una responsabilità per vizi del prodotto (costruzione), ovvero il montaggio. Differenza di non poco momento, considerato che a seconda dell'inadempimento lamentato si configura, in capo ai convenuti, un differente onere di contestazione e di prova.
8 Lacuna, quella pocanzi evidenziata, che non risulta colmata neppure nella memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., deputata alla precisazione della domanda”. A fronte di tale motivazione l'appellante ha prospettato che il difetto di allegazione, laddove realmente esistente, può sostanzialmente comportare due conseguenze: a - la nullità della citazione, con l'adozione dei provvedimenti di rito;
b - un più gravoso onere probatorio in capo all'attore non potendo trovare applicazione il principio di non contestazione disciplinato dall'art. 115 c.p.c. e che, non avendo il Giudice di primo grado ritenuta la nullità della domanda, l'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado aveva condotto alla prova dei fatti prospettati in citazione, sicché il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sussistenti i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio ed espletare una CTU per accertare e liquidare i danni lamentati dall'attore. Tuttavia, deve essere, in primo luogo, evidenziato che, soltanto nell'atto di appello, Parte_1 ha precisato che l'obbligazione della rimasta inadempiuta, era quella “di Controparte_1 fornire ed installare dei nuovi motori idonei ad essere alloggiati nel relativo vano, compatibili con l'impianto di trasmissione esistente sull'imbarcazione del dott. ” sicché non può Pt_1 essere revocato in dubbio che la causa petendi delle domande proposte con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado risultava assolutamente generica non avendo l'attore nemmeno indicato (come invece accaduto nell'atto di appello) a quale tra le due parti evocate in giudizio fosse da imputare l'eventuale inadempimento contrattuale. Di fronte al rilievo di genericità della domanda, il motivo di appello viene, in sostanza, a eluderne il contenuto, "traslando" tutto sull'onere della prova, laddove il Giudice di primo grado si era correttamente attestato nello stadio antecedente e prodromico, ovvero quello della individuazione della concreta sostanza assunta nel caso in esame dall'inadempimento: l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce, in forza appunto dell'insegnamento nomofilattico, ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto anche perché, altrimenti, la prova che deve fornire l'asserito inadempiente per dimostrare di non essere inadempiente diventa una probatio diabolica. Si rientra, a ben guardare, nella questione, generale in quanto applicabile ad ogni pretesa esercitata in un ambito processuale, della specificità: chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il Giudice, infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può
9 che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, dell'art. 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto. Quindi, quando, sotto il profilo di diritto, l'azione esercitata concerne inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto, l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento (v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, ord. 21 settembre 2017 n. 21927, Cass. sez. 2, 22 novembre 2016 n. 23759); e, d'altronde, nel disciplinare le modalità di accertamento dell'inadempimento contrattuale, il celebre arresto del 2001 ha imposto la "allegazione della circostanza dell'inadempimento", e non la denuncia dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito (S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533). Consegue a quanto premesso che i rilievi formulati dall'appellante non appaiono idonei ad incidere sulla valutazione effettuata dal primo Giudice di genericità dei fatti costitutivi posti a fondamento delle domande proposte da e, pertanto, tali domande non possono Parte_1 trovare accoglimento considerando anche che le circostanze precisate nell'atto di appello, risultano incompatibili con l'art. 345 c.p.c., atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si configura domanda nuova - come tale, inammissibile in appello - quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se tali fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (cfr. Cassazione civile , sez. I , 28/06/2022 , n. 20757) Ovviamente l'infondatezza del primo motivo di appello rende superflua la trattazione degli ulteriori motivi di gravame che presuppongono la possibilità di esaminare ulteriori profili delle domande proposte dal che, evidentemente, risulta preclusa dalla valutazione di Parte_1 genericità dei fatti costitutivi posti a fondamento di tale domanda.
3.2 Passando, invece, ad esaminare l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1 osserva il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, per quanto concerne le spese sostenute dalle società terze chiamate in garanzia, va osservato che una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2011, n. 23552). Infatti, attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso
10 delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Tuttavia, il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o temeraria (cfr. Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2012, n. 7431, Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, 12301). Più in particolare, “sul piano causale, una precisa concatenazione lega la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che, come è naturale, detta chiamata certamente non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto della prima condizione, la quale, da un punto di vista logico processuale, viene così ad assumere un ruolo decisamente preponderante nella produzione del secondo evento ("causa causae est causa causati"); mentre vale ad interrompere questo nesso causale tra la domanda dell'attore e la chiamata del terzo, ponendosi quindi come causa unica del coinvolgimento del terzo, soltanto una chiamata che non abbia, "ictu oculi", nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà. E pertanto, qualora la domanda dell'attore contro il convenuto sia rigettata, col conseguente assorbimento della subordinata domanda di garanzia proposta dal convenuto contro il terzo, le spese sostenute da quest'ultimo vanno poste a carico dell'attore, a meno che la domanda di garanzia non sia palesemente arbitraria o temeraria” (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2004, n.° 6514). Nel caso di specie, la chiamata in causa della da parte della convenuta CP_2 [...] non appariva affatto arbitraria risultando, pacificamente, la CMD costruttrice dei CP_1 motori installati sull'imbarcazione di proprietà di e, come sopra più volte Parte_1 evidenziato, avendo l'attore prospettato, tra le varie ipotesi, che i guasti del sistema propulsore del natante potessero essere riconducibili ad un difetto di fabbricazione di detti motori. Consegue a quanto premesso che la sentenza impugnata risulta errata nella parte in cui ha condannato la al rimborso delle spese di lite sostenute dalla CMD la cui Controparte_1 chiamata in causa risultava coerente con i fatti posti dall'attore a fondamento delle proprie domande;
al contrario, tali spese devono essere poste a carico dell'attore le cui Parte_1 domande sono risultate infondate per i motivi sopra indicati.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo - con attribuzione in favore degli avv.ti Ciro Foglia e Rosario Nicola Golino, dichiaratisi anticipatari, ex art. 93 c.p.c., di quelle dovute alla e Controparte_1 dell'avv. Gaetano Cinque dichiaratosi anticipatario di quelle dovute alla CMD - facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per le parti appellate (e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria).
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti della Parte_1 Parte_3
[...] Controparte_15
e CMD Costruzioni motori diesel S.p.A. avverso la sentenza n. 935/2021, Controparte_4 pubblicata in data 6.4.2021 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. accoglie l'appello incidentale proposto da Parte_3
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
3. condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite del giudizio di primo grado così come liquidate nella sentenza impugnata con attribuzione in favore dell'avv. Gaetano Cinque, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c.;
4. condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_3 delle spese di lite, del presente grado di giudizio che si liquidano in: € 150,00 (centocinquanta/00) per spese ed € 8.469,00 (ottomilaquattrocentosessantanobe/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Ciro Foglia e Rosario Nicola Golino, dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 c.p.c.;
5. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, del presente grado di giudizio che si liquidano in ed € 8469,00 (ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Gaetano Cinque, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c.;
6. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, il 23/04/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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