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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/11/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2125/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TT ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2125/2025 promossa da:
, (C.F. , nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nato in [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2 Monticello d'Alba (CN) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ICARDI DANIELA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 Monticello d'Alba (CN), il 28/04/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monticello d'Alba (CN) (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nata una figlia il 03.01.2019. Persona_1
Con ricorso depositato il 03/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze e documentando le vicende relative ai trasferimenti tramite produzione dei certificati storici di residenza.
Sussiste la competenza di questo foro in ragione alla residenza del marito al momento del deposito del ricorso (3.7.2025) ex art. 473bis.51 c.p.c., non rilevando il successivo trasferimento dello stesso;
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i Parte_1 Parte_2 cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minore resta affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con stabile Per_1 collocazione anagrafica presso la madre.
Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui la minore starà al momento, mentre quelle di straordinaria e di rilevante importanza saranno previamente concordate tra i genitori, salvo comprovate urgenze.
Per quanto concerne le visite infrasettimanali del padre, salvo diversi accordi tra i genitori, il Sig. terrà con sé la figlia un pomeriggio a settimana. A settimane alterne, il Sig. terrà Parte_2 Pt_2 con sé la figlia dal sabato mattina alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso la dimora materna. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori.
Vacanze natalizie: intendendosi come tali il periodo di chiusura della scuola/asilo, le vacanze natalizie verranno divise tra i genitori in modo tale che la figlia stia, ad anni alterni, con ciascun genitore la settimana che va dal mattino del giorno di chiusura della scuola sino alle ore 18 del 30.12 e l'anno successivo la settimana che va dalle ore 18 del 30.12 sino alla sera antecedente alla riapertura della scuola. I genitori si accorderanno circa i giorni di spettanza entro il giorno 30.10 di ogni anno e, in difetto di accordo, negli anni pari prevarrà la decisione materna mentre in quelli dispari la decisione paterna. Durante tale periodo sarà sospeso l'ordinario calendario di visita.
Festività pasquali: intendendosi come tali il periodo di chiusura della scuola/asilo, la figlia trascorrerà, secondo il criterio dell'alternanza, tre giorni con un genitore (dal mattino del giorno di chiusura della scuola/asilo sino alle ore 18 della sera di Pasqua) e tre giorni con l'altro (dalle ore 18 della sera di Pasqua sino alla sera antecedente la riapertura della scuola). In difetto di accordo, negli anni pari prevarrà la decisione materna mentre in quelli dispari la decisione paterna. Durante tale periodo sarà sospeso l'ordinario calendario di visita.
2 Il giorno del compleanno della figlia e le altre festività infra-annuali (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ad eccezione del Ferragosto) verranno trascorse dalla figlia secondo il criterio dell'alternanza in modo che, nel corso dell'anno, la figlia trascorra una festività con la madre e una con il padre.
Vacanze scolastiche estive: intendendosi come tali il periodo di chiusura della scuola/asilo, il padre potrà tenere con sé i bambini per quindici giorni - anche non consecutivi – avendo cura di concordare con la Sig.ra entro il 30.04 di ogni anno, i periodi di sua spettanza. Detti tempi e modalità Pt_1 potranno essere ampliati e/o modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze della figlia lo consentiranno. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui porteranno la figlia. Nelle due settimane di pertinenza di ciascun genitore sarà sospeso l'ordinario regime di visita.
Ciascun genitore si impegna a rivolgersi previamente all'altro in caso di assenza od impossibilità a tenere con sé la figlia anche e a causa di variazioni eventuali degli orari scolastici e/o impegni di lavoro, prima di rivolgersi a baby sitter.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e con i nonni materni e paterni. Si impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere, alla presenza dei minori, giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro
Per quanto riguarda il mantenimento della figlia la signora vista la difficoltà economica del Pt_1 signor rinuncia a pretendere l'assegno di mantenimento. I genitori convengono che l'assegno Pt_2 unico familiare di € 200,00 venga incassato unicamente dalla madre.
Le altre spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa siglato il 07.07.2017 tra il Tribunale di Asti e l'ordine degli avvocati, che le parti dichiarano di conoscere, rimarranno divise al 50% tra le parti.
PRENDE ATTO CHE:
La casa coniugale sita in Monticello d'Alba resta assegnata al marito.
Le parti si concedono il reciproco consenso, anche per il futuro, al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche con riferimento ai figli minori, nonché all'iscrizione dei figli nel passaporto di entrambi.
Le parti danno atto di aver già risolto ogni altra questione patrimoniale, ad eccezione di quelle indicate nel presente ricorso.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monticello d'Alba (CN) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TT ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TT ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2125/2025 promossa da:
, (C.F. , nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nato in [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2 Monticello d'Alba (CN) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ICARDI DANIELA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 Monticello d'Alba (CN), il 28/04/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monticello d'Alba (CN) (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nata una figlia il 03.01.2019. Persona_1
Con ricorso depositato il 03/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze e documentando le vicende relative ai trasferimenti tramite produzione dei certificati storici di residenza.
Sussiste la competenza di questo foro in ragione alla residenza del marito al momento del deposito del ricorso (3.7.2025) ex art. 473bis.51 c.p.c., non rilevando il successivo trasferimento dello stesso;
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i Parte_1 Parte_2 cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minore resta affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con stabile Per_1 collocazione anagrafica presso la madre.
Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui la minore starà al momento, mentre quelle di straordinaria e di rilevante importanza saranno previamente concordate tra i genitori, salvo comprovate urgenze.
Per quanto concerne le visite infrasettimanali del padre, salvo diversi accordi tra i genitori, il Sig. terrà con sé la figlia un pomeriggio a settimana. A settimane alterne, il Sig. terrà Parte_2 Pt_2 con sé la figlia dal sabato mattina alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso la dimora materna. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori.
Vacanze natalizie: intendendosi come tali il periodo di chiusura della scuola/asilo, le vacanze natalizie verranno divise tra i genitori in modo tale che la figlia stia, ad anni alterni, con ciascun genitore la settimana che va dal mattino del giorno di chiusura della scuola sino alle ore 18 del 30.12 e l'anno successivo la settimana che va dalle ore 18 del 30.12 sino alla sera antecedente alla riapertura della scuola. I genitori si accorderanno circa i giorni di spettanza entro il giorno 30.10 di ogni anno e, in difetto di accordo, negli anni pari prevarrà la decisione materna mentre in quelli dispari la decisione paterna. Durante tale periodo sarà sospeso l'ordinario calendario di visita.
Festività pasquali: intendendosi come tali il periodo di chiusura della scuola/asilo, la figlia trascorrerà, secondo il criterio dell'alternanza, tre giorni con un genitore (dal mattino del giorno di chiusura della scuola/asilo sino alle ore 18 della sera di Pasqua) e tre giorni con l'altro (dalle ore 18 della sera di Pasqua sino alla sera antecedente la riapertura della scuola). In difetto di accordo, negli anni pari prevarrà la decisione materna mentre in quelli dispari la decisione paterna. Durante tale periodo sarà sospeso l'ordinario calendario di visita.
2 Il giorno del compleanno della figlia e le altre festività infra-annuali (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ad eccezione del Ferragosto) verranno trascorse dalla figlia secondo il criterio dell'alternanza in modo che, nel corso dell'anno, la figlia trascorra una festività con la madre e una con il padre.
Vacanze scolastiche estive: intendendosi come tali il periodo di chiusura della scuola/asilo, il padre potrà tenere con sé i bambini per quindici giorni - anche non consecutivi – avendo cura di concordare con la Sig.ra entro il 30.04 di ogni anno, i periodi di sua spettanza. Detti tempi e modalità Pt_1 potranno essere ampliati e/o modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze della figlia lo consentiranno. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui porteranno la figlia. Nelle due settimane di pertinenza di ciascun genitore sarà sospeso l'ordinario regime di visita.
Ciascun genitore si impegna a rivolgersi previamente all'altro in caso di assenza od impossibilità a tenere con sé la figlia anche e a causa di variazioni eventuali degli orari scolastici e/o impegni di lavoro, prima di rivolgersi a baby sitter.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e con i nonni materni e paterni. Si impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere, alla presenza dei minori, giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro
Per quanto riguarda il mantenimento della figlia la signora vista la difficoltà economica del Pt_1 signor rinuncia a pretendere l'assegno di mantenimento. I genitori convengono che l'assegno Pt_2 unico familiare di € 200,00 venga incassato unicamente dalla madre.
Le altre spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa siglato il 07.07.2017 tra il Tribunale di Asti e l'ordine degli avvocati, che le parti dichiarano di conoscere, rimarranno divise al 50% tra le parti.
PRENDE ATTO CHE:
La casa coniugale sita in Monticello d'Alba resta assegnata al marito.
Le parti si concedono il reciproco consenso, anche per il futuro, al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche con riferimento ai figli minori, nonché all'iscrizione dei figli nel passaporto di entrambi.
Le parti danno atto di aver già risolto ogni altra questione patrimoniale, ad eccezione di quelle indicate nel presente ricorso.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monticello d'Alba (CN) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TT ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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