Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1218/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELISA Parte_1 C.F._1
SALVONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione
Lunata, via Pesciatina n. 166/B, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
NATASCIA CARIGNANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via B. Cairoli n. 61, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) I ricorrenti saranno liberi di stabilire ove ritengano più opportuno la propria residenza.
b) Il signor e la signora dichiarano di essere economicamente indipendenti, Parte_2 Parte_1 poiché dotati di un proprio reddito autonomo, così come risulta dalle rispettive dichiarazioni dei redditi versate in atti, nonché nella disponibilità esclusiva dell'immobile in cui vivono, talché non sussistono i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento e/o divorzile: assegno a cui, per quanto occorrer possa, comunque espressamente rinunciano.
c) Il figlio verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione e Per_1 residenza anagrafica presso la madre, nell'immobile posto nel Comune di Lucca, frazione San
Macario in Piano, località Corte Macchi, via Sarzanese n. 2604/I, ove ha risieduto sino ad oggi. Ex
1
d) Il padre potrà tenere con sé il figlio con le seguenti modalità, valide ed efficaci sia per il periodo di frequenza scolastica, che per i periodi di vacanza e/o sospensione dell'obbligo scolastico:
- nella settimana in cui lavora con il turno dalle 5:30 alle 13:30, terrà con sé il figlio per due pomeriggi, nelle giornate di lunedì e mercoledì, dall'uscita da scuola alle 14:10 sino alla sera alle
21:30;
- nella settimana in cui lavora con turno dalle 13:30 alle 21:30 terrà con sé il figlio per due pernotti, sempre nei giorni di lunedì e mercoledì, prendendolo da casa della madre alle 21:30 ed accompagnandolo la mattina successiva a scuola;
- a fine settimana alternati (due al mese), dal sabato mattina alla domenica sera;
- una settimana consecutiva durante le vacanze estive, durante la quale il padre, se deciderà di portare il figlio in vacanza, sarà tenuto a comunicare alla madre il luogo in cui si recherà ed a fornirle i recapiti della struttura ove soggiornerà. Analogo onere avrà la madre, nei periodi in cui si recherà in vacanza con il figlio;
- durante le vacanze natalizie ed estive i genitori si divideranno le feste rosse (24, 25, 26 e 31 dicembre,
1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì successivo), di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza.
La IG.ra per quanto possibile e consentito dal suo datore di lavoro e dall'organizzazione Parte_1 aziendale, cercherà di avere la domenica libera nelle settimane in cui il figlio trascorrerà con lei il week-end.
e) I genitori espressamente concordano che, quando ciascuno di essi avrà con sé il figlio, sarà unico responsabile della gestione e dell'organizzazione della quotidianità di quest'ultimo e, in caso di indisponibilità, per turni di lavoro e/o altre esigenze, potrà ricorrere all'aiuto di terze persone, quali,
a titolo di mero esempio i propri familiari e/o i nonni paterni.
f) I genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento del figlio, per il tempo che lo stesso trascorrerà con ciascuno. Il padre percepirà integralmente l'assegno unico e la madre gestirà
l'indennità di frequenza percepita dal figlio, come accade sino ad oggi. I ricorrenti dichiarano espressamente di aver concordato la suddetta obbligazione di mantenimento per il figlio, anche in relazione alle reciproche condizioni economiche, come meglio descritte nella precedente parte in fatto.
g) Le spese straordinarie per il figlio sono a carico di entrambi i genitori della misura del 50% ciascuno e per la loro individuazione i ricorrenti concordano di fare riferimento al Protocollo
07.10.2020 osservato dal Tribunale di Lucca di cui viene qui riportato l'estratto per l'individuazione delle più ricorrenti spese straordinarie, distinte secondo la necessità o meno del previo accordo dei genitori.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE:
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
Ticket e spese farmaceutiche;
2 Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”.
h) L'abitazione familiare, posta in Lucca, frazione San Macario in Piano, località Corte Macchi, via
Sarzanese n. 2604/I, per quanto occorrer possa, viene assegnata alla signora affinché Parte_1 continui a risiedervi con il figlio. Il SI , dichiara di aver ancora dei beni di sua Parte_2 proprietà nella cantina della casa coniugale e di essere disposto a prelevarli quanto prima. La IG.ra si rende disponibile a far accedere il IG. IL nella cantina suddetta previo accordo tra le Parte_1 parti.
i) Il signor si impegna a seguire gli incontri per soggetti ammoniti dalla Questura, Parte_2 relativo al Protocollo Zeus, con la psicologa dott.sa sino a che sarà necessario. Lo Testimone_1 stesso si impegna a continuare il percorso di cura con la Dott.sa che lo visita Persona_2
3 privatamente presso lo studio di Capannori (LU), Viale Europa n. 1 nonché a continuare l'assunzione della terapia prescritta.
l) I genitori si impegnano ed obbligano vicendevolmente a mantenere un rapporto corretto, comunicando unicamente per le esigenze del figlio, in modo educato e rispettoso, senza ledere il reciproco onore e dignità, sia con riferimento alla dimensione personale che genitoriale.
m) I genitori, al fine di mantenere una relazione equilibrata nell'interesse del figlio, si impegnano ed obbligano a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare, presso il presidio Campo di Marte di Lucca. Chiedono che venga aperto il relativo procedimento di vigilanza presso il Giudice Tutelare, con obbligo per l'operatrice/psicologa del consultorio di relazionare ogni
4 mesi, per almeno 18 mesi.
n) I genitori si obbligano al rispetto di quanto contenuto nel presente ricorso, sin dal momento della relativa sottoscrizione.
o) Le spese del presente giudizio devono intendersi interamente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 16/6/2007, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
26/10/2012), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Lucca (LU) in data 16/6/2007, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 49, Parte 2, Serie A,
4 dell'Anno 2007;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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