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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 874 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Domenico Foglia) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Giulia Controparte_1
Renzetti, Umberto Ferrato, Marcello Carnovale, Maria Teresa Pugliano, Francesco
Muscari Tomaioli) appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile l'opposizione che, con ricorso del 15.9.2022, aveva promosso contro l'avviso di addebito Parte_2 notificatole il 5.8.2022 per il recupero di contributi previdenziali rivendicati dall' . CP_1
Pag. 1 di 4 Ha constatato che il ricorso è stato depositato oltre il termine previsto dall'art. 24, c. 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 (scaduto il 14.9.2022) e, quindi, l'ha giudicato tardivo.
2. La ricorrente appella la sentenza perché, alla “luce dell'autorevole principio sancito con sentenza n. 2145 del 29.1.2021 dalla Corte di Cassazione a Sezione Unica”
(sic), addebita al tribunale di aver trascurato “l'operatività, nel caso di specie, della sospensione dei termini feriali di cui all'art. 1 legge 742/29169”. Ripropone perciò i motivi di opposizione non esaminati dal tribunale.
3. Nella resistenza dell' che ha chiesto il rigetto del gravame assumendolo CP_1 infondato, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, il Collegio ha acquisito le note depositate dalle parti (con le quali l'appellante ha prodotto “un atto di sgravio in autotutela eseguito dall'appellato”) e la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello è manifestamente infondato e si rivela temerario proprio alla stregua del principio di diritto di cui l'appellante incongruamente postula l'applicazione.
5. È invero sufficiente la lettura della massima della sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 2145 del 20211, invocata dall'appellante, secondo cui la sospensione feriale dei termini opera nelle controversie “di opposizione ad ordinanza ingiunzione” che hanno ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia previdenziale
“diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva”, per avvedersi che il principio è inapplicabile al caso in esame, nel quale non viene in rilevo un'opposizione ad ordinanza ingiunzione, bensì ad un avviso di addebito emesso proprio in conseguenza dell'omesso pagamento di contributi previdenziali.
6. Ciò è ulteriormente esplicitato nella motivazione di quella stessa sentenza, là dove la Cassazione rimarca “la distinzione tra violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei
Pag. 2 di 4 contributi e premi o eziologicamente legate agli obblighi contributivi, da un lato, e violazioni, pure nella stessa materia del lavoro e della previdenza, che non riguardano omissioni contributive”. E perviene alla conclusione che alle controversie, come quella di specie, scaturenti dal primo tipo di violazioni, nelle quali viene in rilievo la “finalità più propriamente recuperatoria” dei contributi non versati, “non si applica il regime della sospensione feriale dei termini”.
7. Sarebbe quindi bastata la lettura attenta della sentenza di legittimità posta a fondamento dell'impugnazione (o anche solo della sua massima) per scorgere come essa confermi l'approdo del tribunale e sconfessi le ragioni che l'appellante ha inteso, incautamente, far valere in sede di impugnazione.
8. Ma a rivelare che l'appellante, in realtà, non ha peccato di una lettura disattenta depone la scelta che egli ha operato nell'atto di gravame (cfr. pag. 4, in grassetto) di riportare l'anzidetta massima in modo fuorviante: omettendo, cioè, proprio l'inciso che concerne l'inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale alle controversie che, come quella in esame, hanno ad oggetto violazioni
“consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva”.
9. La definitività del titolo esecutivo stragiudiziale tardivamente opposto rende irretrattabile il credito contributivo2 e non è neutralizzata dal provvedimento di sgravio del 21.11.2023 che l'appellante ha prodotto insieme alle note di discussione. La comunicazione pervenutale dall' è infatti relativa all'annullamento di un CP_1 provvedimento che le è stato “notificato in data 14.6.2022”: non riguarda quindi il provvedimento opposto che, datato 23.7.2022, le fu notificato il 5.8.2022. Inoltre, quella comunicazione è stata adottata sul presupposto della “elevata probabilità dell'instaurazione di contenzioso con soccombenza dell' convenuto in giudizio a CP_1 sostenere le relative spese di giudizio". Fa quindi riferimento ad un contenzioso ancora da instaurare, nel quale vi è il rischio che l' risulti soccombente. Non è quindi CP_1 riferibile al caso in esame, nel quale il contenzioso era già stato instaurato e, alla data
Pag. 3 di 4 della comunicazione, aveva già registrato la dichiarazione di inammissibilità che, con argomentazione inconferente, fuorviante e quindi temeraria, è stata impugnata in appello.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al valore del credito controverso (27.436,60 euro) e dei vigenti parametri dettati dal DM Giustizia n. 55 del 2014.
11. La temerarietà dell'impugnazione merita di essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c. con la conseguente condanna dell'appellante: 1) a pagare a controparte una somma equitativamente determinata in misura pari a metà delle spese di lite;
2) a pagare alla cassa delle ammende la somma di duemila euro, che tiene conto anch'essa del valore della controversia, della misura delle spese di lite, dell'entità della sanzione per lite temeraria.
12. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_2 ricorso depositato l'11.9.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 511/23, pubblicata in data 23.3.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in cinquemila euro oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Condanna l'appellante a pagare a controparte, a di sanzione per lite Pt_3 temeraria, la somma di duemilacinquento euro e a versare alla cassa delle ammende la somma di duemila euro;
4. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 26/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che così recita: “Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nell'omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell'art. 3 della L. n. 742/1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.”. 2 Cass. 11335/2019: “La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 … produce … l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito …”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 874 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Domenico Foglia) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Giulia Controparte_1
Renzetti, Umberto Ferrato, Marcello Carnovale, Maria Teresa Pugliano, Francesco
Muscari Tomaioli) appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile l'opposizione che, con ricorso del 15.9.2022, aveva promosso contro l'avviso di addebito Parte_2 notificatole il 5.8.2022 per il recupero di contributi previdenziali rivendicati dall' . CP_1
Pag. 1 di 4 Ha constatato che il ricorso è stato depositato oltre il termine previsto dall'art. 24, c. 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 (scaduto il 14.9.2022) e, quindi, l'ha giudicato tardivo.
2. La ricorrente appella la sentenza perché, alla “luce dell'autorevole principio sancito con sentenza n. 2145 del 29.1.2021 dalla Corte di Cassazione a Sezione Unica”
(sic), addebita al tribunale di aver trascurato “l'operatività, nel caso di specie, della sospensione dei termini feriali di cui all'art. 1 legge 742/29169”. Ripropone perciò i motivi di opposizione non esaminati dal tribunale.
3. Nella resistenza dell' che ha chiesto il rigetto del gravame assumendolo CP_1 infondato, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, il Collegio ha acquisito le note depositate dalle parti (con le quali l'appellante ha prodotto “un atto di sgravio in autotutela eseguito dall'appellato”) e la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello è manifestamente infondato e si rivela temerario proprio alla stregua del principio di diritto di cui l'appellante incongruamente postula l'applicazione.
5. È invero sufficiente la lettura della massima della sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 2145 del 20211, invocata dall'appellante, secondo cui la sospensione feriale dei termini opera nelle controversie “di opposizione ad ordinanza ingiunzione” che hanno ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia previdenziale
“diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva”, per avvedersi che il principio è inapplicabile al caso in esame, nel quale non viene in rilevo un'opposizione ad ordinanza ingiunzione, bensì ad un avviso di addebito emesso proprio in conseguenza dell'omesso pagamento di contributi previdenziali.
6. Ciò è ulteriormente esplicitato nella motivazione di quella stessa sentenza, là dove la Cassazione rimarca “la distinzione tra violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei
Pag. 2 di 4 contributi e premi o eziologicamente legate agli obblighi contributivi, da un lato, e violazioni, pure nella stessa materia del lavoro e della previdenza, che non riguardano omissioni contributive”. E perviene alla conclusione che alle controversie, come quella di specie, scaturenti dal primo tipo di violazioni, nelle quali viene in rilievo la “finalità più propriamente recuperatoria” dei contributi non versati, “non si applica il regime della sospensione feriale dei termini”.
7. Sarebbe quindi bastata la lettura attenta della sentenza di legittimità posta a fondamento dell'impugnazione (o anche solo della sua massima) per scorgere come essa confermi l'approdo del tribunale e sconfessi le ragioni che l'appellante ha inteso, incautamente, far valere in sede di impugnazione.
8. Ma a rivelare che l'appellante, in realtà, non ha peccato di una lettura disattenta depone la scelta che egli ha operato nell'atto di gravame (cfr. pag. 4, in grassetto) di riportare l'anzidetta massima in modo fuorviante: omettendo, cioè, proprio l'inciso che concerne l'inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale alle controversie che, come quella in esame, hanno ad oggetto violazioni
“consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva”.
9. La definitività del titolo esecutivo stragiudiziale tardivamente opposto rende irretrattabile il credito contributivo2 e non è neutralizzata dal provvedimento di sgravio del 21.11.2023 che l'appellante ha prodotto insieme alle note di discussione. La comunicazione pervenutale dall' è infatti relativa all'annullamento di un CP_1 provvedimento che le è stato “notificato in data 14.6.2022”: non riguarda quindi il provvedimento opposto che, datato 23.7.2022, le fu notificato il 5.8.2022. Inoltre, quella comunicazione è stata adottata sul presupposto della “elevata probabilità dell'instaurazione di contenzioso con soccombenza dell' convenuto in giudizio a CP_1 sostenere le relative spese di giudizio". Fa quindi riferimento ad un contenzioso ancora da instaurare, nel quale vi è il rischio che l' risulti soccombente. Non è quindi CP_1 riferibile al caso in esame, nel quale il contenzioso era già stato instaurato e, alla data
Pag. 3 di 4 della comunicazione, aveva già registrato la dichiarazione di inammissibilità che, con argomentazione inconferente, fuorviante e quindi temeraria, è stata impugnata in appello.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al valore del credito controverso (27.436,60 euro) e dei vigenti parametri dettati dal DM Giustizia n. 55 del 2014.
11. La temerarietà dell'impugnazione merita di essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c. con la conseguente condanna dell'appellante: 1) a pagare a controparte una somma equitativamente determinata in misura pari a metà delle spese di lite;
2) a pagare alla cassa delle ammende la somma di duemila euro, che tiene conto anch'essa del valore della controversia, della misura delle spese di lite, dell'entità della sanzione per lite temeraria.
12. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_2 ricorso depositato l'11.9.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 511/23, pubblicata in data 23.3.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in cinquemila euro oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Condanna l'appellante a pagare a controparte, a di sanzione per lite Pt_3 temeraria, la somma di duemilacinquento euro e a versare alla cassa delle ammende la somma di duemila euro;
4. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 26/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che così recita: “Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nell'omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell'art. 3 della L. n. 742/1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.”. 2 Cass. 11335/2019: “La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 … produce … l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito …”.