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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/06/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 105/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente, alla via Parte_1
G. Atzori, n. 113, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Irene Coppola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via G. Atzori, n. 113; ricorrente
E
, con sede in piazza A. Diaz, n. 1, cod. fisc. Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, avv. Paolo De Maio, rappresentato e P.IVA_1 difeso, in virtù di deliberazione di Giunta n. 115 del 17 aprile 2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Linda Giovanna Vacchiano e Sabato
Criscuolo, con i quali elettivamente domicilia presso l'Ufficio legale dell'Ente; resistente
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITA' DI
ESPROPRIO, EX ARTT. 54 D.P.R. N. 327/2001 E 29 D.LGS. N. 150/2011;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per la ricorrente (come da atto introduttivo del giudizio) – “A) rideterminare e liquidare la giusta indennità di esproprio per il caso in esame, in complessivi € 25.659,13, a favore
1 dell'espropriato ed a carico dell'espropriante , Parte_1 Controparte_1 salvo diverso importo minore o maggiore, con interessi maturati e maturandi e oneri economici ulteriori e, per l'effetto, dichiarare illegittima e/o nulla l'indennità di esproprio prevista, inizialmente dal per € 2.597,78. Il tutto con ogni Controparte_1 effetto e conseguenza di legge. Con ogni ulteriore riserva e salvezza. B) Vinte le spese a favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”; per il resistente (come da comparsa di costituzione e risposta) – “• in via principale, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni sopra formulate, rigettare la domanda promossa dal sig. e confermare l'indennità di stima come calcolata dall'Ente nel Parte_1 decreto di esproprio n. 2 del 10.01.2024, con tutto ciò che ne consegue anche in punto di spese di giudizio;
• in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte
d'Appello di Salerno ritenesse di voler accogliere l'istanza formulata dal Sig. Pt_1
, quantificare l'indennità di esproprio tenendo conto del disposto normativo
[...] applicabile nel caso di specie, nonché della peculiarità dei terreni espropriati, dei vincoli apposti e di tutto quanto rilevabile dalla relazione tecnica a corredo del progetto definitivo redatta dalla società Sidoti Engineering s.r.l. in atti;
• con vittoria di spese e competenze di giudizio in favore del ”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024 ai sensi degli artt. 29 d.lgs. n. 150/2011, 281 decies e segg. c.p.c. e regolarmente notificato il 14 febbraio 2024, in uno al pedissequo decreto di fissazione di udienza, contestava la stima dell'indennità Parte_1 provvisoria di esproprio di porzioni dei fondi contraddistinti nel catasto terreni del
Comune di Nocera Inferiore al foglio 15, particelle 49, 89 e 174, liquidata dall'Ente locale in euro 2.597,78 con il decreto ablatorio n. 2 del 10 gennaio 2024, chiedendone la rideterminazione in euro 25.659,13 o in una somma maggiore o minore sulla base del valore di mercato dei cespiti e del soprassuolo.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 17 aprile 2024, il
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda, per Controparte_1 non avere il sollevato alcuna doglianza in ordine né alla comunicazione Pt_1 dell'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla contestuale dichiarazione della pubblica utilità dell'opera, né alla comunicazione con la quale era stato reso edotto della facoltà di esaminare la relativa documentazione e di fornire elementi utili alla determinazione del valore dei fondi e, dunque, dell'indennità dovutagli, confermando, in ogni caso, nel merito, la correttezza della sua liquidazione.
2 La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla quantificazione dell'indennità di esproprio dei fondi controversi, all'udienza di discussione del 17 aprile 2025 veniva rimessa dal giudice istruttore al Collegio per la decisione, a norma degli artt. 3, comma 3, d.lgs. n. 151/2011 e 281 terdecies c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In via pregiudiziale, essere disattesa l'eccezione sollevata dal Controparte_1 circa l'inammissibilità del ricorso, atteso che la mancanza di osservazioni o rilievi, da parte del in relazione sia alla nota del 5 ottobre 2023, prot. n. 57098, con la quale Pt_1 gli era stato comunicato l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla contestuale dichiarazione della pubblica utilità dell'opera,
a norma degli artt. 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001, sia alla nota del 5 gennaio 2024, prot. n.
975, mediante cui, ai sensi dell'art. 17, comma 2, era stato notiziato della data di efficacia dell'atto di approvazione del progetto definitivo nonché della facoltà di esaminare la relativa documentazione e di fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore dei fondi ai fini della liquidazione dell'indennità dovutagli, non poteva giammai comportare, in assenza di un'espressa previsione normativa, la decadenza del proprietario dal diritto di contestarne la provvisoria quantificazione mediante l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 29 d.lgs. n. 150/2011.
Ciò posto, per quanto attiene al merito del giudizio, occorre osservare che, come emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio e dall'elaborato peritale integrativo, l'indennità di esproprio determinata dal Comune di Nocera Inferiore in euro 2.597,78 per i fondi attualmente contraddistinti nel catasto terreni al foglio 15, particelle 576, 577 (derivanti dal frazionamento della particella 49 ed estese rispettivamente per mq.
1.292 e per mq.
470), 569, 570, 572, 574 (derivanti dal frazionamento della particella 89 ed estese rispettivamente per mq. 233, per mq. 129, per mq.
1.747 e per mq. 146) e 568 (derivante dal frazionamento della particella 174 ed estesa per mq. 118) ed aventi una superficie complessiva di effettivi mq. 4.135 (e non di mq. 3.823,75, come riportato negli atti del procedimento espropriativo e, quindi, prima del frazionamento delle originarie particelle
49, 89 e 174 del foglio 15, eseguito il 16 luglio 2024) non corrisponde, ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.P.R. n. 327/2001, al valore venale che tali cespiti, ricadenti nella zona E1
– aree in assetto naturale o seminaturale – del P.U.C., per quanto risulta dal certificato di destinazione urbanistica n. 66 del 16 aprile 2024, possedevano al 10 gennaio 2024, data dell'emanazione del provvedimento ablatorio e, dunque, del loro trasferimento coattivo nella sfera patrimoniale dell'Ente locale.
3 Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, all'esito di un articolato ed argomentato procedimento estimativo di carattere sintetico-comparativo, diretto ad individuare il prezzo di mercato degli immobili al momento dell'emissione del decreto di esproprio attraverso il confronto con quelli compresi nella stessa zona o in zone confinanti ed aventi caratteristiche omogenee, ha quantificato in euro 2,39/mq. il valore unitario dei fondi, destinati a bosco ceduo, identificati con le particelle 576, 577 (scaturenti dalla particella
49), 569, 570, 572, 574 (scaturenti dalla particella 89) ed in euro 1,01/mq. quello del fondo contraddistinto con la particella 568 (scaturente dalla particella 174) ed avente la qualità di incolto produttivo, avendo a tal fine utilizzato, quali parametri di riferimento, da un lato, la relazione peritale redatta il 21 febbraio 2019, con riguardo a suoli ubicati in prossimità di quelli controversi e, segnatamente, alle particelle 363, 364 e 25, dal raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) incaricato dal Comune di Nocera
Inferiore della direzione dei “lavori di mitigazione del rischio sulle pendici del Monte
Albino” e, dall'altro, le offerte commerciali desunte dal sito internet
“www.immobiliare.it”, per poi mediare i risultati tratti dalle predetti fonti di indagine.
In primo luogo, il consulente tecnico d'ufficio, muovendo dal valore unitario di euro 3,00 mq., attribuito alle particelle 363, 364 e 25 nella richiamata relazione peritale, ha opportunamente applicato, al fine di fornire un'attendibile valutazione dei fondi attinti dal provvedimento ablatorio, un coefficiente riduttivo dello 0,90 per quelli destinati a bosco ceduo ed un coefficiente dello 0,40 per quelli aventi la qualità di incolto produttivo, per essere tali suoli connotati, rispetto a quelli assunti a termini di confronto, ai quali, comunque, “sono molto similari per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, geomorfologiche e urbanistiche”, dalla “maggiore acclività e distanza rispetto al reticolo stradale” e, dunque, da “una minore accessibilità”, pervenendo a determinare, per le particelle 576, 577, 569, 570, 572, 574, il valore venale di euro 2,70/mq. e, per la particella
568 di minor pregio, quello di euro 1,20/mq..
Di seguito, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle offerte di vendita dei terreni agricoli della zona, ha individuato in euro 13,80/mq. il loro valore unitario medio, applicando, anche in tal caso, onde stimare i fondi espropriati in funzione delle loro
“peculiari caratteristiche ovvero l'ubicazione in area montuosa (difficilmente raggiungibile) e di scarsa qualità (natura di bosco ceduto/incolto produttivo)”, coefficienti riduttivi dello 0,15 per il suoli adibiti a bosco ceduo e dello 0,06 per quelli incolti produttivi, quantificando il valore unitario particelle 576, 577, 569, 570, 572, 574 in euro 2,07/mq. e quello della particella 568 in euro 0,83/mq..
4 Calcolata la media dei valori unitari derivanti dai parametri acquisiti dalla relazione peritale del 21 febbraio 2019 e dalle offerte commerciali del territorio, l'ausiliario ha definitivamente stimato in euro 2,39/mq. i fondi adibiti a bosco ceduo ed in euro 1,01/mq. quello incolto produttivo, determinando, di conseguenza, l'indennità di esproprio in euro
9.600,63 per i fondi censiti con le particelle 576, 577, 569, 570, 572, 574 (euro 2,39/mq.
x 4.017 mq.) e in euro 119,18 per quello contraddistinto con la particella 568 (euro
1,01/mq. x 118 mq.), per complessivi euro 9.719,81.
L'indennità di esproprio di euro 9.719,81, poi, è stata incrementata dall'ausiliario nella misura del 10%, a norma dell'art. 37, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, fino ad euro
10.691,79, avendo il offerto un'indennità provvisoria di euro Controparte_1
2.597,78, che, attualizzata, risulta nettamente inferiore agli 8/10 di quella dovuta.
Né il può lamentare che l'indennità di esproprio di euro 10.691,79 sarebbe Pt_1 incongrua per non avere il consulente tecnico d'ufficio valutato il soprassuolo presente sulla superficie dei fondi in esame.
Ed infatti, sebbene, in linea di principio, non possa revocarsi in dubbio che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, per i fondi che dispongano di un soprassuolo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità, debba tenersi conto dell'aumento di valore del quale i beni vengono a beneficiare, assumendo rilevanza ciò che contribuisce a connotarne l'identità fisica e urbanistica (cfr. Cass. 21 marzo 2014, n.
6743; Cass. ord. 27 luglio 2017, n. 18732; Cass. ord. 9 maggio 2022, n. 14680), tuttavia, nella fattispecie de qua agitur, i cespiti ablati sono costituiti da costoni rocciosi disallineati con pendenze subverticali a strapiombo su cui non sussistono essenze arboree di pregio che possano consentirne una valutazione superiore a quella già adeguatamente riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio sulla base delle loro caratteristiche distintive.
Pertanto, le piantagioni e gli alberi presenti sui fondi di cui trattasi, che, comunque,
l'ausiliario ha confermato di aver considerato ai fini estimativi come vegetazione boschiva, non possiedono qualità tali da comportarne un incremento di valore ed una maggiore appetibilità sul mercato, consistendo i suoli interessati dalla vicenda espropriativa in terreni rocciosi, difficilmente accessibili, se non con speciali mezzi, e privi di qualsiasi forma di sfruttamento.
Parimenti, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 33, comma 1, D.P.R. n.
327/2001, ai sensi del quale, nel caso di espropriazione parziale di un bene unitario, il valore della porzione espropriata e, dunque, dell'indennità dovuta al proprietario è determinato tenendo conto della svalutazione subita dalla rimanente consistenza
5 immobiliare, non avendo le residue parti dei fondi di proprietà del subito alcun Pt_1 deprezzamento in conseguenza dell'ablazione della superficie di mq. 4.135.
Ed invero, il decremento patrimoniale della porzione non espropriata di un fondo è ravvisabile e, di conseguenza, indennizzabile soltanto quando tale superficie sia intimamente collegata con quella ablata da un vincolo strumentale ed obbiettivo, il cui distacco abbia oggettivamente pregiudicato la destinazione d'uso e la fruibilità della rimanente o comportato la separazione di un inscindibile unicum economico-funzionale.
Come puntualmente evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio nell'evadere lo specifico quesito postogli con l'ordinanza istruttoria del 9/16 maggio 2024, “alla luce … della natura specifica del suolo ovvero in funzione delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni (inaccessibili in sicurezza, rocciosi e fortemente acclivi)”, le superfici non ablate dei fondi di proprietà del non hanno “subito alcun danno”, potendo la Pt_1 diminuzione di valore prevista dall'art. 33, comma 1, D.P.R. n. 327/2001 essere determinata “qualora si configurino i presupposti dell'oggettivo degrado della parte residua e dell'esistenza di uno stretto collegamento tra la parte espropriata e quella non espropriata tale che detto degrado sia imputabile alla loro separazione”.
In sostanza, la superficie espropriata e quella non espropriata dei fondi appartenenti al non sono caratterizzate da un'indissolubile interdipendenza e da un rapporto di Pt_1 reciproca integrazione, non sussistendo, in particolare, nella porzione ablata, attualmente ancora pericolante ed impraticabile, neanche accessi alle aree limitrofe o zone di passaggio necessarie, sicché il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente ritenuto che il ricorrente non potesse essere indennizzato dell'invocata diminuzione di valore asseritamente subita dalla sua residua consistenza immobiliare.
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda spiegata dal il Pt_1 [...]
deve essere condannato a depositare presso il Controparte_1 [...]
a titolo di indennità di Controparte_2 esproprio dei fondi censiti nel catasto terreni al foglio 15, particelle 576, 577 (derivanti dalla particella 49), 569, 570, 572, 574 (derivanti dalla particella 89) e 568 (derivante dalla particella 174), la somma di euro 10.691,79, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., dal 31 gennaio 2024, data della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, al momento del suo effettivo versamento, previa detrazione dell'importo di euro
2.597,78 (costituito in deposito in data 21 agosto 2024).
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e si liquidano, come da Controparte_1
6 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'ammontare dell'indennità di esproprio dovuta al ed in rapporto Pt_1 all'attività difensiva dallo stesso espletata, in complessivi euro 4.664,00, di cui euro
564,00 per esborsi ed euro 4.100,00 per compenso (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Irene Coppola, quale procuratore distrattario del ricorrente, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico del Controparte_1
le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate, con decreto dell'11 giugno
[...]
2025, in euro 2.361,58, di cui euro 159,58 per esborsi ed euro 2.202,00 per compenso, oltre CNP ed IVA sull'imponibile, con detrazione dell'acconto percepito dall'ausiliario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da il 31 gennaio 2024 ai sensi degli artt. 29 d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies e Parte_1 segg. c.p.c., così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, determina in complessivi euro 10.691,79 l'indennità di espropriazione per pubblica utilità dovuta a Pt_1
per i fondi attualmente contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Nocera
[...]
Inferiore al foglio 15, particelle 576, 577 (derivanti dalla particella 49), 569, 570, 572,
574 (derivanti dalla particella 89) e 568 (derivante dalla particella 174), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 31 gennaio 2024 al versamento di tale somma da parte dell'Ente locale;
2. condanna il a depositare la somma di euro 10.691,79, Controparte_1 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 31 gennaio 2024
[... all'effettivo versamento, presso il Controparte_2
previa detrazione dell'importo di euro Controparte_2
2.597,78;
3. condanna il alla refusione, in favore dell'avv. Irene Controparte_1
Coppola, quale procuratore distrattario di , ex art. 93, comma 1, c.p.c., Parte_1 delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 4.664,00, di cui euro
564,00 per esborsi ed euro 4.100,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase
7 di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. pone definitivamente a carico del le spese della Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate, con decreto dell'11 giugno 2025, in euro
2.361,58, di cui euro 159,58 per esborsi ed euro 2.202,00 per compenso, oltre CNP ed
IVA sull'imponibile, con detrazione dell'acconto percepito dall'ausiliario.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 105/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente, alla via Parte_1
G. Atzori, n. 113, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Irene Coppola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via G. Atzori, n. 113; ricorrente
E
, con sede in piazza A. Diaz, n. 1, cod. fisc. Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, avv. Paolo De Maio, rappresentato e P.IVA_1 difeso, in virtù di deliberazione di Giunta n. 115 del 17 aprile 2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Linda Giovanna Vacchiano e Sabato
Criscuolo, con i quali elettivamente domicilia presso l'Ufficio legale dell'Ente; resistente
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITA' DI
ESPROPRIO, EX ARTT. 54 D.P.R. N. 327/2001 E 29 D.LGS. N. 150/2011;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per la ricorrente (come da atto introduttivo del giudizio) – “A) rideterminare e liquidare la giusta indennità di esproprio per il caso in esame, in complessivi € 25.659,13, a favore
1 dell'espropriato ed a carico dell'espropriante , Parte_1 Controparte_1 salvo diverso importo minore o maggiore, con interessi maturati e maturandi e oneri economici ulteriori e, per l'effetto, dichiarare illegittima e/o nulla l'indennità di esproprio prevista, inizialmente dal per € 2.597,78. Il tutto con ogni Controparte_1 effetto e conseguenza di legge. Con ogni ulteriore riserva e salvezza. B) Vinte le spese a favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”; per il resistente (come da comparsa di costituzione e risposta) – “• in via principale, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni sopra formulate, rigettare la domanda promossa dal sig. e confermare l'indennità di stima come calcolata dall'Ente nel Parte_1 decreto di esproprio n. 2 del 10.01.2024, con tutto ciò che ne consegue anche in punto di spese di giudizio;
• in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte
d'Appello di Salerno ritenesse di voler accogliere l'istanza formulata dal Sig. Pt_1
, quantificare l'indennità di esproprio tenendo conto del disposto normativo
[...] applicabile nel caso di specie, nonché della peculiarità dei terreni espropriati, dei vincoli apposti e di tutto quanto rilevabile dalla relazione tecnica a corredo del progetto definitivo redatta dalla società Sidoti Engineering s.r.l. in atti;
• con vittoria di spese e competenze di giudizio in favore del ”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024 ai sensi degli artt. 29 d.lgs. n. 150/2011, 281 decies e segg. c.p.c. e regolarmente notificato il 14 febbraio 2024, in uno al pedissequo decreto di fissazione di udienza, contestava la stima dell'indennità Parte_1 provvisoria di esproprio di porzioni dei fondi contraddistinti nel catasto terreni del
Comune di Nocera Inferiore al foglio 15, particelle 49, 89 e 174, liquidata dall'Ente locale in euro 2.597,78 con il decreto ablatorio n. 2 del 10 gennaio 2024, chiedendone la rideterminazione in euro 25.659,13 o in una somma maggiore o minore sulla base del valore di mercato dei cespiti e del soprassuolo.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 17 aprile 2024, il
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda, per Controparte_1 non avere il sollevato alcuna doglianza in ordine né alla comunicazione Pt_1 dell'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla contestuale dichiarazione della pubblica utilità dell'opera, né alla comunicazione con la quale era stato reso edotto della facoltà di esaminare la relativa documentazione e di fornire elementi utili alla determinazione del valore dei fondi e, dunque, dell'indennità dovutagli, confermando, in ogni caso, nel merito, la correttezza della sua liquidazione.
2 La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla quantificazione dell'indennità di esproprio dei fondi controversi, all'udienza di discussione del 17 aprile 2025 veniva rimessa dal giudice istruttore al Collegio per la decisione, a norma degli artt. 3, comma 3, d.lgs. n. 151/2011 e 281 terdecies c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In via pregiudiziale, essere disattesa l'eccezione sollevata dal Controparte_1 circa l'inammissibilità del ricorso, atteso che la mancanza di osservazioni o rilievi, da parte del in relazione sia alla nota del 5 ottobre 2023, prot. n. 57098, con la quale Pt_1 gli era stato comunicato l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla contestuale dichiarazione della pubblica utilità dell'opera,
a norma degli artt. 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001, sia alla nota del 5 gennaio 2024, prot. n.
975, mediante cui, ai sensi dell'art. 17, comma 2, era stato notiziato della data di efficacia dell'atto di approvazione del progetto definitivo nonché della facoltà di esaminare la relativa documentazione e di fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore dei fondi ai fini della liquidazione dell'indennità dovutagli, non poteva giammai comportare, in assenza di un'espressa previsione normativa, la decadenza del proprietario dal diritto di contestarne la provvisoria quantificazione mediante l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 29 d.lgs. n. 150/2011.
Ciò posto, per quanto attiene al merito del giudizio, occorre osservare che, come emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio e dall'elaborato peritale integrativo, l'indennità di esproprio determinata dal Comune di Nocera Inferiore in euro 2.597,78 per i fondi attualmente contraddistinti nel catasto terreni al foglio 15, particelle 576, 577 (derivanti dal frazionamento della particella 49 ed estese rispettivamente per mq.
1.292 e per mq.
470), 569, 570, 572, 574 (derivanti dal frazionamento della particella 89 ed estese rispettivamente per mq. 233, per mq. 129, per mq.
1.747 e per mq. 146) e 568 (derivante dal frazionamento della particella 174 ed estesa per mq. 118) ed aventi una superficie complessiva di effettivi mq. 4.135 (e non di mq. 3.823,75, come riportato negli atti del procedimento espropriativo e, quindi, prima del frazionamento delle originarie particelle
49, 89 e 174 del foglio 15, eseguito il 16 luglio 2024) non corrisponde, ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.P.R. n. 327/2001, al valore venale che tali cespiti, ricadenti nella zona E1
– aree in assetto naturale o seminaturale – del P.U.C., per quanto risulta dal certificato di destinazione urbanistica n. 66 del 16 aprile 2024, possedevano al 10 gennaio 2024, data dell'emanazione del provvedimento ablatorio e, dunque, del loro trasferimento coattivo nella sfera patrimoniale dell'Ente locale.
3 Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, all'esito di un articolato ed argomentato procedimento estimativo di carattere sintetico-comparativo, diretto ad individuare il prezzo di mercato degli immobili al momento dell'emissione del decreto di esproprio attraverso il confronto con quelli compresi nella stessa zona o in zone confinanti ed aventi caratteristiche omogenee, ha quantificato in euro 2,39/mq. il valore unitario dei fondi, destinati a bosco ceduo, identificati con le particelle 576, 577 (scaturenti dalla particella
49), 569, 570, 572, 574 (scaturenti dalla particella 89) ed in euro 1,01/mq. quello del fondo contraddistinto con la particella 568 (scaturente dalla particella 174) ed avente la qualità di incolto produttivo, avendo a tal fine utilizzato, quali parametri di riferimento, da un lato, la relazione peritale redatta il 21 febbraio 2019, con riguardo a suoli ubicati in prossimità di quelli controversi e, segnatamente, alle particelle 363, 364 e 25, dal raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) incaricato dal Comune di Nocera
Inferiore della direzione dei “lavori di mitigazione del rischio sulle pendici del Monte
Albino” e, dall'altro, le offerte commerciali desunte dal sito internet
“www.immobiliare.it”, per poi mediare i risultati tratti dalle predetti fonti di indagine.
In primo luogo, il consulente tecnico d'ufficio, muovendo dal valore unitario di euro 3,00 mq., attribuito alle particelle 363, 364 e 25 nella richiamata relazione peritale, ha opportunamente applicato, al fine di fornire un'attendibile valutazione dei fondi attinti dal provvedimento ablatorio, un coefficiente riduttivo dello 0,90 per quelli destinati a bosco ceduo ed un coefficiente dello 0,40 per quelli aventi la qualità di incolto produttivo, per essere tali suoli connotati, rispetto a quelli assunti a termini di confronto, ai quali, comunque, “sono molto similari per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, geomorfologiche e urbanistiche”, dalla “maggiore acclività e distanza rispetto al reticolo stradale” e, dunque, da “una minore accessibilità”, pervenendo a determinare, per le particelle 576, 577, 569, 570, 572, 574, il valore venale di euro 2,70/mq. e, per la particella
568 di minor pregio, quello di euro 1,20/mq..
Di seguito, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle offerte di vendita dei terreni agricoli della zona, ha individuato in euro 13,80/mq. il loro valore unitario medio, applicando, anche in tal caso, onde stimare i fondi espropriati in funzione delle loro
“peculiari caratteristiche ovvero l'ubicazione in area montuosa (difficilmente raggiungibile) e di scarsa qualità (natura di bosco ceduto/incolto produttivo)”, coefficienti riduttivi dello 0,15 per il suoli adibiti a bosco ceduo e dello 0,06 per quelli incolti produttivi, quantificando il valore unitario particelle 576, 577, 569, 570, 572, 574 in euro 2,07/mq. e quello della particella 568 in euro 0,83/mq..
4 Calcolata la media dei valori unitari derivanti dai parametri acquisiti dalla relazione peritale del 21 febbraio 2019 e dalle offerte commerciali del territorio, l'ausiliario ha definitivamente stimato in euro 2,39/mq. i fondi adibiti a bosco ceduo ed in euro 1,01/mq. quello incolto produttivo, determinando, di conseguenza, l'indennità di esproprio in euro
9.600,63 per i fondi censiti con le particelle 576, 577, 569, 570, 572, 574 (euro 2,39/mq.
x 4.017 mq.) e in euro 119,18 per quello contraddistinto con la particella 568 (euro
1,01/mq. x 118 mq.), per complessivi euro 9.719,81.
L'indennità di esproprio di euro 9.719,81, poi, è stata incrementata dall'ausiliario nella misura del 10%, a norma dell'art. 37, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, fino ad euro
10.691,79, avendo il offerto un'indennità provvisoria di euro Controparte_1
2.597,78, che, attualizzata, risulta nettamente inferiore agli 8/10 di quella dovuta.
Né il può lamentare che l'indennità di esproprio di euro 10.691,79 sarebbe Pt_1 incongrua per non avere il consulente tecnico d'ufficio valutato il soprassuolo presente sulla superficie dei fondi in esame.
Ed infatti, sebbene, in linea di principio, non possa revocarsi in dubbio che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, per i fondi che dispongano di un soprassuolo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità, debba tenersi conto dell'aumento di valore del quale i beni vengono a beneficiare, assumendo rilevanza ciò che contribuisce a connotarne l'identità fisica e urbanistica (cfr. Cass. 21 marzo 2014, n.
6743; Cass. ord. 27 luglio 2017, n. 18732; Cass. ord. 9 maggio 2022, n. 14680), tuttavia, nella fattispecie de qua agitur, i cespiti ablati sono costituiti da costoni rocciosi disallineati con pendenze subverticali a strapiombo su cui non sussistono essenze arboree di pregio che possano consentirne una valutazione superiore a quella già adeguatamente riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio sulla base delle loro caratteristiche distintive.
Pertanto, le piantagioni e gli alberi presenti sui fondi di cui trattasi, che, comunque,
l'ausiliario ha confermato di aver considerato ai fini estimativi come vegetazione boschiva, non possiedono qualità tali da comportarne un incremento di valore ed una maggiore appetibilità sul mercato, consistendo i suoli interessati dalla vicenda espropriativa in terreni rocciosi, difficilmente accessibili, se non con speciali mezzi, e privi di qualsiasi forma di sfruttamento.
Parimenti, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 33, comma 1, D.P.R. n.
327/2001, ai sensi del quale, nel caso di espropriazione parziale di un bene unitario, il valore della porzione espropriata e, dunque, dell'indennità dovuta al proprietario è determinato tenendo conto della svalutazione subita dalla rimanente consistenza
5 immobiliare, non avendo le residue parti dei fondi di proprietà del subito alcun Pt_1 deprezzamento in conseguenza dell'ablazione della superficie di mq. 4.135.
Ed invero, il decremento patrimoniale della porzione non espropriata di un fondo è ravvisabile e, di conseguenza, indennizzabile soltanto quando tale superficie sia intimamente collegata con quella ablata da un vincolo strumentale ed obbiettivo, il cui distacco abbia oggettivamente pregiudicato la destinazione d'uso e la fruibilità della rimanente o comportato la separazione di un inscindibile unicum economico-funzionale.
Come puntualmente evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio nell'evadere lo specifico quesito postogli con l'ordinanza istruttoria del 9/16 maggio 2024, “alla luce … della natura specifica del suolo ovvero in funzione delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni (inaccessibili in sicurezza, rocciosi e fortemente acclivi)”, le superfici non ablate dei fondi di proprietà del non hanno “subito alcun danno”, potendo la Pt_1 diminuzione di valore prevista dall'art. 33, comma 1, D.P.R. n. 327/2001 essere determinata “qualora si configurino i presupposti dell'oggettivo degrado della parte residua e dell'esistenza di uno stretto collegamento tra la parte espropriata e quella non espropriata tale che detto degrado sia imputabile alla loro separazione”.
In sostanza, la superficie espropriata e quella non espropriata dei fondi appartenenti al non sono caratterizzate da un'indissolubile interdipendenza e da un rapporto di Pt_1 reciproca integrazione, non sussistendo, in particolare, nella porzione ablata, attualmente ancora pericolante ed impraticabile, neanche accessi alle aree limitrofe o zone di passaggio necessarie, sicché il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente ritenuto che il ricorrente non potesse essere indennizzato dell'invocata diminuzione di valore asseritamente subita dalla sua residua consistenza immobiliare.
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda spiegata dal il Pt_1 [...]
deve essere condannato a depositare presso il Controparte_1 [...]
a titolo di indennità di Controparte_2 esproprio dei fondi censiti nel catasto terreni al foglio 15, particelle 576, 577 (derivanti dalla particella 49), 569, 570, 572, 574 (derivanti dalla particella 89) e 568 (derivante dalla particella 174), la somma di euro 10.691,79, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., dal 31 gennaio 2024, data della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, al momento del suo effettivo versamento, previa detrazione dell'importo di euro
2.597,78 (costituito in deposito in data 21 agosto 2024).
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e si liquidano, come da Controparte_1
6 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'ammontare dell'indennità di esproprio dovuta al ed in rapporto Pt_1 all'attività difensiva dallo stesso espletata, in complessivi euro 4.664,00, di cui euro
564,00 per esborsi ed euro 4.100,00 per compenso (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Irene Coppola, quale procuratore distrattario del ricorrente, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico del Controparte_1
le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate, con decreto dell'11 giugno
[...]
2025, in euro 2.361,58, di cui euro 159,58 per esborsi ed euro 2.202,00 per compenso, oltre CNP ed IVA sull'imponibile, con detrazione dell'acconto percepito dall'ausiliario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da il 31 gennaio 2024 ai sensi degli artt. 29 d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies e Parte_1 segg. c.p.c., così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, determina in complessivi euro 10.691,79 l'indennità di espropriazione per pubblica utilità dovuta a Pt_1
per i fondi attualmente contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Nocera
[...]
Inferiore al foglio 15, particelle 576, 577 (derivanti dalla particella 49), 569, 570, 572,
574 (derivanti dalla particella 89) e 568 (derivante dalla particella 174), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 31 gennaio 2024 al versamento di tale somma da parte dell'Ente locale;
2. condanna il a depositare la somma di euro 10.691,79, Controparte_1 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 31 gennaio 2024
[... all'effettivo versamento, presso il Controparte_2
previa detrazione dell'importo di euro Controparte_2
2.597,78;
3. condanna il alla refusione, in favore dell'avv. Irene Controparte_1
Coppola, quale procuratore distrattario di , ex art. 93, comma 1, c.p.c., Parte_1 delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 4.664,00, di cui euro
564,00 per esborsi ed euro 4.100,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase
7 di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. pone definitivamente a carico del le spese della Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate, con decreto dell'11 giugno 2025, in euro
2.361,58, di cui euro 159,58 per esborsi ed euro 2.202,00 per compenso, oltre CNP ed
IVA sull'imponibile, con detrazione dell'acconto percepito dall'ausiliario.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
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