TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6839 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione Undicesima Immigrazione
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 6839/2023 promossa da:
nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
Vedas n. 09, São Paulo;
nato il [...], in Brasile, in [...] ed in qualità di Per_1 Parte_1 rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...], in [...] entrambi ivi Persona_2 residenti in [...], São Paulo;
nato il [...], in [...] ed ivi residente in [...]
Gotas de Orvalho n. 260, São Paulo;
, nato il [...], in Brasile, in [...] Persona_3 ed in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
, nata il [...], in [...], e Persona_4
, nata il [...], in [...] tutti ivi residenti in [...]
Sanhaço n. 128, São Paulo;
tutti rappresentati e difesi come da mandati allegati al presente atto (docc. 1- 6) dall'Avv. Sara
Brazzini, C.F.: con studio in Pontassieve (FI), Via Mascagni n. 11; C.F._1
Ricorrenti
CONCLUSIONI:
Per i ricorrenti:
“respinta ogni contraria istanza e/o eccezione e/o domanda, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1 - accertare e dichiarare che i SI.ri Parte_1 Parte_3
[...] Persona_2 Controparte_1
, Persona_3 Persona_4
, sono cittadini italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, Parte_2
e per l'effetto ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, e per Controparte_2 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei SI.ri
Parte_1 Parte_3 [...]
Persona_2 Controparte_1 Persona_3
, ,
[...] Persona_4 Parte_2 provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Per il : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in graduato subordine: - dichiarare il ricorso inammissibile per i motivi esposti in narrativa sub a); - Previa verifica dell'ammissibilità della domanda, valutare, previa occorrendo disposizione d'ufficio dell'istruttoria amministrativa pretermessa, la fondatezza della domanda.”
Per il Pubblico Ministero:
“CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE.
1. Esposizione della domanda e delle deduzioni difensive dei ricorrenti.
1.1 i SI.ri Parte_1 Parte_3 [...]
Persona_2 Controparte_1 [...]
, , Persona_3 Persona_4 [...]
, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. convenivano in giudizio il Parte_2
affinché venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana. Controparte_2
1.2 A sostegno della domanda deducevano la loro comune discendenza dal sig. Per_5
di nazionalità italiana, nato a [...] il [...] (certificato di nascita sub doc. 7)
[...] il quale, emigrato in Brasile, avrebbe trasmesso iure sanguinuis ai ricorrenti, secondo la linea di discendenza esposta nel ricorso, la cittadinanza italiana.
2 1.3 In particolare allegavano che:
1.3.1) il predetto aveva contratto in data 27.01.1948 matrimonio con la Persona_5
SI.ra (come risultava dal certificato di matrimonio sub Parte_4 doc. 8);
1.3.2) in data 04.09.1957, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. con Persona_5 la SI.ra nasceva la SI.ra (come risultava dal Parte_4 Persona_6 certificato di nascita sub doc. 9);
1.3.3) in data 27.05.1975, in Brasile, la SI.ra si univa in matrimonio Persona_6 con il SI. (come risultava dal certificato di matrimonio sub doc. 10); Persona_7
1.3.4) in data 08.06.1976, in Brasile, dall'unione matrimoniale della SI.ra Persona_6 con il SI. nasceva il SI. come
[...] Persona_7 Parte_3 risultava dal certificato di nascita sub doc. 11);
1.3.5) in data 08.07.1995, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio Parte_3 con la SI.ra dalla quale divorziava in data 27.11.2007 (come Parte_5 risultava dal certificato di matrimonio sub doc. 12);
1.3.6) in data 07.11.2006, in Brasile, dalla relazione del SI. con la Parte_3
Pers SI.ra da nasceva la SI.ra (come risultava Per_8 Persona_2 dal certificato di nascita sub doc. 13);
1.3.7) in data 7.07.1978, in Brasile, dall'unione matrimoniale della SI.ra Persona_6 con il SI. nasceva altresì il SI.
[...] Persona_7 Controparte_1
(come risultava dal certificato di nascita sub doc. 14);
[...]
1.3.8) in data 05.11.2005, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio Controparte_1 con la SI.ra (come risultava dal certificato di matrimonio sub doc. 15); Parte_6
1.3.9) in data 09.08.1982, in Brasile, dall'unione matrimoniale della SI.ra Persona_6 con il SI. nasceva altresì il SI.
[...] Persona_7 Persona_3
(come risultava dal certificato di nascita sub doc. 16);
[...]
1.3.10) in data 11.07.2009, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio Persona_3 con la SI.ra (come risultava dal certificato di matrimonio sub doc. Parte_7
17);
1.3.11) in data 20.10.2016, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. Persona_3 [...] con la SI.ra , nasceva la SI.ra Pt_1 Parte_7 Parte_2
(come risultava dal certificato di nascita sub doc. 18);
3 1.3.12) in data 22.10.2019, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. Persona_3 con la SI.ra , nasceva la SI.ra
[...] Parte_7 Persona_4
(come risultava dal certificato di nascita sub doc. 19).
2. Esposizione delle eccezioni e delle deduzioni difensive del . Controparte_2
2.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 16.10.2024 si costituiva il
[...]
per mezzo della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, eccependo in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di valido ius postulandi del difensore costituitosi per i ricorrenti posto che non sarebbe stata prodotta dai ricorrenti la traduzione relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità.
2.2) Nel merito chiedeva che questo Giudice acquisisse informazioni e documentazione, anche avvalendosi del competente consolato, allo scopo di verificare la sussistenza di ipotesi di perdita della cittadinanza in capo agli avi (diverse, ovviamente, da quella ex art. 10, c. 3 l. n. 555/1912)
e che, ad ogni modo, disponesse la compensazione delle spese di lite.
3. Sulla validità delle procure.
3.1) I ricorrenti con nota di deposito del 31.10.2024 hanno prodotto in giudizio procure contenente la traduzione giurata dell'attività certificativa svolta dal notaio per l'autenticazione delle firme appostate nelle procure.
3.2) Sicché non si configura alcuna nullità delle procure.
4. Sulla competenza del Tribunale adito.
4.1 Come noto l'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 ha introdotto la competenza territoriale “diffusa” rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di
Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ). Controparte_2
4.2 In particolare il citato comma 36 dispone che: “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
4.3 In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “le disposizioni dei commi da
27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
4.4 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
4 4.5 Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea istituite, con la legge 13 aprile 2017, n. 46, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
4.6 Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.”
4.7 Nel caso di specie l'avo era nato, come documentato dall'atto di nascita (cfr. prod.doc. 1 parte ricorrente), nel Comune di Genova e da ciò discende, in virtù delle norme di legge richiamate, la competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
5. Sull'interesse ad agire
5.1 Si ritiene – in conformità ai più recenti arresti della Corte d'Appello di Genova sul punto
(cfr. Sentenza n. 1203/2025 pubbl. il 07/11/2025) - che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al
Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela
è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
5.2 Tale conclusione è suffragata anche dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.
28873/2008 che, pur riconoscendo l'esistenza di una procedura amministrativa, ha tuttavia rinviato alla Corte d'Appello per la pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato di apolide, che – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, dalla domanda di accertamento della cittadinanza.
5.3 Si osserva, altresì, che rispetto al riconoscimento della cittadinanza, sottendendo la cittadinanza un diritto soggettivo imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano (cfr. Sez.
U - , Sentenza n. 25317 del 24/08/2022), può configurarsi una carenza di interesse ex art. 100
c.p.c., tale da rendere l'azione inammissibile, solo allorché l'azione intrapresa si riveli di nessuna utilità pratica poiché il diritto è già stato soddisfatto in via amministrativa mediante il riconoscimento della cittadinanza.
5 5.4. D'altronde anche lo stesso giudizio volto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza non è strutturato secondo l'archetipo del procedimento di impugnazione ma quello della cognizione piena del diritto la cui tutela non è, quindi, subordinata alla previa decisione in sede amministrativa la quale, pertanto, può radicalmente mancare.
5.5 Ne discende che la pendenza di parallela procedura amministrativa per ottenere tale status non fa venir meno l'interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza.
5.6 Invero, l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto la natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
5.7 Pertanto deve ritenersi la sussistenza dell'interesse ad agire.
6. Sui principi regolatori della materia.
6.1 In termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal
Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de 1865, alla legge n.
555/1912 e la legge n. 91/1992).
6.2 Conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass.
Sez. Un. n. 4466/2009).
6.3 Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale e, dunque, di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un. nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/244).
6.4 Non pare che le modifiche al riparto dell'onere della prova apportate dall'art.19- bis co.
2- ter del d.lgs.n.150/2011 (come modificato dal d.l.n.36/2025) – il quale, come noto, ha posto a carico di colui che chiede l'accertamento della cittadinanza di “allegare e provare
l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” - possano trovare applicazione ai giudizi in corso quale quello in esame posto che:
6.4.a) come ritenuto in recente arresto della Corte d'Appello di Genova (cfr. in termini Corte
D'Appello di Genova Sentenza n. 1212/2025 pubbl. il 10/11/2025) l'applicazione sarebbe esclusa dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 1 del D.L. 36/2025 il quale prevede che
6 per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale;
6.4.b) come ritenuto dalla stessa pronuncia della Corte d'Appello di Genova e da precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 2562/2025 pubbl. il 19/11/2025) la norma richiamata non avrebbe natura puramente processuale ma incidendo direttamente sulla stessa acquisizione del diritto alla cittadinanza avrebbe anche una portata sostanziale;
6.4.c) la stessa Cassazione ha ritenuto, in sua recente pronuncia, che le norme di legge sopravvenute che modifichino, per determinate materie (nella specie tributaria), il riparto dell'onere della prova non possono ritenersi norme processuali ma sostanziali (cfr. punto 2.7 della motivazione di Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/06/2024, n. 16493 la quale si afferma testualmente che sono “sostanziali” le norme che, come quella in esame, “consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del
17/07/2018; Cass. 23/02/2007, n. 4225)”).
7. Sul diritto alla cittadinanza.
7.1 In virtù dei principi enunciati al paragrafo 6 non può darsi corso alla richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato nella comparsa di costituzione e risposta con la quale chiede di acquisire, tramite il consolato, informazioni utili per appurare se siano sopravvenute cause di perdita della cittadinanza in capo all'avo italiano immigrato o ai suoi discendenti.
7.2 Si tratta infatti di istanza del tutto esplorativa come tale incompatibile con i principi regolatori ratione temporis del riparto dell'onere della prova i quali pongono a carico della difesa erariale di eccepire e provare eventuali eventi interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza.
7.3 Nel caso in specie non paiono possano sorgere dubbi sulla cittadinanza italiana dell'avo immigrato nel 1917 da Genova e sulla discendenza dei ricorrenti dallo stesso essendo stata la discendenza compiutamente provata mediante la produzione di certificati di nascita e di matrimonio.
8. Sulle spese di lite.
8.1 In conclusione il ricorso merita accoglimento.
8.2 In considerazione della complessità in diritto della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di interesse ad agire e della difficoltà correlata ad accertare fatti molto risalenti nel tempo si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
7
p.q.m.
definitivamente decidendo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettate:
1) dichiara che i sigg.ri
1.1) nata il [...], in [...] ed ivi residente in [...]
Vedas n. 09, São Paulo;
1.2) nato il [...], in [...] ed ivi residente in [...]
Filipe Camarão n. 292, São Paulo;
1.3) nata il [...], in [...] ed ivi residente Persona_2 in Via Filipe Camarão n. 292, São Paulo;
1.4) nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...]
Gotas de Orvalho n. 260, São Paulo;
1.5) , nato il [...], in [...] ed ivi Persona_3 residente in [...], São Paulo;
1.6) , nata il [...], in [...] ed ivi residente in [...]
Sanhaço n. 128, São Paulo;
1.7) , nata il [...], ed ivi residente in [...]
n. 128, São Paulo sono cittadini italiani;
2) ordina al intimato e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello
Stato Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Genova in data 21 dicembre 2025.
Il Giudice
dr. Mirko Parentini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione Undicesima Immigrazione
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 6839/2023 promossa da:
nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
Vedas n. 09, São Paulo;
nato il [...], in Brasile, in [...] ed in qualità di Per_1 Parte_1 rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...], in [...] entrambi ivi Persona_2 residenti in [...], São Paulo;
nato il [...], in [...] ed ivi residente in [...]
Gotas de Orvalho n. 260, São Paulo;
, nato il [...], in Brasile, in [...] Persona_3 ed in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
, nata il [...], in [...], e Persona_4
, nata il [...], in [...] tutti ivi residenti in [...]
Sanhaço n. 128, São Paulo;
tutti rappresentati e difesi come da mandati allegati al presente atto (docc. 1- 6) dall'Avv. Sara
Brazzini, C.F.: con studio in Pontassieve (FI), Via Mascagni n. 11; C.F._1
Ricorrenti
CONCLUSIONI:
Per i ricorrenti:
“respinta ogni contraria istanza e/o eccezione e/o domanda, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1 - accertare e dichiarare che i SI.ri Parte_1 Parte_3
[...] Persona_2 Controparte_1
, Persona_3 Persona_4
, sono cittadini italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, Parte_2
e per l'effetto ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, e per Controparte_2 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei SI.ri
Parte_1 Parte_3 [...]
Persona_2 Controparte_1 Persona_3
, ,
[...] Persona_4 Parte_2 provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Per il : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in graduato subordine: - dichiarare il ricorso inammissibile per i motivi esposti in narrativa sub a); - Previa verifica dell'ammissibilità della domanda, valutare, previa occorrendo disposizione d'ufficio dell'istruttoria amministrativa pretermessa, la fondatezza della domanda.”
Per il Pubblico Ministero:
“CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE.
1. Esposizione della domanda e delle deduzioni difensive dei ricorrenti.
1.1 i SI.ri Parte_1 Parte_3 [...]
Persona_2 Controparte_1 [...]
, , Persona_3 Persona_4 [...]
, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. convenivano in giudizio il Parte_2
affinché venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana. Controparte_2
1.2 A sostegno della domanda deducevano la loro comune discendenza dal sig. Per_5
di nazionalità italiana, nato a [...] il [...] (certificato di nascita sub doc. 7)
[...] il quale, emigrato in Brasile, avrebbe trasmesso iure sanguinuis ai ricorrenti, secondo la linea di discendenza esposta nel ricorso, la cittadinanza italiana.
2 1.3 In particolare allegavano che:
1.3.1) il predetto aveva contratto in data 27.01.1948 matrimonio con la Persona_5
SI.ra (come risultava dal certificato di matrimonio sub Parte_4 doc. 8);
1.3.2) in data 04.09.1957, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. con Persona_5 la SI.ra nasceva la SI.ra (come risultava dal Parte_4 Persona_6 certificato di nascita sub doc. 9);
1.3.3) in data 27.05.1975, in Brasile, la SI.ra si univa in matrimonio Persona_6 con il SI. (come risultava dal certificato di matrimonio sub doc. 10); Persona_7
1.3.4) in data 08.06.1976, in Brasile, dall'unione matrimoniale della SI.ra Persona_6 con il SI. nasceva il SI. come
[...] Persona_7 Parte_3 risultava dal certificato di nascita sub doc. 11);
1.3.5) in data 08.07.1995, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio Parte_3 con la SI.ra dalla quale divorziava in data 27.11.2007 (come Parte_5 risultava dal certificato di matrimonio sub doc. 12);
1.3.6) in data 07.11.2006, in Brasile, dalla relazione del SI. con la Parte_3
Pers SI.ra da nasceva la SI.ra (come risultava Per_8 Persona_2 dal certificato di nascita sub doc. 13);
1.3.7) in data 7.07.1978, in Brasile, dall'unione matrimoniale della SI.ra Persona_6 con il SI. nasceva altresì il SI.
[...] Persona_7 Controparte_1
(come risultava dal certificato di nascita sub doc. 14);
[...]
1.3.8) in data 05.11.2005, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio Controparte_1 con la SI.ra (come risultava dal certificato di matrimonio sub doc. 15); Parte_6
1.3.9) in data 09.08.1982, in Brasile, dall'unione matrimoniale della SI.ra Persona_6 con il SI. nasceva altresì il SI.
[...] Persona_7 Persona_3
(come risultava dal certificato di nascita sub doc. 16);
[...]
1.3.10) in data 11.07.2009, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio Persona_3 con la SI.ra (come risultava dal certificato di matrimonio sub doc. Parte_7
17);
1.3.11) in data 20.10.2016, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. Persona_3 [...] con la SI.ra , nasceva la SI.ra Pt_1 Parte_7 Parte_2
(come risultava dal certificato di nascita sub doc. 18);
3 1.3.12) in data 22.10.2019, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. Persona_3 con la SI.ra , nasceva la SI.ra
[...] Parte_7 Persona_4
(come risultava dal certificato di nascita sub doc. 19).
2. Esposizione delle eccezioni e delle deduzioni difensive del . Controparte_2
2.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 16.10.2024 si costituiva il
[...]
per mezzo della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, eccependo in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di valido ius postulandi del difensore costituitosi per i ricorrenti posto che non sarebbe stata prodotta dai ricorrenti la traduzione relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità.
2.2) Nel merito chiedeva che questo Giudice acquisisse informazioni e documentazione, anche avvalendosi del competente consolato, allo scopo di verificare la sussistenza di ipotesi di perdita della cittadinanza in capo agli avi (diverse, ovviamente, da quella ex art. 10, c. 3 l. n. 555/1912)
e che, ad ogni modo, disponesse la compensazione delle spese di lite.
3. Sulla validità delle procure.
3.1) I ricorrenti con nota di deposito del 31.10.2024 hanno prodotto in giudizio procure contenente la traduzione giurata dell'attività certificativa svolta dal notaio per l'autenticazione delle firme appostate nelle procure.
3.2) Sicché non si configura alcuna nullità delle procure.
4. Sulla competenza del Tribunale adito.
4.1 Come noto l'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 ha introdotto la competenza territoriale “diffusa” rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di
Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ). Controparte_2
4.2 In particolare il citato comma 36 dispone che: “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
4.3 In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “le disposizioni dei commi da
27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
4.4 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
4 4.5 Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea istituite, con la legge 13 aprile 2017, n. 46, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
4.6 Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.”
4.7 Nel caso di specie l'avo era nato, come documentato dall'atto di nascita (cfr. prod.doc. 1 parte ricorrente), nel Comune di Genova e da ciò discende, in virtù delle norme di legge richiamate, la competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
5. Sull'interesse ad agire
5.1 Si ritiene – in conformità ai più recenti arresti della Corte d'Appello di Genova sul punto
(cfr. Sentenza n. 1203/2025 pubbl. il 07/11/2025) - che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al
Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela
è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
5.2 Tale conclusione è suffragata anche dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.
28873/2008 che, pur riconoscendo l'esistenza di una procedura amministrativa, ha tuttavia rinviato alla Corte d'Appello per la pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato di apolide, che – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, dalla domanda di accertamento della cittadinanza.
5.3 Si osserva, altresì, che rispetto al riconoscimento della cittadinanza, sottendendo la cittadinanza un diritto soggettivo imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano (cfr. Sez.
U - , Sentenza n. 25317 del 24/08/2022), può configurarsi una carenza di interesse ex art. 100
c.p.c., tale da rendere l'azione inammissibile, solo allorché l'azione intrapresa si riveli di nessuna utilità pratica poiché il diritto è già stato soddisfatto in via amministrativa mediante il riconoscimento della cittadinanza.
5 5.4. D'altronde anche lo stesso giudizio volto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza non è strutturato secondo l'archetipo del procedimento di impugnazione ma quello della cognizione piena del diritto la cui tutela non è, quindi, subordinata alla previa decisione in sede amministrativa la quale, pertanto, può radicalmente mancare.
5.5 Ne discende che la pendenza di parallela procedura amministrativa per ottenere tale status non fa venir meno l'interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza.
5.6 Invero, l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto la natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
5.7 Pertanto deve ritenersi la sussistenza dell'interesse ad agire.
6. Sui principi regolatori della materia.
6.1 In termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal
Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de 1865, alla legge n.
555/1912 e la legge n. 91/1992).
6.2 Conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass.
Sez. Un. n. 4466/2009).
6.3 Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale e, dunque, di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un. nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/244).
6.4 Non pare che le modifiche al riparto dell'onere della prova apportate dall'art.19- bis co.
2- ter del d.lgs.n.150/2011 (come modificato dal d.l.n.36/2025) – il quale, come noto, ha posto a carico di colui che chiede l'accertamento della cittadinanza di “allegare e provare
l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” - possano trovare applicazione ai giudizi in corso quale quello in esame posto che:
6.4.a) come ritenuto in recente arresto della Corte d'Appello di Genova (cfr. in termini Corte
D'Appello di Genova Sentenza n. 1212/2025 pubbl. il 10/11/2025) l'applicazione sarebbe esclusa dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 1 del D.L. 36/2025 il quale prevede che
6 per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale;
6.4.b) come ritenuto dalla stessa pronuncia della Corte d'Appello di Genova e da precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 2562/2025 pubbl. il 19/11/2025) la norma richiamata non avrebbe natura puramente processuale ma incidendo direttamente sulla stessa acquisizione del diritto alla cittadinanza avrebbe anche una portata sostanziale;
6.4.c) la stessa Cassazione ha ritenuto, in sua recente pronuncia, che le norme di legge sopravvenute che modifichino, per determinate materie (nella specie tributaria), il riparto dell'onere della prova non possono ritenersi norme processuali ma sostanziali (cfr. punto 2.7 della motivazione di Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/06/2024, n. 16493 la quale si afferma testualmente che sono “sostanziali” le norme che, come quella in esame, “consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del
17/07/2018; Cass. 23/02/2007, n. 4225)”).
7. Sul diritto alla cittadinanza.
7.1 In virtù dei principi enunciati al paragrafo 6 non può darsi corso alla richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato nella comparsa di costituzione e risposta con la quale chiede di acquisire, tramite il consolato, informazioni utili per appurare se siano sopravvenute cause di perdita della cittadinanza in capo all'avo italiano immigrato o ai suoi discendenti.
7.2 Si tratta infatti di istanza del tutto esplorativa come tale incompatibile con i principi regolatori ratione temporis del riparto dell'onere della prova i quali pongono a carico della difesa erariale di eccepire e provare eventuali eventi interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza.
7.3 Nel caso in specie non paiono possano sorgere dubbi sulla cittadinanza italiana dell'avo immigrato nel 1917 da Genova e sulla discendenza dei ricorrenti dallo stesso essendo stata la discendenza compiutamente provata mediante la produzione di certificati di nascita e di matrimonio.
8. Sulle spese di lite.
8.1 In conclusione il ricorso merita accoglimento.
8.2 In considerazione della complessità in diritto della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di interesse ad agire e della difficoltà correlata ad accertare fatti molto risalenti nel tempo si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
7
p.q.m.
definitivamente decidendo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettate:
1) dichiara che i sigg.ri
1.1) nata il [...], in [...] ed ivi residente in [...]
Vedas n. 09, São Paulo;
1.2) nato il [...], in [...] ed ivi residente in [...]
Filipe Camarão n. 292, São Paulo;
1.3) nata il [...], in [...] ed ivi residente Persona_2 in Via Filipe Camarão n. 292, São Paulo;
1.4) nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...]
Gotas de Orvalho n. 260, São Paulo;
1.5) , nato il [...], in [...] ed ivi Persona_3 residente in [...], São Paulo;
1.6) , nata il [...], in [...] ed ivi residente in [...]
Sanhaço n. 128, São Paulo;
1.7) , nata il [...], ed ivi residente in [...]
n. 128, São Paulo sono cittadini italiani;
2) ordina al intimato e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello
Stato Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Genova in data 21 dicembre 2025.
Il Giudice
dr. Mirko Parentini
8