Riduzione o perdita del capitale della societa' in crisi
1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile .
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile .
2. Resta ferma, per il periodo anteriore ((al deposito della domanda)) di cui al comma 1 ((e salvo quanto previsto dall'articolo 20)) , l'applicazione dell' articolo 2486 del codice civile .