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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9492 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 22.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 17230/2024
TRA
C.F. rapp.ta e difesa dall'avv. Petrillo Alessandro ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Leg. Rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura , giusta procura agli atti CP_1
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23.07.2024 la ricorrente esponeva:
- di essere stata dipendente della Società semplificata (c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Arzano al corso D'Amato n. 52, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 12.02.2019, inquadramento al livello 7 (CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie manifatturiere delle pelli, del cuoio e dei relativi succedanei) e mansioni di “cucitore di pelletteria” (cfr. modello UNILAV del 11.02.19 prot. n. 02517102 - codice comunicazione
0506319227573413);
- che la 1969 BAGS” era una società attiva nel settore della pelletteria che produce, in CP_2 particolare, calzature e borse in pelle;
- che la struttura societaria era composta dall'amministratrice unica, sig.ra Parte_2
( ) e, mediamente, da circa 12 dipendenti;
C.F._2
- che sin dalla data della sua assunzione del 12.02.2019, rendeva la sua prestazione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 18,30, con una pausa per il pranzo di un'ora, dalle 13,30 alle 14,30, oltre ad ulteriori 3 brevi pause di 10 minuti ciascuna previste alle 10,30, alle 12,30 e alle 16,30;
- di essere stata regolarmente retribuita, ricevendo mensilmente gli importi indicati nei cedolini paga, redatti secondo il CCNL di categoria;
- che la Società periodicamente versava i relativi contributi previdenziali con pagamenti mensili.
- che i suoi compiti consistevano principalmente nel cucire a macchina e nell'incollare le borse, da eseguire in base alle esigenze aziendali e alle indicazioni impartite dalla titolare;
- che svolgeva la sua attività alle postazioni in cui erano collocate le macchine da cucire oppure ai banchi adibiti all'incollaggio;
- che la titolare, sig.ra in base alla rilevanza delle commesse ed alle scadenze di Parte_2 consegna della merce, forniva indicazioni ai dipendenti sulle priorità del lavoro da svolgere, sulla tipologia di calzatura da produrre e, in generale, sulle attività da svolgere;
- che la titolare, oltre al potere direttivo ed organizzativo, esercitava anche quello disciplinare, comminando ai dipendenti, in caso di inadempienze da parte di questi ultimi, le relative contestazioni.
- che la produzione era organizzata sulla base di una sorta di catena di montaggio che, qualche volta, poteva interrompersi o rallentarsi ed in questi casi, in assenza del titolare, capitava anche che i dipendenti più esperti suggerissero soluzioni per sbloccare la situazione e andare avanti nella produzione;
- che comunicava telefonicamente, come anche gli altri dipendenti, alla titolare sia le assenze che le malattie.
- che le presenze venivano anche annotate in azienda su un prospetto generale;
- che per la malattia (come del resto anche gli altri dipendenti) consegnava alla titolare i relativi certificati medici poi successivamente sostituiti dalla comunicazione in via telematica;
- che le ferie venivano, infine, comunicate nel mese di marzo, e sostanzialmente coincidevano sempre con il mese di agosto ed il resto veniva generalmente scalato in prossimità di qualche ponte;
- che l' di Napoli, con provvedimento del 11.02.2021, notificato il 12.03.2021, richiamando CP_1
l'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 202006056/DDL del 27/11/2020, le comunicava di aver disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato da quest'ultima con la Società sin dal
12.02.2019, “in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art.
2094 c.c.”. - che il verbale ispettivo (oltre ad altre infrazioni) disconosceva il carattere della subordinazione dei rapporti di lavoro instaurati dalla società con ella e con il sig. ; Parte_3
- che in data 09.06.2021, presentava ricorso amministrativo avverso il provvedimento dell' del CP_1
11.02.2021, senza però ricevere alcun riscontro da parte dell' ; CP_1
- che da una recente verifica dell'estratto contributivo, apprendeva che l' procedeva anche alla CP_1 cancellazione dei contributi previdenziali riferiti al periodo di lavoro prestato in favore della
[...]
CP_2
- di avere interesse, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la CP_2 al riconoscimento dei contributi previdenziali ad esso connessi.
Tanto premesso, la ricorrente, sostenendo di aver effettivamente svolto attività di lavoro subordinato full-time alle dipendenze della società con mansioni di cucitrice di borse e Controparte_2 calzature di pelle rassegnava le seguenti conclusioni: “A. accerti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e al sin dal 12.02.2019; B. Controparte_3 annulli il provvedimento dell' del 12.3.2021 di disconoscimento di tale rapporto di lavoro CP_1 subordinato;
C. condanni l' ad accreditare i relativi contributi previdenziali cancellati all'esito CP_1 del provvedimento impugnato;
D. condanni l'Ente convenuto al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, con rivalsa di IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%; E. emetta ogni altro provvedimento opportuno o necessario”.
Si costituiva tempestivamente parte resistente eccependo l'infondatezza dell'opposizione sostenendo che controparte, su cui incombe l'onere della prova, non avesse dedotto e fornito alcun elemento utile alla prova della regolarità del rapporto di lavoro qualificato come subordinato ed annullato dall' , limitandosi a contestare genericamente il verbale ispettivo posto alla base del CP_1 provvedimento impugnato. Concludeva chiedendo: “rigettare ogni avversa domanda in quanto del CP_ tutto infondata in fatto e diritto;
condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di giudizio”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, espletata la prova testimoniale, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è da rigettare
La questione controversa attiene al rapporto di lavoro della ricorrente con la FI Pt_2
titolare della società Sul punto si evidenzia che dal verbale ispettivo
[...] Controparte_2
emerge una incerta identificazione del soggetto titolare della società in CP_1 Controparte_2 quanto- come emerge dal suddetto verbale - alcuni lavoratori presenti in azienda, hanno indicato il sig. (padre di , titolare della “quale soggetto addetto ad Parte_3 Parte_2 CP_2 impartire le direttive, qualificandolo in alcuni casi … quale “direttore”, nonostante l'inquadramento al secondo livello con mansioni di borsettaio”. Essendo, però, la questione controversa relativa solo ai rapporti tra la ricorrente e la FI , entro tali limiti va decisa. Parte_2
Il verbale ispettivo costituisce “una fonte di prova” dei fatti dedotti dall'Ente Previdenziale, CP_1 come recita l'art. 10 comma 5 D.lgs 124/2004 e non può essere impugnato in giudizio per ottenerne l'annullamento, né il giudice deve disporne l'annullamento, trattandosi di un giudizio sul rapporto e non sull'atto (Cass. 26.09.2018 n.23045), spettando ai privati l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro contestato (cfr. ordinanza Cass. 33806/2024).
Nel caso di specie, l'istruttoria espletata non ha consentito di provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la FI titolare della società Parte_2 CP_2
avendo reso i testi dichiarazioni generiche sul rapporto tra le suddette.
[...]
In particolare il teste ha dichiarato genericamente “ … dava direttive anche Testimone_1 Pt_2 alla madre” non riferendo nulla sulle precise direttive impartite né sull'esercizio del potere disciplinare, né sulle ferie ADR: “La sig. esercitava anche il potere disciplinare nei Parte_2 confronti di noi dipendenti. Qualche volta che ho fatto ritardo a lavoro ho avuto dei richiami dalla sig.ra . Se mi assentavo per malattia personalmente mandavo un messaggio alla sig.ra Parte_2
Non so cosa facesse la sig.ra Le ferie le concordavo sempre con . Non so sul Pt_2 Pt_1 Pt_2 punto cosa facesse la Sig.ra L'azienda in ogni caso ad agosto chiudeva nelle due settimane Pt_1 centrali di agosto. ADR: “Per quanto riguarda il rapporto col sig. egli era un mio semplice Pt_2 collega di lavoro e faceva il banconista e non mi ha mai dato direttive, solo consigli di lavoro”
Analogamente il teste , nulla ha riferito sulle precise direttive impartite, né Testimone_2 sulle ferie e il potere disciplinare. Quest'ultimo, infatti, dichiarava “ADR: “Ho lavorato per la CP_2 da marzo 2020 a dicembre 2020, in qualità di accessorista, ossia montaggi di accessori sulle borse.
Non lavoro più con la per scadenza del contratto a termine che avevo. Lavoravo Part-time, CP_2 quattro ore al giorno dalle 9:30 alle 13:30 o dalle 14:30 alle 18:30, in base alle necessità. ADR La sig.ra alla cuciva le borse con la macchina da cucire. Quando io lavoravo, Parte_1 CP_2 vedevo sempre la sig.ra lì a lavoro. ADR La sig.ra ci dava le direttive, la sig.ra Pt_1 Parte_2 ed il sig. non ci davano direttive. La sig.ra dava direttive Parte_1 Parte_3 Parte_2 anche ai suoi genitori. ADR: “Quando mi assentavo per malattia lo comunicavo ad . Parte_2
Le ferie le concordavo sempre con . La sig.ra non so con chi le concordava. Parte_2 Pt_1
L'azienda ad agosto chiudeva nelle due settimane centrali. Se qualcuno arrivava in ritardo era
che faceva i richiami”. ADR: “ riceveva gli ispettori dei vari marchi, per Parte_2 Parte_2 fare il controllo del prodotto e parlava con il modellista e poi ci dava le direttive su come procedere.
ADR il sig. faceva il banconista. Non ricordo se si consultasse con Parte_3 Parte_2 qualcuno. ADR svolgevo la mia attività lavorativa insieme a era un unico ambiente Parte_1 di lavoro, io dalla mia postazione vedevo sia la sig. sia il sig. che Parte_1 Parte_3 lavoravano. ADR All'epoca in cui lavoravo alla c'erano circa otto dipendenti” CP_2
Non si ritiene, pertanto, assolto l'onere probatorio a carico di parte ricorrente
Alla luce di tutto ciò, il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta che liquida in 2697,00 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute.
Si comunichi.
Napoli, il 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 22.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 17230/2024
TRA
C.F. rapp.ta e difesa dall'avv. Petrillo Alessandro ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Leg. Rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura , giusta procura agli atti CP_1
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23.07.2024 la ricorrente esponeva:
- di essere stata dipendente della Società semplificata (c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Arzano al corso D'Amato n. 52, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 12.02.2019, inquadramento al livello 7 (CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie manifatturiere delle pelli, del cuoio e dei relativi succedanei) e mansioni di “cucitore di pelletteria” (cfr. modello UNILAV del 11.02.19 prot. n. 02517102 - codice comunicazione
0506319227573413);
- che la 1969 BAGS” era una società attiva nel settore della pelletteria che produce, in CP_2 particolare, calzature e borse in pelle;
- che la struttura societaria era composta dall'amministratrice unica, sig.ra Parte_2
( ) e, mediamente, da circa 12 dipendenti;
C.F._2
- che sin dalla data della sua assunzione del 12.02.2019, rendeva la sua prestazione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 18,30, con una pausa per il pranzo di un'ora, dalle 13,30 alle 14,30, oltre ad ulteriori 3 brevi pause di 10 minuti ciascuna previste alle 10,30, alle 12,30 e alle 16,30;
- di essere stata regolarmente retribuita, ricevendo mensilmente gli importi indicati nei cedolini paga, redatti secondo il CCNL di categoria;
- che la Società periodicamente versava i relativi contributi previdenziali con pagamenti mensili.
- che i suoi compiti consistevano principalmente nel cucire a macchina e nell'incollare le borse, da eseguire in base alle esigenze aziendali e alle indicazioni impartite dalla titolare;
- che svolgeva la sua attività alle postazioni in cui erano collocate le macchine da cucire oppure ai banchi adibiti all'incollaggio;
- che la titolare, sig.ra in base alla rilevanza delle commesse ed alle scadenze di Parte_2 consegna della merce, forniva indicazioni ai dipendenti sulle priorità del lavoro da svolgere, sulla tipologia di calzatura da produrre e, in generale, sulle attività da svolgere;
- che la titolare, oltre al potere direttivo ed organizzativo, esercitava anche quello disciplinare, comminando ai dipendenti, in caso di inadempienze da parte di questi ultimi, le relative contestazioni.
- che la produzione era organizzata sulla base di una sorta di catena di montaggio che, qualche volta, poteva interrompersi o rallentarsi ed in questi casi, in assenza del titolare, capitava anche che i dipendenti più esperti suggerissero soluzioni per sbloccare la situazione e andare avanti nella produzione;
- che comunicava telefonicamente, come anche gli altri dipendenti, alla titolare sia le assenze che le malattie.
- che le presenze venivano anche annotate in azienda su un prospetto generale;
- che per la malattia (come del resto anche gli altri dipendenti) consegnava alla titolare i relativi certificati medici poi successivamente sostituiti dalla comunicazione in via telematica;
- che le ferie venivano, infine, comunicate nel mese di marzo, e sostanzialmente coincidevano sempre con il mese di agosto ed il resto veniva generalmente scalato in prossimità di qualche ponte;
- che l' di Napoli, con provvedimento del 11.02.2021, notificato il 12.03.2021, richiamando CP_1
l'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 202006056/DDL del 27/11/2020, le comunicava di aver disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato da quest'ultima con la Società sin dal
12.02.2019, “in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art.
2094 c.c.”. - che il verbale ispettivo (oltre ad altre infrazioni) disconosceva il carattere della subordinazione dei rapporti di lavoro instaurati dalla società con ella e con il sig. ; Parte_3
- che in data 09.06.2021, presentava ricorso amministrativo avverso il provvedimento dell' del CP_1
11.02.2021, senza però ricevere alcun riscontro da parte dell' ; CP_1
- che da una recente verifica dell'estratto contributivo, apprendeva che l' procedeva anche alla CP_1 cancellazione dei contributi previdenziali riferiti al periodo di lavoro prestato in favore della
[...]
CP_2
- di avere interesse, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la CP_2 al riconoscimento dei contributi previdenziali ad esso connessi.
Tanto premesso, la ricorrente, sostenendo di aver effettivamente svolto attività di lavoro subordinato full-time alle dipendenze della società con mansioni di cucitrice di borse e Controparte_2 calzature di pelle rassegnava le seguenti conclusioni: “A. accerti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e al sin dal 12.02.2019; B. Controparte_3 annulli il provvedimento dell' del 12.3.2021 di disconoscimento di tale rapporto di lavoro CP_1 subordinato;
C. condanni l' ad accreditare i relativi contributi previdenziali cancellati all'esito CP_1 del provvedimento impugnato;
D. condanni l'Ente convenuto al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, con rivalsa di IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%; E. emetta ogni altro provvedimento opportuno o necessario”.
Si costituiva tempestivamente parte resistente eccependo l'infondatezza dell'opposizione sostenendo che controparte, su cui incombe l'onere della prova, non avesse dedotto e fornito alcun elemento utile alla prova della regolarità del rapporto di lavoro qualificato come subordinato ed annullato dall' , limitandosi a contestare genericamente il verbale ispettivo posto alla base del CP_1 provvedimento impugnato. Concludeva chiedendo: “rigettare ogni avversa domanda in quanto del CP_ tutto infondata in fatto e diritto;
condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di giudizio”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, espletata la prova testimoniale, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è da rigettare
La questione controversa attiene al rapporto di lavoro della ricorrente con la FI Pt_2
titolare della società Sul punto si evidenzia che dal verbale ispettivo
[...] Controparte_2
emerge una incerta identificazione del soggetto titolare della società in CP_1 Controparte_2 quanto- come emerge dal suddetto verbale - alcuni lavoratori presenti in azienda, hanno indicato il sig. (padre di , titolare della “quale soggetto addetto ad Parte_3 Parte_2 CP_2 impartire le direttive, qualificandolo in alcuni casi … quale “direttore”, nonostante l'inquadramento al secondo livello con mansioni di borsettaio”. Essendo, però, la questione controversa relativa solo ai rapporti tra la ricorrente e la FI , entro tali limiti va decisa. Parte_2
Il verbale ispettivo costituisce “una fonte di prova” dei fatti dedotti dall'Ente Previdenziale, CP_1 come recita l'art. 10 comma 5 D.lgs 124/2004 e non può essere impugnato in giudizio per ottenerne l'annullamento, né il giudice deve disporne l'annullamento, trattandosi di un giudizio sul rapporto e non sull'atto (Cass. 26.09.2018 n.23045), spettando ai privati l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro contestato (cfr. ordinanza Cass. 33806/2024).
Nel caso di specie, l'istruttoria espletata non ha consentito di provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la FI titolare della società Parte_2 CP_2
avendo reso i testi dichiarazioni generiche sul rapporto tra le suddette.
[...]
In particolare il teste ha dichiarato genericamente “ … dava direttive anche Testimone_1 Pt_2 alla madre” non riferendo nulla sulle precise direttive impartite né sull'esercizio del potere disciplinare, né sulle ferie ADR: “La sig. esercitava anche il potere disciplinare nei Parte_2 confronti di noi dipendenti. Qualche volta che ho fatto ritardo a lavoro ho avuto dei richiami dalla sig.ra . Se mi assentavo per malattia personalmente mandavo un messaggio alla sig.ra Parte_2
Non so cosa facesse la sig.ra Le ferie le concordavo sempre con . Non so sul Pt_2 Pt_1 Pt_2 punto cosa facesse la Sig.ra L'azienda in ogni caso ad agosto chiudeva nelle due settimane Pt_1 centrali di agosto. ADR: “Per quanto riguarda il rapporto col sig. egli era un mio semplice Pt_2 collega di lavoro e faceva il banconista e non mi ha mai dato direttive, solo consigli di lavoro”
Analogamente il teste , nulla ha riferito sulle precise direttive impartite, né Testimone_2 sulle ferie e il potere disciplinare. Quest'ultimo, infatti, dichiarava “ADR: “Ho lavorato per la CP_2 da marzo 2020 a dicembre 2020, in qualità di accessorista, ossia montaggi di accessori sulle borse.
Non lavoro più con la per scadenza del contratto a termine che avevo. Lavoravo Part-time, CP_2 quattro ore al giorno dalle 9:30 alle 13:30 o dalle 14:30 alle 18:30, in base alle necessità. ADR La sig.ra alla cuciva le borse con la macchina da cucire. Quando io lavoravo, Parte_1 CP_2 vedevo sempre la sig.ra lì a lavoro. ADR La sig.ra ci dava le direttive, la sig.ra Pt_1 Parte_2 ed il sig. non ci davano direttive. La sig.ra dava direttive Parte_1 Parte_3 Parte_2 anche ai suoi genitori. ADR: “Quando mi assentavo per malattia lo comunicavo ad . Parte_2
Le ferie le concordavo sempre con . La sig.ra non so con chi le concordava. Parte_2 Pt_1
L'azienda ad agosto chiudeva nelle due settimane centrali. Se qualcuno arrivava in ritardo era
che faceva i richiami”. ADR: “ riceveva gli ispettori dei vari marchi, per Parte_2 Parte_2 fare il controllo del prodotto e parlava con il modellista e poi ci dava le direttive su come procedere.
ADR il sig. faceva il banconista. Non ricordo se si consultasse con Parte_3 Parte_2 qualcuno. ADR svolgevo la mia attività lavorativa insieme a era un unico ambiente Parte_1 di lavoro, io dalla mia postazione vedevo sia la sig. sia il sig. che Parte_1 Parte_3 lavoravano. ADR All'epoca in cui lavoravo alla c'erano circa otto dipendenti” CP_2
Non si ritiene, pertanto, assolto l'onere probatorio a carico di parte ricorrente
Alla luce di tutto ciò, il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta che liquida in 2697,00 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute.
Si comunichi.
Napoli, il 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia