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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/07/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 103/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa Isabella MARIANI - Presidente
Dott.ssa Daniela LOCOCO - Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra GUERRIERI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 19/01/2022 al n. 103 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022 avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale
di Prato n. 843/2021 del 02/12/2021, pubblicata in data 09/12/2021, resa nel procedimento di primo grado R.G. 1909/2020
promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore Dott.ssa (C.F. ), rappresentato e Parte_2 P.IVA_1
difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Daniele BRACCINI (C.F.
) - di seguito breviter anche solo “il ”; C.F._1 Parte_1
- appellante -
contro
: (C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura CP C.F._2
in atti, dall'Avv. Vittorio BOLOGNI (C.F. ); C.F._3
- appellata -
** **
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello svolti dalla esponente ed in riforma della sentenza n. n. 843/2021, resa dal Tribunale di
Prato, G.I. Dott.ssa Simoni, all'esito del procedimento R.G. 1909/2020, pubblicata in data 8.12.2021 e notificata allo scrivente difensore in pari data:
(i) nel merito, in tesi, rigettare l'opposizione proposta dalla Sig.r in CP
quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 689/2020 del 9.6.2020, R.G. 1320/2020, per l'intero importo di € 79.640,19, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
(ii) nel merito, in ipotesi: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la Sig.r al pagamento della somma di CP
€ 79.640,19, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
(iii) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali della fase monitoria, della fase di opposizione e del presente giudizio di appello.
Con ogni più ampia riserva”; per l'appellata:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze respingere l'appello principale e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il procedimento monitorio.
2 1.1. Con ricorso per ingiunzione R.G. 1320/2020, il Parte_1
icorreva al Tribunale di Prato, esponendo che:
[...]
- nel febbraio 2006, Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e proprietari di svariate consistenze immobiliari situate in Prato,
[...] CP
località Viaccia, rientranti nel Progetto Norma 12.1 «Viaccia», ai sensi dell'art. 112
delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio, con istanza P.G. 8846 dell'8/02/2006, proposero al Comune di Prato l'attuazione delle predette previsioni mediante un Piano di Recupero convenzionato per la realizzazione di nuovi edifici,
con destinazione d'uso residenziale, terziario e servizi, oltre la riqualificazione di spazi da destinare a uso pubblico;
- con atto ai rogiti del Notaio ell'8/04/2009, rep. 37884, racc. 16690, venne Per_1
stipulata tra il Comune di Prato – che, con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del
07/02/2008, aveva nel frattempo approvato in via definitiva il Piano di Recupero - e i proponenti, con l'aggiunta della società la quale nel Parte_1 Parte_1
frattempo aveva acquistato la proprietà di alcune porzioni ricadenti nell'area oggetto del Piano, la convenzione che ne disciplinava l'attuazione;
- ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, i soggetti attuatori si obbligavano - in via solidale - per sé, i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, a eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria previste nel Piano;
- ed anche in forza delle procure rilasciate Parte_1 Controparte_3
dagli altri soggetti attuatori, con atto ai rogiti del Notaio del 12/10/2009, Per_1
rep. 38839, racc. 17319, costituirono un consorzio di lottizzazione, senza scopo di lucro, denominato e finalizzato a dare attuazione agli obblighi Controparte_5
assunti con la Convenzione;
- in data 18/05/2011, il , previo esperimento di apposita gara, stipulava con CP_5
l'aggiudicataria un contratto di appalto ai fini della realizzazione Parte_3
delle opere di urbanizzazione, nel quale si dava atto dell'acquisto, da parte di
[...]
in data 08/07/2010, con preliminare di permuta, della proprietà e della CP_3
potenzialità edificatoria di con impegno della promissaria acquirente ad CP
3 assumersi, da tale data, tutte le spese necessarie per la realizzazione del Piano di
Recupero;
- nello stesso contratto d'appalto era indicata la quota di ripartizione del corrispettivo a carico di ciascun soggetto attuatore del Piano di Recupero, corrispondente alle volumetrie di ognuno, che nel caso di corrispondeva al 2,80%; CP
- nel corso dell'esecuzione dei lavori, i pagamenti in favore di erano Parte_3
materialmente eseguiti dal che poi provvedeva a riaddebitarli Controparte_5
alle imprese consorziate, secondo la quota di partecipazione di ciascuna, mentre imputava, a sua volta, i costi sostenuti e le spese amministrative, Parte_1
tecniche e notarili direttamente pagate, ai soggetti attuatori, secondo la percentuale di ognuno;
- la Sig. a fronte della richiesta di rimborso di € 37.355,79 trasmessa da CP
, rispondeva in data 16/07/2012 che i costi avrebbero dovuto essere Parte_1
addebitati a stante il preliminare di permuta stipulato tra le parti;
Controparte_3
- i lavori proseguirono fino al maturare di costi imputabili alla Sig.ra nella CP
misura di € 69.711,87 oltre IVA, per complessivi € 79.640,19;
- dichiarata fallita dal Tribunale di Prato con sentenza n. Controparte_3
89 del 25/09/2013, non rimborsava le spese imputabili alla Sig.ra né CP
stipulava con la stessa il contratto definitivo di permuta;
- si rendeva pertanto necessario agire giudizialmente per il recupero di quanto dovuto dalla Sig.ra alla che nel frattempo era Pt_4 Parte_1
stata dichiarata fallita.
1.2. In accoglimento del ricorso, pertanto, il Tribunale di Prato emetteva il decreto ingiuntivo n. 689/2020 del 09/06/2020, col quale ingiungeva alla Sig.ra di Pt_4
pagare al la somma di € 79.640,19, Parte_1
oltre agli interessi legali dal 29/05/2020,
2. Il giudizio di primo grado.
4 2.1. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 16/07/2020 e iscritto a ruolo il 20/07/2020, la Sig.ra conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di CP
Prato il Fallimento chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
A fondamento dell'opposizione:
a) eccepiva il difetto di legittimazione attiva del , non essendovi prova delle Parte_1
spese sostenute dal per le opere di urbanizzazione previste dal Parte_1
Piano di Recupero;
b) eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sia perché, non avendo preso parte al , né direttamente né per procura, non si era mai accollata le spese CP_5
necessarie per la realizzazione del Piano di Recupero, sia in quanto, nel contratto preliminare di permuta dell'08/07/2010, dalla data della stipula, Controparte_3
aveva assunto su di sé tutte le spese necessarie all'attuazione del Piano di Recupero;
c) contestava il quantum della pretesa, confutando il valore probatorio degli estratti del libro giornale prodotti dal . Parte_1
2.2. Con comparsa depositata il 20/12/2020, si costituiva in giudizio il , il Parte_1
quale chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, deduceva che:
- quanto al preteso difetto di legittimazione attiva del , vi era al contrario Parte_1
ampia documentazione comprovante gli ingenti esborsi sostenuti;
in particolare,
dall'estratto dei giornali di contabilità generale del e di Controparte_5 [...]
risultava che aveva versato in favore del Parte_1 Parte_1
la somma di € 1.571.262,26 e che aveva Controparte_5 Controparte_5
versato all'appaltatrice la somma di € 1.171.500,00, oltre alle spese Parte_3
tecniche, amministrative e notarili per € 11.355,39 di cui si era sempre fatto carico il
; Parte_1
- quanto al preteso difetto di legittimazione passiva della Sig.ra il preliminare CP
da questa concluso con (non seguito dal definitivo e quindi Controparte_3
inefficace) non poteva che esplicare i propri effetti esclusivamente nei rapporti tra le parti stipulanti, essendo dunque privo di qualsivoglia effetto nei confronti di Parte_1
5 e, dunque, del , che a tale atto non aveva partecipato, non Parte_1 Parte_1
risultando, in definitiva, che avesse mai in alcuna forma Parte_1
rinunciato al proprio credito di surroga e regresso nei confronti della Sig.ra CP
2.3. Il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ritenendo che i documenti depositati dal esplicassero solamente una “efficacia Parte_1
indiziaria” del credito, e che al contempo risultasse “non eccessivamente oneroso per la Curatela procurarsi la prova documentale degli esborsi”.
2.4. La causa - nel corso della quale veniva formulata una proposta conciliativa che,
però, veniva accettata dal solo - era istruita con le sole produzioni Parte_1
documentali e, all'esito dell'istruttoria, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
2.5. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 843/2021 del 09/12/2021, riteneva fondata l'opposizione della Sig.ra che, pertanto, provvedeva ad accogliere, revocando CP
il decreto ingiuntivo e condannando il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
A sostegno della decisione assunta, il Giudice di prime cure:
(a) confermava la natura propter rem e solidale della obbligazione, avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano di Recupero, assunta dagli attuatori e, tra essi, dall'opponente Sig.ra CP
(b) rilevava come, ai sensi dell'art. 1299 c.c., il debitore in solido che abbia adempiuto interamente alla obbligazione solidale può ripetere dai condebitori solidali la parte gravante nei rapporti interni su ciascuno di essi, analogamente al caso (elaborato dalla giurisprudenza) in cui l'obbligato non abbia corrisposto l'intero, ma abbia eseguito la prestazione in misura maggiore rispetto a quella dovuta in base alla propria quota;
(c) a ciascuno dei soggetti attuatori risultava imputata una quota di ripartizione degli oneri di urbanizzazione, nella misura indicata nel contratto d'appalto tra il CP_5
e quota pari al 2,80% nel caso di e pari al
[...] Parte_3 CP
73,76% nel caso di Parte_1
(d) dagli estratti conto depositati dal risultava che Parte_1 Controparte_5
aveva versato a la somma di € 1.171.500,00, e che Parte_3 Parte_1
6 aveva effettuato bonifici (per la gran parte in favore di per € Parte_3
1.552.283,75, dunque in misura inferiore alla propria quota di ripartizione del 73,36%
pari a € 1.562.916,59;
(e) la mancata ultimazione delle opere, circostanza che giustificava tale discrasia tra gli importi, risultava però allegata dal tardivamente solo nella propria Parte_1
comparsa conclusionale di replica, non potendo in ogni caso operare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., valevole solo per le circostanza conosciute o conoscibili alla parte: nel caso di specie, invece, la Sig.ra non aveva stipulato CP
il contratto di appalto e non faceva parte del Controparte_5
(f) ne derivava, pertanto, la mancata prova del diritto del alla ripetizione Parte_1
delle somme nei confronti della Sig.ra mancando la prova del fatto costitutivo CP
del diritto di regresso, ne conseguiva la fondatezza dell'opposizione.
3. Il giudizio di appello.
3.1. Ha interposto appello il , che ha censurato la sentenza sotto i tre Parte_1
seguenti profili:
1) ERRATA APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE CONCRETA DEI PRINCIPI
DETTATI DALL'ART. 1299 C.C. IN TEMA DI REGRESSO TRA Parte_5
Il Tribunale di Prato avrebbe erroneamente ritenuto che, per determinare le quote interne ai fini della operatività del diritto di regresso ex art. 1299 c.c. di
[...]
nei confronti della Sig.ra si dovesse fare riferimento al Parte_1 CP
corrispettivo complessivo previsto nel contratto di appalto tra e Controparte_5
senza invece considerare il meccanismo di maturazione progressiva Parte_3
del corrispettivo ivi previsto;
pertanto, ai sensi del contratto di appalto, l'obbligo di pagamento gravante sul committente (individuato da Controparte_5 [...]
come strumento per adempiere alla obbligazione solidale) non aveva, Parte_1
fin da subito, un'ampiezza pari all'intero corrispettivo, ma si trattava di un debito destinato via via ad aumentare in ragione della prosecuzione dei lavori. Poiché l'
opera non era terminata, essendo state effettuate solo una parte delle lavorazioni (tali appunto da determinare il riaddebito alla elle somme ingiunte), non si doveva CP
7 fare riferimento al corrispettivo complessivo del contratto di appalto al fine di determinare l'importo della obbligazione solidale adempiuta da Parte_1
anche per conto di ma solo alla quota di spettanza calcolata sui
[...] CP
lavori effettuati.
2) OMESSA APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE CONCRETA DEL PRINCIPIO DI
NON CONTESTAZIONE DI CUI ALL'ART. 115 C.P.C.
Il Tribunale di Prato ha erroneamente ritenuto, in relazione alla circostanza rappresentata dal mancato completamento dei lavori previsti nel contratto di appalto,
che non potesse operare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.,
atteso che tale circostanza sarebbe stata allegata dal esclusivamente nella Parte_1
propria comparsa conclusionale di replica e non sarebbe comunque stata conoscibile dalla opponente su cui gravava l'onere di contestarla. CP
In realtà, tale circostanza risulterebbe allegata dal fino dal ricorso per Parte_1
decreto ingiuntivo (punto 14: “I lavori proseguivano e, come risulta dalla contabilità
estrapolata dal Curatore, ed in particolare dal Giornale di contabilità generale,
venivano effettuate lavorazioni tali da comportare, in relazione alla volumetria imputabile alla Sig.ra un riaddebito di costi per € 69.711,87 oltre IVA, e CP
dunque € 79.640,19”) e, pertanto, non potrebbe ritenersi allegata tardivamente né, del resto, potrebbe considerarsi non conoscibile per la Sig.ra dal momento che CP
questa ha sempre mantenuto la proprietà delle aree sulle quali dovevano insistere le opere di urbanizzazione.
3) MANCATA APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO
DELLE PRECLUSIONI ASSERTIVE IN TEMA DI FISSAZIONE DEL THEMA
PROBANDUM.
Il Tribunale di Prato ha erroneamente ritenuto che il fatto impeditivo, rappresentato dal pagamento da parte di di somme asseritamente non Parte_1
superiori alla quota di spettanza della stessa società, sia stato tempestivamente allegato dalla opponente. Al contrario, la predetta circostanza sarebbe stata tardivamente
8 allegata dalla opponente nella propria comparsa conclusionale di replica, CP
ovvero successivamente alla definizione del thema probandum.
3.2. Con comparsa di costituzione depositata il 22/03/2023, si è costituita nel giudizio la Sig.ra la quale ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente CP
integrale conferma della sentenza di primo grado.
In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame, siccome eccessivamente prolisso e, pertanto, in contrasto coi principi di chiarezza e di sinteticità che devono permeare la redazione degli atti processuali.
Nel ribadire nel merito le argomentazioni già illustrate a fondamento dell'opposizione spiegata in primo grado, con riguardo al primo e secondo motivo di appello ha sottolineato come il nei propri atti non abbia mai dedotto Parte_1
alcunché in merito alla mancata integrale esecuzione delle opere, e anzi, abbia agito in via di regresso chiedendo l'integrale pagamento della quota astrattamente di spettanza della sull'importo totale dell'appalto; anche il terzo motivo - CP
incentrato sulla mancata tempestiva allegazione da parte della Sig.ra del fatto CP
impeditivo rappresentato dal pagamento da parte del di Parte_1
somme asseritamente non superiori alla quota di spettanza della stessa - sarebbe del tutto pretestuoso e infondato, atteso che, sin dalla prima difesa, l'appellata ha CP
contestato, oltre che il proprio difetto di legittimazione passiva, l'esistenza della prova dei pagamenti effettuati dal per le opere d'urbanizzazione essendo Parte_1
del tutto inidoneo a dar prova dei pagamenti l'estratto del libro giornale.
3.3. All'udienza del 18/10/2024, la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
4. L'appello non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
4.1. Per ragioni di ordine logico-sistematico, risulta opportuno esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della
9 Sig.ra stando alla quale il gravame sarebbe eccessivamente prolisso e, pertanto, CP
violerebbe i principi di chiarezza e di sinteticità che devono necessariamente presiedere alla redazione degli atti processuali.
Osserva la Corte che il dovere di sinteticità e chiarezza - elevato a principio generale
(anche) del processo civile da una serie di pronunce della Suprema Corte a cavallo tra il 2014 e il 2015 - non è assistito da una specifica sanzione processuale, pertanto la sua violazione non può determinare di per sé l'inammissibilità a meno che non pregiudichi “la intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata”
(così Cass. Sez. II sent. 20/10/2016 n. 21297).
Nel caso del presente giudizio, l'atto di appello, pure non caratterizzato da sinteticità,
tuttavia, risulta articolato in distinte censure sufficientemente intelligibili in quanto consentono di comprendere quali siano i motivi di doglianza dell'appellante rispetto al percorso logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure.
L'eccezione di inammissibilità va dunque respinta.
4.2. Peraltro, come anticipato, l'appello, anche se ammissibile, risulta infondato.
Rileva la Corte come, a ben vedere, tutti e tre i motivi articolati con l'impugnazione riguardano, seppure da diverse angolazioni, la medesima questione dell'errato mancato riconoscimento da parte del primo Giudice dell'esistenza dei presupposti richiesti per l'azione di regresso da parte del nei confronti della Parte_1
Sig.ra CP
Infatti, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la ripetizione delle quote a carico dei condebitori può essere richiesta dal debitore in solido o che abbia pagato l'intero, ai sensi dell'art. 1299 c.c., o che abbia comunque eseguito la prestazione in misura maggiore rispetto a quella dovuta in base alla propria quota, per consolidata interpretazione giurisprudenziale.
Tuttavia, nel caso della Sig.ra detta ripetizione non sarebbe stata possibile, Pt_4
atteso che il aveva effettuato pagamenti per € 1.552.283,75, Parte_1
10 dunque in misura inferiore alla propria quota di ripartizione del 73,36% pari a €
1.562.916,59, circostanza, questa, pacifica perché non contestata.
Sostiene, però, l'appellante che il computo della quota di spettanza andava calcolata non sull'importo complessivo dei lavori, bensì sull'importo dei lavori effettivamente realizzati.
Detta ricostruzione risulta, però, smentita documentalmente, posto che nell'originario ricorso monitorio l'importo richiesto è sempre stato di € 69.711,87 oltre IVA, per complessivi € 79.640,19, nel senso che i lavori proseguirono fino al maturare di costi imputabili alla Sig.ra nella misura della quota di 2,80% calcolato sul totale e CP
non sull'importo dei lavori effettivamente realizzati.
E tale somma non è stata mai oggetto di riduzione né nella fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo né nel corso del presente giudizio d'appello, avendo l'appellante sempre insistito per l'accoglimento della domanda originaria. Parte_1
Né, del resto, la circostanza del mancato completamento dei lavori poteva ritenersi pacifica perché non contestata, come invece sostenuto dall'appellante.
Risulta, infatti, assodato che la suddetta circostanza è stata dedotta dal per Parte_1
la prima volta nella memoria di replica alla comparsa conclusionale di primo grado e,
dunque, tardivamente ai fini della corretta e tempestiva individuazione del thema probandum et decidendum.
Né - contrariamente a quanto sostenuto nell'appello - tale circostanza può ritenersi non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. perché, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, il principio di non contestazione trova applicazione solo in presenza di fatti conosciuti o conoscibili dalla parte nei cui confronti si invoca: nel caso di specie
è, invece, documentale che la Sig.ra non essendo parte né del contratto di CP
appalto né del non poteva avere conoscenza delle predette Controparte_5
circostanze.
Non può, infine, neppure, sostenersi che la Sig.ra non abbia tempestivamente CP
allegato il fatto impeditivo costituito dal pagamento da parte del Parte_1
di somme non superiori alla quota di spettanza, atteso che risulta in atti che
[...]
11 l'appellata, sin dalla prima difesa, ha contestato proprio l'esistenza della prova dei pagamenti effettuati dal per le opere d'urbanizzazione, non Parte_1
considerando idonea a tal fine la produzione degli estratti del libro giornale (ritenuti peraltro inidonei anche dal giudice del monitorio ai fini della concessione della provvisoria esecuzione).
In definitiva e conclusivamente, poiché deve ritenersi provato che il Parte_1
ha corrisposto una somma inferiore alla propria quota di spettanza in
[...]
riferimento all'importo dell'appalto e sicuramente non ha corrisposto la quota della
Sig.ra relativa alle opere di urbanizzazione, correttamente la domanda di CP
regresso, in mancanza dei presupposti, è stata rigettata dalla sentenza del Tribunale di
Prato, che deve essere, pertanto, integralmente confermata.
4.3. Le spese del presente grado, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'appellata soccombente e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi del corrispondente scaglione di valore e non computando la fase istruttoria, che non si è tenuta.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze - Prima Sezione Civile, ogni altra domanda reietta,
definitivamente pronunciando sull'appello R.G. 103/2022 proposto avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. sentenza n. 843/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in € 4.997, 00, oltre R.F. 15% e, ove dovute, I.V.A. 22% e C.A.P. 4%;
3) raddoppio del Contributo Unificato, ove dovuto, a carico dell'appellante;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
Firenze, camera di consiglio dell'8 luglio 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo Isabella Mariani
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa Isabella MARIANI - Presidente
Dott.ssa Daniela LOCOCO - Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra GUERRIERI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 19/01/2022 al n. 103 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022 avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale
di Prato n. 843/2021 del 02/12/2021, pubblicata in data 09/12/2021, resa nel procedimento di primo grado R.G. 1909/2020
promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore Dott.ssa (C.F. ), rappresentato e Parte_2 P.IVA_1
difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Daniele BRACCINI (C.F.
) - di seguito breviter anche solo “il ”; C.F._1 Parte_1
- appellante -
contro
: (C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura CP C.F._2
in atti, dall'Avv. Vittorio BOLOGNI (C.F. ); C.F._3
- appellata -
** **
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello svolti dalla esponente ed in riforma della sentenza n. n. 843/2021, resa dal Tribunale di
Prato, G.I. Dott.ssa Simoni, all'esito del procedimento R.G. 1909/2020, pubblicata in data 8.12.2021 e notificata allo scrivente difensore in pari data:
(i) nel merito, in tesi, rigettare l'opposizione proposta dalla Sig.r in CP
quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 689/2020 del 9.6.2020, R.G. 1320/2020, per l'intero importo di € 79.640,19, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
(ii) nel merito, in ipotesi: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la Sig.r al pagamento della somma di CP
€ 79.640,19, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
(iii) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali della fase monitoria, della fase di opposizione e del presente giudizio di appello.
Con ogni più ampia riserva”; per l'appellata:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze respingere l'appello principale e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il procedimento monitorio.
2 1.1. Con ricorso per ingiunzione R.G. 1320/2020, il Parte_1
icorreva al Tribunale di Prato, esponendo che:
[...]
- nel febbraio 2006, Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e proprietari di svariate consistenze immobiliari situate in Prato,
[...] CP
località Viaccia, rientranti nel Progetto Norma 12.1 «Viaccia», ai sensi dell'art. 112
delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio, con istanza P.G. 8846 dell'8/02/2006, proposero al Comune di Prato l'attuazione delle predette previsioni mediante un Piano di Recupero convenzionato per la realizzazione di nuovi edifici,
con destinazione d'uso residenziale, terziario e servizi, oltre la riqualificazione di spazi da destinare a uso pubblico;
- con atto ai rogiti del Notaio ell'8/04/2009, rep. 37884, racc. 16690, venne Per_1
stipulata tra il Comune di Prato – che, con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del
07/02/2008, aveva nel frattempo approvato in via definitiva il Piano di Recupero - e i proponenti, con l'aggiunta della società la quale nel Parte_1 Parte_1
frattempo aveva acquistato la proprietà di alcune porzioni ricadenti nell'area oggetto del Piano, la convenzione che ne disciplinava l'attuazione;
- ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, i soggetti attuatori si obbligavano - in via solidale - per sé, i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, a eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria previste nel Piano;
- ed anche in forza delle procure rilasciate Parte_1 Controparte_3
dagli altri soggetti attuatori, con atto ai rogiti del Notaio del 12/10/2009, Per_1
rep. 38839, racc. 17319, costituirono un consorzio di lottizzazione, senza scopo di lucro, denominato e finalizzato a dare attuazione agli obblighi Controparte_5
assunti con la Convenzione;
- in data 18/05/2011, il , previo esperimento di apposita gara, stipulava con CP_5
l'aggiudicataria un contratto di appalto ai fini della realizzazione Parte_3
delle opere di urbanizzazione, nel quale si dava atto dell'acquisto, da parte di
[...]
in data 08/07/2010, con preliminare di permuta, della proprietà e della CP_3
potenzialità edificatoria di con impegno della promissaria acquirente ad CP
3 assumersi, da tale data, tutte le spese necessarie per la realizzazione del Piano di
Recupero;
- nello stesso contratto d'appalto era indicata la quota di ripartizione del corrispettivo a carico di ciascun soggetto attuatore del Piano di Recupero, corrispondente alle volumetrie di ognuno, che nel caso di corrispondeva al 2,80%; CP
- nel corso dell'esecuzione dei lavori, i pagamenti in favore di erano Parte_3
materialmente eseguiti dal che poi provvedeva a riaddebitarli Controparte_5
alle imprese consorziate, secondo la quota di partecipazione di ciascuna, mentre imputava, a sua volta, i costi sostenuti e le spese amministrative, Parte_1
tecniche e notarili direttamente pagate, ai soggetti attuatori, secondo la percentuale di ognuno;
- la Sig. a fronte della richiesta di rimborso di € 37.355,79 trasmessa da CP
, rispondeva in data 16/07/2012 che i costi avrebbero dovuto essere Parte_1
addebitati a stante il preliminare di permuta stipulato tra le parti;
Controparte_3
- i lavori proseguirono fino al maturare di costi imputabili alla Sig.ra nella CP
misura di € 69.711,87 oltre IVA, per complessivi € 79.640,19;
- dichiarata fallita dal Tribunale di Prato con sentenza n. Controparte_3
89 del 25/09/2013, non rimborsava le spese imputabili alla Sig.ra né CP
stipulava con la stessa il contratto definitivo di permuta;
- si rendeva pertanto necessario agire giudizialmente per il recupero di quanto dovuto dalla Sig.ra alla che nel frattempo era Pt_4 Parte_1
stata dichiarata fallita.
1.2. In accoglimento del ricorso, pertanto, il Tribunale di Prato emetteva il decreto ingiuntivo n. 689/2020 del 09/06/2020, col quale ingiungeva alla Sig.ra di Pt_4
pagare al la somma di € 79.640,19, Parte_1
oltre agli interessi legali dal 29/05/2020,
2. Il giudizio di primo grado.
4 2.1. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 16/07/2020 e iscritto a ruolo il 20/07/2020, la Sig.ra conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di CP
Prato il Fallimento chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
A fondamento dell'opposizione:
a) eccepiva il difetto di legittimazione attiva del , non essendovi prova delle Parte_1
spese sostenute dal per le opere di urbanizzazione previste dal Parte_1
Piano di Recupero;
b) eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sia perché, non avendo preso parte al , né direttamente né per procura, non si era mai accollata le spese CP_5
necessarie per la realizzazione del Piano di Recupero, sia in quanto, nel contratto preliminare di permuta dell'08/07/2010, dalla data della stipula, Controparte_3
aveva assunto su di sé tutte le spese necessarie all'attuazione del Piano di Recupero;
c) contestava il quantum della pretesa, confutando il valore probatorio degli estratti del libro giornale prodotti dal . Parte_1
2.2. Con comparsa depositata il 20/12/2020, si costituiva in giudizio il , il Parte_1
quale chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, deduceva che:
- quanto al preteso difetto di legittimazione attiva del , vi era al contrario Parte_1
ampia documentazione comprovante gli ingenti esborsi sostenuti;
in particolare,
dall'estratto dei giornali di contabilità generale del e di Controparte_5 [...]
risultava che aveva versato in favore del Parte_1 Parte_1
la somma di € 1.571.262,26 e che aveva Controparte_5 Controparte_5
versato all'appaltatrice la somma di € 1.171.500,00, oltre alle spese Parte_3
tecniche, amministrative e notarili per € 11.355,39 di cui si era sempre fatto carico il
; Parte_1
- quanto al preteso difetto di legittimazione passiva della Sig.ra il preliminare CP
da questa concluso con (non seguito dal definitivo e quindi Controparte_3
inefficace) non poteva che esplicare i propri effetti esclusivamente nei rapporti tra le parti stipulanti, essendo dunque privo di qualsivoglia effetto nei confronti di Parte_1
5 e, dunque, del , che a tale atto non aveva partecipato, non Parte_1 Parte_1
risultando, in definitiva, che avesse mai in alcuna forma Parte_1
rinunciato al proprio credito di surroga e regresso nei confronti della Sig.ra CP
2.3. Il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ritenendo che i documenti depositati dal esplicassero solamente una “efficacia Parte_1
indiziaria” del credito, e che al contempo risultasse “non eccessivamente oneroso per la Curatela procurarsi la prova documentale degli esborsi”.
2.4. La causa - nel corso della quale veniva formulata una proposta conciliativa che,
però, veniva accettata dal solo - era istruita con le sole produzioni Parte_1
documentali e, all'esito dell'istruttoria, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
2.5. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 843/2021 del 09/12/2021, riteneva fondata l'opposizione della Sig.ra che, pertanto, provvedeva ad accogliere, revocando CP
il decreto ingiuntivo e condannando il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
A sostegno della decisione assunta, il Giudice di prime cure:
(a) confermava la natura propter rem e solidale della obbligazione, avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano di Recupero, assunta dagli attuatori e, tra essi, dall'opponente Sig.ra CP
(b) rilevava come, ai sensi dell'art. 1299 c.c., il debitore in solido che abbia adempiuto interamente alla obbligazione solidale può ripetere dai condebitori solidali la parte gravante nei rapporti interni su ciascuno di essi, analogamente al caso (elaborato dalla giurisprudenza) in cui l'obbligato non abbia corrisposto l'intero, ma abbia eseguito la prestazione in misura maggiore rispetto a quella dovuta in base alla propria quota;
(c) a ciascuno dei soggetti attuatori risultava imputata una quota di ripartizione degli oneri di urbanizzazione, nella misura indicata nel contratto d'appalto tra il CP_5
e quota pari al 2,80% nel caso di e pari al
[...] Parte_3 CP
73,76% nel caso di Parte_1
(d) dagli estratti conto depositati dal risultava che Parte_1 Controparte_5
aveva versato a la somma di € 1.171.500,00, e che Parte_3 Parte_1
6 aveva effettuato bonifici (per la gran parte in favore di per € Parte_3
1.552.283,75, dunque in misura inferiore alla propria quota di ripartizione del 73,36%
pari a € 1.562.916,59;
(e) la mancata ultimazione delle opere, circostanza che giustificava tale discrasia tra gli importi, risultava però allegata dal tardivamente solo nella propria Parte_1
comparsa conclusionale di replica, non potendo in ogni caso operare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., valevole solo per le circostanza conosciute o conoscibili alla parte: nel caso di specie, invece, la Sig.ra non aveva stipulato CP
il contratto di appalto e non faceva parte del Controparte_5
(f) ne derivava, pertanto, la mancata prova del diritto del alla ripetizione Parte_1
delle somme nei confronti della Sig.ra mancando la prova del fatto costitutivo CP
del diritto di regresso, ne conseguiva la fondatezza dell'opposizione.
3. Il giudizio di appello.
3.1. Ha interposto appello il , che ha censurato la sentenza sotto i tre Parte_1
seguenti profili:
1) ERRATA APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE CONCRETA DEI PRINCIPI
DETTATI DALL'ART. 1299 C.C. IN TEMA DI REGRESSO TRA Parte_5
Il Tribunale di Prato avrebbe erroneamente ritenuto che, per determinare le quote interne ai fini della operatività del diritto di regresso ex art. 1299 c.c. di
[...]
nei confronti della Sig.ra si dovesse fare riferimento al Parte_1 CP
corrispettivo complessivo previsto nel contratto di appalto tra e Controparte_5
senza invece considerare il meccanismo di maturazione progressiva Parte_3
del corrispettivo ivi previsto;
pertanto, ai sensi del contratto di appalto, l'obbligo di pagamento gravante sul committente (individuato da Controparte_5 [...]
come strumento per adempiere alla obbligazione solidale) non aveva, Parte_1
fin da subito, un'ampiezza pari all'intero corrispettivo, ma si trattava di un debito destinato via via ad aumentare in ragione della prosecuzione dei lavori. Poiché l'
opera non era terminata, essendo state effettuate solo una parte delle lavorazioni (tali appunto da determinare il riaddebito alla elle somme ingiunte), non si doveva CP
7 fare riferimento al corrispettivo complessivo del contratto di appalto al fine di determinare l'importo della obbligazione solidale adempiuta da Parte_1
anche per conto di ma solo alla quota di spettanza calcolata sui
[...] CP
lavori effettuati.
2) OMESSA APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE CONCRETA DEL PRINCIPIO DI
NON CONTESTAZIONE DI CUI ALL'ART. 115 C.P.C.
Il Tribunale di Prato ha erroneamente ritenuto, in relazione alla circostanza rappresentata dal mancato completamento dei lavori previsti nel contratto di appalto,
che non potesse operare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.,
atteso che tale circostanza sarebbe stata allegata dal esclusivamente nella Parte_1
propria comparsa conclusionale di replica e non sarebbe comunque stata conoscibile dalla opponente su cui gravava l'onere di contestarla. CP
In realtà, tale circostanza risulterebbe allegata dal fino dal ricorso per Parte_1
decreto ingiuntivo (punto 14: “I lavori proseguivano e, come risulta dalla contabilità
estrapolata dal Curatore, ed in particolare dal Giornale di contabilità generale,
venivano effettuate lavorazioni tali da comportare, in relazione alla volumetria imputabile alla Sig.ra un riaddebito di costi per € 69.711,87 oltre IVA, e CP
dunque € 79.640,19”) e, pertanto, non potrebbe ritenersi allegata tardivamente né, del resto, potrebbe considerarsi non conoscibile per la Sig.ra dal momento che CP
questa ha sempre mantenuto la proprietà delle aree sulle quali dovevano insistere le opere di urbanizzazione.
3) MANCATA APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO
DELLE PRECLUSIONI ASSERTIVE IN TEMA DI FISSAZIONE DEL THEMA
PROBANDUM.
Il Tribunale di Prato ha erroneamente ritenuto che il fatto impeditivo, rappresentato dal pagamento da parte di di somme asseritamente non Parte_1
superiori alla quota di spettanza della stessa società, sia stato tempestivamente allegato dalla opponente. Al contrario, la predetta circostanza sarebbe stata tardivamente
8 allegata dalla opponente nella propria comparsa conclusionale di replica, CP
ovvero successivamente alla definizione del thema probandum.
3.2. Con comparsa di costituzione depositata il 22/03/2023, si è costituita nel giudizio la Sig.ra la quale ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente CP
integrale conferma della sentenza di primo grado.
In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame, siccome eccessivamente prolisso e, pertanto, in contrasto coi principi di chiarezza e di sinteticità che devono permeare la redazione degli atti processuali.
Nel ribadire nel merito le argomentazioni già illustrate a fondamento dell'opposizione spiegata in primo grado, con riguardo al primo e secondo motivo di appello ha sottolineato come il nei propri atti non abbia mai dedotto Parte_1
alcunché in merito alla mancata integrale esecuzione delle opere, e anzi, abbia agito in via di regresso chiedendo l'integrale pagamento della quota astrattamente di spettanza della sull'importo totale dell'appalto; anche il terzo motivo - CP
incentrato sulla mancata tempestiva allegazione da parte della Sig.ra del fatto CP
impeditivo rappresentato dal pagamento da parte del di Parte_1
somme asseritamente non superiori alla quota di spettanza della stessa - sarebbe del tutto pretestuoso e infondato, atteso che, sin dalla prima difesa, l'appellata ha CP
contestato, oltre che il proprio difetto di legittimazione passiva, l'esistenza della prova dei pagamenti effettuati dal per le opere d'urbanizzazione essendo Parte_1
del tutto inidoneo a dar prova dei pagamenti l'estratto del libro giornale.
3.3. All'udienza del 18/10/2024, la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
4. L'appello non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
4.1. Per ragioni di ordine logico-sistematico, risulta opportuno esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della
9 Sig.ra stando alla quale il gravame sarebbe eccessivamente prolisso e, pertanto, CP
violerebbe i principi di chiarezza e di sinteticità che devono necessariamente presiedere alla redazione degli atti processuali.
Osserva la Corte che il dovere di sinteticità e chiarezza - elevato a principio generale
(anche) del processo civile da una serie di pronunce della Suprema Corte a cavallo tra il 2014 e il 2015 - non è assistito da una specifica sanzione processuale, pertanto la sua violazione non può determinare di per sé l'inammissibilità a meno che non pregiudichi “la intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata”
(così Cass. Sez. II sent. 20/10/2016 n. 21297).
Nel caso del presente giudizio, l'atto di appello, pure non caratterizzato da sinteticità,
tuttavia, risulta articolato in distinte censure sufficientemente intelligibili in quanto consentono di comprendere quali siano i motivi di doglianza dell'appellante rispetto al percorso logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure.
L'eccezione di inammissibilità va dunque respinta.
4.2. Peraltro, come anticipato, l'appello, anche se ammissibile, risulta infondato.
Rileva la Corte come, a ben vedere, tutti e tre i motivi articolati con l'impugnazione riguardano, seppure da diverse angolazioni, la medesima questione dell'errato mancato riconoscimento da parte del primo Giudice dell'esistenza dei presupposti richiesti per l'azione di regresso da parte del nei confronti della Parte_1
Sig.ra CP
Infatti, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la ripetizione delle quote a carico dei condebitori può essere richiesta dal debitore in solido o che abbia pagato l'intero, ai sensi dell'art. 1299 c.c., o che abbia comunque eseguito la prestazione in misura maggiore rispetto a quella dovuta in base alla propria quota, per consolidata interpretazione giurisprudenziale.
Tuttavia, nel caso della Sig.ra detta ripetizione non sarebbe stata possibile, Pt_4
atteso che il aveva effettuato pagamenti per € 1.552.283,75, Parte_1
10 dunque in misura inferiore alla propria quota di ripartizione del 73,36% pari a €
1.562.916,59, circostanza, questa, pacifica perché non contestata.
Sostiene, però, l'appellante che il computo della quota di spettanza andava calcolata non sull'importo complessivo dei lavori, bensì sull'importo dei lavori effettivamente realizzati.
Detta ricostruzione risulta, però, smentita documentalmente, posto che nell'originario ricorso monitorio l'importo richiesto è sempre stato di € 69.711,87 oltre IVA, per complessivi € 79.640,19, nel senso che i lavori proseguirono fino al maturare di costi imputabili alla Sig.ra nella misura della quota di 2,80% calcolato sul totale e CP
non sull'importo dei lavori effettivamente realizzati.
E tale somma non è stata mai oggetto di riduzione né nella fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo né nel corso del presente giudizio d'appello, avendo l'appellante sempre insistito per l'accoglimento della domanda originaria. Parte_1
Né, del resto, la circostanza del mancato completamento dei lavori poteva ritenersi pacifica perché non contestata, come invece sostenuto dall'appellante.
Risulta, infatti, assodato che la suddetta circostanza è stata dedotta dal per Parte_1
la prima volta nella memoria di replica alla comparsa conclusionale di primo grado e,
dunque, tardivamente ai fini della corretta e tempestiva individuazione del thema probandum et decidendum.
Né - contrariamente a quanto sostenuto nell'appello - tale circostanza può ritenersi non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. perché, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, il principio di non contestazione trova applicazione solo in presenza di fatti conosciuti o conoscibili dalla parte nei cui confronti si invoca: nel caso di specie
è, invece, documentale che la Sig.ra non essendo parte né del contratto di CP
appalto né del non poteva avere conoscenza delle predette Controparte_5
circostanze.
Non può, infine, neppure, sostenersi che la Sig.ra non abbia tempestivamente CP
allegato il fatto impeditivo costituito dal pagamento da parte del Parte_1
di somme non superiori alla quota di spettanza, atteso che risulta in atti che
[...]
11 l'appellata, sin dalla prima difesa, ha contestato proprio l'esistenza della prova dei pagamenti effettuati dal per le opere d'urbanizzazione, non Parte_1
considerando idonea a tal fine la produzione degli estratti del libro giornale (ritenuti peraltro inidonei anche dal giudice del monitorio ai fini della concessione della provvisoria esecuzione).
In definitiva e conclusivamente, poiché deve ritenersi provato che il Parte_1
ha corrisposto una somma inferiore alla propria quota di spettanza in
[...]
riferimento all'importo dell'appalto e sicuramente non ha corrisposto la quota della
Sig.ra relativa alle opere di urbanizzazione, correttamente la domanda di CP
regresso, in mancanza dei presupposti, è stata rigettata dalla sentenza del Tribunale di
Prato, che deve essere, pertanto, integralmente confermata.
4.3. Le spese del presente grado, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'appellata soccombente e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi del corrispondente scaglione di valore e non computando la fase istruttoria, che non si è tenuta.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze - Prima Sezione Civile, ogni altra domanda reietta,
definitivamente pronunciando sull'appello R.G. 103/2022 proposto avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. sentenza n. 843/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in € 4.997, 00, oltre R.F. 15% e, ove dovute, I.V.A. 22% e C.A.P. 4%;
3) raddoppio del Contributo Unificato, ove dovuto, a carico dell'appellante;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
Firenze, camera di consiglio dell'8 luglio 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo Isabella Mariani
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