Articolo 3 della Legge 4 aprile 2025, n. 42
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19 aprile 2025
Art. 3.

Attivita' libero-professionale dei funzionari tecnici della Polizia di Stato appartenenti al ruolo degli psicologi

1. All' articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
« 1-ter. Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52-bis ».
Entrata in vigore il 19 aprile 2025