CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4271 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7014 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2024 e vertente
TRA
, (C.F. , rappresentata e difesa dall' Avvocato Parte_1 C.F._1
Nicola Di Domenica (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in Roma, Viale Angelico n°163, giusta procura in atti
Appellante, appellata incidentale
E
(C.F. ), in persona del l.r. p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Manfredi (C.F. ) C.F._3 elettivamente domiciliato in Roma Via Luigi Mancinelli n° 100 giusta procura in atti
Appellato, appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5879/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 07 Aprile 2020.
Conclusioni
Per l'appellante, appellata incidentale “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle ragioni di fatto e degli elementi di diritto addotte ed esposti nel presente atto d'appello, riformare, nei capi e per i motivi indicati e dedotti nel presente atto di appello, la sentenza n°
5879/2020 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Roma – Sez. V° Civile in data 7 aprile 2020 nel procedimento r.g. n° 62174/2017, e, per l'effetto rilevare, dichiarare e pronunciare l'insussistenza del diritto di credito, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa creditoria, oltre che l'indeterminatezza, l'inesigibilità e l' illiquidità del credito, di Euro 5.707,00, oltre interessi, accessori e spese legali liquidate, quale accertato ed esitato, e per i titoli e causali ad esso ascritti, alla cognizione ed alla pronuncia della sentenza n° 5879/2020 in data 7 aprile 2020 del Tribunale di Roma e quivi appellata, e quale propalato e fatto valere dal in Roma nei Controparte_2 confronti della Signora con la proposizione della domanda monitoria Parte_1 iscritta al numero di ruolo generale r.g 41431/2017 ed inferente il decreto ingiuntivo n°
17361/2017, emesso in data 19-20 luglio 2017 dal Tribunale Civile di Roma, notificato coevo a pedissequo atto di precetto in data 7 settembre 2017, altresì disponendo, coeva alla riforma dell'impugnata sentenza ed all'invocata declaratoria di insussistenza del diritto di credito e della pretesa creditoria evocati dal Controparte_2
la revoca del decreto d'ingiunzione n° 17361/2017, emesso in data 19-20 luglio
[...]
2017 dal Tribunale Civile di Roma.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Con le conclusioni del 23.10.2024 l'appellante precisava “ la difesa di parte appellante espone che in ragione della dismissione, sopravvenuta in itinere causae, del sistema di riscaldamento centralizzato del , è venuto meno Controparte_2
l'interesse della condomina appellante alla prosecuzione del giudizio che condurrebbe, in assenza di attualità della materia del contendere, alla perpetuazione di una mera condizione di conflittualità tra le parti. Tali motivazioni inducono pertanto parte appellante a ritenere opportuna e ragionevole una determinazione di rinuncia agli atti del giudizio di cui si preconizza in questa sede l'incipiente proposizione e formalizzazione”.
Per l'appellato, appellante incidentale “piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita:
- rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza n. 5879/2020 resa dal Tribunale di Roma, nel capo incidentale oggetto di gravame, pronunciando condanna della sig.ra
[...] al pagamento anche delle spese legali del procedimento monitorio r.g. Parte_1
41431/17 per euro 730 quali compensi, euro 145,50 per esborsi, spese generali 15% oltre accessori di legge. Con vittoria di spese, compensi e rimborso spese generali 15% oltre iva e cpa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni concludeva per il rigetto dell'appello avversario e per l'accoglimento di quello incidentale.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in qualità di proprietaria delle unità Parte_1 immobiliare interni 1 e 4 facenti parte del in Roma, Controparte_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 17361/2017, emesso in data
19-20 luglio 2017 dal Tribunale Civile di Roma, all'esito del procedimento monitorio r.g.
n° 41431/2017, che ha ingiunto alla opponente il pagamento in favore del condominio dell'importo di € 7.770,00 per i seguenti oneri condominiali inevasi: quanto all'unità immobiliare di cui all'int. 1: a) n° 3 rate condominio gestione ordinaria 2017 per i mesi gennaio/febbraio pari ad € 165,00 e per i mesi marzo/aprile e maggio/giugno per €
174,00 cadauna e così per complessivi € 513,00 (€ 165,00 + € 174,00 + € 174,00); b) conguaglio condominio 2016 per € 308,00; c) conguaglio riscaldamento 2015/2016 per
€ 106,00; d) n° 6 rate riscaldamento mesi da novembre ad aprile 2016/2017 per €
255,00 cadauna e così per complessivi € 1.530,00 (= € 255,00 X 6); e) n° 3 rate lavori adeguamento centrale termica per € 267,00 cadauna e così per complessivi € 801,00
(€ 267,00 X 3); f) n° 2 rate lavori sistema rete fognante per € 215,00 cadauna e così per complessivi € 430,00 (=215,00 X 2); quanto all'unità immobiliare int. 4: a) n° 3 rate condominio gestione ordinaria 2017 per i mesi gennaio/febbraio pari ad € 226,00 e per i mesi marzo/aprile e maggio/giugno per
€ 232,00 cadauna e così per complessivi € 690,00 (=€ 226,00 + € 232,00 + € 232,00);
b) conguaglio condominio 2016 per € 552,00; c) conguaglio riscaldamento 2015/2016 per € 100,00; d) n° 6 rate riscaldamento mesi da novembre ad aprile 2016/2017 per €
241,00 cadauna e così per complessivi € 1.446,00 (= € 241,00 X 6); e) n° 3 rate lavori adeguamento centrale termica per € 252,00 cadauna e così per complessivi € 756,00
(€ 252,00 X 3); f) n° 2 rate lavori sistema rete fognante per € 269,00 cadauna e così per complessivi € 538,00 (=269,00 X 2).
A supporto dell'opposizione ha dedotto a) quanto agli importi di € 308,00 (Int. 1) ed € 552,00 (Int. 4), chiesti a titolo di
“conguaglio condominio 2016”, tale conguaglio approvato con il rendiconto non è immediatamente esigibile per il suo intero ammontare avendo il omesso di CP_2 indicare e di specificare l'entità dei ratei di frazionato pagamento scaduti alla data del
15 giugno 2017 che è quella di deposito del ricorso monitorio;
B) quanto all' importo di € 513,00 chiesto a titolo di “n° 3 rate condominio gestione ordinaria 2017 (Int. 1) per i mesi gennaio/febbraio pari ad € 165,00 e per i mesi marzo/aprile e maggio/giugno per € 174,00 cadauna e così per complessivi € 513,00
(=€ 165,00 + € 174,00 + € 174,00) ed all'importo di € 690,00 chiesti a titolo di “n° 3 rate condominio gestione ordinaria 2017 (Int. 4) per i mesi gennaio/febbraio pari ad €
226,00 e per i mesi marzo/aprile e maggio/giugno per € 232,00 cadauna e così per complessivi € 690,00 (=€ 226,00 + € 232,00 + € 232,00), la quantificazione dell'obbligo contributivo è data dal preventivo di gestione e dal relativo riparto oppure dal rendiconto di gestione e dal relativo riparto pertanto sarebbe immediatamente esigibile esclusivamente la rata del mese corrente o la rata del bimestre se la rata è bimestrale.
Ha quindi rilevato che nel caso di specie il ricorrente ha chiesto il pagamento CP_2
- oltre che dei ratei relativi ai bimestri gennaio/febbraio e marzo/aprile - dovuti e non corrisposti per mero errore di discernimento - anche del rateo relativo al bimestre maggio/giugno 2017 senza mai sollecitarne preventivamente il pagamento e malgrado tale periodo bimestrale fosse ancora temporalmente corrente alla data del 15 giugno
2017;
c) quanto agli importi di € 106,00 e di € 100,00, chiesti a titolo di “conguaglio riscaldamento 2015/2016” (afferente rispettivamente l'int. 1 e l'int. 4), ha rilevato che gli stessi erano effettivamente dovuti e non sarebbero stati corrisposti per mero errore di discernimento;
d) quanto all' importo di € 1.530,00 chiesto a titolo di “n° 6 rate riscaldamento mesi da novembre ad aprile 2016/2017 (Int. 1) per euro 255,00 cadauna e così per complessivi
€ 1.530,00 (= € 255,00 X 6) ed all'importo di euro1.446,00 chiesto a titolo di “n° 6 rate riscaldamento mesi da novembre ad aprile 2016/2017 (Int. 4) per euro 241,00 cadauna
e così per complessivi euro 1.446,00 (= € 241,00 X 6) ha ritenuto che tali somme non sarebbero dovute avendo comunicato - dapprima dandone tempestiva e preventiva comunicazione in sede assembleare, successivamente ribadendo la propria volizione con missiva PEC inoltrata all'Amministratore del condominio e da ultimo trasmettendo all'Amministrazione condominiale la relazione e certificazione tecnica dei compiuti interventi - il distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato e l'installazione, sia nell'unità immobiliare sita all'int. 1 che in quella posta all'int. 4 dello stabile di un peculiare sistema di irradiazione e diffusione di calore che per sua struttura non ha implicato alcun intervento sull'impianto termico condominiale centralizzato;
e) quanto all'importo di € 801,00 chiesto a titolo di “n° 3 rate lavori adeguamento centrale termica per euro 267,00 cadauna e così (€ 267,00 X 3) per complessivi euro 801,00 (INT. 1) ed all'importo di euro 756,00 chiesto a titolo di “n° 3 rate lavori adeguamento centrale termica per euro 252,00 cadauna e così (€ 252,00 X 3) per complessivi € 756,00 (INT. 4) ha rilevato che in forza dell'articolo 3, novativo dell'art. 1118 c.c., della Legge 11 dicembre 2012 n° 220 avendo rinunziato all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento resterebbe tenuta a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.”
f) quanto all'importo di € 430,00 chiesto a titolo di “n° 2 rate lavori sistema rete fognante per € 215,00 cadauna e così (=215,00 X 2) per complessivi € 430,00 (INT. 1) ed a titolo di “n° 2 rate lavori sistema rete fognante per € 269,00 cadauna e così
(=269,00 X 2). per complessivi € 538,00 (INT.4) ha rilevato che le deliberazioni assembleari assunte sulle questioni concernenti detti lavori erano state impugnate in data 26 giugno 2017 innanzi l'Organismo di Mediazione Forense di Roma ove pendeva il procedimento n° 3028/2017.
Si è costituito il condominio dando atto della circostanza che la parte opponente il
28.09.2017 - e quindi in data successiva alla notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - aveva saldato, con riguardo agli oneri relativi all'unità immobiliare di cui all'int. 1, la prima, la seconda e terza gestione ordinaria 2017 per complessivi €
513,00 (165+174+174) nonché il conguaglio condominio esercizio precedente 2016 per
€ 308,00.
Inoltre, nella stessa data del 28 settembre 2017 la con riguardo agli oneri Parte_1 relativi all'int. 4, aveva saldato la prima, la seconda e la terza rata gestione ordinaria
2017 per complessivi € 690,00 (226+232+232) nonché il conguaglio condominio esercizio precedente 2016 per € 552,00. Ha, pertanto, dato atto della circostanza che, con riguardo a tali importi, era venuta a cessare la materia del contendere.
Ha invece rilevato che gli importi di € 106,00 e di € 100,00, dovuti rispettivamente per l'interno n. 1 e n. 4 a titolo di conguaglio riscaldamento 2015/2016, pur riconosciuti come dovuti, non erano stati saldati. Con riguardo agli ulteriori oneri relativi alle spese di riscaldamento ed ai lavori di adeguamento della centrale termica, il ha in CP_2 primo luogo rilevato che la somma portata dal decreto ingiuntivo era dovuta in forza della delibera dell'assemblea condominiale del 14.09.2016 che ha approvato il rendiconto consuntivo delle spese di riscaldamento ed il relativo piano di riparto e che pertanto tale delibera costituisce prova del credito azionato in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., la delibera dell'assemblea di condominio che approva la spesa e la ripartisce tra i condomini costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di CP_2 tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto. Ha inoltre escluso che la parte opposta abbia effettivamente provveduto a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune ed ha al riguardo anche rilevato che la non Parte_1 aveva provveduto a trasmettere al la relazione tecnica idonea a certificare CP_2
l'assenza di squilibri termici e di aggravio di spese per gli altri condomini così come richiesto dall'art. 1118 c.c. Ha infine escluso che la delibera concernente l'approvazione della ripartizione delle spese relative ai lavori della rete fognante fosse stata invalidata.
Il Giudice di primo grado evidenziava che nell'opposizione ex art. 645 c.p.c., promossa dal singolo condomino avverso l'ingiunzione giudiziale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 63 disp att. c.c., ciò che assume rilievo è unicamente l'esecutività della decisione dell'assise condominiale che, qualora non privata di detto carattere - a seguito di pronuncia interinale di sospensiva resa cautelarmente nell'ambito del procedimento di gravame avverso la delibera medesima, ovvero per effetto del ritiro dell'atto da parte del medesimo organo che l'aveva adottata, o, ancora, a seguito di suo giudiziale annullamento o declaratoria di nullità - supporta validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione.
Con riguardo agli oneri concernenti le spese di riscaldamento ed i lavori di adeguamento della centrale termica la parte opponente ha ritenuto che tali somme non sarebbero dovute avendo comunicato - dapprima dandone tempestiva e preventiva comunicazione in sede assembleare, successivamente ribadendo la propria volizione con missiva PEC inoltrata all'Amministratore del condominio e da ultimo trasmettendo all'Amministrazione condominiale la relazione e certificazione tecnica dei compiuti interventi – l'intervenuto distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato.
Tuttavia, anche in ragione di specifiche contestazioni sul punto, non emergeva che la parte opponente si fosse effettivamente distaccata dall'impianto centralizzato - peraltro in epoca anteriore alla maturazione degli oneri ingiunti - nè tantomeno che sussistessero i presupposti per un distacco legittimo.
Con sentenza n. 5879/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 7 aprile 2020, il giudice di prime cure così provvede: “a) revoca il decreto ingiuntivo n° 17361/2017 del
20 luglio 2017 emesso dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento monitorio r.g. n°
41431/2017; b) condanna a corrispondere al condominio la somma di euro 5.707,00, Parte_1 oltre interessi legali dal 7 settembre 2017 al saldo;
c) rigetta ogni ulteriore o diversa domanda;
c) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di questo giudizio che si liquidano in euro 3.260,00 per compensi oltre accessori come per legge. Tali spese sono da liquidarsi in favore dell'avvocato Vincenzo Manfredi dichiaratosi antistatario.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituito il condominio di Roma, il quale ha contestato nel Controparte_2 merito l'appello chiedendone il rigetto, e proposto appello incidentale.
All'udienza del 23 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con l'unico motivo di appello, l'appellante principale censura la sentenza di primo grado in quanto il giudice ha omesso di rilevare e valutare le prove documentali prodotte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo da parte della che provavano Parte_1
l'avvenuto distacco dal riscaldamento centralizzato sia dell'appartamento interno 1 e sia dell'appartamento interno 4. Evidenzia parte appellante principale che la stessa ha assolto l'onere della prova documentale della circostanza fattuale posta a sostegno della domanda giurisdizionale di opposizione al decreto monitorio, dell'avvenuta esecuzione negli appartamenti di proprietà Int. 1 e Int. 4 delle opere di distacco dall'impianto centralizzato. Inoltre, evidenzia che il giudice non ha neanche considerato il documento n.3 allegato all'opposizione a decreto ingiuntivo, ossia la pec recante data 22 novembre
2016 la quale contiene 11 foto in formato jpg costituenti le medesime 11 pagine di cui
è composto il documento rubricato quale “Certificazione tecnica di distacco dell'impianto centralizzato.
Detta prova, non rilevata dal Giudice e neanche valutata, dimostra che parte appellante si era distaccata dall'impianto centralizzato già nel 2016 e pertanto alla stessa non potevano essere richiesti i pagamenti relativi al riscaldamento 2016/2017 oggetto di decreto ingiuntivo. Infine, parte appellante lamenta che il non ha mai CP_2 adempiuto all'obbligo sancito dai D. lgs 102/2014 e n° 141/2016 ricettivi della direttiva comunitaria n° 212/27/UE, di adottare i nuovi criteri di riparto delle spese di riscaldamento secondo i dettami della norma tecnica UNI 10200 che prevede l'indefettibile determinazione di una quota a consumo e di una quota fissa.
La censura è infondata.
È opportuno preliminarmente evidenziare che il documento 3 allegato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo contiene la riproduzione della pec in formato pdf dove all'interno è riportato che si allegavano 11 immagini jpg che, come giustamente evidenziato dal Giudice di prime cure, non sono state in realtà allegate nel fascicolo dell'opposizione con detto documento 3.
In merito al documento n° 4, allegato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, che si compone di 11 pagine e che parte appellante afferma essere le stesse 11 pagine per immagine jpg allegate alla pec 2 riguardano la certificazione tecnica di distacco dell'impianto centralizzato datata 16 novembre 2016 che contiene non solo la certificazione relativa all'int n.8 di proprietà di altra persona, di cui non si comprende la rilevanza della produzione al fine della soluzione della presente controversia, mentre contiene anche le pagine relative all'appartamento int. 1 e 4 di proprietà di Parte_1
.
[...]
Fatta questa premessa, la Corte condivide il percorso logico giuridico seguito dal giudice di prime cure che ha evidenziato che il distacco legittimo dall'impianto di riscaldamento centralizzato non è stato provato dalla . Parte_1
Più volte la Suprema corte è intervenuta affermando che il condomino che intende distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato condominiale ha l'onere di dimostrare che tale distacco non comporta aggravio di spese per gli altri condomini che continuano a fruire del servizio e non provoca squilibrio termico all'interno dell'edificio tale da compromettere la regolare erogazione del riscaldamento. Tale onere probatorio deve essere assolto dal condomino già all'epoca della delibera condominiale che pone a suo carico le spese relative all'impianto comune, ovvero nelle more del processo, e non può essere differito o eluso adducendo la successiva disattivazione dell'impianto da parte del condominio. Il condomino che si distacca dall'impianto di riscaldamento centralizzato senza fornire la prova delle condizioni sopra indicate rimane obbligato a contribuire alle spese per l'uso dell'impianto. (Cass Civ. 15912/2016)
non ha provato quanto richiesto dalla legge ha solo prodotto una Parte_1 certificazione che nulla attesta in merito alla circostanza che detto distacco non comporta aggravio di spese per gli altri condomini che continuano a fruire del servizio e non provoca squilibrio termico all'interno dell'edificio tale da compromettere la regolare erogazione del riscaldamento.
Di alcuna rilevanza è la mancata adozione delle disposizioni previste dai dlgs 102/2014
e dlgs 141/2016 ai fini della risoluzione della controversia atteso che il termine per l'adozione da parte dei condomini degli obblighi previsti era settembre 2017, il procedimento monitorio è antecedente e le spese di riscaldamento sono relative ad un periodo precedente. Il ha proposto un unico motivo di appello Parte_2 incidentale lamentando l'omessa pronuncia, e quindi la violazione dell'art. 112 c.p.c., da parte del Giudice di prime cure in merito alle spese del processo monitorio espressamente richieste dal in primo grado con la memoria 183 c.p.c. 1° CP_2 termine.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 24482/22 ha stabilito che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte del creditore ingiungente, occorrendo, invece, aver riguardo all'esito complessivo della lite.
Pertanto, la valutazione della soccombenza dovrà raffrontarsi con il risultato finale anche in relazione a tali spese.
Per la Suprema Corte rileva il principio già ampiamente affermato (Cass. Civ. SU
927/2022) secondo cui il procedimento monitorio che inizia col deposito del ricorso e finisce con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si è aperto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ma dà origine semplicemente a una fase di un unico giudizio, in relazione al quale funziona da atto introduttivo. Pertanto, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento, tenendo in considerazione l'esito finale della lite.
Nella fattispecie in esame, il giudice di prime cure giustamente ha provveduto a revocare il decreto ingiuntivo essendo comunque intervenuto un parziale pagamento e comunque ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore della parte risultata parzialmente vittoriosa, senza esservi la necessità di specificare quanto liquidato per la fase sommaria, atteso che la fase sommaria e di opposizione fanno parte di un unico processo.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in base ai valori medi del D.NM.
55/2014 sono liquidate in € 5.077,00 e attesa la parziale reciproca soccombenza sono compensate per ½ e la restante parte liquidata come da dispositivo è posta a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza n.
[...] CP_2
5879/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 07/04/2020, così provvede: 1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, confermando la sentenza di primo grado;
2) Compensa per metà le spese del presente giudizio, e condanna Parte_1
a rifondere la restante metà, che liquida in € 992,00, oltre spese generali, IVA e
Cpa come per legge in favore del Condominio di Roma, da Controparte_2 distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002, a carico di entrambe le parti processuali.
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7014 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2024 e vertente
TRA
, (C.F. , rappresentata e difesa dall' Avvocato Parte_1 C.F._1
Nicola Di Domenica (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in Roma, Viale Angelico n°163, giusta procura in atti
Appellante, appellata incidentale
E
(C.F. ), in persona del l.r. p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Manfredi (C.F. ) C.F._3 elettivamente domiciliato in Roma Via Luigi Mancinelli n° 100 giusta procura in atti
Appellato, appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5879/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 07 Aprile 2020.
Conclusioni
Per l'appellante, appellata incidentale “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle ragioni di fatto e degli elementi di diritto addotte ed esposti nel presente atto d'appello, riformare, nei capi e per i motivi indicati e dedotti nel presente atto di appello, la sentenza n°
5879/2020 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Roma – Sez. V° Civile in data 7 aprile 2020 nel procedimento r.g. n° 62174/2017, e, per l'effetto rilevare, dichiarare e pronunciare l'insussistenza del diritto di credito, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa creditoria, oltre che l'indeterminatezza, l'inesigibilità e l' illiquidità del credito, di Euro 5.707,00, oltre interessi, accessori e spese legali liquidate, quale accertato ed esitato, e per i titoli e causali ad esso ascritti, alla cognizione ed alla pronuncia della sentenza n° 5879/2020 in data 7 aprile 2020 del Tribunale di Roma e quivi appellata, e quale propalato e fatto valere dal in Roma nei Controparte_2 confronti della Signora con la proposizione della domanda monitoria Parte_1 iscritta al numero di ruolo generale r.g 41431/2017 ed inferente il decreto ingiuntivo n°
17361/2017, emesso in data 19-20 luglio 2017 dal Tribunale Civile di Roma, notificato coevo a pedissequo atto di precetto in data 7 settembre 2017, altresì disponendo, coeva alla riforma dell'impugnata sentenza ed all'invocata declaratoria di insussistenza del diritto di credito e della pretesa creditoria evocati dal Controparte_2
la revoca del decreto d'ingiunzione n° 17361/2017, emesso in data 19-20 luglio
[...]
2017 dal Tribunale Civile di Roma.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Con le conclusioni del 23.10.2024 l'appellante precisava “ la difesa di parte appellante espone che in ragione della dismissione, sopravvenuta in itinere causae, del sistema di riscaldamento centralizzato del , è venuto meno Controparte_2
l'interesse della condomina appellante alla prosecuzione del giudizio che condurrebbe, in assenza di attualità della materia del contendere, alla perpetuazione di una mera condizione di conflittualità tra le parti. Tali motivazioni inducono pertanto parte appellante a ritenere opportuna e ragionevole una determinazione di rinuncia agli atti del giudizio di cui si preconizza in questa sede l'incipiente proposizione e formalizzazione”.
Per l'appellato, appellante incidentale “piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita:
- rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza n. 5879/2020 resa dal Tribunale di Roma, nel capo incidentale oggetto di gravame, pronunciando condanna della sig.ra
[...] al pagamento anche delle spese legali del procedimento monitorio r.g. Parte_1
41431/17 per euro 730 quali compensi, euro 145,50 per esborsi, spese generali 15% oltre accessori di legge. Con vittoria di spese, compensi e rimborso spese generali 15% oltre iva e cpa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni concludeva per il rigetto dell'appello avversario e per l'accoglimento di quello incidentale.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in qualità di proprietaria delle unità Parte_1 immobiliare interni 1 e 4 facenti parte del in Roma, Controparte_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 17361/2017, emesso in data
19-20 luglio 2017 dal Tribunale Civile di Roma, all'esito del procedimento monitorio r.g.
n° 41431/2017, che ha ingiunto alla opponente il pagamento in favore del condominio dell'importo di € 7.770,00 per i seguenti oneri condominiali inevasi: quanto all'unità immobiliare di cui all'int. 1: a) n° 3 rate condominio gestione ordinaria 2017 per i mesi gennaio/febbraio pari ad € 165,00 e per i mesi marzo/aprile e maggio/giugno per €
174,00 cadauna e così per complessivi € 513,00 (€ 165,00 + € 174,00 + € 174,00); b) conguaglio condominio 2016 per € 308,00; c) conguaglio riscaldamento 2015/2016 per
€ 106,00; d) n° 6 rate riscaldamento mesi da novembre ad aprile 2016/2017 per €
255,00 cadauna e così per complessivi € 1.530,00 (= € 255,00 X 6); e) n° 3 rate lavori adeguamento centrale termica per € 267,00 cadauna e così per complessivi € 801,00
(€ 267,00 X 3); f) n° 2 rate lavori sistema rete fognante per € 215,00 cadauna e così per complessivi € 430,00 (=215,00 X 2); quanto all'unità immobiliare int. 4: a) n° 3 rate condominio gestione ordinaria 2017 per i mesi gennaio/febbraio pari ad € 226,00 e per i mesi marzo/aprile e maggio/giugno per
€ 232,00 cadauna e così per complessivi € 690,00 (=€ 226,00 + € 232,00 + € 232,00);
b) conguaglio condominio 2016 per € 552,00; c) conguaglio riscaldamento 2015/2016 per € 100,00; d) n° 6 rate riscaldamento mesi da novembre ad aprile 2016/2017 per €
241,00 cadauna e così per complessivi € 1.446,00 (= € 241,00 X 6); e) n° 3 rate lavori adeguamento centrale termica per € 252,00 cadauna e così per complessivi € 756,00
(€ 252,00 X 3); f) n° 2 rate lavori sistema rete fognante per € 269,00 cadauna e così per complessivi € 538,00 (=269,00 X 2).
A supporto dell'opposizione ha dedotto a) quanto agli importi di € 308,00 (Int. 1) ed € 552,00 (Int. 4), chiesti a titolo di
“conguaglio condominio 2016”, tale conguaglio approvato con il rendiconto non è immediatamente esigibile per il suo intero ammontare avendo il omesso di CP_2 indicare e di specificare l'entità dei ratei di frazionato pagamento scaduti alla data del
15 giugno 2017 che è quella di deposito del ricorso monitorio;
B) quanto all' importo di € 513,00 chiesto a titolo di “n° 3 rate condominio gestione ordinaria 2017 (Int. 1) per i mesi gennaio/febbraio pari ad € 165,00 e per i mesi marzo/aprile e maggio/giugno per € 174,00 cadauna e così per complessivi € 513,00
(=€ 165,00 + € 174,00 + € 174,00) ed all'importo di € 690,00 chiesti a titolo di “n° 3 rate condominio gestione ordinaria 2017 (Int. 4) per i mesi gennaio/febbraio pari ad €
226,00 e per i mesi marzo/aprile e maggio/giugno per € 232,00 cadauna e così per complessivi € 690,00 (=€ 226,00 + € 232,00 + € 232,00), la quantificazione dell'obbligo contributivo è data dal preventivo di gestione e dal relativo riparto oppure dal rendiconto di gestione e dal relativo riparto pertanto sarebbe immediatamente esigibile esclusivamente la rata del mese corrente o la rata del bimestre se la rata è bimestrale.
Ha quindi rilevato che nel caso di specie il ricorrente ha chiesto il pagamento CP_2
- oltre che dei ratei relativi ai bimestri gennaio/febbraio e marzo/aprile - dovuti e non corrisposti per mero errore di discernimento - anche del rateo relativo al bimestre maggio/giugno 2017 senza mai sollecitarne preventivamente il pagamento e malgrado tale periodo bimestrale fosse ancora temporalmente corrente alla data del 15 giugno
2017;
c) quanto agli importi di € 106,00 e di € 100,00, chiesti a titolo di “conguaglio riscaldamento 2015/2016” (afferente rispettivamente l'int. 1 e l'int. 4), ha rilevato che gli stessi erano effettivamente dovuti e non sarebbero stati corrisposti per mero errore di discernimento;
d) quanto all' importo di € 1.530,00 chiesto a titolo di “n° 6 rate riscaldamento mesi da novembre ad aprile 2016/2017 (Int. 1) per euro 255,00 cadauna e così per complessivi
€ 1.530,00 (= € 255,00 X 6) ed all'importo di euro1.446,00 chiesto a titolo di “n° 6 rate riscaldamento mesi da novembre ad aprile 2016/2017 (Int. 4) per euro 241,00 cadauna
e così per complessivi euro 1.446,00 (= € 241,00 X 6) ha ritenuto che tali somme non sarebbero dovute avendo comunicato - dapprima dandone tempestiva e preventiva comunicazione in sede assembleare, successivamente ribadendo la propria volizione con missiva PEC inoltrata all'Amministratore del condominio e da ultimo trasmettendo all'Amministrazione condominiale la relazione e certificazione tecnica dei compiuti interventi - il distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato e l'installazione, sia nell'unità immobiliare sita all'int. 1 che in quella posta all'int. 4 dello stabile di un peculiare sistema di irradiazione e diffusione di calore che per sua struttura non ha implicato alcun intervento sull'impianto termico condominiale centralizzato;
e) quanto all'importo di € 801,00 chiesto a titolo di “n° 3 rate lavori adeguamento centrale termica per euro 267,00 cadauna e così (€ 267,00 X 3) per complessivi euro 801,00 (INT. 1) ed all'importo di euro 756,00 chiesto a titolo di “n° 3 rate lavori adeguamento centrale termica per euro 252,00 cadauna e così (€ 252,00 X 3) per complessivi € 756,00 (INT. 4) ha rilevato che in forza dell'articolo 3, novativo dell'art. 1118 c.c., della Legge 11 dicembre 2012 n° 220 avendo rinunziato all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento resterebbe tenuta a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.”
f) quanto all'importo di € 430,00 chiesto a titolo di “n° 2 rate lavori sistema rete fognante per € 215,00 cadauna e così (=215,00 X 2) per complessivi € 430,00 (INT. 1) ed a titolo di “n° 2 rate lavori sistema rete fognante per € 269,00 cadauna e così
(=269,00 X 2). per complessivi € 538,00 (INT.4) ha rilevato che le deliberazioni assembleari assunte sulle questioni concernenti detti lavori erano state impugnate in data 26 giugno 2017 innanzi l'Organismo di Mediazione Forense di Roma ove pendeva il procedimento n° 3028/2017.
Si è costituito il condominio dando atto della circostanza che la parte opponente il
28.09.2017 - e quindi in data successiva alla notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - aveva saldato, con riguardo agli oneri relativi all'unità immobiliare di cui all'int. 1, la prima, la seconda e terza gestione ordinaria 2017 per complessivi €
513,00 (165+174+174) nonché il conguaglio condominio esercizio precedente 2016 per
€ 308,00.
Inoltre, nella stessa data del 28 settembre 2017 la con riguardo agli oneri Parte_1 relativi all'int. 4, aveva saldato la prima, la seconda e la terza rata gestione ordinaria
2017 per complessivi € 690,00 (226+232+232) nonché il conguaglio condominio esercizio precedente 2016 per € 552,00. Ha, pertanto, dato atto della circostanza che, con riguardo a tali importi, era venuta a cessare la materia del contendere.
Ha invece rilevato che gli importi di € 106,00 e di € 100,00, dovuti rispettivamente per l'interno n. 1 e n. 4 a titolo di conguaglio riscaldamento 2015/2016, pur riconosciuti come dovuti, non erano stati saldati. Con riguardo agli ulteriori oneri relativi alle spese di riscaldamento ed ai lavori di adeguamento della centrale termica, il ha in CP_2 primo luogo rilevato che la somma portata dal decreto ingiuntivo era dovuta in forza della delibera dell'assemblea condominiale del 14.09.2016 che ha approvato il rendiconto consuntivo delle spese di riscaldamento ed il relativo piano di riparto e che pertanto tale delibera costituisce prova del credito azionato in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., la delibera dell'assemblea di condominio che approva la spesa e la ripartisce tra i condomini costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di CP_2 tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto. Ha inoltre escluso che la parte opposta abbia effettivamente provveduto a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune ed ha al riguardo anche rilevato che la non Parte_1 aveva provveduto a trasmettere al la relazione tecnica idonea a certificare CP_2
l'assenza di squilibri termici e di aggravio di spese per gli altri condomini così come richiesto dall'art. 1118 c.c. Ha infine escluso che la delibera concernente l'approvazione della ripartizione delle spese relative ai lavori della rete fognante fosse stata invalidata.
Il Giudice di primo grado evidenziava che nell'opposizione ex art. 645 c.p.c., promossa dal singolo condomino avverso l'ingiunzione giudiziale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 63 disp att. c.c., ciò che assume rilievo è unicamente l'esecutività della decisione dell'assise condominiale che, qualora non privata di detto carattere - a seguito di pronuncia interinale di sospensiva resa cautelarmente nell'ambito del procedimento di gravame avverso la delibera medesima, ovvero per effetto del ritiro dell'atto da parte del medesimo organo che l'aveva adottata, o, ancora, a seguito di suo giudiziale annullamento o declaratoria di nullità - supporta validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione.
Con riguardo agli oneri concernenti le spese di riscaldamento ed i lavori di adeguamento della centrale termica la parte opponente ha ritenuto che tali somme non sarebbero dovute avendo comunicato - dapprima dandone tempestiva e preventiva comunicazione in sede assembleare, successivamente ribadendo la propria volizione con missiva PEC inoltrata all'Amministratore del condominio e da ultimo trasmettendo all'Amministrazione condominiale la relazione e certificazione tecnica dei compiuti interventi – l'intervenuto distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato.
Tuttavia, anche in ragione di specifiche contestazioni sul punto, non emergeva che la parte opponente si fosse effettivamente distaccata dall'impianto centralizzato - peraltro in epoca anteriore alla maturazione degli oneri ingiunti - nè tantomeno che sussistessero i presupposti per un distacco legittimo.
Con sentenza n. 5879/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 7 aprile 2020, il giudice di prime cure così provvede: “a) revoca il decreto ingiuntivo n° 17361/2017 del
20 luglio 2017 emesso dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento monitorio r.g. n°
41431/2017; b) condanna a corrispondere al condominio la somma di euro 5.707,00, Parte_1 oltre interessi legali dal 7 settembre 2017 al saldo;
c) rigetta ogni ulteriore o diversa domanda;
c) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di questo giudizio che si liquidano in euro 3.260,00 per compensi oltre accessori come per legge. Tali spese sono da liquidarsi in favore dell'avvocato Vincenzo Manfredi dichiaratosi antistatario.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituito il condominio di Roma, il quale ha contestato nel Controparte_2 merito l'appello chiedendone il rigetto, e proposto appello incidentale.
All'udienza del 23 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con l'unico motivo di appello, l'appellante principale censura la sentenza di primo grado in quanto il giudice ha omesso di rilevare e valutare le prove documentali prodotte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo da parte della che provavano Parte_1
l'avvenuto distacco dal riscaldamento centralizzato sia dell'appartamento interno 1 e sia dell'appartamento interno 4. Evidenzia parte appellante principale che la stessa ha assolto l'onere della prova documentale della circostanza fattuale posta a sostegno della domanda giurisdizionale di opposizione al decreto monitorio, dell'avvenuta esecuzione negli appartamenti di proprietà Int. 1 e Int. 4 delle opere di distacco dall'impianto centralizzato. Inoltre, evidenzia che il giudice non ha neanche considerato il documento n.3 allegato all'opposizione a decreto ingiuntivo, ossia la pec recante data 22 novembre
2016 la quale contiene 11 foto in formato jpg costituenti le medesime 11 pagine di cui
è composto il documento rubricato quale “Certificazione tecnica di distacco dell'impianto centralizzato.
Detta prova, non rilevata dal Giudice e neanche valutata, dimostra che parte appellante si era distaccata dall'impianto centralizzato già nel 2016 e pertanto alla stessa non potevano essere richiesti i pagamenti relativi al riscaldamento 2016/2017 oggetto di decreto ingiuntivo. Infine, parte appellante lamenta che il non ha mai CP_2 adempiuto all'obbligo sancito dai D. lgs 102/2014 e n° 141/2016 ricettivi della direttiva comunitaria n° 212/27/UE, di adottare i nuovi criteri di riparto delle spese di riscaldamento secondo i dettami della norma tecnica UNI 10200 che prevede l'indefettibile determinazione di una quota a consumo e di una quota fissa.
La censura è infondata.
È opportuno preliminarmente evidenziare che il documento 3 allegato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo contiene la riproduzione della pec in formato pdf dove all'interno è riportato che si allegavano 11 immagini jpg che, come giustamente evidenziato dal Giudice di prime cure, non sono state in realtà allegate nel fascicolo dell'opposizione con detto documento 3.
In merito al documento n° 4, allegato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, che si compone di 11 pagine e che parte appellante afferma essere le stesse 11 pagine per immagine jpg allegate alla pec 2 riguardano la certificazione tecnica di distacco dell'impianto centralizzato datata 16 novembre 2016 che contiene non solo la certificazione relativa all'int n.8 di proprietà di altra persona, di cui non si comprende la rilevanza della produzione al fine della soluzione della presente controversia, mentre contiene anche le pagine relative all'appartamento int. 1 e 4 di proprietà di Parte_1
.
[...]
Fatta questa premessa, la Corte condivide il percorso logico giuridico seguito dal giudice di prime cure che ha evidenziato che il distacco legittimo dall'impianto di riscaldamento centralizzato non è stato provato dalla . Parte_1
Più volte la Suprema corte è intervenuta affermando che il condomino che intende distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato condominiale ha l'onere di dimostrare che tale distacco non comporta aggravio di spese per gli altri condomini che continuano a fruire del servizio e non provoca squilibrio termico all'interno dell'edificio tale da compromettere la regolare erogazione del riscaldamento. Tale onere probatorio deve essere assolto dal condomino già all'epoca della delibera condominiale che pone a suo carico le spese relative all'impianto comune, ovvero nelle more del processo, e non può essere differito o eluso adducendo la successiva disattivazione dell'impianto da parte del condominio. Il condomino che si distacca dall'impianto di riscaldamento centralizzato senza fornire la prova delle condizioni sopra indicate rimane obbligato a contribuire alle spese per l'uso dell'impianto. (Cass Civ. 15912/2016)
non ha provato quanto richiesto dalla legge ha solo prodotto una Parte_1 certificazione che nulla attesta in merito alla circostanza che detto distacco non comporta aggravio di spese per gli altri condomini che continuano a fruire del servizio e non provoca squilibrio termico all'interno dell'edificio tale da compromettere la regolare erogazione del riscaldamento.
Di alcuna rilevanza è la mancata adozione delle disposizioni previste dai dlgs 102/2014
e dlgs 141/2016 ai fini della risoluzione della controversia atteso che il termine per l'adozione da parte dei condomini degli obblighi previsti era settembre 2017, il procedimento monitorio è antecedente e le spese di riscaldamento sono relative ad un periodo precedente. Il ha proposto un unico motivo di appello Parte_2 incidentale lamentando l'omessa pronuncia, e quindi la violazione dell'art. 112 c.p.c., da parte del Giudice di prime cure in merito alle spese del processo monitorio espressamente richieste dal in primo grado con la memoria 183 c.p.c. 1° CP_2 termine.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 24482/22 ha stabilito che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte del creditore ingiungente, occorrendo, invece, aver riguardo all'esito complessivo della lite.
Pertanto, la valutazione della soccombenza dovrà raffrontarsi con il risultato finale anche in relazione a tali spese.
Per la Suprema Corte rileva il principio già ampiamente affermato (Cass. Civ. SU
927/2022) secondo cui il procedimento monitorio che inizia col deposito del ricorso e finisce con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si è aperto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ma dà origine semplicemente a una fase di un unico giudizio, in relazione al quale funziona da atto introduttivo. Pertanto, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento, tenendo in considerazione l'esito finale della lite.
Nella fattispecie in esame, il giudice di prime cure giustamente ha provveduto a revocare il decreto ingiuntivo essendo comunque intervenuto un parziale pagamento e comunque ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore della parte risultata parzialmente vittoriosa, senza esservi la necessità di specificare quanto liquidato per la fase sommaria, atteso che la fase sommaria e di opposizione fanno parte di un unico processo.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in base ai valori medi del D.NM.
55/2014 sono liquidate in € 5.077,00 e attesa la parziale reciproca soccombenza sono compensate per ½ e la restante parte liquidata come da dispositivo è posta a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza n.
[...] CP_2
5879/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 07/04/2020, così provvede: 1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, confermando la sentenza di primo grado;
2) Compensa per metà le spese del presente giudizio, e condanna Parte_1
a rifondere la restante metà, che liquida in € 992,00, oltre spese generali, IVA e
Cpa come per legge in favore del Condominio di Roma, da Controparte_2 distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002, a carico di entrambe le parti processuali.
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati