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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/12/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1180/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/12/1975 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Carpignano Irene del Foro di Vercelli E
(C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 18/02/1982 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Carpignano Irene del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 02/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Saluggia (VC) il 22/06/2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte I, Anno 2019. Dall'unione è nata, in data 03/02/2012, la figlia ancora minore. Persona_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 144 del 05/05/2025 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 28/11/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 [...]
in Saluggia (VC) il 22/06/2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Parte_2
Comune all'Atto n. 4, Parte I, Anno 2019, alle seguenti CONDIZIONI:
1. DISPONE che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, affidamento Persona_1 condiviso, con collocazione prevalente ed anagrafica presso la madre;
2. DISPONE che il signor possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, Parte_1 tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi della stessa nonché le proprie esigenze improrogabili di lavoro;
in ogni caso, in caso di disaccordo tra i genitori, il signor Parte_1 possa vedere e tenere con sé con le seguenti modalità:
[...] Persona_1
a) a week-end alterni, dalle 19:00 del venerdì alle ore 20:30 della domenica, con i relativi pernottamenti, quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre;
b) due sere alla settimana, previo accordo con la madre e/o con la figlia direttamente;
c) durante il periodo estivo, oltre a quanto sopra, il padre potrà vedere e tener con sé Per_1 per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni
[...] anno;
d) durante le vacanze natalizie, trascorrerà con ciascun genitore secondo il Persona_1 criterio dell'alternanza i periodi che va dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1; il genitore non collocatario nel primo periodo, avrà la possibilità di vedere la figlia per lo scambio dei regali e degli auguri a Natale;
d) durante le vacanze Pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza, tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, e ad anni alterni anche le altre festività del 25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12;
3. DISPONE che il signor versi in favore della a titolo di contributo al Parte_1 Pt_2 mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 150,00 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, somma che dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese;
4. AUTORIZZA la signora a percepire l'assegno unico al 100%; Pt_2
5. DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore, sul presupposto che siano concordate e adeguatamente documentate per la cui individuazione si rimanda al Protocollo del Tribunale di Vercelli;
6. DÀ ATTO che con rogito Notaio di Asti dell'8/11/2025 il signor ha Per_2 Parte_1 ceduto la propria quota del 50% in proprietà esclusiva alla della casa coniugale, Pt_2 già assegnata alla stessa, sita nel Comune di Saluggia (VC), Vicolo Caligaris nr. 15 (censita al catasto dei fabbricati del Comune di Saluggia al foglio 16, n. 739, sub.1, graffata con Foglio 16, n. 739, sub 5, Vicolo Caligaris n. 15, piano T, Categoria C/2, classe 1, mq 99, Rendita € 112,48 e Foglio 16, n. 739, sub 7, Vicolo Caligaris n. 15, piano T 1-2, Categoria A/3, classe U, vani 11, Rendita € 710,13); la signora si impegna a pagare Pt_2 interamente le rate di mutuo ipotecario di cui al rogito Notaio Dott. , Persona_3 repertorio 167413, raccolta nr 38700, registrato ad Asti il 21/07/2020 al nr 28110 serie 1T, liberando il signor dal pagamento delle predette rate;
la signora si Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 4 impegna altresì a ricercare una soluzione con la banca ovvero altri istituti bancari per liberare il signor dalla garanzia sul predetto mutuo;
Parte_1
7. DÀ ATTO che le spese della presente procedura saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno;
8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere altri beni mobili o immobili da dividere.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 09/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
Sezione Civile
N. R.G. VG 1180/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/12/1975 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Carpignano Irene del Foro di Vercelli E
(C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 18/02/1982 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Carpignano Irene del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 02/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Saluggia (VC) il 22/06/2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte I, Anno 2019. Dall'unione è nata, in data 03/02/2012, la figlia ancora minore. Persona_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 144 del 05/05/2025 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 28/11/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 [...]
in Saluggia (VC) il 22/06/2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Parte_2
Comune all'Atto n. 4, Parte I, Anno 2019, alle seguenti CONDIZIONI:
1. DISPONE che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, affidamento Persona_1 condiviso, con collocazione prevalente ed anagrafica presso la madre;
2. DISPONE che il signor possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, Parte_1 tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi della stessa nonché le proprie esigenze improrogabili di lavoro;
in ogni caso, in caso di disaccordo tra i genitori, il signor Parte_1 possa vedere e tenere con sé con le seguenti modalità:
[...] Persona_1
a) a week-end alterni, dalle 19:00 del venerdì alle ore 20:30 della domenica, con i relativi pernottamenti, quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre;
b) due sere alla settimana, previo accordo con la madre e/o con la figlia direttamente;
c) durante il periodo estivo, oltre a quanto sopra, il padre potrà vedere e tener con sé Per_1 per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni
[...] anno;
d) durante le vacanze natalizie, trascorrerà con ciascun genitore secondo il Persona_1 criterio dell'alternanza i periodi che va dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1; il genitore non collocatario nel primo periodo, avrà la possibilità di vedere la figlia per lo scambio dei regali e degli auguri a Natale;
d) durante le vacanze Pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza, tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, e ad anni alterni anche le altre festività del 25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12;
3. DISPONE che il signor versi in favore della a titolo di contributo al Parte_1 Pt_2 mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 150,00 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, somma che dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese;
4. AUTORIZZA la signora a percepire l'assegno unico al 100%; Pt_2
5. DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore, sul presupposto che siano concordate e adeguatamente documentate per la cui individuazione si rimanda al Protocollo del Tribunale di Vercelli;
6. DÀ ATTO che con rogito Notaio di Asti dell'8/11/2025 il signor ha Per_2 Parte_1 ceduto la propria quota del 50% in proprietà esclusiva alla della casa coniugale, Pt_2 già assegnata alla stessa, sita nel Comune di Saluggia (VC), Vicolo Caligaris nr. 15 (censita al catasto dei fabbricati del Comune di Saluggia al foglio 16, n. 739, sub.1, graffata con Foglio 16, n. 739, sub 5, Vicolo Caligaris n. 15, piano T, Categoria C/2, classe 1, mq 99, Rendita € 112,48 e Foglio 16, n. 739, sub 7, Vicolo Caligaris n. 15, piano T 1-2, Categoria A/3, classe U, vani 11, Rendita € 710,13); la signora si impegna a pagare Pt_2 interamente le rate di mutuo ipotecario di cui al rogito Notaio Dott. , Persona_3 repertorio 167413, raccolta nr 38700, registrato ad Asti il 21/07/2020 al nr 28110 serie 1T, liberando il signor dal pagamento delle predette rate;
la signora si Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 4 impegna altresì a ricercare una soluzione con la banca ovvero altri istituti bancari per liberare il signor dalla garanzia sul predetto mutuo;
Parte_1
7. DÀ ATTO che le spese della presente procedura saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno;
8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere altri beni mobili o immobili da dividere.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 09/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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