CASS
Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2023, n. 13239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13239 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN RG, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 22 giugno 2022, della Corte d'appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER IG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.0ggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trento, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Sergio Cristofolini responsabile, nella qua qualità di amministratore di fatto della Domoedil s.r.l. (dichiarata fallita il 15 giugno 2017), in concorso con Roberto Dossi, amministratore di diritto di quest'ultima, dei reati di cui agli artt. 217, comma 1 n. 4, e 224, comma 1 nn. 1 e 2, I. fall. (perché avrebbe cagionato o comunque aggravato il dissesto omettendo di adempiere agli obblighi imposti dagli artt. 2446 e ss. cod. civ. e di richiedere tempestivamente Penale Sent. Sez. 5 Num. 13239 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 28/02/2023 iI fallimento) e 216, comma 3 e 223 I. fall. (perché avrebbe eseguito pagamenti preferenziali in favore di altra società riconducibile allo stesso amministratore). 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi d'impugnazione, entrambi formulati sotto il profilo della violazione di legge. Il primo, afferente al capo A), lamenta l'indebita parificazione dell'amministratore di fatto a quello diritto, non potendo imputarsi al primo, in quanto tale, alcuna delle condotte oggetto di contestazione. Il secondo attiene al capo B) ed è formulato in termini analoghi al primo, atteso che, secondo la difesa, il pagamento (preferenziale), anche in ragione della titolarità della società beneficiata, dovrebbe ascriversi al solo amministratore di diritto, e non anche al ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non avrebbe apportato alcun contributo causale alla realizzazione della condotta contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i motivi sono infondati. Il ricorrente non contesta la sua qualità di amministratore di fatto. Lamenta solo la mancanza di condotte colpevoli a lui imputabili. Ebbene, questa Corte ha ripetutamente osservato come l'amministratore di fatto della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). D'altronde, in termini logici, non è in alcun modo configurabile un amministratore di fatto estraneo alla gestione imprenditoriale: proprio in quanto titolare (di fatto) delle funzioni gestorie, concorre (in termini di causalità commissiva o omissiva) alla realizzazione degli atti di amministrazione, dei quali si assume la piena responsabilità. Cosicché, consapevole della situazione economica nella quale versava la società, anche il ricorrente aveva l'obbligo di di salvaguardare il patrimonio aziendale (intrinsecamente destinato alla soddisfazione dei creditori). Un obbligo che gli avrebbe imposto da un canto di attivarsi per l'eventuale ricapitalizzazione o riduzione (o comunque per evitare la prosecuzione dell'attività economica) e, dall'altro, di imporre il rispetto dell'ordine dei pagamenti e, quindi, della par condicio creditorum. Obblighi, pacificamente, non adempiuti. Da ciò l'infondatezza della censura. 2 Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 febbraio 2023 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER IG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.0ggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trento, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Sergio Cristofolini responsabile, nella qua qualità di amministratore di fatto della Domoedil s.r.l. (dichiarata fallita il 15 giugno 2017), in concorso con Roberto Dossi, amministratore di diritto di quest'ultima, dei reati di cui agli artt. 217, comma 1 n. 4, e 224, comma 1 nn. 1 e 2, I. fall. (perché avrebbe cagionato o comunque aggravato il dissesto omettendo di adempiere agli obblighi imposti dagli artt. 2446 e ss. cod. civ. e di richiedere tempestivamente Penale Sent. Sez. 5 Num. 13239 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 28/02/2023 iI fallimento) e 216, comma 3 e 223 I. fall. (perché avrebbe eseguito pagamenti preferenziali in favore di altra società riconducibile allo stesso amministratore). 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi d'impugnazione, entrambi formulati sotto il profilo della violazione di legge. Il primo, afferente al capo A), lamenta l'indebita parificazione dell'amministratore di fatto a quello diritto, non potendo imputarsi al primo, in quanto tale, alcuna delle condotte oggetto di contestazione. Il secondo attiene al capo B) ed è formulato in termini analoghi al primo, atteso che, secondo la difesa, il pagamento (preferenziale), anche in ragione della titolarità della società beneficiata, dovrebbe ascriversi al solo amministratore di diritto, e non anche al ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non avrebbe apportato alcun contributo causale alla realizzazione della condotta contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i motivi sono infondati. Il ricorrente non contesta la sua qualità di amministratore di fatto. Lamenta solo la mancanza di condotte colpevoli a lui imputabili. Ebbene, questa Corte ha ripetutamente osservato come l'amministratore di fatto della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). D'altronde, in termini logici, non è in alcun modo configurabile un amministratore di fatto estraneo alla gestione imprenditoriale: proprio in quanto titolare (di fatto) delle funzioni gestorie, concorre (in termini di causalità commissiva o omissiva) alla realizzazione degli atti di amministrazione, dei quali si assume la piena responsabilità. Cosicché, consapevole della situazione economica nella quale versava la società, anche il ricorrente aveva l'obbligo di di salvaguardare il patrimonio aziendale (intrinsecamente destinato alla soddisfazione dei creditori). Un obbligo che gli avrebbe imposto da un canto di attivarsi per l'eventuale ricapitalizzazione o riduzione (o comunque per evitare la prosecuzione dell'attività economica) e, dall'altro, di imporre il rispetto dell'ordine dei pagamenti e, quindi, della par condicio creditorum. Obblighi, pacificamente, non adempiuti. Da ciò l'infondatezza della censura. 2 Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 febbraio 2023 Il Presidente