CASS
Sentenza 24 novembre 2021
Sentenza 24 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2021, n. 43078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43078 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE NI SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE Penale Sent. Sez. 4 Num. 43078 Anno 2021 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 07/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Mantova nei confronti di EL AN AN, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 113, 590 e 583, comma 2, n. 1, cod. pen. 2. Il EL, quale amministratore delegato della ARIX s.p.a. e datore di lavoro, per colpa generica e in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, cagionava per colpa a IR MA una ferita perforante all'occhio destro, con prognosi di 65 giorni, con guarigione avvenuta oltre il termine di 40 giorni. La lavoratrice, addetta alla macchina per scope e spazzole Borghi modello Star R32 matricola 1599, nel caricare un mazzo di fibra nel cassetto posto in basso nella fila di destra, alzava il pulsante rosso del premi-fibre e procedeva a caricare il cassetto posto in alto che si spostava andando a colpirle l'occhio destro con il pulsante rosso (in Viadana il 25/11/2013). In particolare, al EL è contestato di non avere eliminato o comunque ridotto al minimo i rischi per la salute e la sicurezza, in base alle conoscenze acquisite e al progetto tecnico della citata macchina Borghi in relazione all'uso protratto nel tempo. 3. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi. 3.1. Con il primo, deduce la violazione degli art. 415-bis e 369-bis cod. proc. pen.: nullità dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari notificato all'indagato, per omessa indicazione del difensore di ufficio e dei recapiti del medesimo;
nullità del decreto di citazione diretta a giudizio;
nullità del processo di primo grado e della relativa sentenza;
nullità del processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso;
necessità della restituzione degli atti al pubblico ministero. L'avviso di cui all'art. 415-bis, notificato al EL in data 26- 27/11/2015, non conteneva, nell'apposito spazio riservato alla nomina del difensore d'ufficio, il nominativo del predetto difensore, il suo indirizzo e recapito telefonico, nonostante che, alla data di emissione dello stesso (10/11/2015), l'indagato non fosse munito di difensore (né di ufficio né di fiducia). L'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. è stato il primo atto del procedimento notificato al prevenuto, assumendo, pertanto, valore di informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369-bis, commi 1 e 2 lett. b) cod. proc. pen. Risulta dagli atti che il EL abbia nominato un difensore di fiducia soltanto il 17/02/2017, ovvero dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio (avvenuta il 13/02/2017). 3.2. Con il secondo motivo, eccepisce il difetto di contestazione (art. 522 cod. proc. pen.): il fatto per il quale il EL è stato condannato è diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio;
violazione degli artt. 516,520 e 521, comma 2, cod. proc. pen.; violazione dell'art. 604, commi 1, 3 e 8 cod. 2 proc. pen.; omesso rilievo della nullità della sentenza di primo grado;
nullità della sentenza di appello (art. 598 e 522 cod. proc. pen.); inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Due, in particolare, le ragioni di censura. La prima, l'aver il Tribunale dichiarato EL responsabile non già della condotta contestata nel capo di imputazione, bensì per non aver vigilato affinché i dispositivi di protezione della macchina non venissero rimossi e per non avere adeguatamente formato i lavoratori al corretto utilizzo della macchina in questione. La seconda ragione di censura attiene alla mancata rinnovazione parziale dell'istruttoria, invocata dalla difesa, atteso il contrasto esistente tra le versioni dei fatti fornite in sede di deposizione testimoniale dalla persona offesa, IR MA, e dalla collega di lavoro NI UL. Non si tratta di un'integrazione e specificazione dell'originaria accusa, bensì di un manifesto sovvertimento della stessa che avrebbe dovuto, pertanto, essere oggetto di nuova contestazione, al fine di consentire all'imputato di approntare specifiche difese in relazione ai nuovi addebiti. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento di entrambe le sentenze di merito, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con restituzione degli atti al Pubblico Ministero. 5. Il difensore ha fatto pervenire conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto al secondo motivo riguardante l'affermazione di responsabilità. 2. La Corte territoriale - condividendo quanto già deciso dal primo giudice sul punto - ha reputato non accoglibile l'eccezione sollevata dal difensore inerente all'omessa indicazione del nominativo e dei recapiti del difensore d'ufficio nominato al momento della notifica dell'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen., siccome elemento non essenziale per la validità dell'atto in base ai commi 2 e 3 della disposizione menzionata. Ha poi rilevato come la diversa eccezione, riguardante la mancanza nell'avviso di elementi essenziali di cui all'art.369-bis cod. proc. pen., correlata alla funzione di primo atto processuale che l'avviso di conclusioni aveva assunto nel caso di specie, non poteva considerarsi proposto alla prima udienza del 6 luglio 2017, ma solo in sede di discussione all'udienza del 22 marzo 2018, come era desumibile dalla lettura del verbale riassuntivo della prima udienza, privo di qualsivoglia riferimento alla norma che si ipotizzava violata ovvero all'assunzione dell'avviso della funzione di informazione di garanzia e degli obblighi di comunicazione ed informazione connessi. 3 Né - prosegue la Corte di merito - ciò poteva ascriversi ad un difetto del riassunto, atteso che anche il primo giudice non si era confrontato con la problematica riguardante la violazione dei requisiti dell'informazione di garanzia né sull'eventuale doverosità dell'inserimento degli stessi nell'avviso comunicato al EL: il deciso era infatti circoscritto chiaramente alla supposta violazione di quanto normativamente previsto ai sensi dell'art.415-bis cod. proc. pen., quale elemento essenziale dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Dunque, l'ordinanza di rigetto risultava perfettamente correlata al tipo di eccezione sollevata, come riportata a verbale. Né il difensore, a seguito della decisione assunta nel corso della udienza, ebbe mai a precisare ed integrare í termini della propria eccezione con un richiamo alla funzione di informazione di garanzia assunta dall'avviso di conclusioni delle indagini, con la conseguenza della piena corrispondenza tra quanto fedelmente riportato nel verbale riassuntivo del 6 luglio 2017 e le questioni sollevate in quella sede. Sotto altro profilo - si legge ancora nella sentenza ricorsa - era indubbio che l'omessa tempestiva comunicazione della nomina del difensore d'ufficio, prevista dall'art.369-bis cod. proc. pen., integrava una nullità di carattere generale e non assoluto, da eccepirsi dalla parte, a pena di decadenza, nel primo momento utile, ovvero prima del compimento dell'atto o nel primo momento a questo successivo, mentre nella specie l'eccezione era stata formulata tardivamente solo nel corso della udienza di discussione del 22 marzo 2018. Infine, il difensore nemmeno con l'atto di appello aveva indicato quale prerogativa ed attività difensiva fosse stata preclusa all'imputato in conseguenza di tale omissione, posto che la mancata conoscenza della possibilità di una difesa tecnica non costituisce un pregiudizio concreto e diretto al diritto di difesa, potendo l'interessato accedere agli atti del procedimento nei quali era contenuta la nomina del difensore d'ufficio. 3. Il ricorrente contesta decisamente tale argomentare, documentando che nell'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. - primo atto del processo notificato al EL - lo spazio destinato alla nomina del difensore d'ufficio risulta non completato con le informazioni di cui all'art. 369-bis commi 1 e 2 lett. b), come novellato dall'arti, comma 1, lett. d) n.1 del d.lgs. n.101/2014. Insiste nel rimarcare il difetto di verbalizzazione dell'eccezione di nullità, tempestivamente proposta fin dalla prima udienza del 6 luglio 2017 e ribadita nel corso del giudizio di primo grado, fino alla discussione finale, tanto che nella sentenza viene disattesa specificamente l'eccezione di nullità derivante dalla violazione dell'art.369-bis cod. proc. pen. Richiama quindi il primo motivo di appello (testualmente riportato in ricorso) nel quale si sviluppa l'eccezione con espresso riferimento alle indicazioni di cui all'art.369-bis cod. proc. pen., che dovevano 4 essere contenute nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, richiamando anche giurisprudenza di legittimità nel senso della tempestività dell'eccezione laddove formulata prima della deliberazione della sentenza di primo grado. 4. La doglianza difensiva merita accoglimento. Il ragionamento della Corte territoriale, e prima ancora del Tribunale, si incentra sui seguenti rilievi: l'eccezione di nullità era stata prospettata in prima udienza con esclusivo riferimento al contenuto dell'avviso di cui all'art.415-bis cod. proc. pen., come verbalizzato;
solo all'udienza di discussione, e perciò tardivamente, il difensore aveva fatto richiamo all'art.369-bis cod. proc. pen.; in ogni caso, non aveva specificato alcun concreto nocumento dei diritti difensivi. Tale ragionamento non è corretto. In ordine al contenuto dell'eccezione difensiva la verbalizzazione non appare precisa, a fronte di un insistente tentativo del difensore di esporre compiutamente il denunciato profilo di nullità, che evidentemente è stato compreso solo all'esito della discussione orale ma del pari disatteso. L'eccezione non è stata mai rinunciata avendo formato oggetto del primo motivo di appello, mentre non trova alcun giuridico fondamento l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale era onere del difensore dedurre e dimostrare l'effettivo nocumento dei propri diritti difensivi in conseguenza della dedotta nullità. La giurisprudenza di legittimità è infatti coostante nell'affermare che l'omessa tempestiva comunicazione della nomina del difensore d'ufficio, prevista dall'art.369-bis cod. proc. pen., integra una nullità di carattere generale e non assoluto, sicché deve essere eccepita dalla parte, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo (Sez.6, n.51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv.278192), e ciò perché non è espressamente definita come assoluta da una specifica disposizione di legge, né è riferita all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del difensore, nei casi in cui è obbligatoria la sua presenza (Sez.5, n.11060 del 17/11/2017, dep. 2018, KO e altro, Rv.272862). Nessun ulteriore onere di allegazione è posto a carico del difensore che lamenti la nullità in parola. A monte, il principio generale in base al quale, qualora l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. non sia stato \ precedutid dà—alcuna valida informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369-bis dello stesso codice, ricorre l'ipotesi di nullità prevista dal citato art. 369-bis cod. proc. pen. (Sez.4, n.21738 del 26/03/2003, Simeoli, Rv.224673), come appunto si riscontra nel caso di specie. Stante l'esistenza della nullità e la tempestiva eccezione sul punto, le sentenze di merito debbono essere entrambe annullate senza rinvio e disposta la 5 trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Mantova per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Mantova il 22/3/2018, e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Mantova, per l'ulteriore corso. Così deciso il 7 luglio 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE Penale Sent. Sez. 4 Num. 43078 Anno 2021 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 07/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Mantova nei confronti di EL AN AN, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 113, 590 e 583, comma 2, n. 1, cod. pen. 2. Il EL, quale amministratore delegato della ARIX s.p.a. e datore di lavoro, per colpa generica e in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, cagionava per colpa a IR MA una ferita perforante all'occhio destro, con prognosi di 65 giorni, con guarigione avvenuta oltre il termine di 40 giorni. La lavoratrice, addetta alla macchina per scope e spazzole Borghi modello Star R32 matricola 1599, nel caricare un mazzo di fibra nel cassetto posto in basso nella fila di destra, alzava il pulsante rosso del premi-fibre e procedeva a caricare il cassetto posto in alto che si spostava andando a colpirle l'occhio destro con il pulsante rosso (in Viadana il 25/11/2013). In particolare, al EL è contestato di non avere eliminato o comunque ridotto al minimo i rischi per la salute e la sicurezza, in base alle conoscenze acquisite e al progetto tecnico della citata macchina Borghi in relazione all'uso protratto nel tempo. 3. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi. 3.1. Con il primo, deduce la violazione degli art. 415-bis e 369-bis cod. proc. pen.: nullità dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari notificato all'indagato, per omessa indicazione del difensore di ufficio e dei recapiti del medesimo;
nullità del decreto di citazione diretta a giudizio;
nullità del processo di primo grado e della relativa sentenza;
nullità del processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso;
necessità della restituzione degli atti al pubblico ministero. L'avviso di cui all'art. 415-bis, notificato al EL in data 26- 27/11/2015, non conteneva, nell'apposito spazio riservato alla nomina del difensore d'ufficio, il nominativo del predetto difensore, il suo indirizzo e recapito telefonico, nonostante che, alla data di emissione dello stesso (10/11/2015), l'indagato non fosse munito di difensore (né di ufficio né di fiducia). L'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. è stato il primo atto del procedimento notificato al prevenuto, assumendo, pertanto, valore di informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369-bis, commi 1 e 2 lett. b) cod. proc. pen. Risulta dagli atti che il EL abbia nominato un difensore di fiducia soltanto il 17/02/2017, ovvero dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio (avvenuta il 13/02/2017). 3.2. Con il secondo motivo, eccepisce il difetto di contestazione (art. 522 cod. proc. pen.): il fatto per il quale il EL è stato condannato è diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio;
violazione degli artt. 516,520 e 521, comma 2, cod. proc. pen.; violazione dell'art. 604, commi 1, 3 e 8 cod. 2 proc. pen.; omesso rilievo della nullità della sentenza di primo grado;
nullità della sentenza di appello (art. 598 e 522 cod. proc. pen.); inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Due, in particolare, le ragioni di censura. La prima, l'aver il Tribunale dichiarato EL responsabile non già della condotta contestata nel capo di imputazione, bensì per non aver vigilato affinché i dispositivi di protezione della macchina non venissero rimossi e per non avere adeguatamente formato i lavoratori al corretto utilizzo della macchina in questione. La seconda ragione di censura attiene alla mancata rinnovazione parziale dell'istruttoria, invocata dalla difesa, atteso il contrasto esistente tra le versioni dei fatti fornite in sede di deposizione testimoniale dalla persona offesa, IR MA, e dalla collega di lavoro NI UL. Non si tratta di un'integrazione e specificazione dell'originaria accusa, bensì di un manifesto sovvertimento della stessa che avrebbe dovuto, pertanto, essere oggetto di nuova contestazione, al fine di consentire all'imputato di approntare specifiche difese in relazione ai nuovi addebiti. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento di entrambe le sentenze di merito, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con restituzione degli atti al Pubblico Ministero. 5. Il difensore ha fatto pervenire conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto al secondo motivo riguardante l'affermazione di responsabilità. 2. La Corte territoriale - condividendo quanto già deciso dal primo giudice sul punto - ha reputato non accoglibile l'eccezione sollevata dal difensore inerente all'omessa indicazione del nominativo e dei recapiti del difensore d'ufficio nominato al momento della notifica dell'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen., siccome elemento non essenziale per la validità dell'atto in base ai commi 2 e 3 della disposizione menzionata. Ha poi rilevato come la diversa eccezione, riguardante la mancanza nell'avviso di elementi essenziali di cui all'art.369-bis cod. proc. pen., correlata alla funzione di primo atto processuale che l'avviso di conclusioni aveva assunto nel caso di specie, non poteva considerarsi proposto alla prima udienza del 6 luglio 2017, ma solo in sede di discussione all'udienza del 22 marzo 2018, come era desumibile dalla lettura del verbale riassuntivo della prima udienza, privo di qualsivoglia riferimento alla norma che si ipotizzava violata ovvero all'assunzione dell'avviso della funzione di informazione di garanzia e degli obblighi di comunicazione ed informazione connessi. 3 Né - prosegue la Corte di merito - ciò poteva ascriversi ad un difetto del riassunto, atteso che anche il primo giudice non si era confrontato con la problematica riguardante la violazione dei requisiti dell'informazione di garanzia né sull'eventuale doverosità dell'inserimento degli stessi nell'avviso comunicato al EL: il deciso era infatti circoscritto chiaramente alla supposta violazione di quanto normativamente previsto ai sensi dell'art.415-bis cod. proc. pen., quale elemento essenziale dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Dunque, l'ordinanza di rigetto risultava perfettamente correlata al tipo di eccezione sollevata, come riportata a verbale. Né il difensore, a seguito della decisione assunta nel corso della udienza, ebbe mai a precisare ed integrare í termini della propria eccezione con un richiamo alla funzione di informazione di garanzia assunta dall'avviso di conclusioni delle indagini, con la conseguenza della piena corrispondenza tra quanto fedelmente riportato nel verbale riassuntivo del 6 luglio 2017 e le questioni sollevate in quella sede. Sotto altro profilo - si legge ancora nella sentenza ricorsa - era indubbio che l'omessa tempestiva comunicazione della nomina del difensore d'ufficio, prevista dall'art.369-bis cod. proc. pen., integrava una nullità di carattere generale e non assoluto, da eccepirsi dalla parte, a pena di decadenza, nel primo momento utile, ovvero prima del compimento dell'atto o nel primo momento a questo successivo, mentre nella specie l'eccezione era stata formulata tardivamente solo nel corso della udienza di discussione del 22 marzo 2018. Infine, il difensore nemmeno con l'atto di appello aveva indicato quale prerogativa ed attività difensiva fosse stata preclusa all'imputato in conseguenza di tale omissione, posto che la mancata conoscenza della possibilità di una difesa tecnica non costituisce un pregiudizio concreto e diretto al diritto di difesa, potendo l'interessato accedere agli atti del procedimento nei quali era contenuta la nomina del difensore d'ufficio. 3. Il ricorrente contesta decisamente tale argomentare, documentando che nell'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. - primo atto del processo notificato al EL - lo spazio destinato alla nomina del difensore d'ufficio risulta non completato con le informazioni di cui all'art. 369-bis commi 1 e 2 lett. b), come novellato dall'arti, comma 1, lett. d) n.1 del d.lgs. n.101/2014. Insiste nel rimarcare il difetto di verbalizzazione dell'eccezione di nullità, tempestivamente proposta fin dalla prima udienza del 6 luglio 2017 e ribadita nel corso del giudizio di primo grado, fino alla discussione finale, tanto che nella sentenza viene disattesa specificamente l'eccezione di nullità derivante dalla violazione dell'art.369-bis cod. proc. pen. Richiama quindi il primo motivo di appello (testualmente riportato in ricorso) nel quale si sviluppa l'eccezione con espresso riferimento alle indicazioni di cui all'art.369-bis cod. proc. pen., che dovevano 4 essere contenute nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, richiamando anche giurisprudenza di legittimità nel senso della tempestività dell'eccezione laddove formulata prima della deliberazione della sentenza di primo grado. 4. La doglianza difensiva merita accoglimento. Il ragionamento della Corte territoriale, e prima ancora del Tribunale, si incentra sui seguenti rilievi: l'eccezione di nullità era stata prospettata in prima udienza con esclusivo riferimento al contenuto dell'avviso di cui all'art.415-bis cod. proc. pen., come verbalizzato;
solo all'udienza di discussione, e perciò tardivamente, il difensore aveva fatto richiamo all'art.369-bis cod. proc. pen.; in ogni caso, non aveva specificato alcun concreto nocumento dei diritti difensivi. Tale ragionamento non è corretto. In ordine al contenuto dell'eccezione difensiva la verbalizzazione non appare precisa, a fronte di un insistente tentativo del difensore di esporre compiutamente il denunciato profilo di nullità, che evidentemente è stato compreso solo all'esito della discussione orale ma del pari disatteso. L'eccezione non è stata mai rinunciata avendo formato oggetto del primo motivo di appello, mentre non trova alcun giuridico fondamento l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale era onere del difensore dedurre e dimostrare l'effettivo nocumento dei propri diritti difensivi in conseguenza della dedotta nullità. La giurisprudenza di legittimità è infatti coostante nell'affermare che l'omessa tempestiva comunicazione della nomina del difensore d'ufficio, prevista dall'art.369-bis cod. proc. pen., integra una nullità di carattere generale e non assoluto, sicché deve essere eccepita dalla parte, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo (Sez.6, n.51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv.278192), e ciò perché non è espressamente definita come assoluta da una specifica disposizione di legge, né è riferita all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del difensore, nei casi in cui è obbligatoria la sua presenza (Sez.5, n.11060 del 17/11/2017, dep. 2018, KO e altro, Rv.272862). Nessun ulteriore onere di allegazione è posto a carico del difensore che lamenti la nullità in parola. A monte, il principio generale in base al quale, qualora l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. non sia stato \ precedutid dà—alcuna valida informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369-bis dello stesso codice, ricorre l'ipotesi di nullità prevista dal citato art. 369-bis cod. proc. pen. (Sez.4, n.21738 del 26/03/2003, Simeoli, Rv.224673), come appunto si riscontra nel caso di specie. Stante l'esistenza della nullità e la tempestiva eccezione sul punto, le sentenze di merito debbono essere entrambe annullate senza rinvio e disposta la 5 trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Mantova per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Mantova il 22/3/2018, e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Mantova, per l'ulteriore corso. Così deciso il 7 luglio 2021