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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 334/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 334/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. PRIMATIVO ROBERTO
e
, nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. PRIMATIVO ROBERTO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/02/2025, e Parte_1
esponevano che in data 07/09/2019, avevano contratto CP_1
matrimonio con rito concordatario, in CARAMANICO TERME.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 24/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. Quanto alla IG.ra
, ella trasferirà la propria residenza in Spoltore (PE) alla via Catania, CP_1
18 ove, di fatto, si è già trasferita con la figlia minore;
quanto al IG. Parte_1
, lo stesso manterrà la propria residenza in Spoltore, via Lisbona, 1
[...] nell'abitazione di sua proprietà, acquistata ante matrimonio (anno 2015), sinora utilizzata quale abitazione familiare.
Nel caso in cui dovesse sorgere la necessità, i coniugi comunicheranno reciprocamente tra di loro e con tempestività il cambio di residenza.
B. Affidamento dei figli minori.
I. La figlia attualmente minorenne, resterà affidata Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla medesima secondo il regime dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra nell'attuale abitazione di Spoltore, via CP_1
Catania, 18 dove, come detto, sposterà la residenza propria e della figlia minore.
II. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo sulla minore, sia con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, favorendo anche la frequentazione per ricorrenze.
III. I genitori di comune accordo saranno tenuti a concordare tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute ed in genere tutto quello che concerne la crescita fisica e psichica della minore, tenendo conto dei suoi bisogni ed eIGenze e tenendo conto prevalentemente delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
C. Modalità di affido.
pagina 3 di 6 I. Salvo diversi accordi scritti tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, in maniera del tutto libera, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e di quelli futuri scolastici e/o ludici ricreativi della minore.
Ad ogni buon conto al fine di eludere possibili ed eventuali disaccordi il IG.
avrà diritto a stare con la figlia nei giorni ed orari di seguito Parte_1
indicati:
II. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni venerdì e sabato dalle ore 09:00
e fino alle 21:00, riconducendola dalla mamma dopo aver cenato e la domenica, a settimane alterne, dalle 09:00 alle 21:00, riconducendola dalla mamma dopo aver cenato.
III. le festività saranno regolate nel seguente modo: per le festività Natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre dalle ore 09:00 sino al 30 dicembre alle ore 21:00 e dal 31 dicembre dalle ore 09:00 al 6 gennaio ore 21:00. per la festività della Santa Pasqua, ad anni alterni, una settimana da trascorrere con il genitore a decorrere dal Giovedì Santo dalle ore 09:00 sino al giorno Lunedì di
Pasqua alle ore 21:00.
IV. le vacanze estive saranno regolate nel seguente modo: la figlia minore potrà trascorrere, consecutivamente, con il padre e, secondo il periodo feriale di ciascun coniuge, un periodo di 15 (quindici) giorni in luglio ed in agosto, ad anni alterni.
V. entrambi i coniugi si dichiarano disponibili ad incaricare, con decisione condivisa, una baby-sitter di comune fiducia nel caso in cui gli orari di lavoro non consentissero loro di potersi occupare in prima persona degli impegni della figlia.
D. Mantenimento, spese straordinarie e assegno unico.
I. La IG.ra e , avendo ciascuno un proprio CP_1 Parte_1
reddito lavorativo, reciprocamente rinunciano ad un assegno di mantenimento per loro.
pagina 4 di 6 II. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro e non Parte_1 CP_1
oltre il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contribuzione al sostentamento della figlia minore, l'assegno di mantenimento pari ad € 150,00= (centocinquanta/00) da versarsi direttamente alla madre ovvero a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli in-dici ISTAT.
III. Quanto all'assegno unico e universale erogato da per i figli, lo stesso potrà CP_2
essere percepito interamente dalla IG.ra quale genitore collocatario. CP_1
IV. Le spese straordinarie, saranno sostenute nella misura del 50% a carico di ciascun co-niuge, secondo il vigente Protocollo Famiglia esistente presso il Tribunale di Pescara.
V. Le parti convengono, infine, che in caso di erogazione di bonus legati ai minori
(quali bonus per centri estivi, bonus trasporti, etc.), entrambi i genitori potranno richiedere gli stessi salvo poi il rimborso a favore del coniuge che ha anticipato le eventuali spese.
E. Rapporti economici pendenti
I. La IG.ra e il IG. dichiarano che ciascuno dei CP_1 Parte_1 due continuerà ad utilizzare l'autovettura al medesimo intestata e vale a dire rispettivamente il veicolo tg.GV919BL e quello tg.EC324DL: la IG.ra CP_1
si impegna a versare mensilmente, sino ad estinzione del prestito, la somma
[...]
di euro 150,00= (centocinquan-ta/00) per rimborsare al IG. la somma ad Parte_1
essa mutuata di cui al punto 7, attualmente ammontante a complessivi euro
16.000,00= (sedicimila/00) al netto degli acconti già versati e senza che il predetto pagamento possa essere portato, in alcun caso, in compensazione con quanto dovuto dal IG. a titolo di mantenimento della minore. Parte_1
II. La IG.ra e il IG. continueranno a dare CP_1 Parte_1
esecuzione al contratto bancario di conto corrente aperto congiuntamente presso la
Banca Fideuram e di cui al punto 6 che dovrà essere azzerato ed estinto, a cura e pagina 5 di 6 spese di entrambi e con riferimento al saldo presente alla data di deposito del presente ricorso (eventuali opera-zioni successive saranno a carico del coniuge che ha effettuato le relative operazioni) entro e non oltre 6 mesi dall'omologa.
F. Spese legali
Le competenze legali del presente procedimento saranno divise nella misura del 50% tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARAMANICO
TERME perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 334/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. PRIMATIVO ROBERTO
e
, nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. PRIMATIVO ROBERTO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/02/2025, e Parte_1
esponevano che in data 07/09/2019, avevano contratto CP_1
matrimonio con rito concordatario, in CARAMANICO TERME.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 24/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. Quanto alla IG.ra
, ella trasferirà la propria residenza in Spoltore (PE) alla via Catania, CP_1
18 ove, di fatto, si è già trasferita con la figlia minore;
quanto al IG. Parte_1
, lo stesso manterrà la propria residenza in Spoltore, via Lisbona, 1
[...] nell'abitazione di sua proprietà, acquistata ante matrimonio (anno 2015), sinora utilizzata quale abitazione familiare.
Nel caso in cui dovesse sorgere la necessità, i coniugi comunicheranno reciprocamente tra di loro e con tempestività il cambio di residenza.
B. Affidamento dei figli minori.
I. La figlia attualmente minorenne, resterà affidata Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla medesima secondo il regime dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra nell'attuale abitazione di Spoltore, via CP_1
Catania, 18 dove, come detto, sposterà la residenza propria e della figlia minore.
II. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo sulla minore, sia con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, favorendo anche la frequentazione per ricorrenze.
III. I genitori di comune accordo saranno tenuti a concordare tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute ed in genere tutto quello che concerne la crescita fisica e psichica della minore, tenendo conto dei suoi bisogni ed eIGenze e tenendo conto prevalentemente delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
C. Modalità di affido.
pagina 3 di 6 I. Salvo diversi accordi scritti tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, in maniera del tutto libera, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e di quelli futuri scolastici e/o ludici ricreativi della minore.
Ad ogni buon conto al fine di eludere possibili ed eventuali disaccordi il IG.
avrà diritto a stare con la figlia nei giorni ed orari di seguito Parte_1
indicati:
II. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni venerdì e sabato dalle ore 09:00
e fino alle 21:00, riconducendola dalla mamma dopo aver cenato e la domenica, a settimane alterne, dalle 09:00 alle 21:00, riconducendola dalla mamma dopo aver cenato.
III. le festività saranno regolate nel seguente modo: per le festività Natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre dalle ore 09:00 sino al 30 dicembre alle ore 21:00 e dal 31 dicembre dalle ore 09:00 al 6 gennaio ore 21:00. per la festività della Santa Pasqua, ad anni alterni, una settimana da trascorrere con il genitore a decorrere dal Giovedì Santo dalle ore 09:00 sino al giorno Lunedì di
Pasqua alle ore 21:00.
IV. le vacanze estive saranno regolate nel seguente modo: la figlia minore potrà trascorrere, consecutivamente, con il padre e, secondo il periodo feriale di ciascun coniuge, un periodo di 15 (quindici) giorni in luglio ed in agosto, ad anni alterni.
V. entrambi i coniugi si dichiarano disponibili ad incaricare, con decisione condivisa, una baby-sitter di comune fiducia nel caso in cui gli orari di lavoro non consentissero loro di potersi occupare in prima persona degli impegni della figlia.
D. Mantenimento, spese straordinarie e assegno unico.
I. La IG.ra e , avendo ciascuno un proprio CP_1 Parte_1
reddito lavorativo, reciprocamente rinunciano ad un assegno di mantenimento per loro.
pagina 4 di 6 II. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro e non Parte_1 CP_1
oltre il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contribuzione al sostentamento della figlia minore, l'assegno di mantenimento pari ad € 150,00= (centocinquanta/00) da versarsi direttamente alla madre ovvero a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli in-dici ISTAT.
III. Quanto all'assegno unico e universale erogato da per i figli, lo stesso potrà CP_2
essere percepito interamente dalla IG.ra quale genitore collocatario. CP_1
IV. Le spese straordinarie, saranno sostenute nella misura del 50% a carico di ciascun co-niuge, secondo il vigente Protocollo Famiglia esistente presso il Tribunale di Pescara.
V. Le parti convengono, infine, che in caso di erogazione di bonus legati ai minori
(quali bonus per centri estivi, bonus trasporti, etc.), entrambi i genitori potranno richiedere gli stessi salvo poi il rimborso a favore del coniuge che ha anticipato le eventuali spese.
E. Rapporti economici pendenti
I. La IG.ra e il IG. dichiarano che ciascuno dei CP_1 Parte_1 due continuerà ad utilizzare l'autovettura al medesimo intestata e vale a dire rispettivamente il veicolo tg.GV919BL e quello tg.EC324DL: la IG.ra CP_1
si impegna a versare mensilmente, sino ad estinzione del prestito, la somma
[...]
di euro 150,00= (centocinquan-ta/00) per rimborsare al IG. la somma ad Parte_1
essa mutuata di cui al punto 7, attualmente ammontante a complessivi euro
16.000,00= (sedicimila/00) al netto degli acconti già versati e senza che il predetto pagamento possa essere portato, in alcun caso, in compensazione con quanto dovuto dal IG. a titolo di mantenimento della minore. Parte_1
II. La IG.ra e il IG. continueranno a dare CP_1 Parte_1
esecuzione al contratto bancario di conto corrente aperto congiuntamente presso la
Banca Fideuram e di cui al punto 6 che dovrà essere azzerato ed estinto, a cura e pagina 5 di 6 spese di entrambi e con riferimento al saldo presente alla data di deposito del presente ricorso (eventuali opera-zioni successive saranno a carico del coniuge che ha effettuato le relative operazioni) entro e non oltre 6 mesi dall'omologa.
F. Spese legali
Le competenze legali del presente procedimento saranno divise nella misura del 50% tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARAMANICO
TERME perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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