Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 22/11/2023 al n. 2086/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in Colognola ai Colli (VR), viale Parte_1 P.IVA_1
del Lavoro n. 46, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Fratta Pasini Carlo
e Vanti Giovanni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona,
Piazzetta Chiavica n. 2, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), corrente in Fara Olivana con Sola (PG), via CP_1 P.IVA_2
pagina 1 di 23
NO Di OM come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
-appellata-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 17.4.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 1970/2023 pubbl. il 18.10.2023, R.G. n. 7460/2021, Repert. n.
3648/2023 del 18.10.2023, resa dal Tribunale di Verona, in persona del Giudice
Dott.ssa Cristiana Bottazzi, nei confronti di per tutti i motivi e le CP_1
ragioni specificatamente enunciate nei motivi di appello di cui agli atti di causa,
e per l'effetto:
nel merito:
accertarsi e dichiararsi l'infondatezza in fatto e in diritto e/o comunque l'inesigibilità delle pretese della convenuta opposta in primo grado CP_1
anche previo accertamento, per quanto occorrer possa, degli inadempimenti come denunciati in causa;
per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 2262/2021 pronunciato dal
Tribunale di Verona in data 09.07.2021 (RG n. 4780/2021), notificato in data pagina 2 di 23 13.07.2021, poiché comunque emesso in carenza dei necessari presupposti di legge;
in ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge;
in via istruttoria:
nell'ipotesi in cui la causa dovesse essere rimessa in istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze a prova contraria, di cui alla memoria ex art. 183 co.
6 n. 3 c.p.c. dimessa nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
on via preliminare e pregiudiziale
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso ex art 342 c.p.c.
per tutti i motivi di cui alla narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1970/2023 (n. 7460/2021 R.G. e n. 3648/2023 Rep.) emessa dal Tribunale di
Verona in data 17 ottobre 2023 e pubblicata il successivo 18 ottobre 2023 a definizione del primo grado di giudizio promosso dall'appellante con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo ex adverso opposto, per tutti i motivi di cui alla narrativa;
- rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado quivi impugnata, per tutte le ragioni meglio esposte in premessa;
in via principale e nel merito
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle assorbenti eccezioni preliminari che precedono, confermare la sentenza n. 1970/2023 (n.
pagina 3 di 23 7460/2021 R.G. e n. 3648/2023 Rep.) emessa dal Tribunale di Verona in data 17
ottobre 2023 e pubblicata il successivo 18 ottobre 2023 a definizione del primo grado di giudizio promosso dall'appellante con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e, per l'effetto, rigettare de plano l'appello promosso dalla con conseguente conferma del decreto ingiuntivo ex adverso Parte_1
opposto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- respingersi in toto ogni ulteriore domanda avversa, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via istruttoria
- ammettersi prova per interrogatorio formale e per teste sulle seguenti circostanze:
1. Vero che in data 30 ottobre 2018 la Società inviava alla CP_1 [...]
il preventivo n. 106 per la realizzazione di un intervento di Parte_2
impermeabilizzazione dei tetti piani del villaggio turistico “Compal Hotel
Tourist Marilleva”, sito in Mezzana (TN), per un corrispettivo di Euro
171.541,58, oltre IVA, come prodotto dall'avversa al doc. 2 che si rammostra?
(sul presente capitolo si indica a teste il SI , residente in [...]
NO di OM (Bg) alla Via Crema n. 1);
2. Vero che, a seguito del preventivo n. 106 redatto dalla Società in CP_1
data 30 ottobre 2018, il successivo 22 novembre 2018 la Società Parte_1
sottoscriveva con la Società il contratto di subappalto n. 18.1568.C1 CP_1
Rev. 5, così come prodotto dall'avversa al doc. 2 che si rammostra? (sul presente capitolo si indica a teste il SI , residente in [...]
NO di OM (Bg) alla Via Crema n. 1);
pagina 4 di 23 3. Vero che, nelle circostanze di cui al capitolo n. 2), la per Parte_2
mezzo della sottoscrizione del contratto n. 18.1568.C1 Rev. 5 prodotto dall'avversa al doc. 2 che si rammostra, accettava il preventivo di spesa formulato dalla per le prestazioni ivi indicate, per l'importo CP_1
complessivo di Euro 171.541,58, oltre IVA? (sul presente capitolo si indica a teste il SI , residente in [...]di OM (Bg) alla Testimone_1
Via Crema n. 1);
Cont 4. Vero che in data 3 maggio 2019 la affidava alla Parte_2
ulteriori lavorazioni di impermeabilizzazione del villaggio turistico “Compal
Hotel Tourist Marilleva”, sito in Mezzana (TN), così come meglio descritte all'interno del contratto inter partes n. 18.1568.C2 Rev. 2 prodotto dall'avversa al doc. 3 che si rammostra? (sul presente capitolo si indica a teste il SI
, residente in [...]
1);
5. Vero che, nelle circostanze di cui al capitolo n. 4), la e la Parte_2
per mezzo della sottoscrizione del contratto n. 18.1568.C2 Parte_3
Rev. 2 prodotto dall'avversa al doc. 3 che si rammostra, determinavano per le
Cont prestazioni ivi indicate un corrispettivo in favore della dell'importo complessivo di Euro 47.757,55, oltre IVA? (sul presente capitolo si indica a teste il SI , residente in [...]
Crema n. 1);
6. Vero che l'importo di Euro 47.757,55, oltre IVA, indicato nel contratto n. 18.1568.C2 Rev. 2, era ad integrazione del corrispettivo pattuito con contratto n. 18.1568.C1 Rev. 5, come da docc. 2 e 3 prodotti dall'avversa che si pagina 5 di 23 rammostrano? (sul presente capitolo si indica a teste il SI ES
, residente in [...]);
[...]
7. Vero che in data 11 giugno 2019 la commissionava alla Parte_2
Cont Società la realizzazione di opere extra per il campo da tennis del villaggio turistico “Compal Hotel Tourist Marilleva”, sito in Mezzana (TN), come meglio dettagliate nella conferma d'ordine prodotta dall'avversa al doc. 4 che si rammostra? (sul presente capitolo si indica a teste il SI , Testimone_1
residente in [...]);
8. Vero che nel periodo ottobre 2018 – luglio 2019, Lei veniva adibito dalla
Società ad eseguire le opere descritte nei contratti n. 18.1568.C1 Rev. CP_1
5 del 22 novembre 2018 e n. 18.1568.C2 Rev. 2 del 3 maggio 2019, nella conferma d'ordine del 11 giugno 2019 nonché nei relativi allegati, presso il villaggio turistico “Compal Hotel Tourist Marilleva”, sito in Mezzana (TN),
come da docc. 2, 3 e 4 avversi che mi vengono rammostrati? (sul presente capitolo si indicano a testi i SIi residente in [...](Bg) Tes_2
alla Via Sandro Pertini n. 200, , residente in [...](Bg) alla Testimone_3
Via Firenze n. 67/9, , residente in [...]
Scotti n. 26, , residente in [...]
Vittorio Veneto n. 24, e residente in [...]
Cesare Battisti n. 35);
9. Vero che nel periodo ottobre 2018 – luglio 2019, Lei eseguiva le opere di cui ai docc. 2, 3 e 4 avversi che mi vengono rammostrati? (sul presente capitolo si indicano a testi i SIi residente in [...]
Sandro Pertini n. 200, , residente in [...]
pagina 6 di 23 Firenze n. 67/9, , residente in [...]
Scotti n. 26, , residente in [...]
Vittorio Veneto n. 24, e residente in [...]
Cesare Battisti n. 35);
10. Vero che nel periodo ottobre 2018 – luglio 2019 Lei eseguiva le opere dettagliate nei s.a.l. del 17 giugno 2019 e del 23 luglio 2019 come da docc. 4
opposto e 5 opponente che mi si rammostrano? (sul presente capitolo si indicano a testi i SIi , residente in [...]
n. 200, , residente in [...]9, Testimone_3
, residente in [...], Persona_1 Per_2
, residente in [...],
[...]
e residente in [...]); Persona_3
11. Vero che, per mezzo dei contratti di appalto n. 18.1568.C1 Rev. 5 del 22
novembre 2018 e n. 18.1568.C2 Rev. 2 del 3 maggio 2019 e della conferma d'ordine del 11 giugno 2019, prodotti dall'avversa ai docc. 2, 3 e 4 che si rammostrano, le Società e pattuivano la fatturazione a fine CP_1 Parte_1
mese, previo certificato s.a.l. approvato per silenzio assenso entro 10 (dieci)
giorni dalla data di presentazione dello stesso? (sul presente capitolo si indica a teste il SI , residente in [...]di OM (Bg) alla Testimone_1
Via Crema n. 1);
12. Vero che alla data del 17 giugno 2019 il responsabile della Società Pt_1
del cantiere “Compal Hotel Tourist Marilleva”, sito in Mezzana (TN), era
[...]
il Geom. (sul presente capitolo si indicano a testi i SIi E_ Tes_2
residente in [...],
[...] Tes_3
pagina 7 di 23 , residente in [...]9, Tes_3 Per_1
, residente in [...], ,
[...] Persona_2
residente in [...], e
, residente in [...]); Persona_3
13. Vero che in data 17 giugno 2019 la Società trasmetteva CP_1
all'indirizzo di posta elettronica della Società e del Responsabile di Parte_1
Cantiere della stessa, Geom. il s.a.l. di fine lavori, giusto doc. 4 E_
che si rammostra? (sul presente capitolo si indica a teste il SI ES
, residente in [...]); 14. Vero
[...]
che nei dieci giorni successivi alla data di presentazione del s.a.l. di fine lavori,
risalente al 17 giugno 2019, la Società non riceveva riscontro da CP_1
parte della Società e/o dal Responsabile di Cantiere della stessa, Parte_1
Geom. (sul presente capitolo si indica a teste il SI E_ ES
, residente in [...]); 15. Vero
[...]
che nei dieci giorni successivi alla data di presentazione del s.a.l. di fine lavori,
risalente al 17 giugno 2019, la Società riceveva un riscontro da parte CP_1
della e/o dal Responsabile di Cantiere della stessa, Geom. Parte_2
(Si precisa che la presente circostanza non si è mai verificata ed è E_
stata formulata in senso positivo per non incorrere nel divieto di formulazione di capitoli di prova negativi. Sul presente capitolo si indica a teste il SI
[...]
, residente in [...]); 16. ES
Vero che la proposta di s.a.l. di fine lavori trasmessa dalla Società in CP_1
data 17 giugno 2019 al Responsabile di Cantiere, Geom. e alla E_
Società veniva da questi approvata per silenzio assenso, secondo le Parte_1
pagina 8 di 23 modalità contrattualmente previste dalle parti? (sul presente capitolo si indica a teste il SI , residente in [...]di OM (Bg) alla Testimone_1
Via Crema n. 1);
17. Vero che la Società in data 30 giugno 2019, emetteva nei CP_1
confronti della Società la fattura n. 69/2019L di Euro 55.143,00 Parte_1
prodotta al doc. 2 del fascicolo monitorio che mi viene esibita? (sul presente capitolo si indica a teste il SI , residente in [...]di Testimone_1
OM (Bg) alla Via Crema n. 1);
18. Vero che alla data del 23 luglio 2019 il responsabile della Società Pt_1
del cantiere “Compal Hotel Tourist Marilleva”, sito in Mezzana (TN), era
[...]
il Geom. (sul presente capitolo si indicano a testi i SIi E_ Tes_2
residente in [...],
[...] [...]
, residente in [...]9, Tes_3 Per_1
, residente in [...], ,
[...] Persona_2
residente in [...], e
, residente in [...]); Persona_3
19. Vero che in data 23 luglio 2019 la Società trasmetteva CP_1
all'indirizzo di posta elettronica della Società e del Responsabile di Parte_1
Cantiere della stessa, Geom. il s.a.l. di fine lavori, giusto doc. 5 E_
opponente che si rammostra? (sul presente capitolo si indica a teste il SI
, residente in [...]
1);
20. Vero che nei dieci giorni successivi alla data di presentazione del s.a.l. di fine lavori, risalente al 23 luglio 2019, la Società non riceveva CP_1
pagina 9 di 23 riscontro da parte della Società e/o dal Responsabile di Cantiere Parte_1
della stessa, Geom. (sul presente capitolo si indica a teste il SI E_
, residente in [...]
1);
21. Vero che nei dieci giorni successivi alla data di presentazione del s.a.l. di fine lavori, risalente al 23 luglio 2019, la Società riceveva un CP_1
riscontro da parte della e/o dal Responsabile di Cantiere Parte_2
della stessa, Geom. (Si precisa che la presente circostanza non si è E_
mai verificata ed è stata formulata in senso positivo per non incorrere nel divieto di formulazione di capitoli di prova negativi. Sul presente capitolo si indica a teste il SI , residente in [...]di OM Testimone_1
(Bg) alla Via Crema n. 1);
22. Vero che la proposta di s.a.l. di fine lavori trasmessa dalla Società CP_1
in data 23 luglio 2019 al Responsabile di Cantiere, Geom. e alla E_
Società veniva da questi approvata per silenzio assenso, secondo le Parte_1
modalità contrattualmente previste dalle parti? (sul presente capitolo si indica a teste il SI , residente in [...]di OM (Bg) alla Testimone_1
Via Crema n. 1);
23. Vero che la Società in data 31 luglio 2019, emetteva nei confronti CP_1
della Società la fattura n. 88/2019L di Euro 3.730,36 come da doc. 4 Parte_1
del fascicolo monitorio che mi si rammostra? (sul presente capitolo si indica a teste il SI , residente in [...]di OM (Bg) alla Testimone_1
Via Crema n. 1); 24. Vero che nel periodo gennaio-febbraio 2019 e presso il cantiere “Compal Hotel Tourist Marilleva”, sito in Mezzana (TN), Lei, per pagina 10 di 23 conto della Società consegnava a mani dei referenti della CP_1 [...]
l'originale della certificazione di postuma decennale relativa alle Parte_2
lavorazioni portate dalle fatture n. 142L del 31 ottobre 2018, n. 150L del 30
novembre 2018 e n. 166L del 30 dicembre 2018 e l'esemplare della polizza assicurativa n. 104248495 stipulata in data 1 aprile 2015 con 6, CP_2
giusti docc. 7 e 8 che si rammostrano? (sul presente capitolo si indicano a testi i
SIi , residente in [...]
Crema n. 1, residente in [...]
200, , residente in [...]9, Testimone_3
, residente in [...], Persona_1 Per_2
, residente in [...],
[...]
e residente in [...]); Persona_3
25. Vero che nel periodo luglio-agosto 2019 e presso il cantiere “Compal Hotel
Tourist Marilleva”, sito in Mezzana (TN), Lei, per conto della Società CP_1
consegnava a mani dei referenti della Società l'originale della Parte_1
certificazione di postuma decennale relativa alle lavorazioni portate dalle fatture n. 69/2019L del 30 giugno 2019 e n. 88/2019L del 31 luglio 2019 e l'esemplare della polizza assicurativa n. 104248495 stipulata in data 1 aprile
2015 con giusti docc. 8 e 10 che si Controparte_3
rammostrano? (sul presente capitolo si indicano a testi i SIi ES
, residente in [...],
[...] Tes_2
residente in [...],
[...] [...]
, residente in [...]9, Tes_3 Per_1
, residente in [...], ,
[...] Persona_2
pagina 11 di 23 residente in [...], e
, residente in [...]); Persona_3
26. Vero che a decorrere dal 1° aprile 2015 a tutt'oggi la Società ha CP_1
stipulato con la polizza assicurativa n. Controparte_3
104248495 a copertura degli eventuali rischi edili derivanti dalle opere di impermealizzazione realizzate dalla stessa, sino ad un massimale di Euro
Cont 250.000,00, giusto doc. 8 prodotto dalla che si rammostra? (sul presente capitolo si indicano a testi il SI , residente in [...]di Testimone_1
OM (Bg) alla Via Crema n. 1, il Dott. , domiciliato presso Testimone_4
la Genius Consulting S.r.l., sita in CI (Bs) alla Via Solferino n. 3 e il Dott.
domiciliato presso - Agenzia di Testimone_5 Controparte_3
Verona, sita in Verona al Corso Cavour n. 34);
27. Vero che la polizza assicurativa di cui al capitolo che precede risulta stipulata anche a garanzia delle opere di impermeabilizzazione realizzate dalla
Società in favore della Società giusti contratti di appalto n. CP_1 Parte_1
18.1568.C1 Rev. 5 del 22 novembre 2018 e n. 18.1568.C2 Rev. 2 del 3 maggio
2019 e conferma d'ordine del 11 giugno 2019, prodotti dall'avversa ai docc. 2, 3
e 4 che si rammostrano? (sul presente capitolo si indicano a testi il SI
[...]
, residente in [...], il ES
Dott. , domiciliato presso la Genius Consulting S.r.l., sita in Testimone_4
CI (Bs) alla Via Solferino n. 3 e il Dott. domiciliato Testimone_5
presso - Agenzia di Verona, sita in Verona al Controparte_3
Corso Cavour n. 34). Quanto all'escussione testimoniale , tenuto conto che i testi risiedono in provincia di Bergamo e dunque all'infuori del circondario pagina 12 di 23 dell'intestata Corte, si chiede ex art. 203 c.p.c. che il Decidente Voglia
autorizzare, con propria Ordinanza, la relativa assunzione a mezzo di prova delegata innanzi il Giudice Delegato della Corte d'Appello di CI.
- ammettersi prova contraria sui capitoli avversi e con ogni diritto in relazione alla contestazione del contenuto di cui all'avversa memoria ex art. 183, VI
comma cod. proc. civ. n. 2;
- ammettersi CTU tecnica finalizzata a verificare la quantità delle opere commissionate e l'esecuzione a regola d'arte delle stesse, nonché a quantificare il valore delle lavorazioni oggetto del presente giudizio;
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e C.p.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
- con condanna per lite temeraria dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore della Società da liquidarsi d'ufficio in via CP_1
equitativa, per tutti i motivi in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 22.09.2021 proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2262/2021 emesso dal Tribunale di Verona in favore di per il pagamento di Euro 33.886,36 oltre interessi e spese a titolo di CP_1
corrispettivo per lavori di impermeabilizzazione eseguiti dalla ricorrente presso il villaggio turistico del gruppo in località Marileva con il Controparte_4
quale l'attrice aveva stipulato un contratto avente ad oggetto la rimozione ed il completo rifacimento delle coperture prime. Una parte di tali opere erano state
Cont subappaltate a come da contratti del 22.11.2018 e del 3.5.2019
pagina 13 di 23 (quest'ultimo aveva esteso le aree di intervento oggetto dell'attività della subappaltatrice).
L'attrice eccepiva l'inesigibilità della pretesa in quanto riferita a SAL non approvati dal suo responsabile di cantiere secondo le modalità previste nel contratto d'appalto. Inoltre, contestava la debenza delle ore in economia, esposte nel medesimo SAL, in quanto non verificate ed eccepiva l'esistenza di vizi nelle opere (riservandosi di agire nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. 1670
c.c.). Ulteriormente eccepiva la mancata consegna della polizza postuma decennale a garanzia dei lavori eseguiti e l'esistenza di un proprio credito per le spese di smaltimento del materiale di risulta e pernottamento delle maestranze dell'opposta che per contratto erano previste a carico della subappaltatrice.
Cont Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale di Verona, istruita documentalmente la causa, definiva il giudizio,
accogliendo parzialmente l'opposizione.
Il primo giudice, premesso che non era contestata l'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti di subappalto, riteneva la debenza tanto degli importi non pagati oggetto dell'ultimo SAL (incluse le c.d. ore in economia) in quanto si era perfezionato il meccanismo di silenzio assenso previsto dall'art. 9 del contratto che, nell'interpretazione datane dal Tribunale, prevedeva la trasmissione del citato documento al responsabile di cantiere designato dalla sub-committente che avrebbe potuto formulare contestazioni solo entro i successivi 10 giorni. Nel
caso di specie il SAL finale era stato tramesso quanto meno in data 31.7.2019
senza che pervenissero osservazioni o contestazioni di sorta da parte di Pt_1
pagina 14 di 23 Il Tribunale riteneva altresì infondate le contestazioni circa l'esigibilità della prestazione in quanto la documentazione inerente la polizza postuma decennale era stata depositata in giudizio e la stessa era conforme a quanto richiesto per le ragioni meglio precisate alle pagg. 6 e 7 della motivazione.
Infine, la contestazione relativa al mancato rimborso degli oneri di smaltimento e dei costi di trasferta (per un totale di Euro 4.460,00) veniva ritenuta fondata in quanto si trattava di oneri a carico della convenuta sostenuti da Pt_1
Conseguentemente, il Tribunale, previa revoca del decreto opposto, condannava l'attrice al pagamento della minor somma di Euro 29.426,36 oltre interessi dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo, condannando alla rifusione Pt_1
di quattro quinti delle spese di lite.
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidato a quattro Pt_1
motivi.
2.1 Con il primo motivo ha criticato l'interpretazione del meccanismo del silenzio assenso fornita dal Tribunale in quanto il contratto richiedeva la specifica approvazione del SAL da parte del responsabile del cantiere.
L'interpretazione del Tribunale contrasta sia con il tenore letterale della clausola sia con l'assenza del potere, in capo al suddetto responsabile ed al direttore di lavori, di assumere ulteriori obbligazioni (così come previsto dall'art. 4 del contratto). Pertanto, il responsabile tecnico nominato da (geom. Pt_1
non aveva alcun potere di impegnare l'appellante dal punto di vista E_
contabile, essendo le sue funzioni limitate all'analisi ed alla rilevazione tecnica dei lavori realizzati.
pagina 15 di 23 2.2 Con il secondo motivo ha eccepito l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha riconosciuto la debenza delle c.d. ore in economia in quanto, in base a quanto previsto dall'art. 8 del contratto, le varianti e/o opere aggiuntive avrebbero potuto essere eseguite dal sub-appaltatore solo a seguito di conferma d'ordine scritta con indicazione del corrispettivo ulteriore convenuto. In difetto,
le opere avrebbero dovuto essere eliminate a spese del subappaltatore o mantenute senza alcun corrispettivo aggiunto.
2.3 Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della pronuncia in punto esigibilità del credito in quanto la polizza decennale è stata prodotta solamente nel corso del giudizio di primo grado, mancando la prova della sua consegna prima dell'ingiunzione di pagamento, fermo restando che la documentazione prodotta era del tutto carente in quanto la copia della polizza RC non Pt_5
poteva essere assimilata alla polizza decennale, l'avvenuto pagamento dei relativi premi era inconferente, l'estratto di polizza prodotto da controparte sub doc 10 era del tutto insufficiente al pari di quello dimesso sub 7 (trattandosi di mero fac simile che non recava il numero del documento, la data di emissione ed era privo del timbro e della sottoscrizione della società di assicurazione).
2.4 Con il quarto motivo ha lamentato errata pronuncia in ordine alla decorrenza degli interessi, ritenuti dal Tribunale dovuti dalla scadenza delle fatture, in quanto il credito non era liquido ed esigibile al momento in cui è stato chiesto il decreto ingiuntivo.
3.1 La società appellata si è costituita anche nel presente grado, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 bis c.p.c. e comunque il rigetto del gravame.
pagina 16 di 23 3.2 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025 a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del Consigliere Istruttore del 01.03.2024.
*****
4.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. si appalesa inconsistente, posto che l'appellante ha dedotto elementi di critica senz'altro sufficienti per individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, avendo affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare ed a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (come condivisibilmente affermato da Cass. Sez. Un. del 16/11/2017 n. 27199).
4.1 La clausola del contratto di appalto che viene in rilievo ai fini della decisione del primo motivo è quella secondo cui la fatturazione sarebbe avvenuta a fine mese previo certificato SAL, quest'ultimo “GIA' APPROVATO DAL
RESPONSABILE DEL CANTIERE, ED APPROVATO PER SILENZIO
ASSENSO ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE”.
Secondo il Tribunale “l'unica interpretazione della clausola che risulti coerente con il dato letterale ed altresì con un'interpretazione sistematica del contratto è
nel senso che il soggetto legittimato ad impegnare la subcommittente dal Pt_1
punto di vista delle determinazioni tecniche è stato individuato unicamente nel
Cont suo responsabile di cantiere”. Quest'ultimo “è invero il soggetto a cui è
tenuta a trasmettere mensilmente la bozza di SAL e che, a sua volta, è tenuto a verificarne la regolarità accertando che i valori ivi indicati dalla subappaltatrice siano conformi alle opere effettivamente eseguite” e “Non si pagina 17 di 23 rinviene in alcuna parte del contratto la previsione di un coinvolgimento di
(nella persona del suo legale rappresentante o di altri incaricati diversi Pt_1
dal responsabile di cantiere) nell'ambito prettamente tecnico delle rilevazioni di cantiere” sicché il meccanismo si silenzio assenso non può che riguardare esclusivamente la figura del responsabile di cantiere.
Le considerazioni del Tribunale sono condivisibili, mentre i rilievi di sono Pt_1
privi di pregio.
In primo luogo la ripetizione del termine “approvato” è semplicemente volta dapprima ad individuare il soggetto che aveva il compito di esaminare il SAL e quindi le modalità di verifica, da parte di quest'ultimo, della conformità della documentazione prodotta dalla subappaltatrice ai lavori svolti ed alle pattuizioni contrattuali. L'interpretazione proposta dall'appellante, che distingue le valutazioni tecniche da quelle contabili, va respinta in quanto, una volta accertato l'effettivo svolgimento dei lavori e la loro conformità alle pattuizioni contrattuali, per la sub-committente non residua alcun margine per rifiutare il pagamento.
del resto non ha neppure indicato quali fossero le ulteriori verifiche che, Pt_1
pur in presenza dell'approvazione da parte del responsabile di cantiere, sarebbero spettate al suo legale rappresentante.
Inoltre, il meccanismo di approvazione per silenzio assenso individuato dalle parti è chiaramente volto a velocizzare le tempistiche di verifica delle opere realizzate e verrebbe sostanzialmente vanificato con l'interpretazione proposta dall'appellante, che anzi legittimerebbe condotte passive se non ostruzionistiche in danno del subappaltatore.
pagina 18 di 23 Pertanto, posto che sono circostanze pacifiche l'invio del SAL al responsabile di cantiere di e l'assenza di contestazioni entro il termine di 10 giorni da parte Pt_1
Cont del geom. le somme pretese da per le lavorazioni oggetto dei E_
due contratti d'appalto sono dovute ed il motivo è respinto.
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4.2 L'importo oggetto del secondo motivo è pari ad Euro 7.095,50 ed è
costituito dalle seguenti voci indicate nel SAL finale:
Euro 6.080,00 per 160 ore di lavoro;
Euro 1.015,50 per materiali utilizzati.
Trattasi di opere che sono state descritte come “Interventi vari da eseguire in economia”
sin dalla citazione in opposizione ha qualificato tali interventi come Pt_1
varianti e/o opere aggiuntive che avrebbero dovuto essere preventivamente confermate per iscritto.
Cont nella comparsa di costituzione di primo grado si è limitata sul punto ad osservare che si trattava di interventi approvati secondo il noto meccanismo del silenzio assenso. Tuttavia, osserva il Collegio, tale meccanismo riguarda le opere oggetto dei contratti stipulati dalle parti, mentre non è contestato che nel caso di specie si tratti di opere o lavorazioni aggiuntive, le quali avrebbero dovuto essere provate in via ordinaria (e, quindi, con onere della prova in capo alla creditrice/opposta).
Va a questo punto osservato che, in base a quanto previsto nell'art. 2 del contratto d'appalto, il compenso era da ritenersi fisso ed invariabile e che erano pagina 19 di 23 escluse modificazioni per qualunque ragione o titolo anche nel caso di variazioni nelle condizioni di esecuzione dei lavori.
Per quel che è dato comprendere dall'allegato al SAL sembra trattarsi di lavorazioni pur sempre inerenti i lavori contrattualizzati (si rinvengono, ad esempio voci quali “riparazioni varie con PVC” o “sistemazione avvallamenti con malta”). Va anche osservato che le voci esposte sono assai generiche sicché non risulta pertinente il riferimento fatto dal Tribunale anche per tali opere alla mancanza di contestazioni da parte della sub-committente posto che il principio di non contestazione richiede un'allegazione specifica dell'attore in senso sostanziale.
Cont Nel caso in cui si trattasse di opere extra contratto, si dovrebbe ritenere che non ha provato il loro svolgimento e che comunque non ha provato (ma neppure allegato) che si sia trattato di attività svolte su richiesta dalla committenza o della direzione lavori.
Cont Consegue che il motivo va accolto ed il compenso da riconoscere a decurtato del corrispondente importo.
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4.3. Gli ultimi due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto ineriscono alla idoneità della documentazione prodotta da a comprovare l'avvenuta stipula Pt_1
della polizza decennale postuma e la conseguente esigibilità dell'obbligazione di pagamento delle fatture azionate in sede monitoria.
Sul punto osserva il Collegio che le certificazioni di postuma decennale recano sia i riferimenti della polizza n. 104248495 stipulata dall'appellata con sia l'indicazione della durata decennale della Controparte_3
pagina 20 di 23 garanzia a decorrere dalla fatturazione finale dei lavori, sia la menzione degli estremi delle due fatture azionate in sede monitoria (n. 69/2019L del 30 giugno
Cont 2019 e n. 88/2019L del 31 luglio 2019), sia infine il timbro e la firma della .
Inoltre, l'esemplare della polizza assicurativa contratta prodotta al doc. 8 del
Cont fascicolo di primo grado di riporta non solo la descrizione del rischio assicurato (e specificatamente, l'indicazione dell'attività di impermeabilizzazione delle opere edili in questione), ma altresì i massimali garantiti (Euro 250.000,00)
ed i premi corrisposti o da corrispondere, e ciò a conferma dell'efficacia della garanzia in parola. Il documento è stato, inoltre, sottoscritto dall'agente di per il cui tramite il contratto è stato concluso. CP_2
Cont Da ultimo, le quietanze dei premi pagati da nel periodo in cui venivano emesse le fatture azionate (31 dicembre 2018-31 dicembre 2019), così come riversate agli atti del giudizio di primo grado al doc. 9, consentono di dimostrare che il contratto assicurativo stipulato dall'appellata era certamente in vigore al momento dei fatti oggetto di causa, essendosi tacitamente rinnovato a fronte del regolare pagamento dei premi.
Il primo pagamento è stato effettuato nel mese di luglio del 2019 (pare di comprendere il giorno 11 secondo quanto riportato a penna nell'atto di quietanza prodotto sub doc 9 del fascicolo dell'opposta), vale a dire in concomitanza con l'invio del SAL finale, effettuato in data 23.7.2019. Può, pertanto, ritenersi in via presuntiva provata la consegna della polizza alla sub-committente, pur in assenza
Cont di specifico riscontro documentale, in quanto non aveva alcun interesse a tenere per sé la documentazione relativa ad una polizza che garantiva unicamente la propria committente.
pagina 21 di 23 L'obbligazione, pertanto, era esigibile quando sono state emesse le fatture azionate in sede monitoria ed entrambi i motivi sono respinti.
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Cont 5.1 In parziale accoglimento dell'appello, le somme da corrispondere a vengono rideterminate in Euro 22.330,86 oltre ad interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture azionate in via monitoria al saldo.
5.2 L'accoglimento del gravame comporta una nuova regolamentazione delle
Cont spese del primo grado di che vengono liquidate, secondo il criterio del decisum, applicando i parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro
5.200,01 ed Euro 26.000,00, in Euro 4.000,00 (comprensivi della fase monitoria)
per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese del grado d'appello vengono liquidate, esclusa la fase istruttoria, in
Euro 3.000,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza n. 1970/2023 pronunciata in data 17.10.2023 dal CP_1
Tribunale di Verona, lo accoglie per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della minor somma di Euro 22.330,86 oltre ad interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture azionate in via monitoria al saldo;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di liquidate per il CP_1
primo grado in Euro 4.000,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA
pagina 22 di 23 e CPA come per legge, e per il presente grado in Euro 3.000,00 per compenso,
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 10 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
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