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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/04/2024, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4184/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Marino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4184/2019 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VEZZONI VALERIO e dell'avv.
OPPONENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CP_1 C.F._2
VARIOLI PIETRASANTA FRANKLIN ) VIA FILIPPO C.F._3
CORRIDONI 25 00195 ROMA;
OPPOSTO
con OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale - Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1183/2019 (RG n. 3225/2019)
La parte opposta ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza “cartolare” del 21.12.2023 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche a decorrere dalla data di comunicazione del verbale, avvenuta in pari data.
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in causa il Parte_1 geometra opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1183/2019 emesso dal CP_1
Tribunale di Livorno nei propri confronti - ad istanza del professionista - nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 3225/2019. Col provvedimento monitorio veniva ingiunto al sig. il pagamento della somma di € 12.810,00, Pt_1 oltre interessi legali, spese ed accessori della procedura monitoria, a fronte del mancato pagamento dell'importo suddetto quale risultante da fattura n. 22/2019
n. r.g. 4184/2019
1 del 28.6.2019, emessa dal EO. in conseguenza di prestazioni CP_1 professionali dallo stesso eseguite in relazione alla progettazione e richiesta di tutte le necessarie autorizzazioni per la costruzione di un parcheggio nel Org_1
[... Porto Santo Stefano (Monte Argentario) in forza di mandato professionale asseritamente conferito dall'odierno opponente.
Diversamente e dettagliatamente prospettando i rapporti intercorsi tra le parti, l'opponente contestava in fatto e in diritto la domanda monitoria eccependo l'insussistenza di alcun titolo da porsi a fondamento del pagamento richiesto. In particolare, il signor eccepiva l'insussistenza di prova (a carico dell'opposto) Pt_1 dell'intervenuto conferimento dell'incarico, mai perfezionato, così come della relativa attività professionale svolta;
rilevava, altresì, l'opponente che, nell'ambito del quadro complessivo dell'intero progetto, il EO. non avrebbe agito CP_1 in virtù di un rapporto di committenza, bensì a titolo personale, per cointeressenza, quale vero e proprio partner imprenditoriale dell'intera operazione, con l'effetto che lo stesso non avrebbe in realtà avuto diritto ad alcuna retribuzione per l'attività svolta nel proprio esclusivo interesse;
inoltre, l'attore evidenziava il carattere di risultato (e non di mezzi) dell'obbligazione pattuita e che, a fronte dell'intercorso recesso del Sig. e del mancato raggiungimento del risultato Pt_1 utile auspicato - anche in ragione della mancata realizzazione della condizione
(vendita del terreno) cui era subordinato il diritto al compenso del professionista -, quest'ultimo non avrebbe potuto pretendere alcunché.
Sulla scorta di quanto così ricostruito, l'opponente ricollegava il rapporto contrattuale dedotto in causa ad un semplice incarico di mediazione atipica, con compenso subordinato al buon esito dell'affare. Allegava, infine, un presunto accordo preesistente, in forza del quale qualsiasi importo relativo alle prestazioni professionali relative al progetto in divenire sarebbe stato corrisposto dall'acquirente del terreno, con conseguente responsabilità aggravata ex art. 96 c. 4 cpc in capo al creditore opposto che, consapevole di tali pattuizioni di segno contrario, avrebbe azionato ugualmente la procedura monitoria di recupero del credito.
In ogni caso, l'opponente allegava plurimi inadempimenti del professionista rispetto ad altri incarichi effettivamente intercorsi tra le parti, e saldati, con conseguente proposizione di domanda riconvenzionale a titolo restitutorio, a fronte della allegata risoluzione dei predetti mandati professionali.
Il signor concludeva, quindi, per sentir “[…] In via Parte_1 preliminare Rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si basa su prova scritta e di pronta soluzione.
Nel merito - Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente Sig. al Parte_1 geom. per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, CP_1 respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. - Inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente e, conseguentemente, condannare l'opposto alla restituzione dei pagamenti effettuati per € 12,566,61, o altra somma, minore o maggiore ritenuta di giustizia. In via
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2 subordinata Nella denegata ipotesi in cui venisse accertato e riconosciuto un diritto al compenso da parte dell'opposto ridurre l'importo a quanto effettivamente dovuto in base alle prove che verranno fornite di aver diligentemente svolto le prestazioni e/o eventualmente compensarlo con quanto ritenuto dovuto in base alla domanda riconvenzionale svolta. In ogni caso Con vittoria sulle spese legali e con ogni conseguente statuizione”.
Si costituiva in causa il EO. , il quale, ritenuto CP_1 preliminarmente non contestato lo svolgimento delle prestazioni professionali eseguite (essendosi l'opponente limitato a sottolineare lo svolgimento dell'opera a titolo gratuito), evidenziava, analogamente, che pur avendo il signor Pt_1
“reinterpretato” gli accordi in termini di mediazione atipica ed obbligazione di risultato, lo stesso avrebbe implicitamente riconosciuto la sussistenza del conferimento di incarico. Richiamata, quindi, la documentazione allegata alla domanda monitoria, con particolare riguardo alla scrittura privata del 22.11.2018 sottoscritta dall'opponente, contenente asseritamente un valido riconoscimento di debito circa i compensi del professionista, l'opposto ribadiva la sussistenza del conferimento di incarico in questione, dell'onerosità dello stesso e del conseguente proprio diritto ai compensi. Infine, il professionista eccepiva l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta, attesa la natura asseritamente strumentale e priva di qualsivoglia riscontro documentale dell'eccezione di inadempimento posta a fondamento della stessa.
La parte opposta rassegnava dunque le conclusioni che si riportano: “[…]
1.- in via preliminare accogliere l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1367/2019 (R.G. 3340/2019) ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ.; 2.- nel merito ed in via principale, rigettare l'opposizione e tutte le domande proposte da
in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto
Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto. 3.- in via subordinata ed alternativa, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento conseguito da dall'opera
Parte_1 professionale prestata dal EO. , e per l'effetto 4.- condannare e dichiarare CP_1 tenuto al pagamento in favore del EO. dell'indennizzo a
Parte_1 CP_1 quest'ultimo spettante ex art. 2041 cod. civ. da quantificarsi in misura corrispondente all'importo richiesto con il predetto decreto ingiuntivo n. 1367/2019 (R.G. 3340/2019) a titolo di compenso o da determinarsi in corso di causa o, comunque, di Giustizia;
5.- condannare al pagamento delle spese e compensi professionali del presente
Parte_1 giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. (v. ord. 09.03.2020), all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 21.12.2023.
Alla suddetta udienza, nell'interesse della parte opposta l'avvocato concludeva come di seguito: “ 1.- nel merito ed in via principale, rigettare l'opposizione
e tutte le domande proposte da in quanto inammissibili e/o infondate in Parte_1 fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e, quindi,
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3 accertare e dichiarare che è tenuto al pagamento dei compensi dovuti in Parte_1 relazione alle prestazioni d'opera professionale eseguiti dal EO. e CP_1 concretamente beneficiati dall'opponente; 2.- in via subordinata, accertare e dichiarare che
è tenuto al risarcimento ovvero all'indennizzo ai sensi dell'art. 1381 cod. Parte_1 civ., in favore del EO. in misura corrispondente all'importo richiesto con il CP_1 predetto decreto ingiuntivo n. 1367/2019 (R.G. 3340/2019) a titolo di compenso o da determinarsi in corso di causa o, comunque, di Giustizia;
3.- in via subordinata ed alternativa, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento conseguito da Parte_1 dall'opera professionale prestata dal EO. , e per l'effetto 4.- condannare
[...] CP_1
e dichiarare tenuto al pagamento in favore del EO. Parte_1 CP_1 dell'indennizzo a quest'ultimo spettante ex art. 2041 cod. civ. da quantificarsi in misura corrispondente all'importo richiesto con il predetto decreto ingiuntivo n. 1367/2019 (R.G.
3340/2019) a titolo di compenso o da determinarsi in corso di causa o, comunque, di
Giustizia; 5.- condannare al pagamento delle spese e compensi professionali Parte_1 del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
La parte opponente ometteva il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni.
***
1. Preliminarmente al merito, con riguardo alle richieste istruttorie, osserva il
Tribunale che, quanto a parte opponente, le stesse debbano intendersi rinunciate, a fronte della mancata precisazione delle relative conclusioni e quindi della mancata reiterazione delle richieste di prova (cfr. in tal senso, ex plurimiis, Cass. Civ., Sez.
VI, ord. del 2.3.2018, n. 5028, Cass. Civ. Sez. III, sent. 16886/16, Tribunale di
Palermo sent. n. 4778/2022).
In sede di precisazione delle conclusioni l'opposto signor ha CP_1 insistito per l'ammissione delle prove già articolate in atti.
Ritiene il Tribunale che le suddette conclusioni non possano essere accolte, non risultando sopravvenuti elementi per discostarsi da quanto già deciso con ordinanza resa a verbale dell'udienza cartolare in data 23.11.2020 nella misura in cui, come in tale sede anticipato, la presente controversia può essere integralmente trattata alla luce della documentazione prodotta, dell'intercorso contraddittorio, e delle difese articolate in sede di scritti difensivi conclusivi. Il tutto come emergerà specificamente dalla motivazione che segue.
2. Venendo dunque all'esame del merito, in punto di principi applicabili alla presente fattispecie sotto il profilo dell'onere della prova deve in primo luogo considerarsi che, a corollario del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., “la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (in tal senso si esprime, ex
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4 plurimiis, Tribunale di Roma, sent. n. 3966/2022 del 14-03-2022, nonché Tribunale di Roma, Sezione XVII Civile, Sentenza del 31/01/2018, nel richiamare precedenti di legittimità, fra cui, sent. Cass. 31.5.2007 n. 12765; sent. Cass. 24.11.2005 n. 24815; sent. Cass.
3.2.2006 n. 2421).
In quest'ottica, dunque, “[…] l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale” (cfr. ancora Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) con l'effetto che “parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. in tal senso Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34 e, da ultimo, Tribunale di Firenze,
III sez. civile, sent. 3304 del 13.11.2023).
Analogamente, in caso di domanda riconvenzionale sollevata, come nel caso di specie, da parte opponente, sempre a declinazione del generale principio ex art. 2697 c.c., “chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria, deve provare
l'esistenza e l'entità del credito. L'opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell'onus probandi, di attore, in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale” (in tal senso sent. Cass. 11/01/2017 n.
500).
3. Facendo applicazione dei suddetti principi, muovendo dal credito azionato dal professionista e tenuto conto che la difesa dell'opponente è incentrata sostanzialmente sulla gratuità o meno dello svolgimento di determinate prestazioni, ovvero sulla debenza delle rispettive competenze professionali ad opera di un terzo, appare innanzitutto documentalmente provata, oltre che incontestata anche ex art. 115 c.p.c., l'esistenza di un rapporto contrattuale intercorso tra le parti, nonché l'esecuzione, da parte del geometra , delle CP_1 relative prestazioni professionali, su cui poggia dunque validamente la pretesa avanzata in sede monitoria e da cui è scaturita la fattura per cui è stata dal
Tribunale emessa l'ingiunzione di pagamento.
Infatti, richiamato il regime dell'onere probatorio, come sopra delineato, e le mancate contestazioni, risulta documentalmente che l'attività professionale è stata commissionata dall'opponente (unitamente ad altri soggetti) al EO.
[...]
, che tale attività sia stata eseguita, nonché che la stessa abbia avuto ad CP_1 oggetto le allegate attività di progettazione e richiesta di tutte le necessarie autorizzazioni per la costruzione di un parcheggio nel territorio del Comune di
Porto Santo Stefano (Monte Argentario), come provato in sede di scrittura privata
22.11.2018 di conferimento dell'incarico, sottoscritta da (doc. n. 1 Parte_1 comparsa di costituzione opposto).
Assecondando in via prioritaria il dato letterale delle pattuizioni intercorse fra le parti (si rammenti, del resto, che “Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate e, solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art.
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5 1362 all'art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 cod. civ. all'art. 1371 cod. civ” – così sent. Cass. 20.5.2022 n.
16351), emerge manifestamente che tale scrittura qualifica espressamente, tra i vari soggetti coinvolti, l'odierno opponente come uno dei “Committenti” e l'opposto come “Professionista incaricato”, con ciò fugandosi ogni dubbio, anche a voler individuare la comune intenzione delle parti ex art. 1362 cc., nel configurare il rapporto in questione. Comune intenzione che è ricavabile, peraltro, anche alla luce di un'interpretazione congiunta, ex art. 1363 c.c., delle varie clausole che, poste in raffronto fra loro, senza dubbio offrono riscontro della volontà di configurare il rapporto dedotto dall'opposto: basti considerare, a titolo esemplificativo, che la scrittura, nella sezione dedicata alle modalità di pagamento, espressamente richiama l'“onorario”, il quale “comprende quanto dovuto al professionista per l'assolvimento dell'incarico, incluse le spese di studio strettamente necessarie ad esso”, nonché pone inequivocabilmente anche a carico del Sig.
(committente) l'obbligo di corrispondere al EO. un Parte_1 CP_1
“acconto per prestazioni professionali” di € 10.000, con bonifico da intestare allo studio del professionista, con ciò offrendo pronto riscontro del rapporto che le parti hanno voluto porre in essere (dato che l'acconto presuppone di per sé un successivo saldo di quelle che sono state effettivamente qualificate come
“prestazioni professionali”). L'allegazione contestuale al contratto di fattura quietanzata, comprovante l'avvenuto pagamento a monte, al EO. da CP_1 parte del Sig. di altra somma per “Prestazioni professionali: redazione di rilievo Pt_1 per frazionamento e perizia di stima” prodromiche all'incarico, cristallizza un contegno dell'opponente che non lascia spazio ad interpretazioni contrattuali incompatibili con l'effettiva intenzione delle parti di instaurare un contratto di prestazione d'opera intellettuale, con relative obbligazioni, anche di pagamento, da esso discendenti.
Oltretutto, nell'ambito della scrittura suddetta, le medesime parti davano atto, quindi ratificandola, della già avvenuta corretta esecuzione delle prestazioni professionali affidate al geometra, ovvero l'attività necessaria “per la realizzazione di un parcheggio a raso in via Panoramica di Porto S. Stefano, per il quale sono stati ottenuti tutti i pareri favorevoli degli enti preposti” e precisamente “autorizzazione Paesaggistica
n. 24/2018 del 14.02.2018 per la realizzazione di posti auto a raso”, come risulta anche dalla corrispondente autorizzazione versata in atti (doc. n. 2 comparsa di costituzione), nonché “Calcolo del Costo di Costruzione pari ad € 42.769,38 trasmesso al committente con protocollo n. 13156 del 1.06.208”, anch'essa documentata (doc. n. 3 comparsa di costituzione). Documentazione amministrativa conseguita dal EO.
, che seppur formalmente intestata all'altro co-debitore CP_1 CP_2
è riconducibile anche all'opponente a fronte della delega rilasciata al Sig. CP_2 anche dal Sig. esattamente al fine di consentire l'utile Parte_1 espletamento dell'attività oggetto dell'incarico conferito al EO. CP_1
(doc. n. 4 comparsa di costituzione).
Alla luce di tutto quanto sin qui riscontrato non può dubitarsi dell'intenzione delle parti committenti di conferire al professionista l'incarico di cui si tratta.
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6 4. Ciò rilevato quanto all'esistenza dell'incarico professionale, nonché all'avvenuto corretto adempimento delle prestazioni del professionista
(circostanza peraltro non oggetto di idonea contestazione), unico oggetto di residua indagine risulta essere il presunto accordo concernente il pagamento da parte di un terzo, che l'odierno attore interpone quale possibile fatto impeditivo/estintivo del diritto validamente azionato dall'opposto.
In proposito – e sempre nella logica di interpretazione contrattuale secondo le norme già richiamate (artt. 1362 e ss. C.c.) – deve essere sottolineato che nella scrittura privata contenente il conferimento di incarico è riscontrabile una clausola che espressamente prevede che “La restante somma di € 43.000,00 […] verrà versata allo studio in intestazione dalla parte acquirente al momento della stipula dell'atto di compravendita figurante nell'opzione di acquisto firmata dalle parti in data 21.11.2018”.
Da tale importo totale di € 43.000,00, ripartito pro quota con gli altri co-debitori, si ricaverebbe il quantum azionato in via monitoria da versarsi ad opera dell'odierno opponente nella misura di € 12.810,00 comprensivo, come pattuito dalle parti (art. 3 scrittura), anche degli accessori di legge (cassa previdenza e IVA).
Secondo la prospettazione offerta dall'opponente, proprio la lettura della pattuizione anzidetta – in base alla ricostruzione allegata in sede di opposizione ed in coordinamento con la complessiva dinamica di operazioni contrattuali compiute dalle parti, con particolare riguardo al contratto di opzione stipulato, tra gli altri, proprio da e la – implicherebbe in realtà che lo Parte_1 CP_3 stesso nulla dovrebbe corrispondere al professionista, Parte_1 prevedendosi, viceversa, il pagamento dei compensi da parte di un terzo e, specificamente, del terzo acquirente individuato in base al predetto contratto di opzione. Ne conseguirebbe il diritto del geometra ad ottenere il pagamento non dal signor in quanto i relativi compensi avrebbero dovuto, in realtà, come Pt_1 concordato, essere richiesti, a seguito dell'esercizio del predetto diritto d'opzione d'acquisto, alla stessa ovvero, eventualmente, al terzo da quest'ultima CP_3 designato quale effettivo acquirente e beneficiario della medesima opzione. Ciò è quanto emergerebbe anche dal detto contratto di opzione (v. doc. n. 10 alla II^ memoria depositata nell'interesse della parte opposta), ove si specifica che “restano esclusi gli oneri professionali ed urbanistici riferiti al progetto in essere e che dovranno pertanto essere accollati alla Parte opzionaria (ndr. nel caso di conclusione CP_3 dell'operazione”.
Con riguardo all'esame di tale pattuizione, ritiene il Tribunale che occorra innanzitutto precisare quanto segue alla luce dell'esame complessivo delle difese e della documentazione in atti, in funzione delle confuse e non sempre formalizzate o perfezionate dinamiche negoziali poste in essere dalle parti.
In particolare, l'esame complessivo delle pattuizioni intercorse non consente di sostenere che il EO. abbia inteso operare, fatta esclusione per gli acconti CP_1 già percepiti, in un regime in cui la regola sarebbe stata costituita dalla gratuità
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7 delle prestazioni per la residua somma dovuta (€ 43.000 oltre accessori) e l'eccezione, invece, sarebbe consistita nel pagamento da parte del terzo, solo in caso di realizzazione della presunta condizione sospensiva di compiuto perfezionamento dell'affare oggetto dell'opzione.
La riferita prospettiva si evince dalla corposa documentazione e corrispondenza allegate agli atti, come anche richiamate nella sentenza già pronunciata da questo
Tribunale (sent. n. 907/2021 Tribunale di Livorno) e prodotta dalla difesa del signor per esser relativa alla medesima ed identica fattispecie (vedi CP_1 deposito del 17.11.2021). Da tale documentazione emerge che le parti avevano ben chiara la sussistenza di un obbligo di remunerazione del professionista, dell'esistenza di una parcella per le prestazioni rese, comunque emessa a prescindere dal perfezionamento dell'opzione e la loro attenzione alla necessità di riallocare tali competenze nel bilancio dell'intera operazione, con altri e diversi accordi, del tutto incompatibili con una radicale esclusione a monte del diritto al compenso del EO. . CP_1
Dal quadro istruttorio che si delinea, invero, emergono due binari paralleli alternativi nessuno dei quali presuppone la possibile gratuità delle competenze.
4.1. Da un lato, infatti, fra le parti appaiono essere intercorsi accordi per cui le prestazioni professionali avrebbero potuto essere retribuite mediante riconoscimento al EO. di una corrispondente quota societaria, pari CP_1 all'effettivo valore dell'opera prestata, nell'ambito dell'operazione commerciale- immobiliare tra di essi prefigurata. La prospettiva della costituzione di una società per il cui tramite si sarebbero dovute saldare le spettanze del professionista è documentata dalla stessa parte opponente, ove nel proprio doc. n. 15 Parte_1 CP afferma: “Ciao , sto aspettando da giorni che tu mi comunichi la tua quota di
[...] partecipazione a , hai forse cambiato idea? C'è qualche problema? Ho Parte_2 bisogno di saperlo entro stasera perché domani ho un appuntamento con gli altri soci. Mi devi comunicare anche i costi di progettazione” (messaggio di del Parte_1
3.5.2018, cfr. doc. n. 15, pag. 6); “Sei in grado di farmi sapere la tua quota di partecipazione nella società?” (messaggio di del 6.5.2018); “Faccio il Parte_1 conteggio parcella ad oggi… E quella che verrà dopo e te la invio in proporzione alla percentuale” (messaggio di del 7.5.2018 cfr. doc. n. 15, pag. 6); “La la CP_1 Pt_3 pagherà la società. È importante conoscere la tua quota di partecipazione alla società”
(messaggio di del 7.5.2018, cfr. doc. n. 15, pag. 6). Inoltre, nel doc. Parte_1
n. 16 ancora allegato dall'opponente si legge: “Vorrei capire i passaggi per la costituzione della società, l'acquisizione del terreno e soprattutto chi saranno gli altri soci che entreranno a far parte dell'operazione”: trattasi di una e-mail dell'8.5.2018 del
EO. con cui quest'ultimo ha trasmesso prospetti di liquidazione CP_1 dei propri compensi professionali relativi all'incarico “per la progettazione di un parcheggio a Raso in via Panoramica di Porto S. Stefano frazione del Comune di Monte
Argentario”.
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8 4.2. Dall'altro lato, in parallelo al quadro anzidetto, vi è la già individuata pattuizione di cui alla scrittura richiamata, concernente la possibilità di caricare i compensi sul potenziale terzo acquirente, in caso di realizzazione dell'opzione e dell'affare conseguente.
4.3. Orbene, in nessuna delle due alternative il EO. avrebbe svolto CP_1 prestazioni senza compenso, risultando sul punto la piena consapevolezza delle parti. La stessa “liberatoria della fattura” 21.01.2017 – dalla quale, secondo la prospettazione difensiva dell'opponente, dovrebbe evincersi la concreta rinuncia del professionista ai compensi (“[…] vi scrivo la presente per confermarvi che la fattura inviata ad e è da ritenersi nulla CP_2 Parte_1 CP_4 Parte_4 nei vostri confronti, quindi non dovete nulla allo studio mittente, vista l'azione promossa ieri e concordata presso il mio studio con Voi e l'avv. Spada. La predetta pertanto verrà inserita nella mediazione in modo che se dovesse andare male qualcosa nella transazione oltre a corrispondere l'incremento di valore dovranno corrispondere anche la mia parcella che viene ricalcolata ed allegata in base al requisito di legge previsto”) – deve essere in effetti letta, secondo il Tribunale, nel contesto complessivo degli accordi intercorsi fra le parti, nell'ottica del superamento dell'impasse dell'operazione immobiliare, quale presupposto logico-giuridico della successiva “riconversione-ricollocazione alternativa” dei compensi del professionista, sempre tuttavia dati per spettanti: in sostanza, una provvisoria rinuncia a richiedere il pagamento, fermo restando il diritto al compenso nei loro confronti vantato, da inserire nella logica degli altri accordi in essere, in funzione del buon esito dell'operazione immobiliare. Come anche già accertato da questo Tribunale (sent. n. 907/2021), infatti, nel vagliare già gli accordi intercorsi fra le parti del presente giudizio, “la rinuncia alla richiesta di pagamento, quindi, non appare interpretabile quale rinuncia al compenso, ma è collegata al fatto che nelle more erano incorsi accordi che avevano apparentemente fatto superare la situazione di stallo che stava impedendo di portare a termine l'operazione immobiliare. In altre parole, dal contenuto delle missive pare evincersi che il geom. aveva richiesto CP_1 il pagamento ritenendo che l'operazione immobiliare non sarebbe stata portata avanti, salvo
a ritirarla una volta che le prospettive di completamento sono tornate concrete”.
4.4. Ciò posto, è emerso che le parti si erano, dunque, accordate trovando, nell'iter negoziale della complessa operazione, due strade alternative (di cui non rileva in questa sede comprendere la prevalenza, a fronte dell'esito negativo di entrambe) per la possibile remunerazione del professionista, in ogni caso dovuta: consentire allo stesso la partecipazione societaria oppure, in alternativa, il pagamento dei compensi ad opera del terzo, configurandosi a tutti gli effetti, da un lato una modalità di estinzione dell'obbligazione diversa dall'adempimento, come una sorta di datio in solutum ex art. 1197 c.c. in forma di quote societarie;
dall'altro lato, predisponendo una promessa di pagamento del fatto del terzo ex art. 1381 c.c..
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9 4.4.1. Da ciò discende che, nel primo caso, pacifica la mancata costituzione societaria a cui il EO. avrebbe dovuto partecipare, difettando CP_1
l'esecuzione c.d. liberatoria della prestazione in luogo dell'adempimento, sopravvive in essere l'obbligo di adempimento della prestazione originaria
(pagamento della fattura), a maggior ragione a fronte dell'esatta esecuzione della corrispettiva prestazione del professionista. Infatti, finché la diversa prestazione non viene eseguita il debitore rimane tenuto anche a quella originale, circostanza che distingue la datio in solutum dalla novazione (1230 c.c.), con la quale le parti sostituiscono la prestazione iniziale con un'altra, l'unica dovuta, non sussistente nel caso di specie, alla luce dei sopradescritti rapporti.
4.4.2. Nel secondo caso, il mancato perfezionamento dell'operazione oggetto di opzione (per essere dunque rimasto l'accordo di opzione svuotato di efficacia a fronte della previsione di cui a pag. 3: “la presente scrittura di opzione esclusiva decade ove: - non venisse esercitato nei termini suddetti il diritto di opzione da parte della CP_3
[…] – le condizioni contrassegnate dalle lettere a) e b) non si verifichino entro la data della scadenza della presente opzione), e quindi il mancato originarsi in capo alla CP_3 ovvero ad altro terzo dell'obbligo di corresponsione dei compensi dovuti al EO.
, si traduce in un mancato assolvimento dell'obbligo di procurare la CP_1 prestazione del terzo, dovendosi applicare l'art. 1381 cod. civ., a mente del quale:
“Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso”.
Da ciò discende che l'individuazione dell'indennizzazione dovuta al creditore opposto – per responsabilità che in questo, come nell'altro procedimento parallelo (v. sent. cit. nel proc. Rg 4351/2019 – Dr. Nicoletti), incombe sull'opponente in concorso con gli altri co-debitori per non essersi, tutti consapevoli pienamente delle spettanze del EO. alla data della CP_1 scrittura, adeguatamente attivati per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'accordo di opzione dagli stessi stipulato – è coerentemente quantificata dal
Tribunale nella misura della somma spettante originariamente al professionista a titolo di compensi, a titolo di vero e proprio lucro cessante, ripartita proporzionalmente alla quota gravante sul Sig. come da fattura verso lo Pt_1 stesso emessa.
Del resto, il mancato perfezionamento dell'operazione d'acquisto prospettata nel contratto d'opzione, stipulato tra e la Parte_1 CP_3 non può andare certo a pregiudizio delle ragioni creditorie del EO.
[...]
, essendo effetto di un contratto ad esso estraneo (con ogni conseguenza ai CP_1 sensi dell'art. 1372 c.c.) e rimasto privo di seguito per colpa dell'odierno opponente che, da un lato non si è prodigato per il raggiungimento dell'obiettivo, dall'altro, unitamente agli altri co-debitori, ha beneficiato delle prestazioni del professionista, seppur poi l'operazione non sia andata a buon fine, sussistendo dunque l'obbligo di remunerarlo a prescindere del risultato, trattandosi di obbligazione di mezzi.
n. r.g. 4184/2019
10 L'anzidetta ricostruzione e qualificazione dei rapporti fra le parti, dunque, declinando il regime dell'onere della prova sopra richiamato, esclude l'esistenza di un valido fatto impeditivo-estintivo idoneo a paralizzare la pretesa del creditore, acclaratasi in definitiva la sussistenza di una sorta di “riespansione”
e quindi “ricaduta” in capo ai committenti originari degli obblighi di corresponsione delle prestazioni (pacificamente eseguite) del professionista, su incarico dagli stessi conferito.
Ragion per cui l'opposizione spiegata merita di essere rigettata, con conseguente conferma del d.i. opposto.
5. Analogamente meritevole di rigetto, per difetto di qualsivoglia supporto istruttorio-documentale, appare la riconvenzionale spiegata dal signor non avendo parte opponente minimamente assolto all'onere probatorio (cfr. Pt_1 sent. Cass. n. 500/ 2017 cit.) su di essa incombente circa i “conferimenti di incarichi realmente avvenuti” (pag. 21 opposizione), in cui il EO. avrebbe “invece CP_1 tenuto un comportamento del tutto contrario alla buona fede e correttezza professionale” e rispetto ai quali avrebbe perfezionato plurimi inadempimenti (neppure descritti), fra cui la violazione degli “obblighi informativi e di comunicazione/consegna di documentazione gravanti sul professionista derivanti da precise regole deontologiche, oltre che dai principi generali regolanti i rapporti fra privati nel diritto civile”. Le allegazioni sul punto appaiono del tutto generiche e, finanche, quasi giustapposte – basti osservare che non sono neppure allegate fatture o prove documentali di pagamento dei corrispettivi versati dal Sig. e che in questa sede dovrebbero Pt_1 essere restituiti, né è offerta prova di diffide o lettere di messa in mora anteriori al decreto ingiuntivo – al mero fine di contrastare residualmente, in termini verosimilmente compensativi, l'azione monitoria proposta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, tenendo conto, ai sensi dell'art. 4 d.m. cit., dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate oltre che dell'effettivo valore del decisum nell'ambito dello scaglione applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti Parte_1 di per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il d.i. CP_1
n. 1183/2019 iscritto al RG. n. 3225/2019 del Tribunale di Livorno, che acquista, ex art. 653 c.p.c, definitiva efficacia esecutiva;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1
; CP_1
n. r.g. 4184/2019
11 3) condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio di opposizione in favore di , spese che si liquidano in euro CP_1
900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro
1600,00 per la fase istruttoria ed euro 1700,00 per la fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno, in data 3.4.2024.
Il Giudice (dott.ssa Nicoletta Marino)
n. r.g. 4184/2019
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Marino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4184/2019 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VEZZONI VALERIO e dell'avv.
OPPONENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CP_1 C.F._2
VARIOLI PIETRASANTA FRANKLIN ) VIA FILIPPO C.F._3
CORRIDONI 25 00195 ROMA;
OPPOSTO
con OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale - Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1183/2019 (RG n. 3225/2019)
La parte opposta ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza “cartolare” del 21.12.2023 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche a decorrere dalla data di comunicazione del verbale, avvenuta in pari data.
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in causa il Parte_1 geometra opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1183/2019 emesso dal CP_1
Tribunale di Livorno nei propri confronti - ad istanza del professionista - nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 3225/2019. Col provvedimento monitorio veniva ingiunto al sig. il pagamento della somma di € 12.810,00, Pt_1 oltre interessi legali, spese ed accessori della procedura monitoria, a fronte del mancato pagamento dell'importo suddetto quale risultante da fattura n. 22/2019
n. r.g. 4184/2019
1 del 28.6.2019, emessa dal EO. in conseguenza di prestazioni CP_1 professionali dallo stesso eseguite in relazione alla progettazione e richiesta di tutte le necessarie autorizzazioni per la costruzione di un parcheggio nel Org_1
[... Porto Santo Stefano (Monte Argentario) in forza di mandato professionale asseritamente conferito dall'odierno opponente.
Diversamente e dettagliatamente prospettando i rapporti intercorsi tra le parti, l'opponente contestava in fatto e in diritto la domanda monitoria eccependo l'insussistenza di alcun titolo da porsi a fondamento del pagamento richiesto. In particolare, il signor eccepiva l'insussistenza di prova (a carico dell'opposto) Pt_1 dell'intervenuto conferimento dell'incarico, mai perfezionato, così come della relativa attività professionale svolta;
rilevava, altresì, l'opponente che, nell'ambito del quadro complessivo dell'intero progetto, il EO. non avrebbe agito CP_1 in virtù di un rapporto di committenza, bensì a titolo personale, per cointeressenza, quale vero e proprio partner imprenditoriale dell'intera operazione, con l'effetto che lo stesso non avrebbe in realtà avuto diritto ad alcuna retribuzione per l'attività svolta nel proprio esclusivo interesse;
inoltre, l'attore evidenziava il carattere di risultato (e non di mezzi) dell'obbligazione pattuita e che, a fronte dell'intercorso recesso del Sig. e del mancato raggiungimento del risultato Pt_1 utile auspicato - anche in ragione della mancata realizzazione della condizione
(vendita del terreno) cui era subordinato il diritto al compenso del professionista -, quest'ultimo non avrebbe potuto pretendere alcunché.
Sulla scorta di quanto così ricostruito, l'opponente ricollegava il rapporto contrattuale dedotto in causa ad un semplice incarico di mediazione atipica, con compenso subordinato al buon esito dell'affare. Allegava, infine, un presunto accordo preesistente, in forza del quale qualsiasi importo relativo alle prestazioni professionali relative al progetto in divenire sarebbe stato corrisposto dall'acquirente del terreno, con conseguente responsabilità aggravata ex art. 96 c. 4 cpc in capo al creditore opposto che, consapevole di tali pattuizioni di segno contrario, avrebbe azionato ugualmente la procedura monitoria di recupero del credito.
In ogni caso, l'opponente allegava plurimi inadempimenti del professionista rispetto ad altri incarichi effettivamente intercorsi tra le parti, e saldati, con conseguente proposizione di domanda riconvenzionale a titolo restitutorio, a fronte della allegata risoluzione dei predetti mandati professionali.
Il signor concludeva, quindi, per sentir “[…] In via Parte_1 preliminare Rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si basa su prova scritta e di pronta soluzione.
Nel merito - Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente Sig. al Parte_1 geom. per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, CP_1 respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. - Inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente e, conseguentemente, condannare l'opposto alla restituzione dei pagamenti effettuati per € 12,566,61, o altra somma, minore o maggiore ritenuta di giustizia. In via
n. r.g. 4184/2019
2 subordinata Nella denegata ipotesi in cui venisse accertato e riconosciuto un diritto al compenso da parte dell'opposto ridurre l'importo a quanto effettivamente dovuto in base alle prove che verranno fornite di aver diligentemente svolto le prestazioni e/o eventualmente compensarlo con quanto ritenuto dovuto in base alla domanda riconvenzionale svolta. In ogni caso Con vittoria sulle spese legali e con ogni conseguente statuizione”.
Si costituiva in causa il EO. , il quale, ritenuto CP_1 preliminarmente non contestato lo svolgimento delle prestazioni professionali eseguite (essendosi l'opponente limitato a sottolineare lo svolgimento dell'opera a titolo gratuito), evidenziava, analogamente, che pur avendo il signor Pt_1
“reinterpretato” gli accordi in termini di mediazione atipica ed obbligazione di risultato, lo stesso avrebbe implicitamente riconosciuto la sussistenza del conferimento di incarico. Richiamata, quindi, la documentazione allegata alla domanda monitoria, con particolare riguardo alla scrittura privata del 22.11.2018 sottoscritta dall'opponente, contenente asseritamente un valido riconoscimento di debito circa i compensi del professionista, l'opposto ribadiva la sussistenza del conferimento di incarico in questione, dell'onerosità dello stesso e del conseguente proprio diritto ai compensi. Infine, il professionista eccepiva l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta, attesa la natura asseritamente strumentale e priva di qualsivoglia riscontro documentale dell'eccezione di inadempimento posta a fondamento della stessa.
La parte opposta rassegnava dunque le conclusioni che si riportano: “[…]
1.- in via preliminare accogliere l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1367/2019 (R.G. 3340/2019) ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ.; 2.- nel merito ed in via principale, rigettare l'opposizione e tutte le domande proposte da
in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto
Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto. 3.- in via subordinata ed alternativa, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento conseguito da dall'opera
Parte_1 professionale prestata dal EO. , e per l'effetto 4.- condannare e dichiarare CP_1 tenuto al pagamento in favore del EO. dell'indennizzo a
Parte_1 CP_1 quest'ultimo spettante ex art. 2041 cod. civ. da quantificarsi in misura corrispondente all'importo richiesto con il predetto decreto ingiuntivo n. 1367/2019 (R.G. 3340/2019) a titolo di compenso o da determinarsi in corso di causa o, comunque, di Giustizia;
5.- condannare al pagamento delle spese e compensi professionali del presente
Parte_1 giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. (v. ord. 09.03.2020), all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 21.12.2023.
Alla suddetta udienza, nell'interesse della parte opposta l'avvocato concludeva come di seguito: “ 1.- nel merito ed in via principale, rigettare l'opposizione
e tutte le domande proposte da in quanto inammissibili e/o infondate in Parte_1 fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e, quindi,
n. r.g. 4184/2019
3 accertare e dichiarare che è tenuto al pagamento dei compensi dovuti in Parte_1 relazione alle prestazioni d'opera professionale eseguiti dal EO. e CP_1 concretamente beneficiati dall'opponente; 2.- in via subordinata, accertare e dichiarare che
è tenuto al risarcimento ovvero all'indennizzo ai sensi dell'art. 1381 cod. Parte_1 civ., in favore del EO. in misura corrispondente all'importo richiesto con il CP_1 predetto decreto ingiuntivo n. 1367/2019 (R.G. 3340/2019) a titolo di compenso o da determinarsi in corso di causa o, comunque, di Giustizia;
3.- in via subordinata ed alternativa, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento conseguito da Parte_1 dall'opera professionale prestata dal EO. , e per l'effetto 4.- condannare
[...] CP_1
e dichiarare tenuto al pagamento in favore del EO. Parte_1 CP_1 dell'indennizzo a quest'ultimo spettante ex art. 2041 cod. civ. da quantificarsi in misura corrispondente all'importo richiesto con il predetto decreto ingiuntivo n. 1367/2019 (R.G.
3340/2019) a titolo di compenso o da determinarsi in corso di causa o, comunque, di
Giustizia; 5.- condannare al pagamento delle spese e compensi professionali Parte_1 del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
La parte opponente ometteva il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni.
***
1. Preliminarmente al merito, con riguardo alle richieste istruttorie, osserva il
Tribunale che, quanto a parte opponente, le stesse debbano intendersi rinunciate, a fronte della mancata precisazione delle relative conclusioni e quindi della mancata reiterazione delle richieste di prova (cfr. in tal senso, ex plurimiis, Cass. Civ., Sez.
VI, ord. del 2.3.2018, n. 5028, Cass. Civ. Sez. III, sent. 16886/16, Tribunale di
Palermo sent. n. 4778/2022).
In sede di precisazione delle conclusioni l'opposto signor ha CP_1 insistito per l'ammissione delle prove già articolate in atti.
Ritiene il Tribunale che le suddette conclusioni non possano essere accolte, non risultando sopravvenuti elementi per discostarsi da quanto già deciso con ordinanza resa a verbale dell'udienza cartolare in data 23.11.2020 nella misura in cui, come in tale sede anticipato, la presente controversia può essere integralmente trattata alla luce della documentazione prodotta, dell'intercorso contraddittorio, e delle difese articolate in sede di scritti difensivi conclusivi. Il tutto come emergerà specificamente dalla motivazione che segue.
2. Venendo dunque all'esame del merito, in punto di principi applicabili alla presente fattispecie sotto il profilo dell'onere della prova deve in primo luogo considerarsi che, a corollario del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., “la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (in tal senso si esprime, ex
n. r.g. 4184/2019
4 plurimiis, Tribunale di Roma, sent. n. 3966/2022 del 14-03-2022, nonché Tribunale di Roma, Sezione XVII Civile, Sentenza del 31/01/2018, nel richiamare precedenti di legittimità, fra cui, sent. Cass. 31.5.2007 n. 12765; sent. Cass. 24.11.2005 n. 24815; sent. Cass.
3.2.2006 n. 2421).
In quest'ottica, dunque, “[…] l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale” (cfr. ancora Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) con l'effetto che “parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. in tal senso Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34 e, da ultimo, Tribunale di Firenze,
III sez. civile, sent. 3304 del 13.11.2023).
Analogamente, in caso di domanda riconvenzionale sollevata, come nel caso di specie, da parte opponente, sempre a declinazione del generale principio ex art. 2697 c.c., “chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria, deve provare
l'esistenza e l'entità del credito. L'opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell'onus probandi, di attore, in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale” (in tal senso sent. Cass. 11/01/2017 n.
500).
3. Facendo applicazione dei suddetti principi, muovendo dal credito azionato dal professionista e tenuto conto che la difesa dell'opponente è incentrata sostanzialmente sulla gratuità o meno dello svolgimento di determinate prestazioni, ovvero sulla debenza delle rispettive competenze professionali ad opera di un terzo, appare innanzitutto documentalmente provata, oltre che incontestata anche ex art. 115 c.p.c., l'esistenza di un rapporto contrattuale intercorso tra le parti, nonché l'esecuzione, da parte del geometra , delle CP_1 relative prestazioni professionali, su cui poggia dunque validamente la pretesa avanzata in sede monitoria e da cui è scaturita la fattura per cui è stata dal
Tribunale emessa l'ingiunzione di pagamento.
Infatti, richiamato il regime dell'onere probatorio, come sopra delineato, e le mancate contestazioni, risulta documentalmente che l'attività professionale è stata commissionata dall'opponente (unitamente ad altri soggetti) al EO.
[...]
, che tale attività sia stata eseguita, nonché che la stessa abbia avuto ad CP_1 oggetto le allegate attività di progettazione e richiesta di tutte le necessarie autorizzazioni per la costruzione di un parcheggio nel territorio del Comune di
Porto Santo Stefano (Monte Argentario), come provato in sede di scrittura privata
22.11.2018 di conferimento dell'incarico, sottoscritta da (doc. n. 1 Parte_1 comparsa di costituzione opposto).
Assecondando in via prioritaria il dato letterale delle pattuizioni intercorse fra le parti (si rammenti, del resto, che “Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate e, solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art.
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5 1362 all'art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 cod. civ. all'art. 1371 cod. civ” – così sent. Cass. 20.5.2022 n.
16351), emerge manifestamente che tale scrittura qualifica espressamente, tra i vari soggetti coinvolti, l'odierno opponente come uno dei “Committenti” e l'opposto come “Professionista incaricato”, con ciò fugandosi ogni dubbio, anche a voler individuare la comune intenzione delle parti ex art. 1362 cc., nel configurare il rapporto in questione. Comune intenzione che è ricavabile, peraltro, anche alla luce di un'interpretazione congiunta, ex art. 1363 c.c., delle varie clausole che, poste in raffronto fra loro, senza dubbio offrono riscontro della volontà di configurare il rapporto dedotto dall'opposto: basti considerare, a titolo esemplificativo, che la scrittura, nella sezione dedicata alle modalità di pagamento, espressamente richiama l'“onorario”, il quale “comprende quanto dovuto al professionista per l'assolvimento dell'incarico, incluse le spese di studio strettamente necessarie ad esso”, nonché pone inequivocabilmente anche a carico del Sig.
(committente) l'obbligo di corrispondere al EO. un Parte_1 CP_1
“acconto per prestazioni professionali” di € 10.000, con bonifico da intestare allo studio del professionista, con ciò offrendo pronto riscontro del rapporto che le parti hanno voluto porre in essere (dato che l'acconto presuppone di per sé un successivo saldo di quelle che sono state effettivamente qualificate come
“prestazioni professionali”). L'allegazione contestuale al contratto di fattura quietanzata, comprovante l'avvenuto pagamento a monte, al EO. da CP_1 parte del Sig. di altra somma per “Prestazioni professionali: redazione di rilievo Pt_1 per frazionamento e perizia di stima” prodromiche all'incarico, cristallizza un contegno dell'opponente che non lascia spazio ad interpretazioni contrattuali incompatibili con l'effettiva intenzione delle parti di instaurare un contratto di prestazione d'opera intellettuale, con relative obbligazioni, anche di pagamento, da esso discendenti.
Oltretutto, nell'ambito della scrittura suddetta, le medesime parti davano atto, quindi ratificandola, della già avvenuta corretta esecuzione delle prestazioni professionali affidate al geometra, ovvero l'attività necessaria “per la realizzazione di un parcheggio a raso in via Panoramica di Porto S. Stefano, per il quale sono stati ottenuti tutti i pareri favorevoli degli enti preposti” e precisamente “autorizzazione Paesaggistica
n. 24/2018 del 14.02.2018 per la realizzazione di posti auto a raso”, come risulta anche dalla corrispondente autorizzazione versata in atti (doc. n. 2 comparsa di costituzione), nonché “Calcolo del Costo di Costruzione pari ad € 42.769,38 trasmesso al committente con protocollo n. 13156 del 1.06.208”, anch'essa documentata (doc. n. 3 comparsa di costituzione). Documentazione amministrativa conseguita dal EO.
, che seppur formalmente intestata all'altro co-debitore CP_1 CP_2
è riconducibile anche all'opponente a fronte della delega rilasciata al Sig. CP_2 anche dal Sig. esattamente al fine di consentire l'utile Parte_1 espletamento dell'attività oggetto dell'incarico conferito al EO. CP_1
(doc. n. 4 comparsa di costituzione).
Alla luce di tutto quanto sin qui riscontrato non può dubitarsi dell'intenzione delle parti committenti di conferire al professionista l'incarico di cui si tratta.
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6 4. Ciò rilevato quanto all'esistenza dell'incarico professionale, nonché all'avvenuto corretto adempimento delle prestazioni del professionista
(circostanza peraltro non oggetto di idonea contestazione), unico oggetto di residua indagine risulta essere il presunto accordo concernente il pagamento da parte di un terzo, che l'odierno attore interpone quale possibile fatto impeditivo/estintivo del diritto validamente azionato dall'opposto.
In proposito – e sempre nella logica di interpretazione contrattuale secondo le norme già richiamate (artt. 1362 e ss. C.c.) – deve essere sottolineato che nella scrittura privata contenente il conferimento di incarico è riscontrabile una clausola che espressamente prevede che “La restante somma di € 43.000,00 […] verrà versata allo studio in intestazione dalla parte acquirente al momento della stipula dell'atto di compravendita figurante nell'opzione di acquisto firmata dalle parti in data 21.11.2018”.
Da tale importo totale di € 43.000,00, ripartito pro quota con gli altri co-debitori, si ricaverebbe il quantum azionato in via monitoria da versarsi ad opera dell'odierno opponente nella misura di € 12.810,00 comprensivo, come pattuito dalle parti (art. 3 scrittura), anche degli accessori di legge (cassa previdenza e IVA).
Secondo la prospettazione offerta dall'opponente, proprio la lettura della pattuizione anzidetta – in base alla ricostruzione allegata in sede di opposizione ed in coordinamento con la complessiva dinamica di operazioni contrattuali compiute dalle parti, con particolare riguardo al contratto di opzione stipulato, tra gli altri, proprio da e la – implicherebbe in realtà che lo Parte_1 CP_3 stesso nulla dovrebbe corrispondere al professionista, Parte_1 prevedendosi, viceversa, il pagamento dei compensi da parte di un terzo e, specificamente, del terzo acquirente individuato in base al predetto contratto di opzione. Ne conseguirebbe il diritto del geometra ad ottenere il pagamento non dal signor in quanto i relativi compensi avrebbero dovuto, in realtà, come Pt_1 concordato, essere richiesti, a seguito dell'esercizio del predetto diritto d'opzione d'acquisto, alla stessa ovvero, eventualmente, al terzo da quest'ultima CP_3 designato quale effettivo acquirente e beneficiario della medesima opzione. Ciò è quanto emergerebbe anche dal detto contratto di opzione (v. doc. n. 10 alla II^ memoria depositata nell'interesse della parte opposta), ove si specifica che “restano esclusi gli oneri professionali ed urbanistici riferiti al progetto in essere e che dovranno pertanto essere accollati alla Parte opzionaria (ndr. nel caso di conclusione CP_3 dell'operazione”.
Con riguardo all'esame di tale pattuizione, ritiene il Tribunale che occorra innanzitutto precisare quanto segue alla luce dell'esame complessivo delle difese e della documentazione in atti, in funzione delle confuse e non sempre formalizzate o perfezionate dinamiche negoziali poste in essere dalle parti.
In particolare, l'esame complessivo delle pattuizioni intercorse non consente di sostenere che il EO. abbia inteso operare, fatta esclusione per gli acconti CP_1 già percepiti, in un regime in cui la regola sarebbe stata costituita dalla gratuità
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7 delle prestazioni per la residua somma dovuta (€ 43.000 oltre accessori) e l'eccezione, invece, sarebbe consistita nel pagamento da parte del terzo, solo in caso di realizzazione della presunta condizione sospensiva di compiuto perfezionamento dell'affare oggetto dell'opzione.
La riferita prospettiva si evince dalla corposa documentazione e corrispondenza allegate agli atti, come anche richiamate nella sentenza già pronunciata da questo
Tribunale (sent. n. 907/2021 Tribunale di Livorno) e prodotta dalla difesa del signor per esser relativa alla medesima ed identica fattispecie (vedi CP_1 deposito del 17.11.2021). Da tale documentazione emerge che le parti avevano ben chiara la sussistenza di un obbligo di remunerazione del professionista, dell'esistenza di una parcella per le prestazioni rese, comunque emessa a prescindere dal perfezionamento dell'opzione e la loro attenzione alla necessità di riallocare tali competenze nel bilancio dell'intera operazione, con altri e diversi accordi, del tutto incompatibili con una radicale esclusione a monte del diritto al compenso del EO. . CP_1
Dal quadro istruttorio che si delinea, invero, emergono due binari paralleli alternativi nessuno dei quali presuppone la possibile gratuità delle competenze.
4.1. Da un lato, infatti, fra le parti appaiono essere intercorsi accordi per cui le prestazioni professionali avrebbero potuto essere retribuite mediante riconoscimento al EO. di una corrispondente quota societaria, pari CP_1 all'effettivo valore dell'opera prestata, nell'ambito dell'operazione commerciale- immobiliare tra di essi prefigurata. La prospettiva della costituzione di una società per il cui tramite si sarebbero dovute saldare le spettanze del professionista è documentata dalla stessa parte opponente, ove nel proprio doc. n. 15 Parte_1 CP afferma: “Ciao , sto aspettando da giorni che tu mi comunichi la tua quota di
[...] partecipazione a , hai forse cambiato idea? C'è qualche problema? Ho Parte_2 bisogno di saperlo entro stasera perché domani ho un appuntamento con gli altri soci. Mi devi comunicare anche i costi di progettazione” (messaggio di del Parte_1
3.5.2018, cfr. doc. n. 15, pag. 6); “Sei in grado di farmi sapere la tua quota di partecipazione nella società?” (messaggio di del 6.5.2018); “Faccio il Parte_1 conteggio parcella ad oggi… E quella che verrà dopo e te la invio in proporzione alla percentuale” (messaggio di del 7.5.2018 cfr. doc. n. 15, pag. 6); “La la CP_1 Pt_3 pagherà la società. È importante conoscere la tua quota di partecipazione alla società”
(messaggio di del 7.5.2018, cfr. doc. n. 15, pag. 6). Inoltre, nel doc. Parte_1
n. 16 ancora allegato dall'opponente si legge: “Vorrei capire i passaggi per la costituzione della società, l'acquisizione del terreno e soprattutto chi saranno gli altri soci che entreranno a far parte dell'operazione”: trattasi di una e-mail dell'8.5.2018 del
EO. con cui quest'ultimo ha trasmesso prospetti di liquidazione CP_1 dei propri compensi professionali relativi all'incarico “per la progettazione di un parcheggio a Raso in via Panoramica di Porto S. Stefano frazione del Comune di Monte
Argentario”.
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8 4.2. Dall'altro lato, in parallelo al quadro anzidetto, vi è la già individuata pattuizione di cui alla scrittura richiamata, concernente la possibilità di caricare i compensi sul potenziale terzo acquirente, in caso di realizzazione dell'opzione e dell'affare conseguente.
4.3. Orbene, in nessuna delle due alternative il EO. avrebbe svolto CP_1 prestazioni senza compenso, risultando sul punto la piena consapevolezza delle parti. La stessa “liberatoria della fattura” 21.01.2017 – dalla quale, secondo la prospettazione difensiva dell'opponente, dovrebbe evincersi la concreta rinuncia del professionista ai compensi (“[…] vi scrivo la presente per confermarvi che la fattura inviata ad e è da ritenersi nulla CP_2 Parte_1 CP_4 Parte_4 nei vostri confronti, quindi non dovete nulla allo studio mittente, vista l'azione promossa ieri e concordata presso il mio studio con Voi e l'avv. Spada. La predetta pertanto verrà inserita nella mediazione in modo che se dovesse andare male qualcosa nella transazione oltre a corrispondere l'incremento di valore dovranno corrispondere anche la mia parcella che viene ricalcolata ed allegata in base al requisito di legge previsto”) – deve essere in effetti letta, secondo il Tribunale, nel contesto complessivo degli accordi intercorsi fra le parti, nell'ottica del superamento dell'impasse dell'operazione immobiliare, quale presupposto logico-giuridico della successiva “riconversione-ricollocazione alternativa” dei compensi del professionista, sempre tuttavia dati per spettanti: in sostanza, una provvisoria rinuncia a richiedere il pagamento, fermo restando il diritto al compenso nei loro confronti vantato, da inserire nella logica degli altri accordi in essere, in funzione del buon esito dell'operazione immobiliare. Come anche già accertato da questo Tribunale (sent. n. 907/2021), infatti, nel vagliare già gli accordi intercorsi fra le parti del presente giudizio, “la rinuncia alla richiesta di pagamento, quindi, non appare interpretabile quale rinuncia al compenso, ma è collegata al fatto che nelle more erano incorsi accordi che avevano apparentemente fatto superare la situazione di stallo che stava impedendo di portare a termine l'operazione immobiliare. In altre parole, dal contenuto delle missive pare evincersi che il geom. aveva richiesto CP_1 il pagamento ritenendo che l'operazione immobiliare non sarebbe stata portata avanti, salvo
a ritirarla una volta che le prospettive di completamento sono tornate concrete”.
4.4. Ciò posto, è emerso che le parti si erano, dunque, accordate trovando, nell'iter negoziale della complessa operazione, due strade alternative (di cui non rileva in questa sede comprendere la prevalenza, a fronte dell'esito negativo di entrambe) per la possibile remunerazione del professionista, in ogni caso dovuta: consentire allo stesso la partecipazione societaria oppure, in alternativa, il pagamento dei compensi ad opera del terzo, configurandosi a tutti gli effetti, da un lato una modalità di estinzione dell'obbligazione diversa dall'adempimento, come una sorta di datio in solutum ex art. 1197 c.c. in forma di quote societarie;
dall'altro lato, predisponendo una promessa di pagamento del fatto del terzo ex art. 1381 c.c..
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9 4.4.1. Da ciò discende che, nel primo caso, pacifica la mancata costituzione societaria a cui il EO. avrebbe dovuto partecipare, difettando CP_1
l'esecuzione c.d. liberatoria della prestazione in luogo dell'adempimento, sopravvive in essere l'obbligo di adempimento della prestazione originaria
(pagamento della fattura), a maggior ragione a fronte dell'esatta esecuzione della corrispettiva prestazione del professionista. Infatti, finché la diversa prestazione non viene eseguita il debitore rimane tenuto anche a quella originale, circostanza che distingue la datio in solutum dalla novazione (1230 c.c.), con la quale le parti sostituiscono la prestazione iniziale con un'altra, l'unica dovuta, non sussistente nel caso di specie, alla luce dei sopradescritti rapporti.
4.4.2. Nel secondo caso, il mancato perfezionamento dell'operazione oggetto di opzione (per essere dunque rimasto l'accordo di opzione svuotato di efficacia a fronte della previsione di cui a pag. 3: “la presente scrittura di opzione esclusiva decade ove: - non venisse esercitato nei termini suddetti il diritto di opzione da parte della CP_3
[…] – le condizioni contrassegnate dalle lettere a) e b) non si verifichino entro la data della scadenza della presente opzione), e quindi il mancato originarsi in capo alla CP_3 ovvero ad altro terzo dell'obbligo di corresponsione dei compensi dovuti al EO.
, si traduce in un mancato assolvimento dell'obbligo di procurare la CP_1 prestazione del terzo, dovendosi applicare l'art. 1381 cod. civ., a mente del quale:
“Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso”.
Da ciò discende che l'individuazione dell'indennizzazione dovuta al creditore opposto – per responsabilità che in questo, come nell'altro procedimento parallelo (v. sent. cit. nel proc. Rg 4351/2019 – Dr. Nicoletti), incombe sull'opponente in concorso con gli altri co-debitori per non essersi, tutti consapevoli pienamente delle spettanze del EO. alla data della CP_1 scrittura, adeguatamente attivati per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'accordo di opzione dagli stessi stipulato – è coerentemente quantificata dal
Tribunale nella misura della somma spettante originariamente al professionista a titolo di compensi, a titolo di vero e proprio lucro cessante, ripartita proporzionalmente alla quota gravante sul Sig. come da fattura verso lo Pt_1 stesso emessa.
Del resto, il mancato perfezionamento dell'operazione d'acquisto prospettata nel contratto d'opzione, stipulato tra e la Parte_1 CP_3 non può andare certo a pregiudizio delle ragioni creditorie del EO.
[...]
, essendo effetto di un contratto ad esso estraneo (con ogni conseguenza ai CP_1 sensi dell'art. 1372 c.c.) e rimasto privo di seguito per colpa dell'odierno opponente che, da un lato non si è prodigato per il raggiungimento dell'obiettivo, dall'altro, unitamente agli altri co-debitori, ha beneficiato delle prestazioni del professionista, seppur poi l'operazione non sia andata a buon fine, sussistendo dunque l'obbligo di remunerarlo a prescindere del risultato, trattandosi di obbligazione di mezzi.
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10 L'anzidetta ricostruzione e qualificazione dei rapporti fra le parti, dunque, declinando il regime dell'onere della prova sopra richiamato, esclude l'esistenza di un valido fatto impeditivo-estintivo idoneo a paralizzare la pretesa del creditore, acclaratasi in definitiva la sussistenza di una sorta di “riespansione”
e quindi “ricaduta” in capo ai committenti originari degli obblighi di corresponsione delle prestazioni (pacificamente eseguite) del professionista, su incarico dagli stessi conferito.
Ragion per cui l'opposizione spiegata merita di essere rigettata, con conseguente conferma del d.i. opposto.
5. Analogamente meritevole di rigetto, per difetto di qualsivoglia supporto istruttorio-documentale, appare la riconvenzionale spiegata dal signor non avendo parte opponente minimamente assolto all'onere probatorio (cfr. Pt_1 sent. Cass. n. 500/ 2017 cit.) su di essa incombente circa i “conferimenti di incarichi realmente avvenuti” (pag. 21 opposizione), in cui il EO. avrebbe “invece CP_1 tenuto un comportamento del tutto contrario alla buona fede e correttezza professionale” e rispetto ai quali avrebbe perfezionato plurimi inadempimenti (neppure descritti), fra cui la violazione degli “obblighi informativi e di comunicazione/consegna di documentazione gravanti sul professionista derivanti da precise regole deontologiche, oltre che dai principi generali regolanti i rapporti fra privati nel diritto civile”. Le allegazioni sul punto appaiono del tutto generiche e, finanche, quasi giustapposte – basti osservare che non sono neppure allegate fatture o prove documentali di pagamento dei corrispettivi versati dal Sig. e che in questa sede dovrebbero Pt_1 essere restituiti, né è offerta prova di diffide o lettere di messa in mora anteriori al decreto ingiuntivo – al mero fine di contrastare residualmente, in termini verosimilmente compensativi, l'azione monitoria proposta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, tenendo conto, ai sensi dell'art. 4 d.m. cit., dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate oltre che dell'effettivo valore del decisum nell'ambito dello scaglione applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti Parte_1 di per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il d.i. CP_1
n. 1183/2019 iscritto al RG. n. 3225/2019 del Tribunale di Livorno, che acquista, ex art. 653 c.p.c, definitiva efficacia esecutiva;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1
; CP_1
n. r.g. 4184/2019
11 3) condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio di opposizione in favore di , spese che si liquidano in euro CP_1
900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro
1600,00 per la fase istruttoria ed euro 1700,00 per la fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno, in data 3.4.2024.
Il Giudice (dott.ssa Nicoletta Marino)
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