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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/07/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1267/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Niccolò Cogliati Dezza Giudice
di cui il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1267 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
tra
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in 1226 Thonex – Ginevra (Svizzera) C.F._1
Avenue Tronchet n. 34, cittadino italiano (doc. 1 – certificato cittadinanza, residenza e stato famiglia), rappresentato e difeso, giusta delega che si allega al ricorso, dall'Avv. Federica Pedrini del Foro di Trento (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
38056 Levico Terme (TN) Via Regia n. 19/a
Parte ricorrente
contro , nata a [...] il [...] Controparte_1
Parte resistente contumace
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18 giugno 2025, parte ricorrente concludeva come da ricorso chiedendo di: “accogliere le seguenti
CONCLUSIONI - ogni domanda ed eccezione avversaria respinta, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig. e dalla sig.ra Parte_1 [...]
in data 14/10/2019, dinnanzi ai Notai di diritto musulmano in CP_1
carica presso la Corte d'Appello di Casablanca, regolar-mente trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Levico Terme nel registro degli atti di matrimonio, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere a tutte le annotazioni del caso e di legge;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio in caso di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, iscritto in data 23 maggio 2024, ha chiesto di Parte_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la resistente, sig.ra
[...]
in data 14/10/2019, dinnanzi ai Notai di diritto musulmano in CP_1 carica presso la Corte d'Appello di Casablanca, regolarmente trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Levico Terme nel registro degli atti di matrimonio, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere a tutte le annotazioni del caso e di legge.
Il predetto ha, in particolare, rappresentato di essersi recato, nell'autunno del
2018, in vacanza in Marocco ed, in tale circostanza, di avere conosciuto la sig.ra che, in data 14/10/2019, dinnanzi ai Notai di diritto Controparte_1 musulmano in carica presso la Corte d'Appello di Casablanca, il sig. Pt_1
Pag. 2 di 5 e la sig.ra avevano contratto matrimonio, poi Pt_1 Controparte_1 regolarmente trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Levico
Terme nel registro degli atti di matrimonio;
che, dopo il matrimonio, il sig.
[...] aveva fatto rientro in Svizzera dove avrebbe dovuto raggiungerlo la Pt_1
consorte; che quest'ultima, tuttavia, non aveva mai raggiunto il ricorrente ed aveva interrotto ogni rapporto anche telefonico ed epistolare con lo stesso dal mese di febbraio 2021; che, dal matrimonio, non erano nati figli;
che, essendo venuta meno l'unione materiale e spirituale tra i coniugi, in data 10.03.2022, il sig. aveva presentato, avanti il Tribunale di Trento, ricorso per Parte_1
separazione giudiziale;
che la sig.ra era rimasta contumace e, Controparte_1 con sentenza n. 1034 di data 21.11.2023, pubblicata in data 28.11.2023, il
Tribunale di Trento aveva infine pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi;
che erano decorsi oltre 15 mesi dall'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, tenutasi in data
18.01.2023, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione tra le parti;
che, dunque, ricorrevano i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio.
La resistente, sebbene regolarmente evocata nel presente giudizio, non si è costituita e della stessa, all'udienza del 18-06-2015, è stata dichiarata la contumacia.
Nella stessa udienza, la causa è stata discussa oralmente ed è stata poi rimessa in decisione, assegnando al procuratore di parte ricorrente termine di giorni 15 per il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*
Orbene, ciò posto nei fatti, va, anzitutto, premesso che il ricorrente, cittadino italiano, ha correttamente adito questo tribunale nel rispetto del secondo comma dell'art. 706 c.p.c., (ora sostituito dall'articolo 473bis. 47 c.p.c.) in quanto la
Pag. 3 di 5 convenuta è residente all'estero e anche lo stesso ricorrente. Quanto alla legge applicabile, è applicabile quella italiana, propria del foro adito, in conformità con le previsioni del Regolamento UE 1259/2010.
Va, poi, rilevata la fondatezza della domanda di parte ricorrente tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alla quale la resistente, non costituitasi nel presente giudizio, non si è opposta.
Ed invero, risulta, infatti, essere trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trento nella causa di separazione, nonché documentalmente provato che i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza nr. 1034/2023, pubblicata il 28-11-2023, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria di data 19-06-2025.
Da tale data, peraltro, non vi è prova che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra le parti.
Tal che la superiore domanda è meritevole di accoglimento.
Si rappresenta, infine, che, anche in assenza di figli, non ricorrono ulteriori aspetti, concernenti i rapporti tra le parti, da regolamentare, avendo il ricorrente, inoltre, fatto richiesta di emissione della sola pronuncia sullo status.
Nulla sulle spese, atteso che la convenuta non si è opposta (e vi era richiesta di rifusione solo per il caso dell'opposizione).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto, in data 14/10/2019, dal sig. nato a [...] il [...] e dalla Parte_1 sig.ra , nata a [...] il [...], dinnanzi ai Controparte_1
Pag. 4 di 5 Notai di diritto musulmano in carica presso la Corte d'Appello di Casablanca, regolarmente trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Levico
Terme nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 20, parte II,
Serie C, anno 2021;
- Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n.
1238;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1267/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Niccolò Cogliati Dezza Giudice
di cui il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1267 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
tra
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in 1226 Thonex – Ginevra (Svizzera) C.F._1
Avenue Tronchet n. 34, cittadino italiano (doc. 1 – certificato cittadinanza, residenza e stato famiglia), rappresentato e difeso, giusta delega che si allega al ricorso, dall'Avv. Federica Pedrini del Foro di Trento (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
38056 Levico Terme (TN) Via Regia n. 19/a
Parte ricorrente
contro , nata a [...] il [...] Controparte_1
Parte resistente contumace
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18 giugno 2025, parte ricorrente concludeva come da ricorso chiedendo di: “accogliere le seguenti
CONCLUSIONI - ogni domanda ed eccezione avversaria respinta, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig. e dalla sig.ra Parte_1 [...]
in data 14/10/2019, dinnanzi ai Notai di diritto musulmano in CP_1
carica presso la Corte d'Appello di Casablanca, regolar-mente trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Levico Terme nel registro degli atti di matrimonio, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere a tutte le annotazioni del caso e di legge;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio in caso di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, iscritto in data 23 maggio 2024, ha chiesto di Parte_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la resistente, sig.ra
[...]
in data 14/10/2019, dinnanzi ai Notai di diritto musulmano in CP_1 carica presso la Corte d'Appello di Casablanca, regolarmente trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Levico Terme nel registro degli atti di matrimonio, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere a tutte le annotazioni del caso e di legge.
Il predetto ha, in particolare, rappresentato di essersi recato, nell'autunno del
2018, in vacanza in Marocco ed, in tale circostanza, di avere conosciuto la sig.ra che, in data 14/10/2019, dinnanzi ai Notai di diritto Controparte_1 musulmano in carica presso la Corte d'Appello di Casablanca, il sig. Pt_1
Pag. 2 di 5 e la sig.ra avevano contratto matrimonio, poi Pt_1 Controparte_1 regolarmente trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Levico
Terme nel registro degli atti di matrimonio;
che, dopo il matrimonio, il sig.
[...] aveva fatto rientro in Svizzera dove avrebbe dovuto raggiungerlo la Pt_1
consorte; che quest'ultima, tuttavia, non aveva mai raggiunto il ricorrente ed aveva interrotto ogni rapporto anche telefonico ed epistolare con lo stesso dal mese di febbraio 2021; che, dal matrimonio, non erano nati figli;
che, essendo venuta meno l'unione materiale e spirituale tra i coniugi, in data 10.03.2022, il sig. aveva presentato, avanti il Tribunale di Trento, ricorso per Parte_1
separazione giudiziale;
che la sig.ra era rimasta contumace e, Controparte_1 con sentenza n. 1034 di data 21.11.2023, pubblicata in data 28.11.2023, il
Tribunale di Trento aveva infine pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi;
che erano decorsi oltre 15 mesi dall'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, tenutasi in data
18.01.2023, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione tra le parti;
che, dunque, ricorrevano i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio.
La resistente, sebbene regolarmente evocata nel presente giudizio, non si è costituita e della stessa, all'udienza del 18-06-2015, è stata dichiarata la contumacia.
Nella stessa udienza, la causa è stata discussa oralmente ed è stata poi rimessa in decisione, assegnando al procuratore di parte ricorrente termine di giorni 15 per il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*
Orbene, ciò posto nei fatti, va, anzitutto, premesso che il ricorrente, cittadino italiano, ha correttamente adito questo tribunale nel rispetto del secondo comma dell'art. 706 c.p.c., (ora sostituito dall'articolo 473bis. 47 c.p.c.) in quanto la
Pag. 3 di 5 convenuta è residente all'estero e anche lo stesso ricorrente. Quanto alla legge applicabile, è applicabile quella italiana, propria del foro adito, in conformità con le previsioni del Regolamento UE 1259/2010.
Va, poi, rilevata la fondatezza della domanda di parte ricorrente tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alla quale la resistente, non costituitasi nel presente giudizio, non si è opposta.
Ed invero, risulta, infatti, essere trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trento nella causa di separazione, nonché documentalmente provato che i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza nr. 1034/2023, pubblicata il 28-11-2023, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria di data 19-06-2025.
Da tale data, peraltro, non vi è prova che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra le parti.
Tal che la superiore domanda è meritevole di accoglimento.
Si rappresenta, infine, che, anche in assenza di figli, non ricorrono ulteriori aspetti, concernenti i rapporti tra le parti, da regolamentare, avendo il ricorrente, inoltre, fatto richiesta di emissione della sola pronuncia sullo status.
Nulla sulle spese, atteso che la convenuta non si è opposta (e vi era richiesta di rifusione solo per il caso dell'opposizione).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto, in data 14/10/2019, dal sig. nato a [...] il [...] e dalla Parte_1 sig.ra , nata a [...] il [...], dinnanzi ai Controparte_1
Pag. 4 di 5 Notai di diritto musulmano in carica presso la Corte d'Appello di Casablanca, regolarmente trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Levico
Terme nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 20, parte II,
Serie C, anno 2021;
- Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n.
1238;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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