Articolo 1620 del Codice civile
Articolo 1619Articolo 1621
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19 aprile 1942
Art. 1620.

(Incremento della produttivita' della cosa).

L'affittuario puo' prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purche' esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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