Provvedimento: […] …”, la stessa logica sottesa alle previsioni, anche normative, che ricollegano la possibilità di richiedere l'indennità per migliorie solo a seguito della restituzione del bene (cfr. 985 e 986 cc, artt. 975, 1150 co. 2 e 3, 1592 e 1593, l'abrogato art. 1633 c.c.), trattandosi di previsione evidentemente volta a dare attuazione al principio del divieto di arricchimento ingiustificato. Invero, in tema di affitto di cosa produttiva, l'art. 1620 cc attribuisce all'affittuario la facoltà di prendere ogni iniziativa idonea ad incrementare il reddito della cosa medesima, prevedendo, tuttavia, che l'esercizio di tale facoltà non può tradursi in obblighi a carico del locatore e non può, pertanto, di per sé
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