Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 2103/2024
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Enrico Schiavon Presidente
Martina Gasparini Giudice
Caterina Caniato Giudice relatore all'esito dell'udienza del 25 marzo 2025 ha emesso la seguente
ORDINANZA letta l'istanza con cui chiede la sospensione, ex art. 373 Parte_1
c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1604/2024 del 17.09.2024, che ha condannato l'avv. a corrispondere Parte_1
a l'importo di €60.530,20 oltre agli interessi legali Controparte_1 dalla domanda giudiziale al saldo e oltre alle spese di lite;
considerato che
l'istituto della sospensione ex art. 373 c.p.c. è oggettivamente diverso rispetto a quello di cui all'art. 283 c.p.c., dal momento che non comporta alcuna valutazione di fondatezza nel merito dell'impugnazione (fumus boni iuris), non potendo quest'ultima essere demandata allo stesso giudice che ha emanato la sentenza gravata e che si è spogliato di ogni potere attribuendolo, in via esclusiva, alla adita Corte di legittimità; rilevato che a norma del novellato art.383 c.p.c. la valutazione in ordine al periculum legittimante la sospensione presenti connotati di maggiore rigore e di minore discrezionalità nella individuazione del pregiudizio derivante dall'esecuzione e legittimante la sospensione, il quale deve consistere non già in “gravi e fondati motivi anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti” (così come stabilito dall'art. 283 c.p.c.), bensì nel requisito del “grave e irreparabile danno”; ritenuto possa qualificarsi come irreparabile il pregiudizio che appare non completamente reintegrabile oppure difficilmente reintegrabile;
considerato che
nella fattispecie è applicabile l'ultimo comma dell'art. 113 L.F.
(applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 67, comma 2 D.lgs. n. 270/1999), laddove prevede che le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato (con il decreto che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale);
rilevato che, ad abundantiam, nella fattispecie il Curatore di Controparte_1 ha dichiarato: “La procedura concorsuale … si impegna a non procedere
[...] ad alcuna ripartizione di detta somma fino all'esito della pronuncia della Corte di Cassazione” rilevato che si tratta di una delle ipotesi di accantonamenti specifici in favore dei creditori indicati nelle quattro fattispecie menzionate dal primo comma dell'art. 113
l.fall., la cui elencazione è tassativa (costituendo un'eccezionale deroga ai principi generali che reggono la procedura fallimentare: v. Cass. Civ. 2 settembre 2014, n.
18550; Cass. Civ. 5 marzo 2009, n. 5304; Cass. Civ. 28 agosto 1998, n. 8575). rilevato che il pignoramento di tali somme da parte di eventuali creditori del fallimento – paventato da parte appellante – è ipotesi esclusa dall'art. 51 l.f.
ritenuto che
la domanda di ordinare al Fallimento di prestare cauzione o fideiussione debba venire rigettata, per le medesime motivazioni;
ritenuto non sia ammissibile la richiesta di di sospendere l'esecuzione della Parte_1 sentenza a fronte della prestazione, da parte sua, di una fideiussione per la consegna di somme al per il caso di conferma della sentenza di appello in CP_1
Cassazione; visto l'art 373 c.p.c.,
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza della Corte
d'Appello di Venezia n. 1604/2024 del 17.09.2024.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Venezia il 25/03/2025
Il Presidente
Enrico Schiavon