Art. 449. Applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri di invenzioni 1. Chiunque aliena, applica o divulga un'invenzione o la deposita presso Stati esteri, ovvero rivela notizie relative alla medesima senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 390, o prima che siano trascorsi i periodi di tempo indicati negli articoli 390 e 391, ovvero dopo l'avvenuta requisizione, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00. 2. Con la stessa pena e' punito chiunque aliena, applica, divulga o deposita all'estero un'invenzione, ovvero rivela notizie relative alla medesima in violazione di alcuno dei divieti indicati nell'articolo 390.
Articolo 449 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 448Articolo 450
Articolo 449 del Codice dell'ordinamento militare
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Messina, decreto 26/03/2025
- Corte d'Appello Torino, decreto 24/03/2025
- Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1880
- Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/07/2025, n. 6628
- Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1177
- Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 205
- Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/04/2025, n. 388
- Trib. Benevento, sentenza 15/09/2025, n. 866
- Trib. Patti, sentenza 06/07/2025, n. 798
- Trib. Siena, sentenza 03/10/2025, n. 401
- Trib. Asti, sentenza 23/05/2025, n. 318
- Trib. Lanciano, sentenza 15/04/2025, n. 117
- Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2917
- Articolo 195 del Codice dell'ordinamento militare
- Articolo 528 del Codice dell'ordinamento militare
- Articolo 4 della Legge 5 aprile 1966, n. 176