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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 23/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021 1139
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1139/2021 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Ardini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 29.05.2024
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Vincenza Pirracchio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 18.03.2023
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.01.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 22.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 05.10.2021, ritualmente notificato, il sig. adiva l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di ottenere una pronuncia di separazione con addebito alla moglie, sig.ra con la quale CP_1
1 aveva contratto matrimonio concordatario in data 07.06.2008 a Ramacca, e dalla cui unione sono nati due Per_ figli, ed entrambi ancora minorenni. Per_1
Il ricorrente esponeva che l'unione coniugale si era deteriorata a causa del comportamento della moglie, la quale aveva tenuto comportamenti patologici e di morbosa gelosia, al punto da accusare lo stesso di intrattenere una relazione extra coniugale a Milano, ove egli si era trasferito per ragioni lavorative e ove la moglie si era recata, a sorpresa, proprio nel tentativo di scoprire il marito in fragranza di adulterio.
Nello specifico, il ricorrente riferiva, inoltre, che dopo quest'ultimo episodio, la moglie, dopo aver proferito insulti e minacce nei suoi confronti, chiedeva al marito di abbandonare Milano e fare rientro a Ramacca.
Richiesta, quest'ultima, alla quale il ricorrente non poteva dare seguito, per non perdere il proprio posto di lavoro, in mancanza di commesse nel sud Italia, e che in seguito a tale rifiuto la convenuta impediva allo stesso di frequentare i propri figli.
Con il proprio atto introduttivo, pertanto, domandava disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con diritto di visita del padre nei periodi di rientro di questi da Milano. Sotto il profilo economico, il ricorrente domandava porsi a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie nell'interesse degli stessi. Nulla domandava porsi a suo carico in ordine al mantenimento della moglie, in quanto soggetto giovane e abile al lavoro.
Con comparsa del 14.01.2022 si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale, pur aderendo alla domanda CP_1 di separazione, respingeva la domanda di addebito della stessa formulata nei suoi confronti, contestando tutto quanto ex adverso dedotto - soprattutto in ordine alla presunta gelosia morbosa della stessa – rappresentando, per converso, una versione parzialmente diversa da quella fornita dal ricorrente, nella parte in cui riferiva che lo stesso, dapprima premuroso nei confronti della moglie e dei figli, a far data dall'aprile 2021 riduceva drasticamente i contatti telefonici e i periodi di rientro in Sicilia, al punto da insospettire la convenuta, la quale si recava a Milano e ivi sorprendeva il marito in compagnia di un'altra donna. La convenuta, inoltre, confermava, ancora in parte, quanto riferito dal ricorrente in ordine alle successive richieste di rientro in
Sicilia, che la stessa inoltrava al marito nel vano tentativo di recuperare il rapporto coniugale.
La convenuta, pertanto, domandava disporsi l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con la previsione del diritto di visita del padre, oltre che l'assegnazione alla stessa della casa coniugale. Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del ricorrente l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli nella misura di complessivi € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie in favore degli stessi, ed un assegno di mantenimento in favore della stessa pari ad € 200,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 11.03.2022 il Presidente procedeva a sentire entrambi i coniugi, i quali insistevano nelle rispettive domande. In tale sede il ricorrente dichiarava di avere difficoltà a vedere e sentire i figli, a causa del comportamento ostruzionistico della moglie;
negava, inoltre, di avere intrattenuto una relazione extra coniugale con un'altra donna. La resistente, invece, dichiarava che il marito non vedeva i propri figli dal novembre del 2021, per propria scelta;
confermava, inoltre, la relazione extraconiugale del marito con un'altra donna, quale causa scatenante la frattura coniugale. Il presidente rinviava la causa per l'audizione dei figli della coppia.
2 Per_ All'udienza del 08.04.2022 venivano sentiti i figli ed i quali confermavano che il padre Per_1 viveva a Milano per lavoro e aveva cambiato atteggiamento nei confronti della famiglia dopo avere conosciuto un'altra donna, per come espressamente riferito loro, circa un anno prima, dallo stesso ricorrente.
Entrambi dichiaravano di non vedere e sentire telefonicamente il padre da mesi, e non perché la madre ostacolasse i contatti col padre, ed altresì di essere entrambi arrabbiati con quest'ultimo, perché in realtà desideravano avere un rapporto col padre.
Il Presidente, sciogliendo la riserva assunta all'udienza presidenziale, con ordinanza del 21.06.2022 disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla quale assegnava, altresì, la casa coniugale, e regolamentando il diritto di visita del padre. Dal punto di vista economico, disponeva che il padre contribuisse al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno complessivo di € 500,00, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie da sostenere per i figli;
disponeva, inoltre, che il ricorrente versasse alla moglie la somma mensile di € 200,00
a titolo di contributo per il mantenimento della stessa.
Proseguita la causa, ed istruita la stessa attraverso l'interrogatorio formale della convenuta, all'udienza del
15.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dal ricorrente, cui la resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dal ricorrente deve essere rigettata, poiché i rilievi mossi dallo stesso non sono stati forniti di prove adeguate a fondare un giudizio di esclusiva responsabilità nell'insorgere della crisi coniugale in capo alla moglie.
3 In linea generale, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia la stessa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
È noto che, come da costanti indicazioni della giurisprudenza di legittimità, "la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi" (Cass.
n. 25843/213), ovvero "che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza" (Cass. n. 14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., "lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale" (Cass. n. 18074/2014).
Sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Calando i superiori princìpi al caso in esame, si ritiene che il ricorrente non abbia assolto l'onere di provare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento dell'unione alla convenuta. Ed invero, lo stesso, nel proprio atto introduttivo, dichiarava che la disgregazione del rapporto matrimoniale era da ascriversi al comportamento della moglie, la quale nutriva una gelosia morbosa nei confronti dello stesso.
Ed invero, proprio rispetto alla superiore circostanza, le parti hanno fornito versioni diverse, poiché il ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, dichiarava che la moglie, una volta giunta a Milano presso il residence ove egli alloggiava, “ancor prima di entrare in camera avviava subito una vivace discussione per motivi banali, che faticosamente il ricorrente, a disagio per il tono usato dalla Spina incurante di altri ospiti
e del personale, riusciva a placare. Dopo di che, avendo chiesto di poter andare in bagno, la ne CP_1 approfittava per ispezionare la camera, accusando ingiustamente e infondatamente il coniuge di intrattenere una relazione sentimentale”. La resistente, dal canto suo, riferiva invece che “raggiunto il residence che ospitava il marito chiedeva quale fosse la camera ove alloggiasse il marito e, riuscendo a comprendere quale fosse la stanza, la raggiungeva e bussando trovava svestito, in compagnia di una ragazza, Parte_1 anch'ella svestita”.
Ed ancora, il ricorrente, a sostegno della domanda di addebito formulata nei confronti della moglie, riferiva di aver chiesto alla stessa di lasciare l'alloggio, poiché umiliato e ferito dal comportamento da ella tenuto.
Precisava, inoltre, di essere stato vittima, nei giorni successivi al superiore episodio, di attacchi continui da parte della moglie, la quale inveiva contro lo stesso nelle varie telefonate, con insulti e minacce, nelle quali gli intimava di lasciare il lavoro a Milano e fare rientro in Sicilia;
ed ancora, che di fronte al rifiuto del ricorrente, dettato da ragioni di opportunità (atteso che un trasferimento al sud avrebbe comportato per lui la perdita del posto di lavoro) la moglie gli impediva di “poter parlare al telefono coi figli o di vederli durante il breve soggiorno di vacanza in Sicilia, rifiutando di portarli al mare presso i nonni paterni nei mesi di luglio e agosto, limitandosi a portarli solo una volta dai suddetti nonni paterni nella loro abitazione in
Caltagirone”.
4 Da quanto emerso in atti, preme rilevare che il ricorrente non ha fornito alcuna prova che la condotta di gelosia ossessiva della moglie sia stata la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non potendo assumere a tal fine rilevanza gli episodi litigiosi sopra descritti che appaiono al più un sintomo di una frattura verosimilmente già in atto.
In conclusione, la domanda di addebito avanzata dal ricorrente non risulta adeguatamente provata e pertanto deve essere rigettata.
***
Parte resistente nella propria comparsa conclusionale deduceva che “alla luce di quanto documentato da questa difesa vi sono i presupposti per la dichiarazione di separazione dei coniugi con addebito al
Contrafatto”.
Giova osservare che la superiore domanda di addebito della separazione è stata formulata per la prima volta con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e, pertanto, è comunque inammissibile, poiché non è consentito, in tale sede, estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso. Ad ogni modo la stessa risultava essere generica e priva di fondamento, e pertanto non avrebbe potuto trovare accoglimento per le stesse considerazioni già esposte nella parte motiva relative al rigetto della domanda di addebito avanzata da parte ricorrente.
§
Su affidamento e collocamento dei figli
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento dei figli, ritiene questo Collegio di poter confermare quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale del 21.06.2022 e, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con il mantenimento della loro attuale collocazione presso la madre.
In ragione di ciò deve parimenti trovare conferma la assegnazione della casa familiare - sita in Ramacca,
Via Trieste 83 (come si evince dal certificato di residenza e stato di famiglia prodotto da entrambe le parti)
- alla sig.ra in quanto genitore collocatario. CP_1
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di poter confermare ancora una volta il contenuto della superiore ordinanza presidenziale, la quale ha disposto che il padre “possa vedere
e tenere con sé i figli tutte le volte che si troverà a Ramacca, in base a liberi accordi tra le parti e previo preavviso alla madre. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nelle festività natalizie, ad anni alterni, dal 22 al 30 dicembre o dal 31 al 7 gennaio, tre giorni consecutivi nel periodo pasquale comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, due settimane nel mese di luglio o di agosto da concordarsi con il coniuge”.
Si ritiene che tale modalità di visita - nel rispetto degli impegni lavorativi del ricorrente (che attualmente si trova a Milano per lavoro) e delle esigenze dei minori- possa garantire al padre la possibilità di vedere i figli con regolarità, compatibilmente con la distanza, nel rispetto del principio della bigenitorialità, tenendo altresì conto del fatto che gli stessi figli, sentiti alla udienza del 8.4.2022, pur avendo manifestato la propria sofferenza rispetto a un comportamento del padre da loro vissuto come abbandonico, hanno in realtà comunque disvelato anche il desiderio di poter recuperare una relazione più serena.
5 Si osserva, infine, che la resistente, in comparsa conclusionale, formulava domanda di affidamento esclusivo dei figli al fine di “ovviare alle difficoltà, insormontabili, di dover richiedere l'autorizzazione ad un padre totalmente latitante ed irraggiungibile per le decisioni riguardanti i figli: per motivi di salute, ottenimento di documenti di identità, scelte scolastiche ed extrascolastiche solo a titolo esemplificativo”.
Tale domanda, proposta per la prima volta in sede di memorie ex art. 190 c.p.c., deve essere rigettata, non ravvisandosi alcun potenziale pregiudizio in ordine all'interesse dei minori, tanto più che gli stessi, in sede di audizione, hanno comunque manifestato il desiderio di voler vedere il proprio il padre.
Sotto altro profilo, non è invero emersa alcuna condotta inutilmente oppositiva e ostacolante da parte del padre, tale da recare un inutile nocumento ai minori, essendo invece stata fornita comunque ampia disponibilità e relativo consenso da parte del ricorrente al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio per i propri figli richiesto dalla resistente in corso di giudizio.
Sul mantenimento dei figli
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del padre si osserva quanto segue.
Il ricorrente, con il proprio atto introduttivo, domandava porsi a suo carico un contributo per il mantenimento dei figli non superiore a € 400,00, oltre il 50% delle spese extra necessarie per gli stessi, reiterando la superiore istanza per tutto il corso del giudizio. La convenuta, dal canto suo, domandava porsi a carico del marito un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di complessivi € 800,00 (€
400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie in loro favore. La stessa, nel proprio atto introduttivo, aveva riferito che il marito, dalla separazione di fatto, aveva iniziato a versarle, in maniera autonoma e discrezionale, la somma mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento.
Il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 21.06.2022 aveva disposto un assegno di mantenimento a Per_ carico del padre nei confronti dei figli ed pari a complessivi € 500,00, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie. Avverso tale ordinanza la resistente non proponeva reclamo, salvo riferire, nelle more del giudizio, che il marito non versava l'assegno disposto a suo carico con regolarità.
Ritiene questo Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre alla luce delle considerazioni che seguono.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Orbene, nonostante entrambi i genitori debbano intendersi comunque tenuti a contribuire ai bisogni dei figli, non costituendo causa di esonero neppure lo stato di disoccupazione, nel caso di specie non è possibile ricostruire con precisione la attuale situazione economica della convenuta, la quale, come si chiarirà meglio al punto successivo, non ha fornito alcuna indicazione reddituale nel corso del giudizio.
Ad ogni modo, la condizione della stessa merita di essere valorizzata, alla luce del fatto che è proprio la Per_ resistente a provvedere al mantenimento diretto dei figli ed con lei conviventi, situazione Per_1 che, peraltro, è stata confermata dal presente provvedimento. Allo stesso modo, pertanto, è onere del ricorrente adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio di poter confermare quanto provvisoriamente disposto, ossia l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli ed Per_1
6 Per_ nella misura di complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio). Tale assegno deve considerarsi al netto dell'assegno unico universale per i figli a carico, spettante per intero alla in quanto CP_1 genitore collocatario, costituendo quest'ultimo già un sostegno diretto per le necessità dei minori.
Deve inoltre essere fissato a carico del sig. anche il dovere di contribuire al pagamento del 50% Parte_1 delle spese straordinarie necessitate per i figli minori, purché previamente concordate e documentate.
§
Sul mantenimento della moglie
A parere del Collegio il complessivo esito del giudizio non consente di accogliere la domanda di mantenimento avanzata dalla resistente, dovendosi pertanto revocare quanto provvisoriamente disposto in sede presidenziale, ovvero l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 200,00.
Tale statuizione trovava giustificazione, in quella fase, con l'esigenza di assicurare alla moglie un provvisorio sostentamento e aiuto durante la gestione del primo periodo della separazione, ma non può ad oggi più trovare fondamento per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, si deve evidenziare che la stessa resistente, nei propri scritti difensivi, domandava porsi a carico del marito un contributo al proprio mantenimento poiché “dopo aver provato ad esercitare l'attività lavorativa autonoma è rimasta disoccupata e si è completamente dedicata alla crescita dei figli facendo la casalinga”.
Ed invero, la domanda della resistente è stata, di fatto, sempre sostenuta sulla base della considerazione che la stessa aveva rinunciato alle proprie ambizioni professionali per dedicarsi totalmente alla propria famiglia.
Occorre, tuttavia, rammentare il principio di diritto ormai consolidato dalla giurisprudenza, secondo cui “il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art.
156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che
l'istante sia in grado, secondo il canone dell'“ordinaria diligenza”, di procurarsi da solo. Rimane perciò
a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, over risulti accertata di fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attitudini professionali” (cfr. Cass. Civ. n. 20866/2021).
In altre parole, secondo l'indirizzo interpretato dalla Corte di Cassazione, condiviso da questo Tribunale, se l'assegno di mantenimento trova giustificazione nella persistenza del dovere di solidarietà coniugale, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Nel caso di specie si rileva che il sig. , in sede presidenziale, ha dichiarato di essere un impiegato Parte_1
e di percepire una retribuzione di euro 2.000,00 circa mensili. Nella medesima sede lo stesso, contestando le accuse mosse dalla resistente, riferiva di alloggiare in un residence a Milano e di ricevere un rimborso spese da parte dell'azienda presso cui lavora, negando dunque di avere la disponibilità gratuita di un appartamento.
7 Dalle buste paghe e dalla documentazione reddituale allegate dal ricorrente, lo stesso risulta essere stato assunto in data 01.02.2006 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di percepire una retribuzione mensile (cfr. busta paga febbraio 2025), al netto delle varie trattenute, pari ad € 1.499,00 e di aver percepito, come da certificazione unica 2025 in atti, un reddito annuo di euro 46.995,58. La resistente, invece, neanche nella fase introduttiva del presente giudizio produceva alcuna documentazione dalla quale poter ricavare la propria situazione reddituale aggiornata.
Ebbene, i dati relativi alle condizioni reddituali dei coniugi sono gli elementi da prendere a base per individuare, in un primo momento l'an della domanda, ed eventualmente (quindi, solo in caso di accertamento positivo) il suo quantum. Del resto, è il richiedente l'assegno che deve provarne i presupposti e, tra questi, anche la propria incapacità lavorativa, ossia che non sussiste un'effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, circostanze che nel caso di specie non sono state portate all'attenzione del Tribunale.
Anzi, dalle risultanze processuali è emerso che la resistente, nonostante avesse smesso di lavorare durante il matrimonio per essersi occupata della famiglia (così come dichiarato in comparsa di risposta), aveva comunque svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, come dalla stessa confermato in sede di interrogatorio formale. Ed invero, all'udienza del 30.09.2024, la resistente dichiarava che “nell'ottobre
2016, aprivo una nuova attività che purtroppo non ha avuto esito positivo e ho dovuto chiuderla nel gennaio
2018”, con ciò comunque dimostrando di avere una obiettiva capacità lavorativa, in potenza in grado di poterle assicurare una propria autonomia anche economica, oltre ad avere una pregressa esperienza nel settore in grado di favorirne un'utile collocazione nel mercato del lavoro (anche se semplicemente come commessa e non più titolare di un'attività), non avendo peraltro dimostrato la presenza di condizioni personali ostative. Peraltro, in ordine alla chiusura di tale attività economica, il ricorrente, in seno al proprio atto introduttivo, dichiarava che la cessazione non era dovuta a motivi di carattere economico, e che da quel momento la moglie “non si è attivata in alcun modo per cercare e/o svolgere altra attività lavorativa di alcun genere, anche dopo che i bambini non richiedevano una assistenza continua, essendo in età scolare”.
Parimenti deve valorizzarsi l'età della sig.ra (oggi di 51 anni, 47 all'epoca del ricorso) dovendosi CP_1 pertanto desumere che la stessa sia comunque da ritenersi pienamente abile al lavoro, tanto più che i figli ormai hanno un'età tale da non richiedere l'assidua e costante presenza della madre, che quindi ben può attivarsi alla ricerca di un'occupazione. Tra l'altro, la ricorrente non è nemmeno gravata da oneri abitativi, atteso che la stessa è rimasta ad abitare in quella che un tempo era la casa coniugale, di proprietà della propria madre.
Pertanto, ritiene il Collegio che non vi siano più i presupposti per riconoscere in favore della resistente l'assegno di mantenimento a carico del coniuge e, di conseguenza, ne rigetta la domanda.
La revoca dell'assegno di mantenimento, provvisoriamente disposto in sede presidenziale, deve decorrere dal presente provvedimento, atteso che il suo provvisorio riconoscimento nella fase presidenziale poteva anche dirsi giustificato, in quella fase, con l'esigenza di assicurare alla parte un iniziale sostegno nella fase immediatamente successiva alla separazione.
***
8 La convenuta, in corso di causa, ha chiesto al Tribunale pronunciarsi ordine di pagamento diretto ex art. 156 c.c., allegando l'inadempimento del marito all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per sé ed i figli minori stabilito dall'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
Giova rammentare che la disciplina di cui all'art. 156 c.c. implica un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento,
e quindi, a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento. Ed invero, la tutela fornita dalla superiore norma non è rivolta al passato, non essendo finalizzata cioè a un eventuale recupero delle somme non versate ovvero versate in ritardo ovvero ancora versate solo parzialmente. È invece un rimedio volto ad assicurare il futuro adempimento, laddove le inadempienti condotte pregresse del coniuge obbligato lascino presumere fondatamente che il lamentato inadempimento potrà persistere.
Nel caso di specie, la resistente asseriva di essere creditrice nei confronti del marito della somma di €
12.400,00, atteso che lo stesso, da oltre due anni, risultava essere inadempiente agli obblighi di mantenimento, avendo versato solo la somma complessiva di € 3.000,00 nel periodo compreso tra il gennaio ed il giugno 2022 (ossia nella fase antecedente l'ordinanza presidenziale). La stessa, unitamente all'istanza ex art. 156 cc, depositava l'atto di precetto notificato al ricorrente nel marzo del 2024 relativamente agli importi di mantenimento dal predetto non versati nonostante la previsione statuita dalla ordinanza presidenziale del 21.06.2022.
Il ricorrente, dal canto suo, contestava la somma richiesta e precettata, invocando l'avvenuta compensazione fra i debiti ex art.1243 c.c., e rilevando l'esistenza di presunti accordi tra le parti in virtù dei quali la resistente, a titolo di compensazione con quanto dovuto dal marito a titolo di mantenimento, avrebbe incassato la somma di € 21.500,00 esistente in un libretto postale, oltre al ricavato della vendita di un'autovettura, di proprietà del ricorrente ma in uso alla moglie;
lo stesso, poi, si impegnava a corrispondere con regolarità l'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale. Circostanze, tutte, smentite e contestate dalla resistente.
Ad ogni modo, deve osservarsi che, da una parte, la resistente ad oggi può comunque contare sulla attivazione di altri strumenti processuali, come d'altra parte già avvenuto, avendo già proceduto in fase esecutiva per ottenere le somme ancora non corrisposte, e dall'altra che la condotta (parzialmente) inadempiente del sig. non lascia di per sé presumere, per il futuro, che la stessa possa persistere, Parte_1 così impedendo il soddisfacimento dei crediti di mantenimento dovuti dai figli, apparendo circoscritta a un lasso temporale e connessa più a ragioni di dedotte compensazioni che non a una volontà di sottrarsi a tale obbligo.
Ne consegue, pertanto, che la domanda formulata dalla resistente ai sensi dell'art. 156 c.c. va rigettata.
Sulle spese di lite
In considerazione della natura del giudizio, dell'interesse comune ad entrambe le parti in merito alla pronuncia sullo status e della soccombenza del ricorrente solo in ordine alla domanda di addebito della separazione alla moglie, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura del 50%.
9 Il restante 50%– in ragione della sua soccombenza rispetto alle altre questioni oggetto del giudizio, ovverosia quelle attinenti alla domanda di addebito della separazione al marito proposta tardivamente ed alle domande, anche di natura economica, formulate - vanno invece poste a carico della resistente.
L'ammontare complessivo delle spese viene fissato alla luce dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014 e 147 del 2022, tenendo conto delle attività effettivamente espletate e della bassa complessità della causa stessa.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ; Parte_1 CP_1
2. RIGETTA la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente;
3. RIGETTA la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente;
Per_
4. DISPONE l'affido condiviso dei figli ed ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 presso la madre, disponendo che il padre possa vederli e tenerli con sé secondo quanto indicato in parte motiva;
5. ASSEGNA la casa coniugale sita in Ramacca alla via Trieste n. 83 alla resistente, per le ragioni di cui in parte motiva;
6. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Per_ alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed l'importo CP_1 Per_1 di euro 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, purché previamente concordate e documentate;
CP_
7. ORDINA all di versare direttamente e per l'intero l'importo dell'Assegno Unico per i minori alla madre, sig.ra ; CP_1
8. RIGETTA la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla resistente e, per l'effetto, REVOCA il contributo al mantenimento della moglie disposto in sede presidenziale a carico del ricorrente, con decorrenza dal presente provvedimento;
9. RIGETTA le ulteriori domande formulate dalla resistente;
10. CONDANNA la sig.ra al pagamento del 50% delle spese processuali in favore del ricorrente, CP_1 che si liquidano per l'intero in € 3.809,00, oltre al 15% per spese generali sulla somma che precede,
Iva e Cpa come per legge;
COMPENSA il restante 50% delle predette spese di lite tra le parti.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 19.5.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1139/2021 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Ardini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 29.05.2024
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Vincenza Pirracchio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 18.03.2023
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.01.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 22.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 05.10.2021, ritualmente notificato, il sig. adiva l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di ottenere una pronuncia di separazione con addebito alla moglie, sig.ra con la quale CP_1
1 aveva contratto matrimonio concordatario in data 07.06.2008 a Ramacca, e dalla cui unione sono nati due Per_ figli, ed entrambi ancora minorenni. Per_1
Il ricorrente esponeva che l'unione coniugale si era deteriorata a causa del comportamento della moglie, la quale aveva tenuto comportamenti patologici e di morbosa gelosia, al punto da accusare lo stesso di intrattenere una relazione extra coniugale a Milano, ove egli si era trasferito per ragioni lavorative e ove la moglie si era recata, a sorpresa, proprio nel tentativo di scoprire il marito in fragranza di adulterio.
Nello specifico, il ricorrente riferiva, inoltre, che dopo quest'ultimo episodio, la moglie, dopo aver proferito insulti e minacce nei suoi confronti, chiedeva al marito di abbandonare Milano e fare rientro a Ramacca.
Richiesta, quest'ultima, alla quale il ricorrente non poteva dare seguito, per non perdere il proprio posto di lavoro, in mancanza di commesse nel sud Italia, e che in seguito a tale rifiuto la convenuta impediva allo stesso di frequentare i propri figli.
Con il proprio atto introduttivo, pertanto, domandava disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con diritto di visita del padre nei periodi di rientro di questi da Milano. Sotto il profilo economico, il ricorrente domandava porsi a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie nell'interesse degli stessi. Nulla domandava porsi a suo carico in ordine al mantenimento della moglie, in quanto soggetto giovane e abile al lavoro.
Con comparsa del 14.01.2022 si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale, pur aderendo alla domanda CP_1 di separazione, respingeva la domanda di addebito della stessa formulata nei suoi confronti, contestando tutto quanto ex adverso dedotto - soprattutto in ordine alla presunta gelosia morbosa della stessa – rappresentando, per converso, una versione parzialmente diversa da quella fornita dal ricorrente, nella parte in cui riferiva che lo stesso, dapprima premuroso nei confronti della moglie e dei figli, a far data dall'aprile 2021 riduceva drasticamente i contatti telefonici e i periodi di rientro in Sicilia, al punto da insospettire la convenuta, la quale si recava a Milano e ivi sorprendeva il marito in compagnia di un'altra donna. La convenuta, inoltre, confermava, ancora in parte, quanto riferito dal ricorrente in ordine alle successive richieste di rientro in
Sicilia, che la stessa inoltrava al marito nel vano tentativo di recuperare il rapporto coniugale.
La convenuta, pertanto, domandava disporsi l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con la previsione del diritto di visita del padre, oltre che l'assegnazione alla stessa della casa coniugale. Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del ricorrente l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli nella misura di complessivi € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie in favore degli stessi, ed un assegno di mantenimento in favore della stessa pari ad € 200,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 11.03.2022 il Presidente procedeva a sentire entrambi i coniugi, i quali insistevano nelle rispettive domande. In tale sede il ricorrente dichiarava di avere difficoltà a vedere e sentire i figli, a causa del comportamento ostruzionistico della moglie;
negava, inoltre, di avere intrattenuto una relazione extra coniugale con un'altra donna. La resistente, invece, dichiarava che il marito non vedeva i propri figli dal novembre del 2021, per propria scelta;
confermava, inoltre, la relazione extraconiugale del marito con un'altra donna, quale causa scatenante la frattura coniugale. Il presidente rinviava la causa per l'audizione dei figli della coppia.
2 Per_ All'udienza del 08.04.2022 venivano sentiti i figli ed i quali confermavano che il padre Per_1 viveva a Milano per lavoro e aveva cambiato atteggiamento nei confronti della famiglia dopo avere conosciuto un'altra donna, per come espressamente riferito loro, circa un anno prima, dallo stesso ricorrente.
Entrambi dichiaravano di non vedere e sentire telefonicamente il padre da mesi, e non perché la madre ostacolasse i contatti col padre, ed altresì di essere entrambi arrabbiati con quest'ultimo, perché in realtà desideravano avere un rapporto col padre.
Il Presidente, sciogliendo la riserva assunta all'udienza presidenziale, con ordinanza del 21.06.2022 disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla quale assegnava, altresì, la casa coniugale, e regolamentando il diritto di visita del padre. Dal punto di vista economico, disponeva che il padre contribuisse al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno complessivo di € 500,00, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie da sostenere per i figli;
disponeva, inoltre, che il ricorrente versasse alla moglie la somma mensile di € 200,00
a titolo di contributo per il mantenimento della stessa.
Proseguita la causa, ed istruita la stessa attraverso l'interrogatorio formale della convenuta, all'udienza del
15.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dal ricorrente, cui la resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dal ricorrente deve essere rigettata, poiché i rilievi mossi dallo stesso non sono stati forniti di prove adeguate a fondare un giudizio di esclusiva responsabilità nell'insorgere della crisi coniugale in capo alla moglie.
3 In linea generale, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia la stessa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
È noto che, come da costanti indicazioni della giurisprudenza di legittimità, "la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi" (Cass.
n. 25843/213), ovvero "che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza" (Cass. n. 14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., "lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale" (Cass. n. 18074/2014).
Sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Calando i superiori princìpi al caso in esame, si ritiene che il ricorrente non abbia assolto l'onere di provare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento dell'unione alla convenuta. Ed invero, lo stesso, nel proprio atto introduttivo, dichiarava che la disgregazione del rapporto matrimoniale era da ascriversi al comportamento della moglie, la quale nutriva una gelosia morbosa nei confronti dello stesso.
Ed invero, proprio rispetto alla superiore circostanza, le parti hanno fornito versioni diverse, poiché il ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, dichiarava che la moglie, una volta giunta a Milano presso il residence ove egli alloggiava, “ancor prima di entrare in camera avviava subito una vivace discussione per motivi banali, che faticosamente il ricorrente, a disagio per il tono usato dalla Spina incurante di altri ospiti
e del personale, riusciva a placare. Dopo di che, avendo chiesto di poter andare in bagno, la ne CP_1 approfittava per ispezionare la camera, accusando ingiustamente e infondatamente il coniuge di intrattenere una relazione sentimentale”. La resistente, dal canto suo, riferiva invece che “raggiunto il residence che ospitava il marito chiedeva quale fosse la camera ove alloggiasse il marito e, riuscendo a comprendere quale fosse la stanza, la raggiungeva e bussando trovava svestito, in compagnia di una ragazza, Parte_1 anch'ella svestita”.
Ed ancora, il ricorrente, a sostegno della domanda di addebito formulata nei confronti della moglie, riferiva di aver chiesto alla stessa di lasciare l'alloggio, poiché umiliato e ferito dal comportamento da ella tenuto.
Precisava, inoltre, di essere stato vittima, nei giorni successivi al superiore episodio, di attacchi continui da parte della moglie, la quale inveiva contro lo stesso nelle varie telefonate, con insulti e minacce, nelle quali gli intimava di lasciare il lavoro a Milano e fare rientro in Sicilia;
ed ancora, che di fronte al rifiuto del ricorrente, dettato da ragioni di opportunità (atteso che un trasferimento al sud avrebbe comportato per lui la perdita del posto di lavoro) la moglie gli impediva di “poter parlare al telefono coi figli o di vederli durante il breve soggiorno di vacanza in Sicilia, rifiutando di portarli al mare presso i nonni paterni nei mesi di luglio e agosto, limitandosi a portarli solo una volta dai suddetti nonni paterni nella loro abitazione in
Caltagirone”.
4 Da quanto emerso in atti, preme rilevare che il ricorrente non ha fornito alcuna prova che la condotta di gelosia ossessiva della moglie sia stata la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non potendo assumere a tal fine rilevanza gli episodi litigiosi sopra descritti che appaiono al più un sintomo di una frattura verosimilmente già in atto.
In conclusione, la domanda di addebito avanzata dal ricorrente non risulta adeguatamente provata e pertanto deve essere rigettata.
***
Parte resistente nella propria comparsa conclusionale deduceva che “alla luce di quanto documentato da questa difesa vi sono i presupposti per la dichiarazione di separazione dei coniugi con addebito al
Contrafatto”.
Giova osservare che la superiore domanda di addebito della separazione è stata formulata per la prima volta con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e, pertanto, è comunque inammissibile, poiché non è consentito, in tale sede, estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso. Ad ogni modo la stessa risultava essere generica e priva di fondamento, e pertanto non avrebbe potuto trovare accoglimento per le stesse considerazioni già esposte nella parte motiva relative al rigetto della domanda di addebito avanzata da parte ricorrente.
§
Su affidamento e collocamento dei figli
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento dei figli, ritiene questo Collegio di poter confermare quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale del 21.06.2022 e, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con il mantenimento della loro attuale collocazione presso la madre.
In ragione di ciò deve parimenti trovare conferma la assegnazione della casa familiare - sita in Ramacca,
Via Trieste 83 (come si evince dal certificato di residenza e stato di famiglia prodotto da entrambe le parti)
- alla sig.ra in quanto genitore collocatario. CP_1
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di poter confermare ancora una volta il contenuto della superiore ordinanza presidenziale, la quale ha disposto che il padre “possa vedere
e tenere con sé i figli tutte le volte che si troverà a Ramacca, in base a liberi accordi tra le parti e previo preavviso alla madre. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nelle festività natalizie, ad anni alterni, dal 22 al 30 dicembre o dal 31 al 7 gennaio, tre giorni consecutivi nel periodo pasquale comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, due settimane nel mese di luglio o di agosto da concordarsi con il coniuge”.
Si ritiene che tale modalità di visita - nel rispetto degli impegni lavorativi del ricorrente (che attualmente si trova a Milano per lavoro) e delle esigenze dei minori- possa garantire al padre la possibilità di vedere i figli con regolarità, compatibilmente con la distanza, nel rispetto del principio della bigenitorialità, tenendo altresì conto del fatto che gli stessi figli, sentiti alla udienza del 8.4.2022, pur avendo manifestato la propria sofferenza rispetto a un comportamento del padre da loro vissuto come abbandonico, hanno in realtà comunque disvelato anche il desiderio di poter recuperare una relazione più serena.
5 Si osserva, infine, che la resistente, in comparsa conclusionale, formulava domanda di affidamento esclusivo dei figli al fine di “ovviare alle difficoltà, insormontabili, di dover richiedere l'autorizzazione ad un padre totalmente latitante ed irraggiungibile per le decisioni riguardanti i figli: per motivi di salute, ottenimento di documenti di identità, scelte scolastiche ed extrascolastiche solo a titolo esemplificativo”.
Tale domanda, proposta per la prima volta in sede di memorie ex art. 190 c.p.c., deve essere rigettata, non ravvisandosi alcun potenziale pregiudizio in ordine all'interesse dei minori, tanto più che gli stessi, in sede di audizione, hanno comunque manifestato il desiderio di voler vedere il proprio il padre.
Sotto altro profilo, non è invero emersa alcuna condotta inutilmente oppositiva e ostacolante da parte del padre, tale da recare un inutile nocumento ai minori, essendo invece stata fornita comunque ampia disponibilità e relativo consenso da parte del ricorrente al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio per i propri figli richiesto dalla resistente in corso di giudizio.
Sul mantenimento dei figli
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del padre si osserva quanto segue.
Il ricorrente, con il proprio atto introduttivo, domandava porsi a suo carico un contributo per il mantenimento dei figli non superiore a € 400,00, oltre il 50% delle spese extra necessarie per gli stessi, reiterando la superiore istanza per tutto il corso del giudizio. La convenuta, dal canto suo, domandava porsi a carico del marito un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di complessivi € 800,00 (€
400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie in loro favore. La stessa, nel proprio atto introduttivo, aveva riferito che il marito, dalla separazione di fatto, aveva iniziato a versarle, in maniera autonoma e discrezionale, la somma mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento.
Il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 21.06.2022 aveva disposto un assegno di mantenimento a Per_ carico del padre nei confronti dei figli ed pari a complessivi € 500,00, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie. Avverso tale ordinanza la resistente non proponeva reclamo, salvo riferire, nelle more del giudizio, che il marito non versava l'assegno disposto a suo carico con regolarità.
Ritiene questo Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre alla luce delle considerazioni che seguono.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Orbene, nonostante entrambi i genitori debbano intendersi comunque tenuti a contribuire ai bisogni dei figli, non costituendo causa di esonero neppure lo stato di disoccupazione, nel caso di specie non è possibile ricostruire con precisione la attuale situazione economica della convenuta, la quale, come si chiarirà meglio al punto successivo, non ha fornito alcuna indicazione reddituale nel corso del giudizio.
Ad ogni modo, la condizione della stessa merita di essere valorizzata, alla luce del fatto che è proprio la Per_ resistente a provvedere al mantenimento diretto dei figli ed con lei conviventi, situazione Per_1 che, peraltro, è stata confermata dal presente provvedimento. Allo stesso modo, pertanto, è onere del ricorrente adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio di poter confermare quanto provvisoriamente disposto, ossia l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli ed Per_1
6 Per_ nella misura di complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio). Tale assegno deve considerarsi al netto dell'assegno unico universale per i figli a carico, spettante per intero alla in quanto CP_1 genitore collocatario, costituendo quest'ultimo già un sostegno diretto per le necessità dei minori.
Deve inoltre essere fissato a carico del sig. anche il dovere di contribuire al pagamento del 50% Parte_1 delle spese straordinarie necessitate per i figli minori, purché previamente concordate e documentate.
§
Sul mantenimento della moglie
A parere del Collegio il complessivo esito del giudizio non consente di accogliere la domanda di mantenimento avanzata dalla resistente, dovendosi pertanto revocare quanto provvisoriamente disposto in sede presidenziale, ovvero l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 200,00.
Tale statuizione trovava giustificazione, in quella fase, con l'esigenza di assicurare alla moglie un provvisorio sostentamento e aiuto durante la gestione del primo periodo della separazione, ma non può ad oggi più trovare fondamento per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, si deve evidenziare che la stessa resistente, nei propri scritti difensivi, domandava porsi a carico del marito un contributo al proprio mantenimento poiché “dopo aver provato ad esercitare l'attività lavorativa autonoma è rimasta disoccupata e si è completamente dedicata alla crescita dei figli facendo la casalinga”.
Ed invero, la domanda della resistente è stata, di fatto, sempre sostenuta sulla base della considerazione che la stessa aveva rinunciato alle proprie ambizioni professionali per dedicarsi totalmente alla propria famiglia.
Occorre, tuttavia, rammentare il principio di diritto ormai consolidato dalla giurisprudenza, secondo cui “il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art.
156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che
l'istante sia in grado, secondo il canone dell'“ordinaria diligenza”, di procurarsi da solo. Rimane perciò
a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, over risulti accertata di fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attitudini professionali” (cfr. Cass. Civ. n. 20866/2021).
In altre parole, secondo l'indirizzo interpretato dalla Corte di Cassazione, condiviso da questo Tribunale, se l'assegno di mantenimento trova giustificazione nella persistenza del dovere di solidarietà coniugale, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Nel caso di specie si rileva che il sig. , in sede presidenziale, ha dichiarato di essere un impiegato Parte_1
e di percepire una retribuzione di euro 2.000,00 circa mensili. Nella medesima sede lo stesso, contestando le accuse mosse dalla resistente, riferiva di alloggiare in un residence a Milano e di ricevere un rimborso spese da parte dell'azienda presso cui lavora, negando dunque di avere la disponibilità gratuita di un appartamento.
7 Dalle buste paghe e dalla documentazione reddituale allegate dal ricorrente, lo stesso risulta essere stato assunto in data 01.02.2006 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di percepire una retribuzione mensile (cfr. busta paga febbraio 2025), al netto delle varie trattenute, pari ad € 1.499,00 e di aver percepito, come da certificazione unica 2025 in atti, un reddito annuo di euro 46.995,58. La resistente, invece, neanche nella fase introduttiva del presente giudizio produceva alcuna documentazione dalla quale poter ricavare la propria situazione reddituale aggiornata.
Ebbene, i dati relativi alle condizioni reddituali dei coniugi sono gli elementi da prendere a base per individuare, in un primo momento l'an della domanda, ed eventualmente (quindi, solo in caso di accertamento positivo) il suo quantum. Del resto, è il richiedente l'assegno che deve provarne i presupposti e, tra questi, anche la propria incapacità lavorativa, ossia che non sussiste un'effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, circostanze che nel caso di specie non sono state portate all'attenzione del Tribunale.
Anzi, dalle risultanze processuali è emerso che la resistente, nonostante avesse smesso di lavorare durante il matrimonio per essersi occupata della famiglia (così come dichiarato in comparsa di risposta), aveva comunque svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, come dalla stessa confermato in sede di interrogatorio formale. Ed invero, all'udienza del 30.09.2024, la resistente dichiarava che “nell'ottobre
2016, aprivo una nuova attività che purtroppo non ha avuto esito positivo e ho dovuto chiuderla nel gennaio
2018”, con ciò comunque dimostrando di avere una obiettiva capacità lavorativa, in potenza in grado di poterle assicurare una propria autonomia anche economica, oltre ad avere una pregressa esperienza nel settore in grado di favorirne un'utile collocazione nel mercato del lavoro (anche se semplicemente come commessa e non più titolare di un'attività), non avendo peraltro dimostrato la presenza di condizioni personali ostative. Peraltro, in ordine alla chiusura di tale attività economica, il ricorrente, in seno al proprio atto introduttivo, dichiarava che la cessazione non era dovuta a motivi di carattere economico, e che da quel momento la moglie “non si è attivata in alcun modo per cercare e/o svolgere altra attività lavorativa di alcun genere, anche dopo che i bambini non richiedevano una assistenza continua, essendo in età scolare”.
Parimenti deve valorizzarsi l'età della sig.ra (oggi di 51 anni, 47 all'epoca del ricorso) dovendosi CP_1 pertanto desumere che la stessa sia comunque da ritenersi pienamente abile al lavoro, tanto più che i figli ormai hanno un'età tale da non richiedere l'assidua e costante presenza della madre, che quindi ben può attivarsi alla ricerca di un'occupazione. Tra l'altro, la ricorrente non è nemmeno gravata da oneri abitativi, atteso che la stessa è rimasta ad abitare in quella che un tempo era la casa coniugale, di proprietà della propria madre.
Pertanto, ritiene il Collegio che non vi siano più i presupposti per riconoscere in favore della resistente l'assegno di mantenimento a carico del coniuge e, di conseguenza, ne rigetta la domanda.
La revoca dell'assegno di mantenimento, provvisoriamente disposto in sede presidenziale, deve decorrere dal presente provvedimento, atteso che il suo provvisorio riconoscimento nella fase presidenziale poteva anche dirsi giustificato, in quella fase, con l'esigenza di assicurare alla parte un iniziale sostegno nella fase immediatamente successiva alla separazione.
***
8 La convenuta, in corso di causa, ha chiesto al Tribunale pronunciarsi ordine di pagamento diretto ex art. 156 c.c., allegando l'inadempimento del marito all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per sé ed i figli minori stabilito dall'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
Giova rammentare che la disciplina di cui all'art. 156 c.c. implica un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento,
e quindi, a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento. Ed invero, la tutela fornita dalla superiore norma non è rivolta al passato, non essendo finalizzata cioè a un eventuale recupero delle somme non versate ovvero versate in ritardo ovvero ancora versate solo parzialmente. È invece un rimedio volto ad assicurare il futuro adempimento, laddove le inadempienti condotte pregresse del coniuge obbligato lascino presumere fondatamente che il lamentato inadempimento potrà persistere.
Nel caso di specie, la resistente asseriva di essere creditrice nei confronti del marito della somma di €
12.400,00, atteso che lo stesso, da oltre due anni, risultava essere inadempiente agli obblighi di mantenimento, avendo versato solo la somma complessiva di € 3.000,00 nel periodo compreso tra il gennaio ed il giugno 2022 (ossia nella fase antecedente l'ordinanza presidenziale). La stessa, unitamente all'istanza ex art. 156 cc, depositava l'atto di precetto notificato al ricorrente nel marzo del 2024 relativamente agli importi di mantenimento dal predetto non versati nonostante la previsione statuita dalla ordinanza presidenziale del 21.06.2022.
Il ricorrente, dal canto suo, contestava la somma richiesta e precettata, invocando l'avvenuta compensazione fra i debiti ex art.1243 c.c., e rilevando l'esistenza di presunti accordi tra le parti in virtù dei quali la resistente, a titolo di compensazione con quanto dovuto dal marito a titolo di mantenimento, avrebbe incassato la somma di € 21.500,00 esistente in un libretto postale, oltre al ricavato della vendita di un'autovettura, di proprietà del ricorrente ma in uso alla moglie;
lo stesso, poi, si impegnava a corrispondere con regolarità l'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale. Circostanze, tutte, smentite e contestate dalla resistente.
Ad ogni modo, deve osservarsi che, da una parte, la resistente ad oggi può comunque contare sulla attivazione di altri strumenti processuali, come d'altra parte già avvenuto, avendo già proceduto in fase esecutiva per ottenere le somme ancora non corrisposte, e dall'altra che la condotta (parzialmente) inadempiente del sig. non lascia di per sé presumere, per il futuro, che la stessa possa persistere, Parte_1 così impedendo il soddisfacimento dei crediti di mantenimento dovuti dai figli, apparendo circoscritta a un lasso temporale e connessa più a ragioni di dedotte compensazioni che non a una volontà di sottrarsi a tale obbligo.
Ne consegue, pertanto, che la domanda formulata dalla resistente ai sensi dell'art. 156 c.c. va rigettata.
Sulle spese di lite
In considerazione della natura del giudizio, dell'interesse comune ad entrambe le parti in merito alla pronuncia sullo status e della soccombenza del ricorrente solo in ordine alla domanda di addebito della separazione alla moglie, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura del 50%.
9 Il restante 50%– in ragione della sua soccombenza rispetto alle altre questioni oggetto del giudizio, ovverosia quelle attinenti alla domanda di addebito della separazione al marito proposta tardivamente ed alle domande, anche di natura economica, formulate - vanno invece poste a carico della resistente.
L'ammontare complessivo delle spese viene fissato alla luce dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014 e 147 del 2022, tenendo conto delle attività effettivamente espletate e della bassa complessità della causa stessa.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ; Parte_1 CP_1
2. RIGETTA la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente;
3. RIGETTA la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente;
Per_
4. DISPONE l'affido condiviso dei figli ed ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 presso la madre, disponendo che il padre possa vederli e tenerli con sé secondo quanto indicato in parte motiva;
5. ASSEGNA la casa coniugale sita in Ramacca alla via Trieste n. 83 alla resistente, per le ragioni di cui in parte motiva;
6. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Per_ alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed l'importo CP_1 Per_1 di euro 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, purché previamente concordate e documentate;
CP_
7. ORDINA all di versare direttamente e per l'intero l'importo dell'Assegno Unico per i minori alla madre, sig.ra ; CP_1
8. RIGETTA la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla resistente e, per l'effetto, REVOCA il contributo al mantenimento della moglie disposto in sede presidenziale a carico del ricorrente, con decorrenza dal presente provvedimento;
9. RIGETTA le ulteriori domande formulate dalla resistente;
10. CONDANNA la sig.ra al pagamento del 50% delle spese processuali in favore del ricorrente, CP_1 che si liquidano per l'intero in € 3.809,00, oltre al 15% per spese generali sulla somma che precede,
Iva e Cpa come per legge;
COMPENSA il restante 50% delle predette spese di lite tra le parti.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 19.5.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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