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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 21/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 226/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 226/2022 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Elena Bertoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia alla Rampa Occidentale n. 12;
- ricorrente
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.8.1959, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Moscardino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NA (IS) alla Via Nicandro Iosso
n. 6;
- resistente
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.3.2022 proponeva domanda di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con l'odierna resistente presso il
Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) in data 28.7.1985 (Atto n. 37, p. II, s. A., anno
1985), rappresentando l'impossibilità di riconciliarsi con la coniuge, Controparte_1
A fondamento della propria domanda, il ricorrente rappresentava che: - dall'unione matrimoniale nasceva il figlio il 6.3.1991; - con il passare del tempo, Persona_1
venuta meno la comunione affettiva e materiale tra i coniugi, la sig.ra chiedeva la CP_1
separazione personale dal coniuge;
- il giudizio così instaurato, iscritto a ruolo presso il
Tribunale di Isernia al R.G. n. 1298/2010, veniva successivamente trasformato in consensuale e, con sentenza n. 339/2015, il Tribunale adito dichiarava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1. conferma le condizioni della separazione di cui all'ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 20.5.2011; per l'effetto, 2. assegna la casa coniugale alla presso cui coabiterà il figlio maggiorenne ma non CP_1 economicamente autosufficiente;
3. pone a carico del l'obbligo Persona_1 Pt_1 di corrispondere alla un assegno mensile di € 400,00 (quattrocento/00), quale CP_1
contributo di mantenimento per il figlio , rivalutabile annualmente Persona_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e stante la concreta impossibilità di ricostituire il legame coniugale, essendo ormai irreversibile la disgregazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, il adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti Pt_1 conclusioni: “ - Disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori
e ; - Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Trezzano sul Naviglio di annotare e trascrivere la emendata sentenza;
-
Revocare il mantenimento al figlio trentenne , affinché ciò non costituisca Persona_1 mero assistenzialismo volto solo ad incrementare una situazione di lassismo lavorativo”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale, nulla opponendo alla richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava il contenuto dell'atto introduttivo nella parte in cui veniva richiesta la revoca dell'assegno di € 400,00, disposto a carico dell'odierno ricorrente dal Tribunale di Isernia con la sentenza n. 339/2015, quale contributo per il mantenimento del figlio. In particolare, parte resistente deduceva che nessuna “situazione di lassismo lavorativo” poteva essere riconosciuta in capo a atteso l'impegno profuso dal ragazzo Persona_1 nella ricerca di un'occupazione lavorativa;
concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Trezzano sul Naviglio (MI) il 28.07.1985 tra e , Parte_1 Controparte_1
con tutte le conseguenti declaratorie di legge;
2) per le considerazioni sopra esposte ai punti 2, 3 e 4, nulla a provvedere sia in ordine all'affidamento del figlio (maggiorenne), sia in ordine all'assegnazione della casa coniugale, sia in ordine all'assegno divorzile in favore della moglie;
3) per le considerazioni sopra esposte al punto n. 5, rigettare
l'avversa domanda di revoca dell'assegno di contributo per il mantenimento del figlio perché infondata in fatto ed in diritto comunque perché sfornita di valida ed adeguata prova;
4) conseguentemente, confermare tutte le statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di separazione n. 339/2015 del Tribunale di Isernia e, per
l'effetto: - disporre, a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla rappresentata un assegno mensile nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT; - stabilire l'obbligo del padre di contribuire, nella misura del 50%, a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio;
[…]”, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi celebrata in data
12.5.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente dettava i provvedimenti provvisori “in senso conforme a quanto già stabilito nella sentenza n. 339/2015 del
16.04.2015 e connessa ordinanza ex art.708 cpc del 20.05.2011”.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e nell'escussione testimoniale del figlio dei coniugi, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 26.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
******
Ciò posto, va accolta la domanda del ricorrente di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti del presente giudizio.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 della L. 898/1970, essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come
“omnium consortium vitae”, ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato, oltre che dagli artt. 143 -
147 cod. civ., dall'art. 30 della Costituzione. È, peraltro, ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L. 898/1970, atteso che dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale a quella della proposizione della domanda in esame è trascorso il relativo termine di legge.
Al riguardo giova, infatti, osservare che la separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale non è stata mai interrotta, confermando così il perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
Pertanto, non essendo stata neanche proposta alcuna eccezione di riconciliazione, considerata provata l'impossibilità di ricostituzione del nucleo familiare, non risultando più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata da quel complesso di rapporti organizzativi, solidaristici e di reciproca assistenza, accompagnati dall'intento di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio oggetto del presente giudizio.
Quanto alla richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, si osserva quanto segue.
Di recente, la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in merito all'onere della prova del diritto al mantenimento e valorizzando il principio di autoresponsabilità, ha ribadito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente;
pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/06/2023,
n.17947).
Come chiarito anche da Cass. civ., Sez. 1, n. 5177/2024 (che sul punto richiama Cass.
17183/2020), il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e
(purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. Orbene, applicando le condivisibili coordinate ermeneutiche della Suprema Corte, nel caso di specie non è stata fornita adeguata prova in merito alla sussistenza del diritto al mantenimento nei termini supra delineati.
Infatti, il figlio, oggi trentaquattrenne, da un lato, dopo essersi iscritto alla Persona_1 facoltà di Infermieristica presso l'Istituto Neuromed di Pozzilli (IS), non ha terminato il percorso di studi, rinunciandovi nel marzo del 2016, al terzo anno fuori corso;
dall'altro - come dallo stesso dichiarato all'udienza del 22.10.2024, nell'ambito della quale veniva escusso come teste - nel biennio 2018/2019 lo stesso ha svolto lavori stagionali presso diverse strutture alberghiere di Milano Marittima, così dimostrando la propria cd.
“capacità lavorativa e idoneità al reddito”.
D'altronde, la documentazione medica prodotta dalla resistente, in ordine agli asseriti problemi di salute di non appare idonea a provare l'impossibilità di Persona_1 lavorare dello stesso;
infatti, dal certificato (in atti) inerente alla patologia di “asma allergico” diagnosticata al ragazzo, non emerge che la stessa costituisca un impedimento all'attività lavorativa.
Dunque, atteso che, in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di autoresponsabilità, il diritto all'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne cessa con la maggiore età, quando si presume raggiunta la capacità lavorativa e con essa l'idoneità al reddito, salva l'ipotesi in cui questi dimostri di essere in una condizione di non autosufficienza incolpevole, perché impegnato con diligenza in un percorso formativo o perché ancora privo di un'occupazione, nonostante un'attiva e ragionata ricerca, nella fattispecie de qua si ritiene che la sig.ra richiedente l'erogazione dell'assegno per CP_1
conto del figlio non abbia fornito adeguata prova a riguardo, con Persona_1 conseguente rigetto della domanda di parte resistente e revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.
Infatti, la cospicua documentazione prodotta dalla resistente non risulta idonea a dimostrare la condizione di autosufficienza incolpevole di “perché ancora Persona_1 privo di un'occupazione, nonostante un'attiva e ragionata ricerca”, in quanto nella maggior parte dei casi trattasi di semplici candidature (come quella all'Enel, a Poste
Italiane o al Gruppo Ferrovie dello Stato) nonché di domande di partecipazione a concorsi
(come quello ASREM e quello CNR), senza alcuna prova di un'effettiva partecipazione agli stessi e, quindi, di un serio ed attivo impegno del ragazzo nella ricerca di un'occupazione lavorativa. Per di più, rilevante e non trascurabile appare l'età anagrafica di oggi Persona_1
trentaquattrenne.
Sul punto, appare dirimente il recente arresto giurisprudenziale secondo cui: “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito […]” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 07/10/2022, n. 29264).
Orbene, alla luce delle considerazioni supra svolte, va accolta la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, precedentemente disposto a suo carico.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia e dell'esito della stessa, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
28.7.1985 in Trezzano sul Naviglio (MI) dal sig. nato a [...] Parte_1
il 3.4.1960, e la sig.ra nata a [...] il [...] (Atto Controparte_1
di matrimonio n. 37, p. II, s. A., anno 1985);
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) di procedere all'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
• revoca l'assegno di mantenimento in favore di Persona_2
precedentemente posto a carico del ricorrente;
• dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Marco Ponsiglione dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 226/2022 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Elena Bertoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia alla Rampa Occidentale n. 12;
- ricorrente
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.8.1959, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Moscardino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NA (IS) alla Via Nicandro Iosso
n. 6;
- resistente
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.3.2022 proponeva domanda di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con l'odierna resistente presso il
Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) in data 28.7.1985 (Atto n. 37, p. II, s. A., anno
1985), rappresentando l'impossibilità di riconciliarsi con la coniuge, Controparte_1
A fondamento della propria domanda, il ricorrente rappresentava che: - dall'unione matrimoniale nasceva il figlio il 6.3.1991; - con il passare del tempo, Persona_1
venuta meno la comunione affettiva e materiale tra i coniugi, la sig.ra chiedeva la CP_1
separazione personale dal coniuge;
- il giudizio così instaurato, iscritto a ruolo presso il
Tribunale di Isernia al R.G. n. 1298/2010, veniva successivamente trasformato in consensuale e, con sentenza n. 339/2015, il Tribunale adito dichiarava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1. conferma le condizioni della separazione di cui all'ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 20.5.2011; per l'effetto, 2. assegna la casa coniugale alla presso cui coabiterà il figlio maggiorenne ma non CP_1 economicamente autosufficiente;
3. pone a carico del l'obbligo Persona_1 Pt_1 di corrispondere alla un assegno mensile di € 400,00 (quattrocento/00), quale CP_1
contributo di mantenimento per il figlio , rivalutabile annualmente Persona_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e stante la concreta impossibilità di ricostituire il legame coniugale, essendo ormai irreversibile la disgregazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, il adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti Pt_1 conclusioni: “ - Disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori
e ; - Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Trezzano sul Naviglio di annotare e trascrivere la emendata sentenza;
-
Revocare il mantenimento al figlio trentenne , affinché ciò non costituisca Persona_1 mero assistenzialismo volto solo ad incrementare una situazione di lassismo lavorativo”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale, nulla opponendo alla richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava il contenuto dell'atto introduttivo nella parte in cui veniva richiesta la revoca dell'assegno di € 400,00, disposto a carico dell'odierno ricorrente dal Tribunale di Isernia con la sentenza n. 339/2015, quale contributo per il mantenimento del figlio. In particolare, parte resistente deduceva che nessuna “situazione di lassismo lavorativo” poteva essere riconosciuta in capo a atteso l'impegno profuso dal ragazzo Persona_1 nella ricerca di un'occupazione lavorativa;
concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Trezzano sul Naviglio (MI) il 28.07.1985 tra e , Parte_1 Controparte_1
con tutte le conseguenti declaratorie di legge;
2) per le considerazioni sopra esposte ai punti 2, 3 e 4, nulla a provvedere sia in ordine all'affidamento del figlio (maggiorenne), sia in ordine all'assegnazione della casa coniugale, sia in ordine all'assegno divorzile in favore della moglie;
3) per le considerazioni sopra esposte al punto n. 5, rigettare
l'avversa domanda di revoca dell'assegno di contributo per il mantenimento del figlio perché infondata in fatto ed in diritto comunque perché sfornita di valida ed adeguata prova;
4) conseguentemente, confermare tutte le statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di separazione n. 339/2015 del Tribunale di Isernia e, per
l'effetto: - disporre, a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla rappresentata un assegno mensile nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT; - stabilire l'obbligo del padre di contribuire, nella misura del 50%, a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio;
[…]”, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi celebrata in data
12.5.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente dettava i provvedimenti provvisori “in senso conforme a quanto già stabilito nella sentenza n. 339/2015 del
16.04.2015 e connessa ordinanza ex art.708 cpc del 20.05.2011”.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e nell'escussione testimoniale del figlio dei coniugi, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 26.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
******
Ciò posto, va accolta la domanda del ricorrente di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti del presente giudizio.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 della L. 898/1970, essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come
“omnium consortium vitae”, ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato, oltre che dagli artt. 143 -
147 cod. civ., dall'art. 30 della Costituzione. È, peraltro, ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L. 898/1970, atteso che dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale a quella della proposizione della domanda in esame è trascorso il relativo termine di legge.
Al riguardo giova, infatti, osservare che la separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale non è stata mai interrotta, confermando così il perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
Pertanto, non essendo stata neanche proposta alcuna eccezione di riconciliazione, considerata provata l'impossibilità di ricostituzione del nucleo familiare, non risultando più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata da quel complesso di rapporti organizzativi, solidaristici e di reciproca assistenza, accompagnati dall'intento di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio oggetto del presente giudizio.
Quanto alla richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, si osserva quanto segue.
Di recente, la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in merito all'onere della prova del diritto al mantenimento e valorizzando il principio di autoresponsabilità, ha ribadito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente;
pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/06/2023,
n.17947).
Come chiarito anche da Cass. civ., Sez. 1, n. 5177/2024 (che sul punto richiama Cass.
17183/2020), il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e
(purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. Orbene, applicando le condivisibili coordinate ermeneutiche della Suprema Corte, nel caso di specie non è stata fornita adeguata prova in merito alla sussistenza del diritto al mantenimento nei termini supra delineati.
Infatti, il figlio, oggi trentaquattrenne, da un lato, dopo essersi iscritto alla Persona_1 facoltà di Infermieristica presso l'Istituto Neuromed di Pozzilli (IS), non ha terminato il percorso di studi, rinunciandovi nel marzo del 2016, al terzo anno fuori corso;
dall'altro - come dallo stesso dichiarato all'udienza del 22.10.2024, nell'ambito della quale veniva escusso come teste - nel biennio 2018/2019 lo stesso ha svolto lavori stagionali presso diverse strutture alberghiere di Milano Marittima, così dimostrando la propria cd.
“capacità lavorativa e idoneità al reddito”.
D'altronde, la documentazione medica prodotta dalla resistente, in ordine agli asseriti problemi di salute di non appare idonea a provare l'impossibilità di Persona_1 lavorare dello stesso;
infatti, dal certificato (in atti) inerente alla patologia di “asma allergico” diagnosticata al ragazzo, non emerge che la stessa costituisca un impedimento all'attività lavorativa.
Dunque, atteso che, in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di autoresponsabilità, il diritto all'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne cessa con la maggiore età, quando si presume raggiunta la capacità lavorativa e con essa l'idoneità al reddito, salva l'ipotesi in cui questi dimostri di essere in una condizione di non autosufficienza incolpevole, perché impegnato con diligenza in un percorso formativo o perché ancora privo di un'occupazione, nonostante un'attiva e ragionata ricerca, nella fattispecie de qua si ritiene che la sig.ra richiedente l'erogazione dell'assegno per CP_1
conto del figlio non abbia fornito adeguata prova a riguardo, con Persona_1 conseguente rigetto della domanda di parte resistente e revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.
Infatti, la cospicua documentazione prodotta dalla resistente non risulta idonea a dimostrare la condizione di autosufficienza incolpevole di “perché ancora Persona_1 privo di un'occupazione, nonostante un'attiva e ragionata ricerca”, in quanto nella maggior parte dei casi trattasi di semplici candidature (come quella all'Enel, a Poste
Italiane o al Gruppo Ferrovie dello Stato) nonché di domande di partecipazione a concorsi
(come quello ASREM e quello CNR), senza alcuna prova di un'effettiva partecipazione agli stessi e, quindi, di un serio ed attivo impegno del ragazzo nella ricerca di un'occupazione lavorativa. Per di più, rilevante e non trascurabile appare l'età anagrafica di oggi Persona_1
trentaquattrenne.
Sul punto, appare dirimente il recente arresto giurisprudenziale secondo cui: “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito […]” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 07/10/2022, n. 29264).
Orbene, alla luce delle considerazioni supra svolte, va accolta la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, precedentemente disposto a suo carico.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia e dell'esito della stessa, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
28.7.1985 in Trezzano sul Naviglio (MI) dal sig. nato a [...] Parte_1
il 3.4.1960, e la sig.ra nata a [...] il [...] (Atto Controparte_1
di matrimonio n. 37, p. II, s. A., anno 1985);
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) di procedere all'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
• revoca l'assegno di mantenimento in favore di Persona_2
precedentemente posto a carico del ricorrente;
• dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Marco Ponsiglione dott. Vittorio Cobianchi Bellisari