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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/08/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, composto dai sig.ri giudici:
Dott. Maddaleni Giovanni Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a RG. N. 3135/2024 pendente fra:
Parte_1
(c. f. C.F._1
Difensore: Avv. Emanuela Faedi
Domicilio eletto: in Genova, Via XX Settembre n. 26/5
Presso la persona e lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
CONTUMACE
avente ad oggetto la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto del 26.03.2024)
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
CONCLUSIONI:
La ricorrente: come da note scritte ex art. 127 ter cpc del 15.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il marito) Parte_1
allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugato con in forza di matrimonio Controparte_1
celebrato con rito civile in Georgia in data 11.02.2015 (atto di matrimonio N.
150 parte II serie C volume 1 – anno 2015),
- Che dall'unione coniugale non sono nati figli,
- Che i coniugi avevano vissuto insieme a Genova dal 2015 al mese di agosto
2018 quando la IG era tornata in Georgia;
CP_1
- Che i coniugi avevano deciso di separarsi, ma non era stato possibile trovare un accordo,
- Di essere un piccolo imprenditore agricolo e di essere proprietario di un appezzamento di terreno, percependo i redditi indicati in ricorso,
- Che entrambi i coniugi sono autosufficiente economicamente.
Su tali presupposti chiedeva:
La pronuncia della separazione
La successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio
Con vittoria delle spese.
Parte resistente da ora anche la resistente o la moglie) Controparte_1
non si costituiva, né compariva personalmente all'udienza del 04.07.2024 ed essendo il ricorso regolarmente notificato, ne veniva dichiarata la contumacia.
A tale udienza il ricorrente, comparso personalmente davanti al giudice delegato, confermava il ricorso introduttivo, dichiarando che non vi erano possibilità di riconciliazione fra i coniugi e che gli ultimi contatti avuti con la moglie risalivano a dicembre 2023.
Il giudice delegato autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati e tratteneva la causa in decisione.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Con sentenza n.2351/2024, pubblicata il 04.09.2024, il Tribunale di Genova dichiarava la separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio fissando di udienza di prosecuzione per il giorno 17.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le condizioni del divorzio sottoscritte da parte ricorrente.
Con tali note il ricorrente confermava che non vi era stata alcuna riconciliazione con la IG e chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio CP_1
contratto con la medesima in Georgia, in data 11.02.2015.
Quanto sopra premesso, viste la documentazione e gli atti di causa,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della pronuncia di separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Il ricorrente inoltre ha dichiarato di non avere più avuto alcun contatto con la moglie dal dicembre 2023, che già dal 2019 i coniugi hanno vissuto separati ed ha espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Parte ricorrente ha dato atto di svolgere attività lavorativa e della circostanza che dal matrimonio non sono nati figli, chiedendo solo la pronuncia del divorzio senza avanzare alcuna richiesta economica;
pertanto non vi è altro su cui occorra provvedere.
Quanto alle spese di lite, vista la contumacia del resistente, non sussistono i presupposti di soccombenza occorrenti per la liquidazione delle spese di lite, che devono pertanto essere dichiarate irripetibili.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in TBILISI (GEORGIA) il
11.02.2015, ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune di
GENOVA (Anno 2015, Numero 150, Parte II, Serie C, Vol. 1) da
(c. f. nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ) nata in [...], il Controparte_1 C.F._2
05.08.1983
Spese di lite non ripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2015, Numero 150, Parte II, Serie C, Vol. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, composto dai sig.ri giudici:
Dott. Maddaleni Giovanni Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a RG. N. 3135/2024 pendente fra:
Parte_1
(c. f. C.F._1
Difensore: Avv. Emanuela Faedi
Domicilio eletto: in Genova, Via XX Settembre n. 26/5
Presso la persona e lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
CONTUMACE
avente ad oggetto la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto del 26.03.2024)
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
CONCLUSIONI:
La ricorrente: come da note scritte ex art. 127 ter cpc del 15.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il marito) Parte_1
allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugato con in forza di matrimonio Controparte_1
celebrato con rito civile in Georgia in data 11.02.2015 (atto di matrimonio N.
150 parte II serie C volume 1 – anno 2015),
- Che dall'unione coniugale non sono nati figli,
- Che i coniugi avevano vissuto insieme a Genova dal 2015 al mese di agosto
2018 quando la IG era tornata in Georgia;
CP_1
- Che i coniugi avevano deciso di separarsi, ma non era stato possibile trovare un accordo,
- Di essere un piccolo imprenditore agricolo e di essere proprietario di un appezzamento di terreno, percependo i redditi indicati in ricorso,
- Che entrambi i coniugi sono autosufficiente economicamente.
Su tali presupposti chiedeva:
La pronuncia della separazione
La successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio
Con vittoria delle spese.
Parte resistente da ora anche la resistente o la moglie) Controparte_1
non si costituiva, né compariva personalmente all'udienza del 04.07.2024 ed essendo il ricorso regolarmente notificato, ne veniva dichiarata la contumacia.
A tale udienza il ricorrente, comparso personalmente davanti al giudice delegato, confermava il ricorso introduttivo, dichiarando che non vi erano possibilità di riconciliazione fra i coniugi e che gli ultimi contatti avuti con la moglie risalivano a dicembre 2023.
Il giudice delegato autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati e tratteneva la causa in decisione.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Con sentenza n.2351/2024, pubblicata il 04.09.2024, il Tribunale di Genova dichiarava la separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio fissando di udienza di prosecuzione per il giorno 17.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le condizioni del divorzio sottoscritte da parte ricorrente.
Con tali note il ricorrente confermava che non vi era stata alcuna riconciliazione con la IG e chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio CP_1
contratto con la medesima in Georgia, in data 11.02.2015.
Quanto sopra premesso, viste la documentazione e gli atti di causa,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della pronuncia di separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Il ricorrente inoltre ha dichiarato di non avere più avuto alcun contatto con la moglie dal dicembre 2023, che già dal 2019 i coniugi hanno vissuto separati ed ha espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Parte ricorrente ha dato atto di svolgere attività lavorativa e della circostanza che dal matrimonio non sono nati figli, chiedendo solo la pronuncia del divorzio senza avanzare alcuna richiesta economica;
pertanto non vi è altro su cui occorra provvedere.
Quanto alle spese di lite, vista la contumacia del resistente, non sussistono i presupposti di soccombenza occorrenti per la liquidazione delle spese di lite, che devono pertanto essere dichiarate irripetibili.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in TBILISI (GEORGIA) il
11.02.2015, ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune di
GENOVA (Anno 2015, Numero 150, Parte II, Serie C, Vol. 1) da
(c. f. nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ) nata in [...], il Controparte_1 C.F._2
05.08.1983
Spese di lite non ripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2015, Numero 150, Parte II, Serie C, Vol. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4