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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/10/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 1691/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ES
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1691/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da
Parte 1 nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. GUADAGNINI CRISTINA
E
ato il 09/09/1964 ad ES (AL) Controparte 1
rappresentato e difeso dall'Avv. OREGGIA MONICA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
"- Dichiarare la separazione personale dei coniugi Pt 1 е CP_1
- Ordinare al Comune di Alessandria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
- Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. I coniugi, entrambi titolari di stabile rapporto lavorativo, dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento.
3. Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
4. si dà atto che la casa coniugale intestata al padre, sita in Alessandria, Via Tivoli n. 4, NCEU fg.
118, mapp. 886 sub. 49, 57, 58, 59 già intestata al sig. CP_1 viene assegnata al medesimo, con quanto in essa contenuto, ad eccezione dei beni ed effetti personali della Signora Pt 1 che porterà
con sé.
5. si dispone che il mantenimento per i figli, in sede o fuori sede per motivi di studio, sia sempre interamente suddiviso interamente al 50%.
6. si dispone l'affidamento congiunto di ER 1 (17 anni) con residenza anagrafica presso l'abitazione di Via Tivoli 4, con il padre e totale libertà di movimento di che potrà, stantePer 1 l'età, indistintamente recarsi e studiare e dormire presso l'abitazione paterna o materna a suo piacimento. ER 1 ha frequentato la classe terza del Liceo Classico Umberto Eco e come attività sportiva frequenta la scuola di tennis del DLF Alessandria. Il padre si occuperà del mantenimento ordinario di Per 1 ad eccezione delle spese straordinarie (indispensabili e preventivamente
,
concordate) e di tutte le spese scolastiche e in generale di istruzione che verranno sostenute inizialmente dal padre, ma successivamente documentate e suddivise al 50% con conguaglio trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre). I genitori si accordano preventivamente che nel caso in cui ER 1 , proseguendo gli studi, si iscrivesse in un'Università fuori sede, adotteranno le stesse modalità di sostegno delle spese indicate in questo ricorso per il figlio ER_2 o comunque il sostegno delle spese al 50% nel caso in cui le spese dovessero risultare superiori. Entrambi i genitori si impegnano a concordare e comunicare le date delle ferie con almeno due mesi di anticipo all'altro genitore per poter pianificare un uguale periodo annuale di vacanza da trascorrere con il figlio Per 1 ; si impegnano altresì a programmare le date, comunicandole con almeno due settimane di anticipo, al fine di assicurare alternanza nei WE e nelle festività principali, in modo da garantire correttezza, parità ed equilibrio nei rapporti. I due figli maggiorenni decideranno con i genitori le modalità di frequentazione reciproca.
7. Il figlio maggiorenne ER_3 (25 anni) frequenta l'Università a Torino ma viaggia giornalmente tra Alessandria e Torino e risiede, presso l'abitazione di Via Savonarola 70 con la madre, che si occuperà del suo mantenimento ordinario ad eccezione delle spese straordinarie (indispensabili e preventivamente concordate) e delle tasse universitarie, che verranno sostenute inizialmente dalla madre, ma successivamente documentate e suddivise al 50% con conguaglio trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre) fino al completamento degli studi od al raggiungimento dell'autosufficienza economica. Sarà cura del figlio ER_3 (25 anni) comunicare tempestivamente a entrambi i genitori, finché sarà a loro carico, ogni variazione della sua situazione reddituale e fiscale.
8. Il figlio maggiorenne ER_2 (22 anni), residente in [...], studente pro-tempore fuori sede presso l'Università degli Studi di Pavia, sarà mantenuto da entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno;
i genitori si impegnano a versare annualmente 4000 euro (quattromila/00) a testa per le spese ordinarie (tasse universitarie escluse) del figlio fuori sede sul conto corrente intestato allo stesso e sosterranno per il 50% ognuno le spese straordinarie
(indispensabili e preventivamente concordate) e le tasse universitarie fino al completamento degli studi ed al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
9. Entrambi i genitori si rendono disponibili a concorrere alla creazione congiunta di un fondo destinato ad esclusivo beneficio dei tre figli. Il sig. CP 1 verserà la somma di 16.667 euro (sedicimila seicento sessanta sette/00) per ognuno dei figli, da suddividere rispettivamente in 8 rate annuali da 2.000 euro (duemila/00) ciascuna, per ogni figlio, più una rata finale da 667 euro
(seicentosessantasette/00), per ogni figlio, per una somma totale di 50.000 euro (cinquantamila/00.
Tali versamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, a partire dal 2025 fino al 2032, con l'ultima rata da versarsi entro il 30 settembre 2033. I versamenti avverranno sul conto corrente intestato alla Signora Pt 1 presso UNICREDIT, e le somme saranno destinate a tre polizze assicurative separate, ciascuna intestata a uno dei figli. La disponibilità di tali polizze sarà vincolata all'esclusivo utilizzo personale da parte dei tre figli.
Esse non potranno in alcun caso essere riutilizzate per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli che resta invece a carico dei genitori (fatto salvo quanto precisato dalla sentenza n.18785 del
2021 della Corte di Cassazione), attraverso risorse finanziarie proprie, così come riportato ai punti precedenti.
La Signora Pt 1 si impegna a fornire una rendicontazione semestrale sull'andamento delle polizze, corredata da adeguate pezze giustificative e dagli estratti conto. In caso di utilizzo improprio dei fondi da parte di soggetti diversi dai figli beneficiari, il Sig. CP 1 si riserva di interrompere i versamenti e di agire in via esecutiva per il pieno ripristino degli accordi, attesa la natura esecutiva dell'accordo di separazione. In caso di mancato o ritardato versamento anche di una sola rata annuale, la Signora Pt 1 potrà agire immediatamente in via esecutiva per il recupero della rata non versata, avendo il presente accordo di separazione valore esecutivo.
10. A fronte degli impegni assunti dai coniugi al precedente punto, la Signora Pt 1, al momento dell'omologa della separazione, si impegna a restituire al Sig. CP_1 la procura irrevocabile a vendere relativa all'immobile sito in Alessandria, Viale Tivoli n. 4.
11. Gli istanti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non svolgere domande reciproche di assegno di mantenimento e/o alimenti.
12. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
Parte 1 , nata a [...] il [...] e da Controparte_1
[...] nato ad [...] il [...], celebrato in ES in data
16/05/1998, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 42, Parte 1^,
Serie A, Anno 1998
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 15/10/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ES
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1691/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da
Parte 1 nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. GUADAGNINI CRISTINA
E
ato il 09/09/1964 ad ES (AL) Controparte 1
rappresentato e difeso dall'Avv. OREGGIA MONICA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
"- Dichiarare la separazione personale dei coniugi Pt 1 е CP_1
- Ordinare al Comune di Alessandria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
- Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. I coniugi, entrambi titolari di stabile rapporto lavorativo, dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento.
3. Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
4. si dà atto che la casa coniugale intestata al padre, sita in Alessandria, Via Tivoli n. 4, NCEU fg.
118, mapp. 886 sub. 49, 57, 58, 59 già intestata al sig. CP_1 viene assegnata al medesimo, con quanto in essa contenuto, ad eccezione dei beni ed effetti personali della Signora Pt 1 che porterà
con sé.
5. si dispone che il mantenimento per i figli, in sede o fuori sede per motivi di studio, sia sempre interamente suddiviso interamente al 50%.
6. si dispone l'affidamento congiunto di ER 1 (17 anni) con residenza anagrafica presso l'abitazione di Via Tivoli 4, con il padre e totale libertà di movimento di che potrà, stantePer 1 l'età, indistintamente recarsi e studiare e dormire presso l'abitazione paterna o materna a suo piacimento. ER 1 ha frequentato la classe terza del Liceo Classico Umberto Eco e come attività sportiva frequenta la scuola di tennis del DLF Alessandria. Il padre si occuperà del mantenimento ordinario di Per 1 ad eccezione delle spese straordinarie (indispensabili e preventivamente
,
concordate) e di tutte le spese scolastiche e in generale di istruzione che verranno sostenute inizialmente dal padre, ma successivamente documentate e suddivise al 50% con conguaglio trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre). I genitori si accordano preventivamente che nel caso in cui ER 1 , proseguendo gli studi, si iscrivesse in un'Università fuori sede, adotteranno le stesse modalità di sostegno delle spese indicate in questo ricorso per il figlio ER_2 o comunque il sostegno delle spese al 50% nel caso in cui le spese dovessero risultare superiori. Entrambi i genitori si impegnano a concordare e comunicare le date delle ferie con almeno due mesi di anticipo all'altro genitore per poter pianificare un uguale periodo annuale di vacanza da trascorrere con il figlio Per 1 ; si impegnano altresì a programmare le date, comunicandole con almeno due settimane di anticipo, al fine di assicurare alternanza nei WE e nelle festività principali, in modo da garantire correttezza, parità ed equilibrio nei rapporti. I due figli maggiorenni decideranno con i genitori le modalità di frequentazione reciproca.
7. Il figlio maggiorenne ER_3 (25 anni) frequenta l'Università a Torino ma viaggia giornalmente tra Alessandria e Torino e risiede, presso l'abitazione di Via Savonarola 70 con la madre, che si occuperà del suo mantenimento ordinario ad eccezione delle spese straordinarie (indispensabili e preventivamente concordate) e delle tasse universitarie, che verranno sostenute inizialmente dalla madre, ma successivamente documentate e suddivise al 50% con conguaglio trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre) fino al completamento degli studi od al raggiungimento dell'autosufficienza economica. Sarà cura del figlio ER_3 (25 anni) comunicare tempestivamente a entrambi i genitori, finché sarà a loro carico, ogni variazione della sua situazione reddituale e fiscale.
8. Il figlio maggiorenne ER_2 (22 anni), residente in [...], studente pro-tempore fuori sede presso l'Università degli Studi di Pavia, sarà mantenuto da entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno;
i genitori si impegnano a versare annualmente 4000 euro (quattromila/00) a testa per le spese ordinarie (tasse universitarie escluse) del figlio fuori sede sul conto corrente intestato allo stesso e sosterranno per il 50% ognuno le spese straordinarie
(indispensabili e preventivamente concordate) e le tasse universitarie fino al completamento degli studi ed al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
9. Entrambi i genitori si rendono disponibili a concorrere alla creazione congiunta di un fondo destinato ad esclusivo beneficio dei tre figli. Il sig. CP 1 verserà la somma di 16.667 euro (sedicimila seicento sessanta sette/00) per ognuno dei figli, da suddividere rispettivamente in 8 rate annuali da 2.000 euro (duemila/00) ciascuna, per ogni figlio, più una rata finale da 667 euro
(seicentosessantasette/00), per ogni figlio, per una somma totale di 50.000 euro (cinquantamila/00.
Tali versamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, a partire dal 2025 fino al 2032, con l'ultima rata da versarsi entro il 30 settembre 2033. I versamenti avverranno sul conto corrente intestato alla Signora Pt 1 presso UNICREDIT, e le somme saranno destinate a tre polizze assicurative separate, ciascuna intestata a uno dei figli. La disponibilità di tali polizze sarà vincolata all'esclusivo utilizzo personale da parte dei tre figli.
Esse non potranno in alcun caso essere riutilizzate per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli che resta invece a carico dei genitori (fatto salvo quanto precisato dalla sentenza n.18785 del
2021 della Corte di Cassazione), attraverso risorse finanziarie proprie, così come riportato ai punti precedenti.
La Signora Pt 1 si impegna a fornire una rendicontazione semestrale sull'andamento delle polizze, corredata da adeguate pezze giustificative e dagli estratti conto. In caso di utilizzo improprio dei fondi da parte di soggetti diversi dai figli beneficiari, il Sig. CP 1 si riserva di interrompere i versamenti e di agire in via esecutiva per il pieno ripristino degli accordi, attesa la natura esecutiva dell'accordo di separazione. In caso di mancato o ritardato versamento anche di una sola rata annuale, la Signora Pt 1 potrà agire immediatamente in via esecutiva per il recupero della rata non versata, avendo il presente accordo di separazione valore esecutivo.
10. A fronte degli impegni assunti dai coniugi al precedente punto, la Signora Pt 1, al momento dell'omologa della separazione, si impegna a restituire al Sig. CP_1 la procura irrevocabile a vendere relativa all'immobile sito in Alessandria, Viale Tivoli n. 4.
11. Gli istanti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non svolgere domande reciproche di assegno di mantenimento e/o alimenti.
12. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
Parte 1 , nata a [...] il [...] e da Controparte_1
[...] nato ad [...] il [...], celebrato in ES in data
16/05/1998, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 42, Parte 1^,
Serie A, Anno 1998
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 15/10/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.