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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/03/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
Riunito in camera di consiglio composto dai magistrati
Dott. Paola Di Francesco Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore nel procedimento unitario n. r.g. 10-1/ 2025
promosso da GO RI (C.F.: [...]),
ET AT (C.F.: [...]) rappresentati e difesi dall'Avv. Giancarlo Moro ed elettivamente domiciliati presso la Camera del Lavoro di Rovigo Via Calatafimi n. 1/B, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
RT E EC LS (C.F.: 01588890291), con sede legale in Ceregnano (Ro)
Via S. Antonio n. 323;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 30.01.2025 nei confronti di RT E EC LS;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza avvenuta ai sensi dell'art. 40 co. 7 CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che all'udienza del 12.03.2025, nessuno è comparso per la società resistente, non costituita in giudizio;
1 accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta da RT E EC
LS (“intonacatura e stuccatura”); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che i creditori istanti vantano complessivamente un credito di € 5.322,01, segnatamente: (i) ZI LA pari ad € 2.794,88, in forza del decreto ingiuntivo n. 151/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo e del successivo atto di precetto (v. doc. 3); (ii) AT ET un credito di € 2.527,13, in forza del decreto ingiuntivo n. 169/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo e del successivo atto di precetto (v. doc. 4); rilevato che dall'istruttoria espletata sono emersi debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione e dell'INPS pari rispettivamente a € 21.646,98 e €
63.893,69;
rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII e pertanto ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato, inoltre, che sulla base della documentazione fiscale fornita da Agenzia delle
Entrate, ricorre il superamento dei limiti dimensionali di assoggettabilità alla
Liquidazione Giudiziale previsti dall'articolo 2 e 121 CCII, in quanto i ricavi relativi al bilancio d'esercizio 2023 sono pari ad € 202.353,00 (v. dichiarazione IRAP 2024); ritenuto che RT E EC LS versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:
- l'inadempimento nei confronti dei ricorrenti e la sussistenza di ingenti debiti contributivi e fiscali;
- l'esito infruttuoso dei pignoramenti mobiliari promossi dai ricorrenti (v. doc. 5);
- il mancato deposito dei bilanci dal 2023; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
pag. 2 di 5 tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di RT E EC LS
(C.F.: 01588890291), con sede legale in Ceregnano (Ro) Via S. Antonio n. 323;
nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura
nomina la dott.ssa Stefania Azzi Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies
disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
pag. 3 di 5 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali,
le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16.07.2025 ad ore 11,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno pag. 4 di 5 essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 17.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
Riunito in camera di consiglio composto dai magistrati
Dott. Paola Di Francesco Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore nel procedimento unitario n. r.g. 10-1/ 2025
promosso da GO RI (C.F.: [...]),
ET AT (C.F.: [...]) rappresentati e difesi dall'Avv. Giancarlo Moro ed elettivamente domiciliati presso la Camera del Lavoro di Rovigo Via Calatafimi n. 1/B, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
RT E EC LS (C.F.: 01588890291), con sede legale in Ceregnano (Ro)
Via S. Antonio n. 323;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 30.01.2025 nei confronti di RT E EC LS;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza avvenuta ai sensi dell'art. 40 co. 7 CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che all'udienza del 12.03.2025, nessuno è comparso per la società resistente, non costituita in giudizio;
1 accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta da RT E EC
LS (“intonacatura e stuccatura”); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che i creditori istanti vantano complessivamente un credito di € 5.322,01, segnatamente: (i) ZI LA pari ad € 2.794,88, in forza del decreto ingiuntivo n. 151/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo e del successivo atto di precetto (v. doc. 3); (ii) AT ET un credito di € 2.527,13, in forza del decreto ingiuntivo n. 169/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo e del successivo atto di precetto (v. doc. 4); rilevato che dall'istruttoria espletata sono emersi debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione e dell'INPS pari rispettivamente a € 21.646,98 e €
63.893,69;
rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII e pertanto ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato, inoltre, che sulla base della documentazione fiscale fornita da Agenzia delle
Entrate, ricorre il superamento dei limiti dimensionali di assoggettabilità alla
Liquidazione Giudiziale previsti dall'articolo 2 e 121 CCII, in quanto i ricavi relativi al bilancio d'esercizio 2023 sono pari ad € 202.353,00 (v. dichiarazione IRAP 2024); ritenuto che RT E EC LS versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:
- l'inadempimento nei confronti dei ricorrenti e la sussistenza di ingenti debiti contributivi e fiscali;
- l'esito infruttuoso dei pignoramenti mobiliari promossi dai ricorrenti (v. doc. 5);
- il mancato deposito dei bilanci dal 2023; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
pag. 2 di 5 tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di RT E EC LS
(C.F.: 01588890291), con sede legale in Ceregnano (Ro) Via S. Antonio n. 323;
nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura
nomina la dott.ssa Stefania Azzi Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies
disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
pag. 3 di 5 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali,
le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16.07.2025 ad ore 11,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno pag. 4 di 5 essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 17.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
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