Articolo 3 della Legge 14 aprile 1957, n. 320
Articolo 2
Versione
8 giugno 1957
Art. 3.
Alla copertura dell'onere derivante dall'accettazione dello Statuto di cui all'art. 1, nella somma di lire 2.500.000 annue, si provvedera' per l'esercizio finanziario 1955-1956 a carico della dotazione del capitolo n. 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo e per l'esercizio finanziario 1956-57 a carico dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente il fondo destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 giugno 1957