Art. 3.
Alla copertura dell'onere derivante dall'accettazione dello Statuto di cui all'art. 1, nella somma di lire 2.500.000 annue, si provvedera' per l'esercizio finanziario 1955-1956 a carico della dotazione del capitolo n. 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo e per l'esercizio finanziario 1956-57 a carico dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente il fondo destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere derivante dall'accettazione dello Statuto di cui all'art. 1, nella somma di lire 2.500.000 annue, si provvedera' per l'esercizio finanziario 1955-1956 a carico della dotazione del capitolo n. 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo e per l'esercizio finanziario 1956-57 a carico dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente il fondo destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.