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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1162 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cosenza al Viale Falcine 136 presso lo studio dell'avv. Russo Francesco, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Campobasso alla via Papa Giovanni XXIII 17 presso lo studio dell'avv. Baranello
Maria Assunta, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
Oggetto: regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti il 14.03.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 13/11/2024, ha rilevato di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con in costanza della quale è nata, in data CP_1 Per_ 8.08.2018, una figlia di nome riconosciuta da entrambi i genitori. Essendo cessata tale relazione sentimentale, ha chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Disporre
l'affido condiviso della minore (di anni sei ) con collocazione della stessa presso Per_2
1 la madre;
2. Stabilire – a carico del IG. - l'obbligo di contribuzione al CP_1 mantenimento nella misura di €.350,00 mensili da versare entro e non oltre i primi 5 giorni di ogni mese, anticipatamente alla IG.ra , quale contributo per il mantenimento della Parte_1 minore con la rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT per le famiglie di Per_2 operai ed impiegati. In tutti questi anni il PA dal mese di novembre 2022 ( data della rottura della convivenza) ha contribuito al mantenimento della piccola versando in maniera casuale soltanto la somma complessiva di €. 577,00 ;
3. Disporre – nelle modalità che riterrà opportune
- il diritto di visita del PA;
4.Seguendo il principio dell'alternanza, la minore CP_1 trascorrerà il periodo a partire dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore ed il periodo a partire dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, da concordarsi tra i genitori . Per quanto concerne le vacanze pasquali, la minore trascorrerà il giorno della vigilia e la Pasqua con un genitore fino alle ore 17,00 e con l'altro genitore il resto della giornata ed il giorno di pasquetta. Per il periodo estivo (luglio e/o agosto) le vacanze si alterneranno 15 giorni ciascuno alternativamente, previo eventuali modifiche concordate tra le parti . Tutti gli incontri elencati nel presente punto verranno stabiliti dai genitori almeno trenta i giorni prima;
4.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto della volontà del minore 5 Voglia ordinare al IG. di comunicare alla odierna CP_1 ricorrente l'indirizzo preciso dove porterà la bambina rendendosi sempre reperibile (a differenza di quanto accade oggi) ; 6 Emettere, se del caso, ogni altro provvedimento inerente e consequenziale.
7. Stabilire, altresì, che il resistente dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche e ludiche) riguardanti la minore come individuate dalle linee guida del CNF del 29.11.2017 ;
8. Disporre il divieto di espatrio del resistente con il minore;
9. Emettere, se del caso, ogni altro provvedimento inerente e consequenziale”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 17.11.2024. si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
9.01.2025. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: • in via preliminare e pregiudiziale, – dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 473 bis e seguenti c.p.c., con particolare riferimento all'art. 473 bis.12, c.p.c.; • nel merito, 1. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre, Per_2 nell'abitazione sita in Aiello Calabro (CS) al Rione Patricello snc;
2. disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione;
congiuntamente per quelle di carattere straordinario;
3. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, un weekend al mese, dalle ore 14.00 del sabato alle ore
18.00 della domenica;
4. disporre che il padre possa, altresì, vedere e tenere con sé la figlia -in
2 alternanza con la madre- nel periodo natalizio (un anno, dalle ore 10.00 del 22 alle ore 18.00 del 30 dicembre, mentre l'anno successivo, dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 18.00 del 06 gennaio;
nel periodo pasquale (un anno, dalle ore 10.00 del Lunedì in Albis alle ore 18.00 del seguente Mercoledì; mentre l'anno successivo dalle ore 10.00 del Venerdì Santo alle ore 18.00 della Domenica di Pasqua);
5. disporre che, per le vacanze estive, il padre possa tenere con sé la figlia quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare preventivamente entro il 30 maggio, secondo i rispettivi piani di ferie. Con riferimento al compleanno ed all'onomastico, la minore li trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o l'altro dei genitori;
inoltre, trascorrerà con questi ultimi, i giorni dei loro rispettivi compleanni ed onomastici, nonché della Festa della
Mamma e della Festa del Papà. Con riferimento ad ogni altra festività (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 25 Aprile;
Primo Maggio;
2 Giugno;
Ferragosto; Primo
Novembre; 8 Dicembre), la minore la trascorrerà con la madre ovvero con il padre, previo accordo tra i genitori;
in tali occasioni, il padre potrà tenere con sé la minore dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (fatta salva la possibilità di pernotto in caso di ponte). Nei giorni feriali
(allorquando la bambina frequenterà la scuola) il padre potrà contattare la figlia, mediante chiamata telefonica ovvero videochiamata, dalle ore 19.00 alle ore 20.00. Nei giorni festivi (in cui non eserciterà il diritto di visita) il padre potrà contattare la figlia, mediante chiamata telefonica ovvero videochiamata (complessive due chiamate), dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00. Resta inteso che il calendario di visita sarà flessibile e i genitori potranno accordarsi per derogarvi;
6. disporre che versi, a titolo di concorso CP_1 nel mantenimento per la figlia, la somma di €.150,00 (euro centocinquanta/00) mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con pagamento da effettuarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese con le modalità che le parti concorderanno;
7. disporre che le spese straordinarie (così come individuate dalle Linee guida del Tribunale di Milano datate
14.11.2017 ovvero: – spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
L'esito delle visite va comunicato all 'altro genitore. – spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche
3 della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola e/o com1essa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
– spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione,/ master e corsi post universitari in Italia e all' estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato , pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); – spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) ; h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (mas imo 10 giorni)·in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare e-mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese s u c c e s s i v o all''esborso, contestualmente al versamento dell'assegno mensile di mantenimento) saranno sostenute in ragione del 50% da parte di ciascun genitore;
8. disporre che l'assegno unico universale sia incamerato dalla madre al 100% in virtù della collocazione prevalente della figlia;
9. disporre che l'abitazione, sita in Aiello Calabro (CS) al Rione Patricello snc, di proprietà comunale, resti assegnata alla in qualità di genitore collocatario della minore;
10. disporre che ciascun genitore Parte_1 possa recarsi all'estero anche senza il preventivo consenso dell'altro, e ciò anche ai fini del rilascio del passaporto;
11. emettere, altresì, ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile, confacente, preordinato e/o connesso rispetto alle invocate declaratorie;
12. con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Fissata l'udienza del 10.02.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse hanno chiesto un rinvio della causa, onde formalizzare l'accordo raggiunto circa le questioni oggetto del contendere (poi depositato in data 25.02.2025). Fissata l'udienza del
17.03.2025, nel contempo sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, provvedendo a tale incombente, hanno congiuntamente chiesto la decisione della causa con
4 l'omologa delle condizioni oggetto dell'accordo raggiunto in causa. Quindi, con ordinanza del
17.03.2025, il Giudice relatore, preso atto della comune volontà delle parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in data 26.02.2025, ha espresso parere favorevole.
Alla luce dell'accordo depositato il 25.02.2025, e hanno chiesto di Parte_1 CP_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore con l'omologa delle condizioni di seguito testualmente riportate: “1. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre, Per_2 nell'abitazione sita in Aiello Calabro (CS) al Rione Patricello snc;
2. disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione;
congiuntamente per quelle di carattere straordinario;
3. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, un weekend al mese, dalle ore 14.00 del sabato alle ore
18.00 della domenica;
4. disporre che il padre possa, altresì, vedere e tenere con sé la figlia -in alternanza con la madre- nel periodo natalizio (un anno, dalle ore 10.00 del 22 alle ore 18.00 del 30 dicembre, mentre l'anno successivo, dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 18.00 del 06 gennaio;
nel periodo pasquale (un anno, dalle ore 10.00 del Lunedì in Albis alle ore 18.00 del seguente Mercoledì; mentre l'anno successivo dalle ore 10.00 del Venerdì Santo alle ore 18.00 della Domenica di Pasqua);
5. disporre che, per le vacanze estive, il padre possa tenere con sé la figlia quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare preventivamente entro il 30 maggio, secondo i rispettivi piani di ferie. Con riferimento al compleanno ed all'onomastico, la minore li trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o l'altro dei genitori;
inoltre, trascorrerà con questi ultimi, i giorni dei loro rispettivi compleanni ed onomastici, nonché della Festa della
Mamma e della Festa del Papà. Con riferimento ad ogni altra festività (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 25 Aprile;
Primo Maggio;
2 Giugno;
Ferragosto; Primo
Novembre; 8 Dicembre), la minore la trascorrerà con la madre ovvero con il padre, previo accordo tra i genitori;
in tali occasioni, il padre potrà tenere con sé la minore dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (fatta salva la possibilità di pernotto in caso di ponte). Nei giorni feriali
(allorquando la bambina frequenterà la scuola) il padre potrà contattare la figlia, mediante chiamata telefonica ovvero videochiamata, dalle ore 19.30 alle ore 20.30. Nei giorni festivi (in cui non eserciterà il diritto di visita) il padre potrà contattare la figlia, mediante chiamata telefonica ovvero videochiamata (complessive due chiamate), dalle ore 13.00 alle ore 14.30 e dalle ore 19.00 alle ore 20.30. Resta inteso che il calendario di visita sarà flessibile e i genitori potranno accordarsi per derogarvi;
6. disporre che versi, a titolo di concorso CP_1 nel mantenimento per la figlia, la somma di €.200,00 (euro duecento/00) mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con pagamento da effettuarsi alla madre entro il giorno
10 di ogni mese con le modalità che le parti concorderanno. Le spese comprese nell'assegno di
5 mantenimento sono le seguenti: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per mensa scolastica, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare;
trattamenti estetici (parrucchiere , estetista, barbiere ecc.);
7. disporre che le spese straordinarie (così come individuate dalle Linee guida del Tribunale di Milano datate
14.11.2017 ovvero: – spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
L'esito delle visite va comunicato all'altro genitore. – spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola e/o com1essa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
– spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione,/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato , pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); – spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per
6 iscritto nell'immediatezza della richiesta (mas imo 10 giorni) in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare e-mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo all''esborso, contestualmente al versamento dell'assegno mensile di mantenimento) saranno sostenute in ragione del 50% da parte di ciascun genitore. I genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali al 50% ciascuno (circostanza per la quale il pagamento delle spese straordinarie dovrà avvenire attraverso i sistemi elencati nell'art. 23 D. Lgs. n° 241/1997);
8. disporre che l'assegno unico universale sia incamerato dalla madre al 100% in virtù della collocazione prevalente della figlia;
9. disporre che l'abitazione, sita in Aiello Calabro (CS) al Rione Patricello snc, di proprietà comunale, resti assegnata alla in qualità di genitore collocatario della minore;
10. disporre che Parte_1 ciascun genitore possa recarsi all'estero anche senza il preventivo consenso dell'altro, e ciò anche ai fini del rilascio del passaporto;
11. emettere, altresì, ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile, confacente, preordinato e/o connesso rispetto alle invocate declaratorie;
12. spese di lite compensate”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1162/2024, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (nata a [...] in data [...]) riportate in parte motiva, qui da Per_2 intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 18/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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