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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2557/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 11/06/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2557/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc. Parte_3 P.IVA_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. COZZOLINO LUCA ricorrenti contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA resistente
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. Parte_1 [...]
e hanno adito l'intestato Tribunale e Pt_2 Parte_3
Pag. 1 di 8 hanno impugnato i verbali unici di accertamento e notificazione n. 2024000014 e n. 2024000015 entrambi del 26.1.2024 chiedendone l'annullamento eccependo la loro tardività per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, la mancata indicazione dello strumento di impugnazione del verbale, nonché la genericità, carenza di motivazione e infondatezza dei verbali.
Si è ritualmente costituita in giudizio , che in primo luogo ha evidenziato che CP_1
i ricorrenti hanno eccepito unicamente asseriti vizi formali dei verbali oggetto di impugnazione, senza contestare nel merito gli accertamenti effettuati;
in ogni caso, ha evidenziato che i verbali traggono origine dalla verifica ispettiva avviata in data
23.6.2023 presso il bar pasticceria di Milano, via Coni Zugna 9, gestito dalla
“ e che, all'esito degli accertamenti, è emerso che Parte_3 [...]
e tra loro coniugi e soci della società prima Pt_2 Parte_1
generalizzata, svolgevano attività lavorativa all'interno del bar pasticceria in assenza di iscrizione alla gestione commercianti. Ha dedotto l'insussistenza dei vizi formali denunciati in ricorso a fronte della effettuazione di numerosi verbali interlocutori necessari per reperire tutta la documentazione necessaria;
ha evidenziato che i ricorrenti hanno rilasciato spontanee dichiarazioni, prodotte in giudizio, che dimostrano il ruolo dagli stessi svolto nell'ambito della società,
l'assenza di altri dipendenti e quindi la fondatezza delle pretese di , con CP_1
conseguente legittimità della loro iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del giorno 11.3.2025 i ricorrenti hanno dichiarato che al momento dell'accesso ispettivo erano presenti in negozio “solo per fare compagnia al figlio” anche a fronte del fatto che la è cieca ventesimista dal 2020. Pt_2
La causa è stata quindi discussa all'udienza del 11.6.2025 tenutasi nelle modalità della trattazione scritta e decisa con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
2.1.- In primo luogo vi è da evidenziare che i ricorrenti si sono limitati a contestare i verbali (n. 14 e n. 15) oggetto di impugnazione solamente per vizi formali e, nel merito, hanno in modo del tutto generico contestato la “infondatezza” degli stessi.
Le eccezioni formali devono essere superate e ritenute assorbite dal rigetto nel merito dell'impugnazione: secondo l'orientamento ormai consolidato della
Pag. 2 di 8 giurisprudenza (espresso in particolare in tema di azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei debiti previdenziali, ma estensibile, per identità di ratio, a qualsiasi azione di accertamento negativo del credito, quale è quella oggetto del presente giudizio) l'eventuale illegittimità del provvedimento dell'ente previdenziale non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'“an” e nel “quantum”, e ciò anche qualora l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella (tra le molte:
Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 1558 del 23.01.2020). In altri termini, a prescindere dalla legittimità formale dell'atto impugnato, deve essere comunque esaminata la fondatezza nel merito della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (tra le molte: Cass. Civ. sez. VI, ord. n. 17858 del 6.7.2018).
La considerazione sarebbe dirimente;
in ogni caso i vizi denunciati dai ricorrenti sono da disattendere.
In primo luogo, non vi è alcuna “tardività” nella notifica del verbale di accertamento né violazione dell'art. 14 L. 689/1981. Vi è infatti da dire che gli accertamenti hanno riguardato plurimi aspetti e che, a fronte del primo accesso ispettivo avvenuto il 23.6.2023, gli ispettori hanno nelle more effettuato ulteriori accessi in loco, hanno richiesto l'acquisizione di ulteriore documentazione (la cui consegna è stata ritardata proprio dai ricorrenti) e hanno adottato verbali interlocutori, prodotti in atti (cfr fascicolo ). Difatti: con verbale CP_1
interlocutorio del 4.8.2023 gli ispettori hanno chiesto alla società di fornire documentazione;
con verbale interlocutorio del 14.9.2023 gli ispettori hanno fatto nuovamente richiesta dei documenti già segnalati nel precedente verbale del
4.8.2023, non consegnati;
con verbale interlocutorio del 10.10.2023 è stato dato atto della consegna di parte della documentazione, ma ne mancava altra già chiesta il 4.8.2023; con verbale interlocutorio del 5.12.2023 si è sollecitata nuovamente la consegna dei documenti chiesti il 10.10.2023; gli accertamenti, quindi, si sono conclusi il 26.1.2024. È di tutta evidenza che, pertanto, il “ritardo” lamentato dai
Pag. 3 di 8 ricorrenti è semmai addebitabile agli stessi, i quali non hanno collaborato nella consegna della documentazione richiesta e hanno quindi costretto gli ispettori a dilatare i tempi dell'accertamento.
Quanto poi agli ulteriori vizi lamentati, nei verbali impugnati sono espressamente indicate le modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi;
quanto alla genericità e difetto di motivazione basti ricordare (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n.
222724 del 2013) che la motivazione dal punto di vista formale deve essere considerata come un requisito di legittimità del provvedimento amministrativo e dal punto di vista sostanziale è un requisito posto a garanzia del diritto di difesa, sicché la valutazione dell'entità e della struttura della motivazione necessaria al suddetto fine deve essere effettuata, caso per caso e senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti, intesi come fatti storici che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto (per tutte:
Cons. Stato 9 ottobre 2012, sez. IV, n. 5257). Il difetto di motivazione assume quindi rilievo quando, menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa, costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento (tra le altre: Cons. Stato 9 ottobre 2012, sez. IV, n. 5257). La Suprema Corte ha poi precisato che tale valutazione prescinde dalla lunghezza della motivazione, che può anche essere succinta, purché sufficiente a consentire al destinatario dell'atto amministrativo di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dalla P.A. procedente. Nel caso di specie, il difetto di motivazione lamentato dai ricorrenti non sussiste, in quanto nei provvedimenti impugnati l'iter argomentativo adottato dagli ispettori verbalizzanti non solo è comprensibile ma è anche esaustivo, avendo gli stessi indicato gli accertamenti eseguiti, le norme di legge violate, le fonti di prova dalle quali l'ente ha tratto il suo convincimento e le conclusioni raggiunte, sicché non vi è stata alcuna violazione né del diritto di difesa né del procedimento amministrativo.
Pag. 4 di 8 2.2.- Nel merito, le preteste dell' sono fondate. Controparte_2
Del tutto correttamente, infatti, è stata disposta l'iscrizione d'ufficio dei soci e nella Gestione Commercianti, con Parte_1 Parte_2
conseguente ricalcolo della contribuzione fissa dovuta e omessa.
L'art. 1 comma 203 della Legge 662/1996, nel modificare l'art. 29 comma 1 della
Legge 160/1975, ha statuito che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Si deve in primo luogo precisare, come già osservato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, che il citato art. 1 comma 203 della legge 662/1996 ha previsto che addirittura i soci di s.r.l. possano essere iscritti nella Gestione
Commercianti; ciò proprio allo scopo di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, una loro partecipazione personale con carattere di abitualità e prevalenza non venga assoggettata a contribuzione (SS.UU. n. 3240 del 2010).
Stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, poi, per “partecipazione personale al lavoro aziendale” deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. 5360 del
2012). Si deve poi osservare che la partecipazione al lavoro aziendale ha carattere di abitualità quando è svolta con continuità e stabilità (con esclusione quindi di
Pag. 5 di 8 apporti saltuari e occasionali); essa ha poi carattere di prevalenza se viene svolta in modo preponderante sotto due distinti profili: dal lato interno, non già in funzione del mero dato quantitativo ma anche della qualità della prestazione, da valutarsi alla luce delle concrete attività svolte dall'impresa; dal lato esterno, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto a tutte le altre occupazioni del lavoratore (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 9873 del 7.5.2014), avuto riguardo non già a tutte le attività della vita, ma a quelle omogenee, di natura lavorativa e idonee a produrre reddito.
Ebbene, nel caso di specie è documentato che la compagine sociale di
[...]
è composta dai due soci, ossia Parte_3 Parte_1
titolare del 41% delle quote Societarie e Presidente del consiglio di amministrazione, e titolare del 59% delle quote societarie e Parte_2
consigliera del CDA. Visto il loro ruolo di componenti del consiglio di amministrazione, essi sono per definizione tenuti alla gestione amministrativa della società.
Gli ispettori, poi, al momento dell'accesso ispettivo, hanno rinvenuto che i due ricorrenti erano intenti a prestare attività lavorativa (cfr verbale, pag. 2: “All'atto dell'accesso nella unità operativa sono stati trovati intenti al lavoro entrambi i soci della e il figlio signor ”). Sul punto, basti Parte_3 Parte_4
rammentare che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale (Cass.
Civ. SS.UU. sent. n. 12545 del 25.11.1992), ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 9632 del 11.5.2016). Ciò basta per smentire l'assunto avversario secondo cui i ricorrenti erano presenti in loco “solo per fare compagnia” al figlio, considerato che, invece, gli ispettori li hanno trovati intenti al lavoro e quindi hanno dichiarato di avere direttamente percepito un fatto che, per poter essere confutato, necessiterebbe della querela per falso ideologico.
Peraltro, la circostanza che i ricorrenti hanno prestato attività lavorativa con
Pag. 6 di 8 carattere di continuatività dall'agosto 2021 in poi è confermata dalle dichiarazioni confessorie da loro rese avanti agli ispettori (cfr fascicolo ): segnatamente CP_1 ha riferito che “la ditta non ha dipendenti e quindi siamo io e Parte_1
mia moglie al mattino dalle 08:30 alle 12:30 a dare una mano a nostro figlio. (…)
Prestiamo il nostro lavoro nell'attività dal mese di agosto 2021 (fine agosto), da quando cioè si è aperto il locale in viale Coni Zugna a Milano”; parimenti ha riferito: “La ditta non ha dipendenti e quindi siamo io e mio Parte_2
marito al mattino dalle 08:30 alle 12:30 a dare una mano a nostro figlio (…)
Lavoriamo qui nel locale da fine agosto 2021, cioè dalla data di apertura al pubblico del locale in viale Coni Zugna 9 a Milano”.
Vi sono quindi elementi gravi, precisi e concordanti dai quali può desumersi che l'oggetto sociale è realizzato proprio grazie al lavoro dei soci: l'espletamento di attività organizzativa e direttiva (stante il loro ruolo di membri del consiglio di amministrazione), lo svolgimento di un'attività esecutiva e materiale (come confermato dalle dichiarazioni rese dai ricorrenti in ordine al loro lavoro quotidiano all'interno del locale), l'assenza di altri dipendenti dell'impresa, la mancanza di prova in ordine allo svolgimento, da parte dei ricorrenti, di altro lavoro alle dipendenze di terzi, sono tutti elementi che dimostrano lo svolgimento da parte dei soci della s.r.l. di attività abituale e prevalente in favore della società.
In definitiva, correttamente i ricorrenti sono stati iscritti d'ufficio alla Gestione
Commercianti con decorrenza dall'agosto 2021 in poi;
altrettanto correttamente ha loro imputato la contribuzione omessa nei limiti del minimale, oltre alla CP_1
contribuzione sulla parte di reddito eventualmente eccedente, e le somme aggiuntive calcolate come per legge: la quantificazione contenuta nei due verbali impugnati (peraltro non specificamente contestata) deve ritenersi correttamente calcolata dall'istituto, organo tecnico altamente specializzato in materia.
I verbali impugnati, in definitiva, devono essere confermati e il ricorso respinto.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,00 a €
26.000,00) e quindi: € 929,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 2.021,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non
Pag. 7 di 8 tenutasi alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 3.727,00 oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € 3.727,00 oltre 15% per spese CP_1
generali, IVA e CPA se dovuti come per legge
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 11/06/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 11/06/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2557/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc. Parte_3 P.IVA_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. COZZOLINO LUCA ricorrenti contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA resistente
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. Parte_1 [...]
e hanno adito l'intestato Tribunale e Pt_2 Parte_3
Pag. 1 di 8 hanno impugnato i verbali unici di accertamento e notificazione n. 2024000014 e n. 2024000015 entrambi del 26.1.2024 chiedendone l'annullamento eccependo la loro tardività per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, la mancata indicazione dello strumento di impugnazione del verbale, nonché la genericità, carenza di motivazione e infondatezza dei verbali.
Si è ritualmente costituita in giudizio , che in primo luogo ha evidenziato che CP_1
i ricorrenti hanno eccepito unicamente asseriti vizi formali dei verbali oggetto di impugnazione, senza contestare nel merito gli accertamenti effettuati;
in ogni caso, ha evidenziato che i verbali traggono origine dalla verifica ispettiva avviata in data
23.6.2023 presso il bar pasticceria di Milano, via Coni Zugna 9, gestito dalla
“ e che, all'esito degli accertamenti, è emerso che Parte_3 [...]
e tra loro coniugi e soci della società prima Pt_2 Parte_1
generalizzata, svolgevano attività lavorativa all'interno del bar pasticceria in assenza di iscrizione alla gestione commercianti. Ha dedotto l'insussistenza dei vizi formali denunciati in ricorso a fronte della effettuazione di numerosi verbali interlocutori necessari per reperire tutta la documentazione necessaria;
ha evidenziato che i ricorrenti hanno rilasciato spontanee dichiarazioni, prodotte in giudizio, che dimostrano il ruolo dagli stessi svolto nell'ambito della società,
l'assenza di altri dipendenti e quindi la fondatezza delle pretese di , con CP_1
conseguente legittimità della loro iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del giorno 11.3.2025 i ricorrenti hanno dichiarato che al momento dell'accesso ispettivo erano presenti in negozio “solo per fare compagnia al figlio” anche a fronte del fatto che la è cieca ventesimista dal 2020. Pt_2
La causa è stata quindi discussa all'udienza del 11.6.2025 tenutasi nelle modalità della trattazione scritta e decisa con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
2.1.- In primo luogo vi è da evidenziare che i ricorrenti si sono limitati a contestare i verbali (n. 14 e n. 15) oggetto di impugnazione solamente per vizi formali e, nel merito, hanno in modo del tutto generico contestato la “infondatezza” degli stessi.
Le eccezioni formali devono essere superate e ritenute assorbite dal rigetto nel merito dell'impugnazione: secondo l'orientamento ormai consolidato della
Pag. 2 di 8 giurisprudenza (espresso in particolare in tema di azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei debiti previdenziali, ma estensibile, per identità di ratio, a qualsiasi azione di accertamento negativo del credito, quale è quella oggetto del presente giudizio) l'eventuale illegittimità del provvedimento dell'ente previdenziale non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'“an” e nel “quantum”, e ciò anche qualora l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella (tra le molte:
Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 1558 del 23.01.2020). In altri termini, a prescindere dalla legittimità formale dell'atto impugnato, deve essere comunque esaminata la fondatezza nel merito della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (tra le molte: Cass. Civ. sez. VI, ord. n. 17858 del 6.7.2018).
La considerazione sarebbe dirimente;
in ogni caso i vizi denunciati dai ricorrenti sono da disattendere.
In primo luogo, non vi è alcuna “tardività” nella notifica del verbale di accertamento né violazione dell'art. 14 L. 689/1981. Vi è infatti da dire che gli accertamenti hanno riguardato plurimi aspetti e che, a fronte del primo accesso ispettivo avvenuto il 23.6.2023, gli ispettori hanno nelle more effettuato ulteriori accessi in loco, hanno richiesto l'acquisizione di ulteriore documentazione (la cui consegna è stata ritardata proprio dai ricorrenti) e hanno adottato verbali interlocutori, prodotti in atti (cfr fascicolo ). Difatti: con verbale CP_1
interlocutorio del 4.8.2023 gli ispettori hanno chiesto alla società di fornire documentazione;
con verbale interlocutorio del 14.9.2023 gli ispettori hanno fatto nuovamente richiesta dei documenti già segnalati nel precedente verbale del
4.8.2023, non consegnati;
con verbale interlocutorio del 10.10.2023 è stato dato atto della consegna di parte della documentazione, ma ne mancava altra già chiesta il 4.8.2023; con verbale interlocutorio del 5.12.2023 si è sollecitata nuovamente la consegna dei documenti chiesti il 10.10.2023; gli accertamenti, quindi, si sono conclusi il 26.1.2024. È di tutta evidenza che, pertanto, il “ritardo” lamentato dai
Pag. 3 di 8 ricorrenti è semmai addebitabile agli stessi, i quali non hanno collaborato nella consegna della documentazione richiesta e hanno quindi costretto gli ispettori a dilatare i tempi dell'accertamento.
Quanto poi agli ulteriori vizi lamentati, nei verbali impugnati sono espressamente indicate le modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi;
quanto alla genericità e difetto di motivazione basti ricordare (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n.
222724 del 2013) che la motivazione dal punto di vista formale deve essere considerata come un requisito di legittimità del provvedimento amministrativo e dal punto di vista sostanziale è un requisito posto a garanzia del diritto di difesa, sicché la valutazione dell'entità e della struttura della motivazione necessaria al suddetto fine deve essere effettuata, caso per caso e senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti, intesi come fatti storici che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto (per tutte:
Cons. Stato 9 ottobre 2012, sez. IV, n. 5257). Il difetto di motivazione assume quindi rilievo quando, menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa, costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento (tra le altre: Cons. Stato 9 ottobre 2012, sez. IV, n. 5257). La Suprema Corte ha poi precisato che tale valutazione prescinde dalla lunghezza della motivazione, che può anche essere succinta, purché sufficiente a consentire al destinatario dell'atto amministrativo di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dalla P.A. procedente. Nel caso di specie, il difetto di motivazione lamentato dai ricorrenti non sussiste, in quanto nei provvedimenti impugnati l'iter argomentativo adottato dagli ispettori verbalizzanti non solo è comprensibile ma è anche esaustivo, avendo gli stessi indicato gli accertamenti eseguiti, le norme di legge violate, le fonti di prova dalle quali l'ente ha tratto il suo convincimento e le conclusioni raggiunte, sicché non vi è stata alcuna violazione né del diritto di difesa né del procedimento amministrativo.
Pag. 4 di 8 2.2.- Nel merito, le preteste dell' sono fondate. Controparte_2
Del tutto correttamente, infatti, è stata disposta l'iscrizione d'ufficio dei soci e nella Gestione Commercianti, con Parte_1 Parte_2
conseguente ricalcolo della contribuzione fissa dovuta e omessa.
L'art. 1 comma 203 della Legge 662/1996, nel modificare l'art. 29 comma 1 della
Legge 160/1975, ha statuito che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Si deve in primo luogo precisare, come già osservato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, che il citato art. 1 comma 203 della legge 662/1996 ha previsto che addirittura i soci di s.r.l. possano essere iscritti nella Gestione
Commercianti; ciò proprio allo scopo di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, una loro partecipazione personale con carattere di abitualità e prevalenza non venga assoggettata a contribuzione (SS.UU. n. 3240 del 2010).
Stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, poi, per “partecipazione personale al lavoro aziendale” deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. 5360 del
2012). Si deve poi osservare che la partecipazione al lavoro aziendale ha carattere di abitualità quando è svolta con continuità e stabilità (con esclusione quindi di
Pag. 5 di 8 apporti saltuari e occasionali); essa ha poi carattere di prevalenza se viene svolta in modo preponderante sotto due distinti profili: dal lato interno, non già in funzione del mero dato quantitativo ma anche della qualità della prestazione, da valutarsi alla luce delle concrete attività svolte dall'impresa; dal lato esterno, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto a tutte le altre occupazioni del lavoratore (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 9873 del 7.5.2014), avuto riguardo non già a tutte le attività della vita, ma a quelle omogenee, di natura lavorativa e idonee a produrre reddito.
Ebbene, nel caso di specie è documentato che la compagine sociale di
[...]
è composta dai due soci, ossia Parte_3 Parte_1
titolare del 41% delle quote Societarie e Presidente del consiglio di amministrazione, e titolare del 59% delle quote societarie e Parte_2
consigliera del CDA. Visto il loro ruolo di componenti del consiglio di amministrazione, essi sono per definizione tenuti alla gestione amministrativa della società.
Gli ispettori, poi, al momento dell'accesso ispettivo, hanno rinvenuto che i due ricorrenti erano intenti a prestare attività lavorativa (cfr verbale, pag. 2: “All'atto dell'accesso nella unità operativa sono stati trovati intenti al lavoro entrambi i soci della e il figlio signor ”). Sul punto, basti Parte_3 Parte_4
rammentare che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale (Cass.
Civ. SS.UU. sent. n. 12545 del 25.11.1992), ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 9632 del 11.5.2016). Ciò basta per smentire l'assunto avversario secondo cui i ricorrenti erano presenti in loco “solo per fare compagnia” al figlio, considerato che, invece, gli ispettori li hanno trovati intenti al lavoro e quindi hanno dichiarato di avere direttamente percepito un fatto che, per poter essere confutato, necessiterebbe della querela per falso ideologico.
Peraltro, la circostanza che i ricorrenti hanno prestato attività lavorativa con
Pag. 6 di 8 carattere di continuatività dall'agosto 2021 in poi è confermata dalle dichiarazioni confessorie da loro rese avanti agli ispettori (cfr fascicolo ): segnatamente CP_1 ha riferito che “la ditta non ha dipendenti e quindi siamo io e Parte_1
mia moglie al mattino dalle 08:30 alle 12:30 a dare una mano a nostro figlio. (…)
Prestiamo il nostro lavoro nell'attività dal mese di agosto 2021 (fine agosto), da quando cioè si è aperto il locale in viale Coni Zugna a Milano”; parimenti ha riferito: “La ditta non ha dipendenti e quindi siamo io e mio Parte_2
marito al mattino dalle 08:30 alle 12:30 a dare una mano a nostro figlio (…)
Lavoriamo qui nel locale da fine agosto 2021, cioè dalla data di apertura al pubblico del locale in viale Coni Zugna 9 a Milano”.
Vi sono quindi elementi gravi, precisi e concordanti dai quali può desumersi che l'oggetto sociale è realizzato proprio grazie al lavoro dei soci: l'espletamento di attività organizzativa e direttiva (stante il loro ruolo di membri del consiglio di amministrazione), lo svolgimento di un'attività esecutiva e materiale (come confermato dalle dichiarazioni rese dai ricorrenti in ordine al loro lavoro quotidiano all'interno del locale), l'assenza di altri dipendenti dell'impresa, la mancanza di prova in ordine allo svolgimento, da parte dei ricorrenti, di altro lavoro alle dipendenze di terzi, sono tutti elementi che dimostrano lo svolgimento da parte dei soci della s.r.l. di attività abituale e prevalente in favore della società.
In definitiva, correttamente i ricorrenti sono stati iscritti d'ufficio alla Gestione
Commercianti con decorrenza dall'agosto 2021 in poi;
altrettanto correttamente ha loro imputato la contribuzione omessa nei limiti del minimale, oltre alla CP_1
contribuzione sulla parte di reddito eventualmente eccedente, e le somme aggiuntive calcolate come per legge: la quantificazione contenuta nei due verbali impugnati (peraltro non specificamente contestata) deve ritenersi correttamente calcolata dall'istituto, organo tecnico altamente specializzato in materia.
I verbali impugnati, in definitiva, devono essere confermati e il ricorso respinto.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,00 a €
26.000,00) e quindi: € 929,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 2.021,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non
Pag. 7 di 8 tenutasi alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 3.727,00 oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € 3.727,00 oltre 15% per spese CP_1
generali, IVA e CPA se dovuti come per legge
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 11/06/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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