Ordinanza cautelare 3 ottobre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00640/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01214/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Morcavallo, Vincenzo Belvedere, con domicilio eletto presso lo studio Oreste Morcavallo in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Cosenza - Ufficio Territoriale del Governo del 27 agosto 2025 prot. n. -OMISSIS- con cui la società ricorrente è stata sottoposta a misure amministrative di prevenzione collaborativa per un periodo di dodici mesi e di tutti gli atti presupposti, ivi compresa la comunicazione prefettizia del 9 luglio 2025, connessi e consequenziali; con vittoria di spese e compensi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa IA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente proposto la società ricorrente ha riferito che, con nota del 9 luglio 2025, la Prefettura di Cosenza le ha comunicato il preavviso di adozione del provvedimento di cancellazione dall’iscrizione nella c.d. “ white list ”, ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, a causa della presenza di intercettazioni riportate nei provvedimenti di custodia cautelare n. -OMISSIS- del GIP presso il Tribunale di -OMISSIS-, dalle quali sarebbe emersa una promessa fatta dal legale rappresentante della società all’organizzazione criminale, di una quota-parte dei compensi percepiti per i servizi di -OMISSIS- svolti.
La società, con articolate osservazioni depositate in data 15 luglio 2025, ha contestato integralmente i rilievi prefettizi, deducendone la genericità, l’illogicità e la carenza motivazionale.
Con provvedimento del 27 agosto 2025, impugnato nell’ambito del presente giudizio, la Prefettura di Cosenza, su proposta del Gruppo Interforze, ha applicato alla società le misure di prevenzione collaborativa per la durata di dodici mesi, nominando un esperto incaricato del relativo supporto.
2. A fondamento del ricorso parte istante ha posto i seguenti motivi:
1) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, atteso che il provvedimento della Prefettura si limiterebbe a richiamare solo i numeri dell’ordinanza di custodia cautelare del procedimento penale.
2) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ E PER ILLOGICITA’, posto che mentre nel preavviso di adozione dell’atto si dava per certa l’esistenza dell’accordo tra il legale rappresentante della società e l’organizzazione criminale, nel provvedimento definitivo si fa riferimento ad una “ possibile intesa ”, peraltro illogica, essendo il rapporto contrattuale tra la società e la persona offesa dal reato già sussistente ed essendo altresì illogico che il soggetto attivo del reato di estorsione non fosse già a conoscenza che la-OMISSIS- già svolgeva da circa tre mesi il servizio di-OMISSIS- ed invece proponesse un’altra ditta.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata eccependo l’infondatezza del ricorso anche in considerazione del fatto che la prevenzione collaborativa, disciplinata dall’art. 94 bis del D.lgs. 159/2011, presuppone esclusivamente un’occasionalità del condizionamento mafioso, da valutare in un’ottica dinamica, nel caso di specie concernente le risultanze dell’attività di intercettazione svolta nell’ambito dei procedimenti pendenti dinanzi al Gip del Tribunale di -OMISSIS- alle quali si è già fatto cenno.
4. All’udienza del 17 dicembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha reiterato le istanze istruttorie tese all’acquisizione delle intercettazioni dalle quali sarebbe emersa la promessa di pagamento. Il Collegio, all’esito della discussione, ha trattenuto il giudizio per la decisione.
DIRITTO
1. In sintesi la ditta ricorrente si duole della mancanza di qualsivoglia riferimento ai fatti dai quali sarebbe stata dedotta l’agevolazione occasionale che ha dato poi la stura al provvedimento avversato, nonché per la contraddittorietà del provvedimento.
Preliminarmente giova precisare che ai sensi dell’art. 94 bis del Codice Antimafia il Prefetto, quando accerta che i tentativi d’infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:
a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24 ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;
b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume di affari dell'impresa;
c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati da parte dei soci o di terzi;
d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;
e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.
Il Prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.
2. In altri termini la prevenzione collaborativa, al pari del controllo giudiziario, sul piano finalistico, è caratterizzata dalla necessità di ripensare la reazione ordinamentale antimafia, aggiungendo alle tradizionali misure ablatorie nuovi strumenti di self cleaning , così che lo Stato possa affiancare le imprese non del tutto compromesse dal contagio mafioso nel percorso “ terapeutico ” di recupero della legalità. Per tale ragione il fondamento della misura non è già, come per l’interdittiva, il condizionamento o la strumentalizzazione delle imprese rispetto alla criminalità organizzata, bensì la mera agevolazione occasionale, ossia la “ sporadicità del fattore critico coinvolgente il soggetto destinatario dell’interdittiva, che ricorre qualora siano assenti elementi che, al contrario, inducano a evidenziare un connotato stabile e perdurante dei contatti con la criminalità organizzata ” (Tar Calabria, Catanzaro, sentenza, 13 febbraio 2025 n. 319).
3. Ciò premesso va in primo luogo respinta l’istanza istruttoria formulata dalla parte ricorrente in ordine alle intercettazioni dalle quali sarebbe emersa l’esistenza della promessa di pagamento. Tanto in considerazione della non indispensabilità delle stesse, il cui contenuto risulta sufficientemente indicato (peraltro in maniera testuale) nella nota del Comando Provinciale di -OMISSIS- del 21 maggio 2025.
4. Passando al merito, il primo motivo di ricorso, con cui è denunciato il travisamento dei fatti, è infondato. Il « travisamento dei fatti » si verifica laddove l’amministrazione ponga a fondamento dell’atto un’interpretazione dei fatti diversa da quella vera, ovvero basata sull’esistenza di fatti in realtà inesistenti, o sull’inesistenza di fatti in realtà esistenti, o sull’attribuzione ai fatti di un significato illogico o irragionevole.
Nel caso di specie parte ricorrente ritiene che il travisamento consista nell’omessa valutazione di quanto dichiarato in sede di denuncia da -OMISSIS-, soggetto passivo del reato di estorsione, ossia l’essere stato vittima esclusivamente delle richieste di -OMISSIS-, dichiarazioni delle quali non vi è traccia nel provvedimento.
Invero il provvedimento impugnato, risulta logico e privo di travisamenti fattuali, posto che lo stesso, in maniera inequivocabile, dà atto delle risultanze dell’attività intercettativa svolta nell’ambito della operazione “ -OMISSIS- ” dalla quale sono emersi nuovi elementi sintomatici di rischi di infiltrazione rinvenibili per relationem dalla lettura dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-- n -OMISSIS- RGGIP-n.-OMISSIS- emessa dal Gip presso il Tribunale di -OMISSIS-. Si tratta di elementi ben rappresentati alla parte nell’ambito del preavviso di cancellazione dell’iscrizione nella White list, non in contrasto con il contenuto della denuncia presentata dalla persona offesa dal reato di estorsione, rispetto ai quali, peraltro, parte ricorrente ha preso puntualmente posizione, sia nell’ambito del procedimento, sia del presente giudizio.
5. Anche la doglianza relativa alla presunta contraddittorietà del provvedimento non è condivisibile.
In primo luogo il diverso modo di esprimere l’elemento sintomatico del rischio di infiltrazione - consistente nella sussistenza di un’intesa piuttosto che nell’ipotetica esistenza della stessa - in maniera differente nella comunicazione di preavviso rispetto al provvedimento definitivo, non muta affatto l’esito della valutazione, in termini di esistenza di situazioni che denotano l’occasionalità dell’agevolazione. Semmai la diversità di espressione si spiega con l’esigenza di allineare la valutazione amministrativa con fatti che sono pur sempre al vaglio della magistratura penale e, pertanto, in fase di ulteriore accertamento.
Quanto agli ulteriori profili di contraddittorietà dedotti è sufficiente rilevare che, dal rapporto dei Carabinieri del Comando Provinciale di -OMISSIS- del 21 maggio 2025 allegato dalla Prefettura, emerge in maniera evidente che -OMISSIS- si è rivolto a -OMISSIS- al fine di farlo contrarre con le società di -OMISSIS- riconducibili alla cosca e che questi gli ha riferito di avere già un rapporto contrattuale con la -OMISSIS- in corso. Nel corso di un secondo avvicinamento, avvenuto a pochi giorni di distanza, -OMISSIS- ha quindi confermato la possibilità di mantenere il rapporto contrattuale già in essere tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, pretendendo tuttavia, pagamenti puntuali, a fronte delle tempistiche dilazionate prima osservate, e l’accordo che, in caso di ritardo, metà del compenso avrebbe dovuto essere versato direttamente ad -OMISSIS-.
Tanto spiega le apparenti contraddittorietà cui la ricorrente fa riferimento.
Difatti, sia la circostanza che il rapporto contrattuale di -OMISSIS- preesistesse, quindi non sia stato imposto, sia la mancata conoscenza da parte di -OMISSIS- dello svolgimento del servizio di -OMISSIS- da parte di -OMISSIS- già da 3 mesi, collimano con quanto emerge sul finire della relazione del comandante del suddetto Comando laddove evidenzia che “ -OMISSIS-, per stringere sempre più nella maglie del cerchio la sua vittima, si sia mosso su due fronti, sull’imprenditore-OMISSIS- e sulla -OMISSIS-, insinuandosi nel loro rapporto e sfruttandone a suo vantaggio i punti nevralgici ”.
Orbene, quindi, l’apparente contraddizione rilevata da parte ricorrente secondo cui “- se vi fosse stato, per absurdum, un accordo o una possibile intesa tra il citato -OMISSIS- ed il ricorrente, è incomprensibile ed illogico che l’-OMISSIS- si rivolgesse con minacce e pressioni al -OMISSIS- ”, si può spiegare considerando che il presunto accordo tra -OMISSIS- e il legale rappresentante della società ricorrente è sopravvenuto rispetto ai primi contatti e tentativi estorsivi di -OMISSIS- ai danni di -OMISSIS-. L’osservazione della società istante, secondo cui “ se, per absurdum, vi fosse stato un rapporto tra il ricorrente e l’-OMISSIS-, è incomprensibile ed illogico che questi non sapesse che la-OMISSIS- già svolgeva da circa tre mesi il servizio di -OMISSIS- ed invece proponesse un’altra ditta ” trova una spiegazione nella medesima considerazione di cui sopra, cioè che il presunto accordo tra -OMISSIS- e il legale rappresentate della -OMISSIS- sarebbe sorto dopo che il primo ha avuto conoscenza che il servizio di -OMISSIS- era svolto dalla seconda.
6. È infine destituita di fondamento l’ulteriore doglianza con cui l’istante rileva di non aver mai avuto contatti con il destinatario dell’ordinanza di custodia e di non essere del pari mai stato chiamato a rendere dichiarazioni o ad essere destinatario delle indagini penali.
Sul punto è sufficiente rilevare che la valutazione rimessa all’amministrazione rispetto alle misure prescritte dal codice antimafia, contempla una valutazione discrezionale tecnica distinta e, in parte qua , autonoma rispetto a quella penale. Sicché è evidente che la mancanza di un processo penale a carico del ricorrente amministratore, se da un lato non esclude la sussistenza di indagini, certamente non preclude all’amministrazione di effettuare, entro i limiti della logicità, ragionevolezza, la propria autonoma valutazione tecnica.
7. Il ricorso, nei limiti della sindacabilità concessa a questo Giudice, va quindi respinto per le ragioni esposte.
8. Le spese di lite possono compensarsi viste le valutazioni discrezionali intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA RA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IA AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AN | RA RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.