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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14637 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VADACCA PAOLO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VADACCA PAOLO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/08/2024 e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
BRINDISI il 7.9.2021(Atto n. 82 p. I uff. 1 anno 2021). Aggiungevano che dalla loro unione era nato un figlio: nato a [...] il [...]. Rappresentavano la volontà di separarsi in Per_1
quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni all'udienza cartolare del 2.5.2025, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Cessazione della convivenza - I coniugi vivranno separarti con obbligo di mutuo rispetto.
2. Casa coniugale - La casa coniugale, sita in Forio (NA) al Vico III Fortino n.9, di esclusiva proprietà del marito, viene assegnata allo stesso. Il sig. acconsente Controparte_1
al trasferimento della residenza del figlio minore in Brindisi, ove la madre ha reperito Per_1 un'occupazione lavorativa, a partire dal mese di settembre 2024.
3.Affidamento del figlio minore - Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in Per_1
regime di affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre. - I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità
e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. -
Modalità di visita: - I coniugi concorderanno di comune accordo le modalità di visita, tenendo conto delle esigenze del figlio minore e di quelle lavorative dei coniugi stessi. In caso di disaccordo si applicheranno le seguenti modalità: Il padre, previo preavviso di almeno tre giorni, potrà prelevare il piccolo dalla residenza di Brindisi e riportarlo presso la medesima Per_1
residenza: - per numero 2 giorni consecutivi di ogni settimana, dalle ore 10:00 del primo giorno alle ore 19 del giorno successivo. Nel corso dei predetti due giorni il piccolo potrà Per_1
pernottare con il padre. - metà delle vacanze natalizie, e cioè ad anni alterni dalle ore 18:00 del
24 dicembre alle ore 10:00 del 30 dicembre, oppure dalle ore 10 del 30 dicembre alle ore 10:00 del 6 gennaio, ed ancora ad anni alterni il periodo delle vacanze pasquali, dalle ore 10:00 del
Giovedì Santo alle ore 18:00 del lunedì di Pasquetta. Nel corso di dette vacanze, il piccolo Per_1
potrà essere portato dal padre presso la propria residenza di Forio e riaccompagnato presso la residenza della madre. - quindici giorni consecutivi nel corso delle vacanze estive, secondo accordi che i genitori si impegnano a concordare di anno in anno entro il 30 maggio. Anche in detto periodo il piccolo potrà essere portato dal padre presso la propria residenza di Per_1
Forio e riaccompagnato presso la residenza della madre.
2 4. Mantenimento dei coniugi - I coniugi dichiarano e riconoscono di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, e, quindi, rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento. Dichiarano altresì di non aver effettuato acquisti in comunione legale di beni durante il periodo di matrimonio.
5. Mantenimento del figlio - Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore con il pagamento mensile di € 250,00, da versare alla moglie entro la fine di ogni mese a mezzo bonifico bancario, a partire dal mese del deposito del presente ricorso. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre, inoltre, contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie, nelle quali sono ricomprese anche le spese scolastiche e sportive;
dette spese straordinarie dovranno previamente essere concordate tra i genitori (ai fini dell'acquisizione del consenso alla spesa straordinaria il genitore richiedente invierà all'altro genitore richiesta scritta, anche con messaggio sms, whatsapp o e-mail; il genitore richiesto dovrà manifestare motivato dissenso, per iscritto, anche con messaggio sms, whatsapp o e-mail, senza ritardo e, comunque, entro i 15 gironi successivi;
il silenzio del genitore richiesto varrà come consenso alla spesa) e successivamente documentate dal genitore che le ha sostenute, ad eccezione delle spese mediche che rivestano carattere d'urgenza, per le quali non è richiesto il previo consenso. I coniugi acconsentono a che l'assegno unico sia diviso tra di loro nella misura del 50% ciascuno.
6. Consenso all'espatrio. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore . Per_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento, assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
3 (Atto n. 82 p. I uff. 1 anno 2021). CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BRINDISI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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