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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/03/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3041 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, codice fiscale , in persona del Sindaco p.t. Parte_1 P.IVA_1
con sede in Sermoneta (LT) alla Via della Valle n. 17, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Mariani, elettivamente domiciliato nel suo studio in
Latina, Via Filzi n. 19;
Opponente
E
, P. Iva Controparte_1
in persona del curatore fallimentare Avv. Alessandro Iucci, rappresentato e P.IVA_2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Galanti, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Via di Villa Ada n. 10;
Opposta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, I comma c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato il 6.12.2024, sostituita l'udienza del 27.11.2024 con il deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 cod. proc. civ.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE: “Si chiede pertanto la declaratoria di caducazione del titolo come opposto stante la sua prescrizione (e non del credito); in ogni caso, si chiede la declaratoria di nullità e di inesistenza giuridica della costituzione dell'opposto privo di procura, fatto processualmente non sanabile.”.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione provvisoria dell'esecutività del decreto
1 ingiuntivo n. 1010 del 2005 emesso dal Tribunale di Latina in quanto priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
nel merito ed in ogni caso, rigettare la domanda di accertamento della prescrizione proposta del poiché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari e con condanna, nei confronti del Parte_1
odierno attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.”
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 17-19.5.2021, con il quale la
Curatela del fallimento ha intimato il pagamento della somma di Controparte_1
euro 104.039,94, oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 1010/2005 (R.G. n.
4710/2005), emesso dal Tribunale di Latina in data 23.08.2005 e notificato, una prima volta, il 20.09.2005, e, una seconda volta, il 21.09.2020, dopo essere stato dichiarato esecutivo in data 04.06.02020 e munito della relativa formula esecutiva in data 17.06.2020.
Avverso il provvedimento monitorio l'ingiunto aveva proposto opposizione, rigettata dal
Tribunale di Latina con sentenza n. 125 del 16-22.01.2008, confermata dalla Corte
d'Appello di Roma con sentenza n. 1335 del 19-27.02.2014.
A fondamento della presente opposizione ha dedotto l'estinzione del credito portato dal titolo esecutivo, stante il decorso del termine prescrizionale di dieci anni, evidenziando l'inidoneità del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ad interrompere il termine di prescrizione, essendosi concluso con una pronuncia di inammissibilità.
Ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ha concluso come in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la curatela del fallimento
[...]
la quale, nel contestare le deduzioni avversarie, ha dedotto la piena validità Controparte_1
ed efficacia del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1010/2005, dal momento che l'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945 c.c. si verifica anche nell'ipotesi in cui la domanda giudiziale sia stata dichiarata inammissibile.
Ha concluso come in atti, chiedendo, preliminarmente, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con il deposito delle note scritte per l'udienza del 13.10.2021 l'opponente ha dato atto che l'opposta, medio tempore, ha proceduto alla notifica del pignoramento presso terzi, iscritto al R.G.E. n. 1079/2021, conclusosi con l'assegnazione delle somme.
Trattandosi di causa documentale, non è stata svolta attività istruttoria.
2 Precisate le conclusioni la causa, assunta in decisione con i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c., è stata successivamente rimessa sul ruolo al fine di acquisire l'autorizzazione del giudice delegato alla costituzione in giudizio dell'opposta Curatela e rinviata all'udienza del 27.11.2024 per la verifica del predetto incombente e per la precisazione delle conclusioni.
Verificato l'avvenuto deposito del suddetto provvedimento e precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa, all'esito del deposito delle note scritte, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
Le parti hanno tempestivamente depositato i rispettivi scritti conclusivi.
*****
In punto di qualificazione, l'opposizione proposta va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 615, I° comma c.p.c. atteso che ad essere contestato è il diritto del creditore a procedere esecutivamente in forza del titolo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 1010/2005, emesso dal Tribunale di Latina in data 23.08.2005. L'opponente, avendo eccepito l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale, ha contestato proprio l'an debeatur e non il quomodo dell'esecuzione.
La domanda è infondata e non merita accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, si dà atto della regolare costituzione in giudizio dell'odierna opposta
Risulta prodotto agli atti il Controparte_1
provvedimento con il quale la curatela è stata autorizzata dal giudice delegato a costituirsi nel presente giudizio.
Rilevato, infatti, che in sede di comparsa di costituzione il fallimento opposto aveva richiamato l'autorizzazione del giudice delegato, senza però provvedere al suo deposito, è stata disposta la produzione del provvedimento predetto, avvenuta in data 18.09.2024.
Orbene, dal suddetto documento si evince che in data 15 luglio 2021 il giudice delegato,
Dott.ssa Tiziana Tinessa, ha autorizzato il curatore fallimentare a costituirsi nel presente giudizio di opposizione. Ottenuta, pertanto, la relativa autorizzazione, il curatore del fallimento ha provveduto, in data 19.07.2021, a conferire all'avv. Stefano Galanti la procura alle liti che risulta, dunque, rilasciata due mesi prima della costituzione in giudizio, avvenuta il 20.09.2021, e quattro giorni dopo l'emissione del suddetto provvedimento. Ne consegue che, all'atto della costituzione in giudizio, l'avv. Stefano Galanti, quale procuratore dell'opposto fallimento, aveva ottenuto il rilascio di una valida procura alle liti, in forza dell'autorizzazione del giudice delegato.
Nel merito, si rileva l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione proposto.
3 Secondo la prospettazione dell'opponente, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso incardinato, non è idoneo ai fini della interruzione del termine di prescrizione decennale del credito, dal momento che l'opposizione è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta (si evidenzia che il decreto ingiuntivo n.
1010 del 23.08.2005 è stato notificato il 20.09.2005, con termine ridotto di dieci giorni al debitore ingiunto per proporre opposizione;
poiché l'opposizione è stata proposta il
27.10.2005, ne è derivata la pronuncia di inammissibilità).
Gli argomenti di parte opponente non possono essere condivisi.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “il principio sancito dall'art. 2945 c.c., comma 2, secondo cui l'interruzione della prescrizione determinata dalla proposizione della domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, trova (omissis) deroga soltanto nel caso di estinzione del processo, e resta pertanto applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza si sia limitata a definire eventuali questioni di carattere pregiudiziale, purché essa sia stata pronunciata nell'ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza”
(Cass. n. 29609 del 16.11.2018).
In virtù di tale orientamento, dunque, l'effetto interruttivo permanente disciplinato dall'art. 2945 c.c. deve essere riconosciuto anche alla domanda giudiziale dichiarata inammissibile, posto che la relativa dichiarazione di inammissibilità comporta una pronuncia giudiziale idonea al giudicato e, correlativamente, una difesa attiva della controparte, pienamente edotta della volontà dell'attore di azionare il diritto oggetto della domanda.
Orbene, l'applicazione del suddetto principio al caso di specie comporta che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal nel cui giudizio il fallimento Parte_1
opposto risulta essersi regolarmente costituito, costituisce un fatto idoneo ad interrompere il termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso l'opposizione e ciò a prescindere dal fatto che tale procedimento si sia chiuso in rito con una pronuncia di inammissibilità, per tardività, dell'opposizione proposta. Nel costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il fallimento ha, infatti, manifestato la propria volontà di far valere il credito portato dal decreto ingiuntivo che, dunque, non si intende certamente rinunciato per il sol fatto che l'opposizione spiegata è stata dichiarata inammissibile.
Decisa con sentenza n. 125 del 16-22.01.2008 l'opposizione spiegata dal Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1010/2005 – nella quale il giudice di prime cure, dopo aver dato atto che “l'atto di citazione è stato passato per la notifica solo in data 27.10.2005
4 ossia a termini già scaduti”, ha così statuito: “L'opposizione va, dunque, dichiarata inammissibile in quanto tardiva” - e confermata la predetta pronuncia in sede di gravame, con sentenza n. 1335 del 27.02.2014 della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato a seguito della sua mancata impugnazione entro i termini di legge, l'odierna opposta ha chiesto ed ottenuto, in data 4.06.2020, il decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo e, apposta la formula esecutiva in data 17.06.2020, ha provveduto a notificare all'odierno opponente il predetto titolo esecutivo in data 20.09.2020, al quale ha fatto, poi, seguito l'atto di precetto oggi opposto.
Così ricostruiti i fatti di causa è evidente come il termine di prescrizione decennale non sia decorso, sicché l'atto di precetto oggi opposto è stato notificato su un titolo esecutivo pienamente valido ed efficace.
L'opposizione va dunque rigettata.
Con riferimento, infine, alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal fallimento opposto nei confronti dell'opponente, la stessa non può essere accolta atteso che non ne ricorrono i presupposti. Infatti, da un lato l'opposta non ha neppure allegato il pregiudizio che le sarebbe derivato e, dall'altro, la condanna alle spese di lite risulta già satisfattiva del suo interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ex D.M. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di valore di cui alla domanda, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese Parte_1
processuali da liquidarsi in favore dell'opposta Curatela del fallimento Parte_3
in euro 4.200,00 (di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la
[...]
fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA
e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Latina, 27.03.2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Lulli
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