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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/10/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 15126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice sentito il Giudice relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 7.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 15126/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 16.12.2024 da:
(C.F. , con l'avv. Pierpaolo Caschetto Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), con l'avv. Enrico Maria Griggio Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi relativamente allo scioglimento del matrimonio:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 11.04.15, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Conselve al n. 2, parte 1, anno
2015, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 ◦ la casa coniugale ubicata nel Comune di Noventa Padovana, in Via Marconi n. 11, resterà definitivamente assegnata alla sig.ra , che ne è proprietaria in via Pt_2 esclusiva;
◦ ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale con reciproca rinuncia all'assegno divorzile, essendo ambedue i coniugi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
◦ i coniugi, con l'esatta esecuzione degli obblighi connessi al riassetto patrimoniale previsti nelle condizioni di separazione, nulla avranno più da pretendere l'uno verso
l'altro dal punto di vista economico patrimoniale e si dichiarano così tacitati e soddisfatti;
fermo restando l'obbligo in capo al sig. di tenere indenne la sig.ra Pt_1 da qualsiasi conseguenza pregiudizievole di qualsivoglia genere Parte_2
(economico, fiscale, sanzionatorio, ecc.) dovesse derivare a quest'ultima dall'operazione (globalmente intesa) per cui il sig. in data 01.11.23 versava sul Pt_1 già menzionato conto corrente n. 90440331-8, iban [...], acceso presso Cherry Bank S.p.a., intestato alla sig.ra una provvista Pt_2 dell'importo di €.103.000,00 affinchè venisse investita in un deposito vincolato, così come in effetti avveniva in data 2.11.23 con operazione n.2023001 (come risulta dal doc.10), con svincolo previsto per il 2.11.26; somme che, come previsto al punto 5 delle condizioni di separazione, nell'ambito del menzionato riassetto patrimoniale della coppia conseguente alla separazione personale, le parti concordavano venissero svincolate da Cherry Bank e, una volta avvenuto lo svincolo, restituite dalla stessa sig.ra al sig. mediante bonifici bancari, oltre ad eventuali cedole dalla Pt_2 Pt_1 prima nel frattempo percepite;
2. dichiarare integralmente compensate le spese legali, salvo quanto pattuito al punto
5) delle condizioni di separazione”.
Conclusioni del P.M.: Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, ed , premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio civile in data 11.4.2015 a Conselve (PD), iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.2, parte I, anno 2015, che dall'unione non erano nati figli, che la convivenza era divenuta intollerabile, pagina 2 di 4 proponevano domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio.
All'esito dell'udienza cartolare del 14.1.2025, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza pronunciata in data 21.1.2025, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
Con note scritte depositate in data 3.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.101/2025 del
21/25.1.2025, passata in giudicato il 25.1.2025, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, che non presentano profili di illegittimità e rientrano nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti.
Le spese del procedimento vanno compensate, attesa la natura del giudizio e la concorde istanza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2 Parte_1 in data 11.04.2015 a Conselve (PD), iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.2, parte I, anno 2015;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
pagina 3 di 4 4) compensa interamente le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice sentito il Giudice relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 7.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 15126/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 16.12.2024 da:
(C.F. , con l'avv. Pierpaolo Caschetto Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), con l'avv. Enrico Maria Griggio Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi relativamente allo scioglimento del matrimonio:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 11.04.15, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Conselve al n. 2, parte 1, anno
2015, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 ◦ la casa coniugale ubicata nel Comune di Noventa Padovana, in Via Marconi n. 11, resterà definitivamente assegnata alla sig.ra , che ne è proprietaria in via Pt_2 esclusiva;
◦ ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale con reciproca rinuncia all'assegno divorzile, essendo ambedue i coniugi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
◦ i coniugi, con l'esatta esecuzione degli obblighi connessi al riassetto patrimoniale previsti nelle condizioni di separazione, nulla avranno più da pretendere l'uno verso
l'altro dal punto di vista economico patrimoniale e si dichiarano così tacitati e soddisfatti;
fermo restando l'obbligo in capo al sig. di tenere indenne la sig.ra Pt_1 da qualsiasi conseguenza pregiudizievole di qualsivoglia genere Parte_2
(economico, fiscale, sanzionatorio, ecc.) dovesse derivare a quest'ultima dall'operazione (globalmente intesa) per cui il sig. in data 01.11.23 versava sul Pt_1 già menzionato conto corrente n. 90440331-8, iban [...], acceso presso Cherry Bank S.p.a., intestato alla sig.ra una provvista Pt_2 dell'importo di €.103.000,00 affinchè venisse investita in un deposito vincolato, così come in effetti avveniva in data 2.11.23 con operazione n.2023001 (come risulta dal doc.10), con svincolo previsto per il 2.11.26; somme che, come previsto al punto 5 delle condizioni di separazione, nell'ambito del menzionato riassetto patrimoniale della coppia conseguente alla separazione personale, le parti concordavano venissero svincolate da Cherry Bank e, una volta avvenuto lo svincolo, restituite dalla stessa sig.ra al sig. mediante bonifici bancari, oltre ad eventuali cedole dalla Pt_2 Pt_1 prima nel frattempo percepite;
2. dichiarare integralmente compensate le spese legali, salvo quanto pattuito al punto
5) delle condizioni di separazione”.
Conclusioni del P.M.: Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, ed , premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio civile in data 11.4.2015 a Conselve (PD), iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.2, parte I, anno 2015, che dall'unione non erano nati figli, che la convivenza era divenuta intollerabile, pagina 2 di 4 proponevano domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio.
All'esito dell'udienza cartolare del 14.1.2025, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza pronunciata in data 21.1.2025, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
Con note scritte depositate in data 3.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.101/2025 del
21/25.1.2025, passata in giudicato il 25.1.2025, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, che non presentano profili di illegittimità e rientrano nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti.
Le spese del procedimento vanno compensate, attesa la natura del giudizio e la concorde istanza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2 Parte_1 in data 11.04.2015 a Conselve (PD), iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.2, parte I, anno 2015;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
pagina 3 di 4 4) compensa interamente le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
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