Art. 22. 1. Le imprese iscritte negli albi speciali di cui all'articolo 19 debbono comunicare al Ministero della marina mercantile tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura, entro trenta giorni dal loro verificarsi. 2. L'efficacia dell'iscrizione negli albi speciali puo' essere sospesa quando a carico dell'impresa si verifichi uno dei seguenti casi:
a) siano in corso procedure di fallimento o altro procedimento concorsuale; b) siano in corso procedimenti penali a carico del titolare o rappresentante legale dell'impresa e/o del responsabile tecnico di cantiere per fatti che per la loro natura o per la loro gravita' facciano venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi; c) siano in corso accertamenti per gravi responsabilita' concernenti l'esecuzione dei lavori; d) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle disposizioni in materia di previdenza sociale e di disciplina della tutela del lavoratore; e) inosservanza di obblighi posti dalle norme di attuazione di cui al comma 4 dell'articolo 20, nonche' degli obblighi posti dalle stesse norme in materia di limiti alla capacita' produttiva ed al ricorso all'appalto di manodopera. 3. Sono cancellate dall'albo le imprese a carico delle quali si verifichi uno dei seguenti casi:
a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori; b) condanna inflitta al titolare o rappresentante legale dell'impresa e/o al responsabile tecnico di cantiere per reati di natura o di gravita' tale da far venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi; c) sentenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attivita'; d) cessione degli impianti e/o dell'intera azienda anche se per tempo limitato; e) recidiva o maggiore gravita', nei casi di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 2. 4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 23 e sono preceduti dalla comunicazione al soggetto iscritto dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a quindici giorni, per le sue deduzioni. 5. La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione di un'impresa negli albi comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi di cui l'impresa sia beneficiaria. La cancellazione di un'impresa dagli albi comporta la decadenza dai contributi di cui l'impresa sia beneficiaria.
a) siano in corso procedure di fallimento o altro procedimento concorsuale; b) siano in corso procedimenti penali a carico del titolare o rappresentante legale dell'impresa e/o del responsabile tecnico di cantiere per fatti che per la loro natura o per la loro gravita' facciano venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi; c) siano in corso accertamenti per gravi responsabilita' concernenti l'esecuzione dei lavori; d) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle disposizioni in materia di previdenza sociale e di disciplina della tutela del lavoratore; e) inosservanza di obblighi posti dalle norme di attuazione di cui al comma 4 dell'articolo 20, nonche' degli obblighi posti dalle stesse norme in materia di limiti alla capacita' produttiva ed al ricorso all'appalto di manodopera. 3. Sono cancellate dall'albo le imprese a carico delle quali si verifichi uno dei seguenti casi:
a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori; b) condanna inflitta al titolare o rappresentante legale dell'impresa e/o al responsabile tecnico di cantiere per reati di natura o di gravita' tale da far venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi; c) sentenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attivita'; d) cessione degli impianti e/o dell'intera azienda anche se per tempo limitato; e) recidiva o maggiore gravita', nei casi di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 2. 4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 23 e sono preceduti dalla comunicazione al soggetto iscritto dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a quindici giorni, per le sue deduzioni. 5. La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione di un'impresa negli albi comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi di cui l'impresa sia beneficiaria. La cancellazione di un'impresa dagli albi comporta la decadenza dai contributi di cui l'impresa sia beneficiaria.