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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 26025/2023 R.G. il 18.5.2023 e vertente tra
in persona del Curatore pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Bagli, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco A. Scorsone, Caterina Controparte_1
Zuardi Scorsone, Dario Scorsone e Flavio Scorsone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
nonché
e Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTE CONTUMACI
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 e 15.5.2023, il Parte_2
in persona del Curatore pro tempore, creditore nei confronti della sig.ra
[...] CP_1 del complessivo importo di € 170.000,00 in forza di decreto ingiuntivo n. 5124/2016
[...]
emesso dal Tribunale di Bologna in data 22.8.2016 e di sentenza n. 2109/2021 della Corte
d'Appello di Bologna (confermativa della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione),
chiedeva di essere autorizzato ad accettare, ai sensi dell'art. 524 c.c., l'eredità della sig.ra
(deceduta in data 19.6.2018), madre della debitrice, da quest'ultima Persona_1
rinunciata con atto del 25.9.2018 per notaio da Roma (Rep. n. 43.980, Racc. n. Persona_2
25.118), ai fini del soddisfacimento, sui beni ereditari, del proprio credito, come giudizialmente accertato;
si costituiva in giudizio la sig.ra che eccepiva l'improcedibilità Controparte_1
dell'avversa domanda per il mancato assolvimento dell'onere di cui all'art. 163, n. 3 bis, c.p.c.,
ovvero per l'omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prima dell'introduzione del giudizio;
nonostante regolare notifica, le sigg.re e CP_2 CP_3
non si costituivano in giudizio e, all'udienza del 15.3.2024, ne veniva dichiarata la
[...]
contumacia.
In corso di giudizio, depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 29.1.2025 e, previo deposito degli scritti conclusionali, è
stata trattenuta a sentenza alla detta udienza e quindi decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia, si rileva che la convenuta,
sig.ra nel costituirsi in giudizio ha omesso ogni difesa nel merito, essendosi Controparte_1
limitata a sollevare eccezione di improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato assolvimento dell'onere di cui all'art. 163, n. 3 bis, c.p.c., ovvero per l'omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prima dell'introduzione del giudizio.
In atto di citazione, il Fallimento attore espressamente dava atto che “…l'eventuale mediazione
prevista per le azioni in materia ereditaria verrà esperita in pendenza del presente giudizio…”, in tal modo assolvendo all'onere di cui alla menzionata disposizione normativa, che non è
suscettibile di interpretazione restrittiva tale da ritenerla foriera di immediata comminatoria di improcedibilità della domanda giudiziale per il caso di mancata instaurazione e conclusione del procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010 prima della notifica dell'atto di citazione;
detta disposizione normativa, infatti, preposta alla compiuta indicazione del contenuto dell'atto di citazione, dev'essere interpretata in correlazione e riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs.
n. 28/2010 per quanto attiene alle conseguenze processuali del mancato esperimento (ovvero della mancata conclusione) del procedimento di mediazione obbligatoria.
Sebbene l'attore nel proprio atto introduttivo rappresenti di non aver ancora instaurato il procedimento di mediazione e detta circostanza sia stata tempestivamente eccepita dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione, trova comunque applicazione il disposto di cui all'art. 5, comma 1 bis , del d.lgs n. 28/2010, a mente del quale “…l'improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede
quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione…”.
La disposizione di cui all'art. 163, n. 3 bis, c.p.c. non può essere fatta oggetto di interpretazione autonoma, ossia scissa da ogni riferimento al disposto di cui all'art. 5, comma 1 bis del d.lgs. n.
28/2010 sopra citato: se tale ultima disposizione, infatti, prevede la possibilità di concessione del termine per l'avvio del procedimento di mediazione nelle ipotesi in cui detto procedimento non sia stato esperito prima dell'inizio del giudizio, non trova alcuno spazio giuridico la comminatoria di immediata improcedibilità della domanda in fattispecie, come quella in esame,
di mancato inizio del procedimento di mediazione (la cui instaurazione parte attrice espressamente si riservava in pendenza di giudizio) in ragione della circostanza, meramente formale, della mancata indicazione “…nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di
procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento…”.
In altre parole, la disposizione di cui all'art. 163, n. 3 bis c.p.c. è funzionale all'adempimento dell'onere, meramente processuale, di indicazione dei termini di assolvimento degli obblighi ivi previsti in riferimento al procedimento di mediazione ma non all'assolvimento dell'onere, di natura sostanziale, di effettivo esperimento della mediazione stessa, la cui mancata introduzione, entro i termini di legge, comporta gli effetti stabiliti e previsti dal d.lgs. n. 28/2010. Nella fattispecie in esame, l'attore ha assolto all'onere di indicazione di cui all'art. 163, n. 3 bis,
c.p.c., avendo specificato che la presente controversia è soggetta alla condizione di procedibilità
prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 ed avendo indicato le modalità di soddisfacimento di detto onere, espressamente preannunziando che “…l'eventuale mediazione prevista per le azioni
in materia ereditaria verrà esperita in pendenza del presente giudizio…”.
Il procedimento di mediazione risulta essere stato effettivamente svolto, sebbene conclusosi con esito negativo in ragione della mancata comparizione delle odierne convenute all'incontro prefissato, il che soddisfa pienamente gli oneri gravanti a carico di parte attrice ai sensi del d.lgs.
n. 28/2010 e destituisce di fondamento l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta.
Nel merito, si rileva che la domanda proposta dal attore nell'ambito del presente Parte_1
giudizio, postulando la sussistenza del duplice presupposto di cui all'art. 524 c.c. (ossia la sussistenza del proprio credito nei confronti della convenuta e la rinuncia all'eredità della sig.ra effettuata dalla debitrice), ha ad oggetto la richiesta di autorizzazione Parte_3
all'accettazione dell'eredità della de cuius in nome ed in luogo della rinunziante, ai fini del soddisfacimento del credito predetto sui beni ereditari.
Ai sensi dell'art. 524 c.c. “…se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei
suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del
rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti…”;
la ratio di tale disposizione normativa si ravvisa nell'esigenza di impedire che la rinunzia all'eredità possa arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori del soggetto rinunciante,
determinando una diminuzione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.
I presupposti dell'azione di cui all'art. 524 c.c. sono rappresentati, per un verso, dalla sussistenza del credito a tutela del quale è prevista la facoltà di accettazione in nome ed in luogo del soggetto rinunziante e, per altro verso, dal presumibile danno derivante alle ragioni creditorie dalla rinuncia all'eredità operata dal debitore.
Sotto il primo aspetto, si rileva che il credito vantato dal Fallimento attore risulta consacrato nel decreto ingiuntivo n. 5124/2016 emesso dal Tribunale di Bologna in data 22.8.2016 e nella sentenza n. 2109/2021 della Corte d'Appello di Bologna (confermativa della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione); deve pure osservarsi che, analogamente a quanto ritenuto in merito alla natura del credito tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., appare sufficiente, ai fini dell'esperimento dell'azione di cui all'art. 524 c.c., la sussistenza di una valida fonte del credito,
restando ininfluente, rispetto alla legittimazione all'azione, la circostanza che questo sia liquido o esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (ex plurimis, Cass. Civ.
Sez. 2 n. 20002 del 18.7.2008; Cass. Civ. Sez. 2 n. 12235 del 6.6.2011, ed ancora, chiaramente sul punto, Cass. Civ. Sez. 3, n. 5359 del 05/03/2009).
Per quanto attiene al secondo presupposto dell'azione ex art. 524 c.c., si richiama l'insegnamento della S.C., a mente del quale “…con specifico riguardo all'azione di cui all'art.
524 c.c. (cfr. Cass. n. 8519/2016), per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art.
524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica
quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni facciano apparire i beni personali
del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori. Nel passato si è poi precisato
che (Cass. n. 2394/1974) la norma richiede un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia
che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il
suo patrimonio personale non basti a soddisfarli…aggiungendosi che basta che al momento della
proposizione dell'azione di cui all'art 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che
ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare
sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6, Ord. n. 5994 del
4.3.2020).
Nella fattispecie in esame, il danno conseguente alla rinuncia all'eredità materna da parte della odierna convenuta risulta ampiamente prevedibile, avendo il Fallimento fornito piena prova sia dell'esito sostanzialmente negativo, o comunque del tutto insufficiente, dell'esecuzione intrapresa nei confronti della sig.ra dinanzi al Tribunale di Milano, il che rende facilmente CP_1
prevedibile la difficoltà del creditore di poter agevolmente soddisfare il proprio credito sul patrimonio della odierna convenuta e rende palese la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 524
c.c. Si osserva inoltre che, in riferimento “…alla concreta operatività del riparto dell'onere della prova,
reputa il Collegio che possa farsi richiamo ai principi espressi da questa stessa Corte in ordine
all'azione revocatoria (con la quale quella in esame, pur distinguendosi sotto il profilo operativo
e strutturale, mantiene evidenti affinità, trattandosi sempre di strumento di conservazione della
garanzia patrimoniale, volto a reagire contro atti del debitore pregiudizievoli delle ragioni
creditorie) secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 19207/2018), una volta dimostrato il presupposto
oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni"), che ricorre non solo nel caso
in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma
anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa
del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito
(onere probatorio che incombe sul creditore) è invece onere del debitore, che voglia sottrarsi
agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente
le ragioni del creditore (conf. Cass. n. 1902/2015; Cass. n. 11471/2003). Tornando al caso in
esame, ne discende dall'applicazione di detti principi, che una volta dimostrata l'idoneità della
rinuncia a pregiudicare le ragioni dei creditori, i quali non possono fare affidamento anche sulle
componenti patrimoniali che sarebbero pervenute ai debitori ove avessero accettato l'eredità,
correttamente è stato richiesto a questi ultimi di dimostrare che in realtà il loro patrimonio,
nonostante la rinuncia, fosse in grado di soddisfare il diritto di credito vantato dall'attrice…”
(ancora Cass. Civ. Sez. 6, Ord. n. 5994 del 4.3.2020).
Dalle considerazioni che precedono discende l'integrale accoglimento della domanda;
le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche,
seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta costituita;
nulla per le spese nei confronti delle convenute contumaci, litisconsorti necessarie (in quanto eredi della sig.ra
[...]
nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda. Parte_3
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
in persona del Curatore pro tempore, con atto di citazione notificato Parte_1 in data 12 e 15.5.2023 nei confronti di , e Controparte_1 Controparte_2
, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede: Controparte_3
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte attrice di accettare, ai sensi dell'art. 524 c.c., in nome e per conto della sig.ra l'eredità in Controparte_1
morte della sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data Parte_3
19.6.2018, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza del credito riveniente dal decreto ingiuntivo n. 5124/2016 emesso dal Tribunale di Bologna in data
22.8.2016 e dalla sentenza n. 2109/2021 della Corte d'Appello di Bologna e successive spese;
---
2) condanna la convenuta, sig.ra al pagamento delle spese di Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 10.860,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
---
3) nulla per le restanti spese.
Roma, 3.3.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi