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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 690/2023 R.G.L., promossa
D A
(CF: Parte_1
residente a [...]in Contrada Pian del Lago C.F._1
snc,, (CF: ) Controparte_1 C.F._2
residente a [...] e CP_2
(CF: ) residente a [...] e C.F._3
(CF: ) residente in [...] C.F._4
Libertà 114 tutte rappresentate e difese dall'avv. Roberta Federici
(CF: Fax. 06.32803283; Tel.06.32803492, PEC: C.F._5
email: , Email_1 Email_2
elettivamente domiciliate presso lo studio del suddetto difensore in Roma via
Boezio 6 giusta procura in calce al presente atto
- ricorrente -
C O N T R O
(C.F. cf , in Controparte_4 P.IVA_1 persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), presso i cui uffici, siti in via P.IVA_2
Libertà n. 174, si domicilia, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC
; Email_3
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 16.4.2025, ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
1 Completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 19 giugno 2023 le ricorrenti, tutte dipendenti del Controparte_5
ed inquadrate, dal 15 dicembre 2022, nell'attuale area Funzionari (CCNL Funzioni
[...]
Centrali 2019/2021 – doc.1) ex III° Area Funzionale del CCNL Comparto Ministeri 2006/2009
(doc.2) in servizio presso gli uffici giudiziari di Caltanissetta adivano l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1.Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – F1 ora Ara
Funzionari con decorrenza 1° gennaio 2009 o, in subordine, dal 30 giugno 2019 o, in ulteriore subordine, dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare il in persona del Ministro p.t. a all'inquadramento Controparte_4 nell'Area Funzionari – ex III° Area, profilo professionale funzionario giudiziario delle ricorrenti a decorrere dalla data che si riterrà di giustizia.
2. Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale
Funzionario Giudiziario ora Area Funzionari a decorrere dal 1° gennaio 2009 o, in subordine dal 30 giugno 2019 o in ulteriore subordine dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area.
3.Per l'effetto condannare il in persona del a Controparte_4 CP_6
corrispondere a ciascuna ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), la somma procapite pari a: • €20.490,68 sino al 30 giugno 2022 oltre a €1344.41 annue da corrispondere alle ricorrenti , e Pt_1 CP_1
a decorrere dal 1° luglio 2022 sino all'effettivo adeguamento del trattamento economico CP_3 spettante al funzionario giudiziario F1 • €19.257,73 (16.586,75+2670,98) oltre all'assegno ad personam pari a € 13.39 mensili da corrispondere alla ricorrente sino all'acquisizione CP_2
di future fasce economiche.
4. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno CP_2 ad personam ex art.15 ccnl 2006/2009 a decorrere dall'inquadramento nella III° Area – profilo professionale di Funzionario Giudiziario F1 e sino all'inquadramento nelle future fasce economiche e per l'effetto condannare il in persona del p.t. a Controparte_4 CP_6 corrispondere alla ricorrente, a titolo di assegno ad personam, l'importo mensile di €13.39 dall'inquadramento in III° Area ora Area Funzionari sino all'acquisizione della fascia economica superiore;
2
5. Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal 2009 (o dalla diversa data che si riterrà di giustizia)
e subendi a seguito della perdita di chance per tutti i motivi suindicati e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, in favore degli istanti, della somma e dalla CP_4
decorrenza che risulterà più opportuna e di giustizia, da determinarsi con liquidazione equitativa, tenendo conto dei parametri indicati in ricorso ed eventualmente a mezzo CTU.
In punto di fatto esponevano che:
- in precedenza erano state inquadrate, ai sensi dell'art.25 CCNI Giustizia del 5/04/00 (in attuazione del sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL Ministeri
1998/2001 – doc.3) nel profilo professionale di Cancelliere ex Area B. Profilo professionale successivamente transitato (ai sensi del CCNL 2006/2009 attuato con
CCNI Giustizia del 26/07/10 – doc.4) nella ex II° Area – profilo professionale di
Cancelliere ora Area Assistenti (CCNL Funzioni Centrali 2019/2021);
- che, con prot. all. 2 al predetto CCNI, il convenuto aveva assunto l'impegno di CP_4 coprire, mediante l'indizione di procedure selettive, tutti i posti vacanti nella posizione
C3, C2, C1 e poi infine quelli vacanti nell'area B;
- che le procedure avviate a tal fine non erano state concluse in quanto il G.A. aveva dichiarato l'illegittimità dei criteri di selezione previsti dal citato CCNI.
- che, in data 14.9.2007, era stato sottoscritto il CCNL di Comparto 2006/2009 che aveva introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale in tre aree;
- che il CCNI del 29.7.2010, contravvenendo alle disposizioni del CCNL di Comparto, aveva disposto l'inquadramento dei cancellieri provenienti dalla ex area B/B3 nella II°
Area e dei Funzionari Giudiziari (ex C1e C2) nella III° Area, non dando corso alla riqualificazione del personale con conseguente lesione del diritto delle ricorrenti a concorrere nella procedura per il passaggio dall'Area B - posizione economica B3 – all'Area C - posizione economica C1.
Rilevavano, inoltre, che a seguito di un diffuso contenzioso nell'ambito del quale la giurisprudenza aveva dichiarato, in maniera pressoché univoca, la nullità del CCNI 2
29.7.2010, era stato introdotto l'art. 21 quater DL 83/2015, convertito in legge 132/2015 con il quale il era stato autorizzato ad indire procedure interne Controparte_4
destinate a ricondurre, nella III° area, il profilo professionale del cancelliere inquadrato nella
II° Area. Precisavano che il , con bando n. 7355 del 19.6.2016 (doc.13-14), aveva CP_4 avviato la procedura di riqualificazione ex art. 21 quater per l'inquadramento nella III° Area
Funzionale di 1148 funzionari, nell'ambito della quale le ricorrenti erano risultati idonee e, in particolare:
3 - la ricorrente si collocava in posizione n. 3596 della graduatoria, conseguendo Pt_1
63 punti;
- la ricorrente si collocava in posizione n. 2426 della graduatoria, conseguendo 69 CP_1
punti;
- la ricorrente si collocava in posizione n. 3314 della graduatoria, conseguendo 65 CP_2
punti;
- la ricorrente si collocava in posizione n. 4243 della graduatoria, conseguendo 60 CP_3
punti.
Disposto lo scorrimento parziale della graduatoria fino alla posizione 2400 (doc.19-23), era stato nelle more sottoscritto l'accordo sindacale del 26.4.2017 con il quale il aveva CP_4 assunto l'impegno di definire l'intero processo di attuazione della progressione tra aree entro il
30.6.2019 (cfr. art.6, lett. g) “definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con “i pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art.21 quater del decreto legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 agosto 2015, n.132 e del presente accordo”).
Nonostante ciò, alla data del 30 giugno 2019, il risultava inadempiente Controparte_4 non avendo provveduto allo scorrimento integrale della graduatoria come previsto con il suddetto Decreto Ministeriale. Inoltre, in data 26 luglio 2019 (doc.25) il resistente, CP_4
anziché procedere con lo scorrimento della graduatoria ex art.21 quater, pubblicava un bando per l'assunzione di 2.329 funzionari giudiziari – F1 – III° Area al quale seguivano 2 parziali scorrimenti per complessive 1052 unità (313 +739) ossia per il 22% dei posti disponibili che la convenuta aveva deciso di coprire. Successivamente, con PDG dell'8 aprile 2022 (doc.26)
l'Amministrazione datoriale, disponeva lo scorrimento integrale della graduatoria dei cancellieri idonei ex art.21 quater per l'immissione in servizio delle 2235 unità residue fissando la presa di servizio per il 3 novembre 2022.
Secondo le ricorrenti, la condotta del avrebbe leso il loro diritto Controparte_4
all'assunzione nell'Area III , profilo Funzionario giudiziario, sicché le stesse avanzavano domanda di risarcimento del danno per ritardato inquadramento nell'Area III pari alle differenze stipendiali maturate tra il trattamento economico in godimento dal 1 gennaio 2009 a quello a cui avrebbero avuto diritto con inquadramento nella III Area funzionale con decorrenza dal 1 gennaio 2009 . Chiedevano inoltre il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita di chance derivanti dall'illegittimo mancato inquadramento nell'Area III con
4 conseguente omessa corresponsione del relativo trattamento economico, oltre al ritardo con le quale le procedure selettive si sono tenute.
La ricorrente chiedeva, inoltre, il riconoscimento dell'assegno ad personam per un CP_2 importo pari ad euro 13,39 mensili a decorrere dall'inquadramento nella III° Area – profilo professionale di Funzionario Giudiziario F1 e sino all'inquadramento nelle future fasce economiche.
2. Si costituiva in giudizio il resistente spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_4
In via preliminare ha eccepito la prescrizione dei crediti prospettati a vario titolo dalle ricorrenti e l'inammissibilità delle domande formulate;
nel merito ha diffusamente contestato le varie pretese osservando che: 1) le ricorrenti erano state correttamente inquadrate secondo le disposizioni di fonte collettiva intervenute nel tempo;
2) che non è ravvisabile un diritto soggettivo alla riqualificazione professionale che deve essere conseguente ad una procedura di selezione;
3) che i ritardi intervenuti nell'iter richiamato non sono addebitabili all'amministrazione ma al copioso intervento di provvedimenti giudiziari che hanno via via portato ad una rimodulazione delle procedure seguite e con tappe scandite da molteplici accordi sindacali;
4) che nessuna violazione può ravvisarsi anche con riferimento alla procedura di selezione regolata dall'accordo sindacale del 26 Aprile 2017 poiché le ricorrenti sono risultate idonee ma in posizione inizialmente insufficiente nella graduatoria generale di merito.
In particolare, a tal proposito, ha specificato che l'Amministrazione giudiziaria non aveva potuto definire l'intero processo di attuazione della progressione tra aree entro il 30 giugno
2019, dovendo rispettare quanto previsto dal comma 2 dell'art. 21 quater, ovvero la necessaria relazione tra i posti riservati ai dipendenti da riqualificare e gli accessi dall'esterno; ha infine evidenziato il valore meramente programmatico dell'accordo del 26 aprile 2017.
3. In sede di memorie conclusive le ricorrenti hanno riformulato, in ordine ai punti 1,2,3, le proprie conclusioni, circoscrivendo il perimetro applicativo delle proprie richieste, di seguito riportate:
1.Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – F1 ora Ara
Funzionari con decorrenza 30 giugno 2019 o, in ulteriore subordine, dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare il Controparte_4
in persona del Ministro p.t. a all'inquadramento nell'Area Funzionari – ex III° Area,
[...]
profilo professionale funzionario giudiziario delle ricorrenti a decorrere dalla data che si riterrà di giustizia.
2. Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III°
5 Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario ora Area Funzionari a decorrere dal 30 giugno 2019 o in ulteriore subordine dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area.
3. Per l'effetto condannare il in persona del a corrispondere a ciascuna Controparte_4 CP_6
ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali
e di quiescenza), la somma procapite pari a: • € 5840,10 (per il periodo 30/06/19-28/02/23) per le ricorrenti , e;
• €2820,19 (per il periodo 30/06/19-28/02/23) per la Pt_1 CP_3 CP_1 ricorrente oltre all'assegno ad personam pari a € 13.39 mensili da corrisponderle sino CP_2 all'acquisizione di future fasce economiche.
4. La causa è stata discussa con il deposito di note difensive ex art. 127 ter e viene definita con la presente sentenza.
Le domande sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
Le ricorrenti risultano appartenere, con decorrenza dal 15 dicembre 2022, all' Area III profilo
Funzionario Giudiziario. Se tuttavia è venuto meno l'interesse alla condanna dell'Amministrazione all'inserimento nel suddetto Profilo dell'Area III, tuttavia le istanti lamentano una decorrenza ben più risalente (giugno 2019 secondo le emendate conclusioni), idonea a fondare un diritto la cui lesione darebbe adito al risarcimento del danno (relativamente alla domanda formulata in via subordinata al punto 5 hanno tuttavia mantenuto la richiesta in ordine al risarcimento del danno da perdita di chance subito dal 2009 con conseguente necessità di ripercorrere, seppure brevemente, l'iter normativo e giurisprudenziale che ne consegue).
In prima battuta, deve affrontarsi il profilo relativo all'asserita erroneità dell'inquadramento professionale delle ricorrenti tale per cui le stesse non sono state inquadrate nella III° Area (ora
Area Funzionari – CCNL Funzioni Centrali 2019/2021) a far data dal 1° gennaio 2009 ossia dalla data in cui il CCNI 2010 ha dato concreta attuazione al nuovo sistema di classificazione per tutto il personale.
Infatti, le stesse, in quanto cancelliere provenienti dalla ex area B/B3 e B3S, erano state inquadrate nella II° Area, mentre i cancellieri ex area C (ex C1 e C2) erano confluiti nella III°
Area nel profilo di Funzionario Giudiziario.
Sul punto, poiché ha affrontato questioni analoghe e del tutto sovrapponibili, si richiama quanto statuito dal Tribunale di Genova con sentenza dell'8.2.2024:
“Il passaggio delle ricorrenti dall'ex Area funzionale B, posizione economica B3, alla nuova II
Area, profilo professionale di Cancelliere, fascia retributiva F3 [le odierne ricorrenti risultavano inquadrate nell'area funzionale B, posizione economica B 3 ed ancora, ai sensi del CCNL 14 \ 9
\2007, automaticamente inquadrati nella area funzionale seconda, fascia retributiva F3 e a
6 seguito di procedure di progressione interna, inquadrate nella fascia F4] è avvenuto per effetto del C.C.N.L. 2006/2009 del 14 settembre 2007, il cui art. 6 dispone: “Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni, è articolato in tre aree: Prima Area: – comprendente la ex posizione A1, A1S; Seconda Area: – comprendente le ex posizioni B1, B2,
B3 e B3S; Terza Area: – comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S”. Ai sensi del successivo art. 10 medesimo: 1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna Area - della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione B (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le selezioni previste dal precedente CCNL, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e successivamente, superata la selezione, si provvede ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che avviene con le medesime modalità enunciate al comma 1”.
Ai sensi della tabella di trasposizione, allegato B, richiamata dall'art. 10, il personale inquadrato nell'Area B del precedente sistema di classificazione, nella posizione B3, viene inquadrato automaticamente, in sede di primo inquadramento, nella II Area del nuovo sistema classificatorio, nella fascia retributiva F3. Non può dunque in alcun modo dubitarsi della correttezza dell'inquadramento dei ricorrenti nella II Area, fascia retributiva F3, in forza del
C.C.N.L 2006/2009, in quanto la tabella di trasposizione stabilita dall'allegato 2, richiamato dall'art. 10 del C.C.N.L. di comparto è certamente insindacabile in questa sede.
Come osservato dal Tribunale di Genova con sentenza del 23 agosto 2023 resa nel procedimento RG 609/2022 : Infatti, “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo applicabile ratione temporis), nel regolare i rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione collettiva integrativa, abilita quest'ultima a fornire una disciplina solamente per le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti. È questo, e solo questo, il limite alla contrattazione collettiva integrativa il cui eventuale superamento deve essere vagliato in questa sede, in cui non si possono invece sindacare le scelte della contrattazione collettiva in tema di individuazione del contenuto professionale delle singole qualifiche, in particolare confrontando il contenuto di contratti integrativi succedutisi nel tempo, i quali si pongono allo stesso livello della gerarchia
7 delle fonti e, dunque, non possono costituire l'uno il criterio di legittimità dell'altro. Si aggiunga che, come evidenziato da questa Corte (Cass. n. 13865 del 2015), il contratto integrativo nazionale per il (in quel caso si discuteva del contratto Controparte_4
integrativo del 2000 ma la situazione non muta con rifermento a quello del 2010) non ha una funzione meramente 'attuativa' del contratto del comparto Ministeri, ma in una serie di materie, compresa quella in esame, ha una funzione 'integrativa'. Tanto esclude che il CCNI
2010 si ponga in contrasto con i limiti ed i vincoli previsti dalla contrattazione collettiva di livello superiore. Le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono, del resto, sottratte al sindacato giurisdizionale e lo stesso principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (v. Cass., SU, n. 16038 del 2010; Cass. n.
10105 del 2013; Cass. n. 1241 del 2016)” (Cass., 18 marzo 2022 n 8960; Cass. 11 novembre
2021 n. 33395).
Il rilievo è dirimente. L'unico aspetto potenzialmente sindacabile sarebbe un'eventuale violazione da parte del C.C.N.I. della delega contenuta nel C.C.N.L. di comparto. Ma tale violazione non può essersi verificata, in quanto l'art. 7 co. 3 del C.C.N.L. 2006/2009 ha espressamente e totalmente demandato alla contrattazione integrativa la definizione dei profili professionali nell'ambito di ogni settore di attività, all'interno di ciascun Area”.
7.Le ricorrenti sostengono tuttavia che le disposizioni del C.C.N.L. 2006/2009 imporrebbero l'individuazione, all'interno delle Aree, di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni e la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse, escludendo la possibilità di articolazione di uno stesso profilo professionale in due diverse aree.
8.Sostengono ancora le ricorrenti che contravverrebbe a tali principi il fatto che, in base alla tabella di trasposizione allegato B del C.C.N.L. 2006/2007, gli ufficiali giudiziari della ex Area B, posizione economica B3 e B3S, siano stati inquadrati nella II Area, nel profilo di cancelliere esperto, mentre i Cancellieri della ex Area C, posizione ex C1 e C2, siano confluiti nella III Area, nel profilo di Funzionario giudiziario.
9.La tesi è infondata, perché le disposizioni, che secondo i ricorrenti si porrebbero in contrasto tra loro, appartengono tutte allo stesso C.C.N.L., sicché non si vede come, quand'anche il
C.C.N.L. avesse effettivamente stabilito un obbligo di ricomposizione dei processi lavorativi, tale generico obbligo potrebbe ritenersi prevalente rispetto alle specifiche e dettagliate
8 previsioni contenute nella tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, di cui all'allegato B del medesimo C.C.N.L.
10.Si aggiunga che, in realtà, nessuna disposizione del C.C.N.L. impone la ricomposizione dei processi lavorativi: - non l'art. 10 co. 6, che indica tale ricomposizione come una semplice possibilità, senza tuttavia stabilire alcun obbligo dell'amministrazione in tal senso (“Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici
e della qualità dei servizi all'utenza, le amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, in via prioritaria e con le procedure previste dal presente CCNL per i passaggi di
Area, la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse”); la norma si esprime infatti in termini di mera possibilità per le
Amministrazioni; - neppure l'art. 8 co. 3°, che si limita a disciplinare gli effetti di un'eventuale ricomposizione dei processi lavorativi, ma soltanto al fine di precisare che, in caso di ricomposizione, il trattamento economico complessivo in godimento e la professionalità dei lavoratori rimangono invariati, con conservazione della fascia economica corrispondente alla trasposizione automatica previsa dall'art. 10 [“nei casi in cui sia necessaria la ricomposizione dei processi lavorativi all'interno delle aree, con la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, articolata su più profili professionali nell'ambito di una stessa Area, viene costituito un profilo unico che ricomprende sia il profilo di base che quello o quelli più evoluti comunque appartenenti ad una medesima famiglia professionale o riconducibili ad una stessa tipologia lavorativa. In tale profilo unico ogni dipendente mantiene, ad invarianza di spesa, il trattamento economico complessivo in godimento e la professionalità acquisita, con la conservazione della fascia economica corrispondente alla trasposizione automatica di cui all'art. 10 (Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione), mentre la posizione iniziale di accesso dall'esterno al profilo stesso coincide con quella del profilo di base preso in considerazione nel processo di ricomposizione”].
11.E' poi appena il caso di evidenziare che la rideterminazione delle dotazioni organiche prevista dell'art. 21 quater D.L. n. 83/2015, citata in ricorso, non è mai intervenuta con la conseguenza della perdurante efficacia del comma 4 della medesima norma, comma che ha sancito : “ le qualifiche di personale amministrativo di Cancelliere e di Ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in Area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3” .
12.L'inquadramento dei ricorrenti nella II Area, nella fascia retributiva F3, per effetto del
9 nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal C.C.N.L. 2006/2009 del 14 settembre 2007 e dal C.C.N.I. del 29 luglio 2010, è dunque certamente corretto.
13.Va poi osservato che , secondo noti principi, l'art. 52 d.lgs. 165/2001, in materia di mansioni dei pubblici dipendenti, ha delineato un concetto di equivalenza "formale", ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, non sindacabile da parte del giudice (Cass.
Sez. Un., 4 aprile 2008, n. 8740). “Restano, dunque, insindacabili tanto l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria. Condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all'aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalità acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico” (Cass., 26 gennaio 2017, n. 2011; Cass. 12 luglio 2022 n. 22026). Anche per questo ulteriore e dirimente motivo non è dunque ipotizzabile alcun demansionamento delle ricorrenti
o la privazione delle mansioni più qualificanti”.
Tanto premesso, e considerata la complessiva articolazione del ricorso, con il quale ci si duole dell'inadempimento del relativamente agli obblighi contrattualmente assunti in punto CP_4
di riqualificazione – con la conseguente e variegata responsabilità risarcitoria che ne deriverebbe - va preliminarmente rammentato che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, alle clausole collettive relative alle progressioni professionali deve riconoscersi natura meramente programmatica: in tal senso si pone l'orientamento della Corte di Cassazione, che, con più sentenze, ha “posto in evidenza come il CCNL Comparto Ministeri 1998/2001, nel disciplinare i passaggi fra aree e all'interno dell'Area, non avesse posto a carico delle
Amministrazioni l'obbligo di indire le procedure perché, al contrario, rimetteva la scelta alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, da esercitare «in relazione alle esigenze organizzativo/funzionali ... o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili» ( art. 15, lett. b), e tenendo conto dei limiti della dotazione organica, dei contingenti in essa previsti, della programmazione triennale del fabbisogno di personale per le assunzioni dall'esterno (art. 15, comma 2). E' indubbio, pertanto, il carattere meramente programmatico della disposizione, che non riconosce un diritto soggettivo dei dipendenti alla
10 progressione professionale né obbliga l'amministrazione ad offrire al personale una chance di sviluppo della carriera. Neppure si può sostenere che la posizione giuridica soggettiva dei dipendenti sia mutata a seguito della pubblicazione degli avvisi di selezione, perché il principio secondo cui il bando, che costituisce un'offerta al pubblico, impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva (cfr. fra le tante, Cass. n. 14275/2014 e n. 18685/2015, nonché, fra le più recenti, Cass. n. 4436/2018), non può essere utilmente invocato nei casi in cui l'avviso sia affetto da vizi genetici che incidono alla radice sulla sua validità, posto che non
è predicabile, all'evidenza, un diritto soggettivo alla conclusione di una procedura concorsuale
o selettiva contra ius” (Cass., 16 maggio 2022 n. 15591; Cass., 17 gennaio 2020 n. 984; Cass.
26 maggio 2020 n. 9808; Cass. 23 giugno 2020 n. 12358; Cass. 12 novembre 2020 n. 25626;
Cass. 2 novembre 2021 n. 31205; Cass., 18 marzo 2022 n. 8960; Cass. 14 giugno 2023, n.
16999). 33.“D'altro canto, neppure può essere ravvisata una responsabilità della amministrazione, per la illegittimità degli atti adottati, svalutando la circostanza, correttamente valorizzata dalla Corte territoriale, che nella specie l'illegittimità degli atti compiuti derivava non dall'iniziativa unilaterale del bensì dal contenuto degli accordi conclusi in sede CP_4 di contrattazione integrativa” (Cass. 26 maggio 2020 n. 9808; Cass., 18 marzo 2022 n. 8960;
Cass. 14 giugno 2023, n. 16999).
È stata quindi negata la sussistenza di un diritto soggettivo alla riqualificazione del personale del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria con correlativa esclusione di eventuali profili di responsabilità dell'amministrazione per i ritardi e i rinvii verificatisi nell'attuazione dei procedimenti di riqualificazione.
Sotto tale profilo, e in piena adesione alle difese svolte dall'Avvocatura, qui basti richiamare, poiché interamente condivisibile, quanto statuito dal Tribunale di Genova con sentenza dell'8.2.2024 che si è pronunciata su questioni sostanzialmente identiche a quelle per cui si procede.
“23. Ritiene il giudicante che le norme contrattuali sopra citate, che prevedono un obbligo del di attivazione delle procedure di riqualificazione, non siano idonee a fondare un CP_4
diritto dei lavoratori all'effettivo svolgimento di tali procedure, né alla conclusione di tali procedure entro un tempo definito. 24.Nei citati accordi collettivi il si è impegnato, CP_4
infatti, oltre che a dare attuazione alla riqualificazione del personale anche ad una serie di adempimenti certamente esorbitanti dalle competenze del e pertanto certamente CP_4
di natura meramente programmatica. 25.Si pensi, ad esempio, all'impegno, contenuto nell'allegato del contratto integrativo del 5 aprile 2000, a promuovere “l'adozione del D.P.C.M.
” per l'aumento dei contingenti nei vari settori e l'adozione, “da parte di altre autorità
11 governative”, di tutti i provvedimenti, anche autorizzativi, necessari per il passaggio tra aree, ovvero all'ulteriore impegno, previsto dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006, a presentare entro 90 giorni dalla sottoscrizione, “richiedendone l'assegnazione in sede deliberante o comunque curandone il percorso preferenziale, un disegno di legge” contenente, tra l'altro, la rideterminazione delle dotazioni organiche e il reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria del passaggio del personale tra le aree. 26.Si tratta di impegni che sono tra loro collegati e sono stati pattuiti in un unico inscindibile contesto.
Anche gli ulteriori impegni di cui le ricorrenti lamentano l'inadempimento devono pertanto ritenersi ugualmente di natura programmatica. 27.La stessa successione degli accordi collettivi, di cui si è dato conto, e le modifiche via via apportate dalle parti collettive alla disciplina delle procedure di selezione, ai presupposti previsti per la partecipazione alle selezioni e la formazione delle graduatorie, confermano che le parti collettive hanno sempre attribuito alle clausole dei precedenti accordi valore puramente programmatico, ma certamente non normativo. 28.nfatti, ancora in occasione del protocollo di intesa del 9 novembre 2006 le parti collettive “dichiarano di proseguire il tavolo negoziale diretto a
…definire i criteri per la progressione del personale con valutazione in base a criteri oggettivi, quali il titolo di studio e l'esperienza professionale. 29.Non può dunque ritenersi che le clausole pattizie invocate dai ricorrenti fossero idonee a fondare un diritto dei lavoratori all'effettivo svolgimento delle procedure selettive entro tempi definiti. 30.In ogni caso le previsioni contrattuali invocate dalle ricorrenti risultano certamente superate dall'entrata in vigore dell'art. 24 d. lgs. n. 150/2009, che, esplicitando e dando attuazione al principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso, stabilito dall'art. 97 Cost.
(comunque vigente anche nel periodo precedente), ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio
2010, le amministrazioni pubbliche coprano i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 31.Procedure selettive riservate al solo personale interno, del tipo di quelle previste dai contratti collettivi sin qui citati, sono dunque vietate per le progressioni c.d. verticali e restano consentite soltanto per le progressioni economiche orizzontali.”
5. Ad ogni buon conto, nella prospettazione di parte attrice, anche alle luce della riformulazione delle conclusioni, dirimente sarebbe il disposto di cui all'art. 21 quater D.L. 83/2015, convertito, con modificazioni, in legge n. 132/2015, in uno all'art. 6, lett. g), dell'accordo su programmazione rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione
12 professionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria, recepito con D.M. del 9 novembre 2017 .
Il summenzionato art. 21 quater ha così previsto:
“
1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, Controparte_4
assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato CP_4
soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il è Controparte_4
autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'Area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'Area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma
1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente Controparte_4
alle procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in Area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
13
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo”.
Sulla base di questa previsione, l'Amministrazione resistente ha indetto una procedura per la progressione professionale dei Cancellieri in relazione a 1.148 posti di Funzionario Giudiziario, con bando del 19.9.2016, al quale hanno partecipato anche le ricorrenti risultando all'esito idonee, anche se collocate in posizioni non utili all'(immediata) assunzione.
Nelle more della conclusione della procedura in questione è stato raggiunto l'accordo del
26.4.2017 con il quale l'Amministrazione giudiziaria e le Organizzazioni sindacali hanno anche concordato l'opportunità di “adottare ogni intervento possibile al fine di assicurare la definizione dell'intero processo di attuazione tra le aree, per consentire entro il 30 giugno 2019
a coloro che sono stati dichiarati vincitori, nonché a coloro che sono risultati idonei in esito alle procedure selettive avviate con gli avvisi pubblici del 19 settembre 2016, la progressione di area nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e dal presente accordo”.
A tal proposito, l'amministrazione si è impegnata, ai sensi del successivo art. 6, comma 1, lett.
g), a “definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno
2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i “pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e dal presente accordo”. Tale accordo, a bene vedere, è stato espressamente recepito dal D.M. del 9.11.2017 per ciò che attiene i termini e le modalità per l'introduzione di nuovi profili e per la rimodulazione di quelli esistenti;
per il resto, il D.M., nel preambolo, si è limitato meramente a confermare la programmazione degli altri interventi previsti nell'accordo senza specificare alcunché in ordine alla tempistica. Il termine di cui all'art. 6, lett. g, dell'Accordo del 26 aprile 2017 non può, pertanto, a fronte del generico richiamo alle programmazioni degli interventi, ritenersi per ciò solo perentorio.
Come acutamente evidenziato dal Tribunale di Genova nella citata sentenza, con argomentazione ripresa da parte convenuta, si osservi inoltre, che nel senso della natura non perentoria del termine, milita in modo decisivo lo stesso art. 21 quater co. 5 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 780, lettera a), legge n. 145/2018 - testo entrato in vigore in data 1 gennaio 2019 e dunque successivamente alla stipula dell'accordo del 26 aprile 2017, ma prima
14 della scadenza dell'asserito termine del 30 giugno 2019) il quale prevede che “per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 per gli anni 2016, 2017 e
2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, prevedendo pertanto una copertura finanziaria progressiva ed identificando il termine del 2023 per la definizione delle procedure in questione.
Sotto tale profilo va richiamata la giurisprudenza di legittimità la quale prevede che: “anche in tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all'art. 2126 c.c. e quindi caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge
o di contrattazione collettiva” (Cass. 31 maggio 2023 n. 15364; cfr. anche Cass. 21 febbraio
2022 n. 5679).
Ulteriori argomenti militano nel senso favorevole alla tesi dell'Amministrazione:
- la riserva alle progressioni interne del solo 50% (ovvero la necessaria relazione tra i posti riservati ai dipendenti da riqualificare e gli accessi dall'esterno);
- l'impossibilità a procedere ad una riqualificazione integrale dei 2.242 cancellieri, in considerazione degli obblighi costituzionali dell'Amministrazione finalizzati a tutelare il buon andamento e il funzionamento degli uffici giudiziari, connessi alla necessità di garantire la corretta allocazione delle risorse umane e la ripartizione del personale tra area II e III, che ha imposto di procedere ad una riqualificazione graduale dei cancellieri.
Circa la riserva del 50% il ricorrente ha così argomentato: “Per dare corretta attuazione alla suddetta norma, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto computare, in tale riserva, non solo i posti disponibili all'atto della pubblicazione del bando (1148) ma anche tutti i posti risultanti dalle procedure assunzionali (comunque denominate) disposte o bandite dal
dalla data di entrata in vigore del CCNL 1998/2001 sino alla Controparte_4
pubblicazione del bando avvenuta in data 19 settembre 2016 e dunque almeno i 739 posti pubblicati con il bando del 18 febbraio 2015 per le mobilità volontaria per il profilo di funzionario giudiziario – F1. Ciò avrebbe consentito l'inquadramento nella III° area delle ricorrenti al 30 giugno 2019, a fronte di un corretto computo dell'aliquota prevista ai sensi
15 dell'art.21 quater, come segue: 1148 vincitori, 739 posti pubblicati con bando del 18 febbraio
2015 per la mobilità volontaria, delle 72 posti resisi vacanti per effetto delle cessazioni dei vincitori 21 quater (per i quali sussiste la copertura finanziaria), 153 posti assorbiti per effetto degli scorrimenti della graduatoria dall'aprile 2018 all'aprile 2019, 2329 posti pubblicati nel bando del 26 luglio 2019 per l'assunzione di Funzionari Giudiziari (pari al 50% dei posti disponibili che, in base al Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2019/2021, la convenuta aveva deciso di coprire) giungendo così sino alla posizione 4441 su complessive
4635 posizioni”.
Sul punto, e sulla scorta delle considerazioni già esposte, si ribadisce che alcun obbligo correva in capo all'Amministrazione in virtù dell'art. 21 quater;
a tal proposito si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ancora una volta la sentenza del Tribunale di Genova che così ha argomentato:
“l'art. 21 quater D.L. n. 83/2015 ha autorizzato (lo si sottolinea nuovamente: autorizzato e non impegnato) il ad indire procedure selettive interne, soltanto comunque “nei limiti CP_4
delle posizioni disponibili in dotazione organica” (comma 1°) e con un “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno … fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50% e del 50%” (comma 2°). 45.Il tenore testuale dell'accordo sindacale del 26 aprile 2017 è ben chiaro nel non contenere in alcun modo un obbligo del di CP_4
effettuare procedure selettive interne per un numero di posti pari a quello delle assunzioni dall'esterno. 46.Né un obbligo in tal senso può essere desunto dal mero richiamo all'art. 21 quater D.L. n. 83/2015, che prevede sì una ripartizione paritaria tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno, ma, come appena detto, nell'ambito di un'autorizzazione – e non di un obbligo - a procedere alle progressioni interne e quindi come mero limite a tale autorizzazione (nel senso che le progressioni interne sono autorizzate nel limite di un numero di posti pari a quello degli accessi dall'esterno). 47.Non sussiste, pertanto, alcun obbligo dell'amministrazione di procedere automaticamente allo scorrimento della graduatoria in ragione di ogni assunzione effettuata dall'esterno”.
Alla luce di quanto osservato, ed escluso ogni obbligo in tal senso in capo all'Amministrazione, deve pertanto concludersi per l'infondatezza della pretesa dei ricorrenti di veder accertato il diritto all'assunzione nella III Area Funzionale, profilo professionale Funzionario F1, a far data dal 30.06.2019 o dal 26.07.2019 o da altra diversa data, non essendo, in quest'ultimo caso, rinvenibile né individuabile altra diverso momento, anche in considerazione dell'assenza di una idonea copertura finanziaria.
16 Come già argomentato vanno altresì respinte le domande attoree volte ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito da ritardato inquadramento nella III Area
Funzionale, profilo professionale di funzionario giudiziario.
Alla luce di quanto già evidenziato, non appaiono sussistere i presupposti di fatto e di diritto per configurare l'esistenza tanto di un obbligo dell'Amministrazione di assumere i ricorrenti entro il termine del 30.06.2019 quanto di una colpevole inadempimento da parte della stessa.
Invero, la natura non perentoria del termine di cui all'art. 6, comma 1, lett. g), dell'Accordo del
26.4.2017, il chiaro tenore letterale del comma 5 dell'art. 21 quater del D.L. n. 83/2015 così come modificato con la legge n. 145/2018, lo scorrimento della graduatoria in misura pressocché pari al numero degli accessi esterni nonché l'indizione di una procedura concorsuale di n. 2329 posti al fine di consentire l'integrale scorrimento della graduatoria relativa alla selezione per la progressione professionale dei cancellieri avente 4635 partecipanti appaiono conformi ai principi di trasparenza, correttezza, buona fede e buon andamento e frutto, comunque, di un corretto esercizio del potere discrezionale.
Sul punto si condividono, inoltre, le osservazioni di quella parte della giurisprudenza che, in analoghe controversie e a fronte di identiche censure da parte dei soggetti aspiranti alla riqualificazione, ha affermato, con motivazioni che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., che « In sostanza, “l'accertata nullità delle norme del CCNI della procedura di riqualificazione da parte dei ricorrenti legittima questi ultimi al risarcimento del danno quantificabile nelle differenze stipendiali maturate tra il trattamento economico percepito dal
1° gennaio 2009 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area Funzionale essendo evidente che la resistente in sede di contrattazione decentrata (CCNI prima ed accordi sindacali PEO poi) non ha posto in essere comportamenti tesi ad attuare correttamente le norme ed i principi di rango superiore che sorreggono l'azione amministrativa nell'interesse sia dei dipendenti e sia nel più generale interesse pubblico” (pagg. 14-15, ricorso). La pretesa attorea, tuttavia, è infondata per carenza di allegazione e prova. Senz'altro vero che una parte della giurisprudenza di merito (di primo e secondo grado – cfr. fascicolo parte ricorrente) ha affermato la nullità delle suddette previsioni contrattuali. Sennonché, fermo restando che vi è altresì giurisprudenza di segno contrario, il rilievo non sarebbe comunque sufficiente per concludere nel senso voluto dagli odierni attori, e per affermare che – nella fisiologia della contrattazione – essi avrebbero senz'altro conseguito il superiore inquadramento con la dedotta decorrenza. L'art. 52, co. 1 e 1bis, D. Lgs. 165/2001, per come modificato dal D. Lgs.
150/2009, stabilisce che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a
17 quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore”. I ricorrenti affermano che la collocazione tra gli idonei – non, giova rammentare, tra i vincitori – nella procedura selettiva 2016/2017 renderebbe “evidente” (pag.
14, ricorso) che avrebbero potuto conseguire l'inquadramento nella III Area Funzionale sin da gennaio 2009. Si tratta di un assunto del tutto indimostrato. In primo luogo, non hanno allegato o dedotto nulla che consenta di ritenere provato che gli stessi – al netto del blocco delle assunzioni e dei concorsi del periodo di riferimento – avrebbero potuto collocarsi utilmente nelle procedure selettive di riferimento né, a monte, hanno dedotto e provato di aver svolto mansioni riconducibili all'Area Funzionale rivendicata. Si rammenti, d'altronde, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, “in tema di risarcimento del danno per perdita di “chance” di promozione (nella specie prospettato come conseguenza dell'inadempimento da parte del datore di lavoro pubblico dell'obbligo, contrattualmente previsto, di organizzare procedure selettive per progressioni verticali), incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore” (Cass. Civ., SS.UU., 23 settembre 2013, n. 21678; conforme,
Cass. Civ., Sez. Lav., 9 maggio 2018, n. 11165). Tanto basta, a parere del giudicante, per concludere per il rigetto della domanda in esame» (Trib. Milano, n. 274/2022, Trib. Marsala n.
295/2023).
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances. Invero, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla da tale perdita - che, come concreta ed
18 effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 1752/2015, Cass. n.
6489/2017).
Nel caso di specie, invece, nulla è stato dedotto.
Del tutto prive di sufficienti allegazioni sono le doglianze relative ai danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, genericamente indicati in ricorso. Alcun ulteriore risarcimento di danno per perdita di chance può essere riconosciuto ai ricorrenti per il periodo precedente l'assunzione, nel quale l'Amministrazione non può ritenersi inadempiente per quanto sopra ampiamente argomentato.
Relativamente alla domanda formulata dalla sola ricorrente , volta al riconoscimento del CP_2 diritto all'assegno ad personam ex art.15 ccnl 2006/2009 (a decorrere dall'inquadramento nella
III° Area – profilo professionale di Funzionario Giudiziario F1 e sino all'inquadramento nelle future fasce economiche) la parte ha rilevato che, in sede di memoria costitutiva, alcuna contestazione sul punto è stata mossa dall'Avvocatura la quale, solo con la successiva memoria, aveva avversato la richiesta, spiegandone le ragioni.
Orbene deve ritenersi che nel caso di specie sia improprio il richiamo al principio di non contestazione di cui all'art. 416 c.p.c. atteso che la questione non verte sull'esistenza o meno del fatto sul quale si fonderebbe il diritto, quanto sulla spettanza o meno del diritto richiesto così come rappresentato dalla parte (e non contestato, ossia il passaggio da un inquadramento ad un altro). Non si verte pertanto nell'ambito del principio di non contestazione, ma in quello della possibilità per il convenuto di svolgere “mere difese”, che ben possono essere successive alla costituzione.
Come chiarito nella ricostruzione dei fatti la sig.ra a decorrere dall'1.1.2019, a seguito CP_2
di progressione economica, è stata inquadrata nella fascia economica F5. A decorrere dal giorno
15.12.2022 è stata, invece, inquadrata nell'Area Terza fascia economica F1 ( Funzionario).
La ricorrente rivendica l'assegno ad personam quale differenziale tra la vecchia posizione rivestita, Area Seconda F5 - che assume essere maggiore rispetto a quella di funzionario- , e la nuova conseguita dal 15.12.2022, Area Terza F1.
Orbene, come evidenziato dall'Avvocatura di Stato l'assegno personale riassorbibile è pari alla differenza tra il trattamento economico a.l. corrisposto a carattere fisso e continuativo nella precedente posizione (per stipendio, indennità di amministrazione e tredicesima
19 mensilità) e il trattamento a.l. corrisposto a carattere fisso e continuativo nell'attuale profilo professionale e fascia economica (per stipendio, indennità di amministrazione e tredicesima mensilità). Ai sensi del vigente CCNL 2019/2021 (dal 1° novembre 2022 applicazione della nuova struttura della retribuzione prevista dal C.C.N.L. del Personale Comparto Funzioni
Centrali – triennio 2019/2021), il trattamento economico a.l. del Cancelliere dell'Area II, F5 al
14.12.2022 è pari a €30.088,92 (Stipendio tabellare €19.351,97+Differenziale
€5.066,33+Rateo di tredicesima €2.034,86+Indennità di amministrazione €3.635,76), mentre il trattamento economico a.l. del Funzionario Giudiziario Area III, F1 alla data del passaggio al profilo professionale di Funzionario Giudiziario (15.12.2022) è pari a €30.777,19 (Stipendio tabellare €23.501,93+Differenziale 202,31+Rateo di tredicesima €1.975,35+Indennità di amministrazione €5.097,60). Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che non ci sia nessun differenziale da attribuire a titolo di assegno personale in quanto il trattamento economico a.l. acquisito per effetto del passaggio di Area III, F1 risulta superiore
(€30.777,19) rispetto al trattamento economico a.l. percepito nell'Area II, F5 (€30.088,09)”.
Ancora, parte convenuta ha chiarito l'erroneità del calcolo effettuato da parte ricorrente relativamente all'importo di €13,39 mensili, essendo lo stesso il risultato di un calcolo differenziale che prende in considerazione esclusivamente lo stipendio mensile di €1.333,89
(Area II F5) e di €1.320,50 (Area III F1) e non degli importi dell' Indennità Integrativa Speciale
(€530,92 dell'Area II, F5 e di €537,15 dell'Area III, F1), che a decorrere dal 1° gennaio 2003 è stata conglobata nella voce stipendio tabellare cessando di essere corrisposta come singola voce della retribuzione (cfr. art. 20, comma 3, del CCNL normativo 2002-2005 economico 2002-
2003) e dell'Indennità di Amministrazione (€371,51 dell'Area II, F5 e di €432,74 dell'Area III,
F1).
Come argomentato dall'Avvocatura: “gli importi dei differenziali indicati nel ricorso seppure calcolati sulla base del vecchio CCNL 2016/2018 non danno diritto all'assegno personale in quanto il trattamento economico a.l. dell'Area II, F5 è pari a €28.700,57 (Stipendio tabellare
€22.377,66+€4.458,11 Indennità di amministrazione+€1.864,80 Rateo di tredicesima), mentre quello dell'Area III, F1 è pari a €29.342,36 (Stipendio tabellare €22.291,78+€5.192,93
Indennità di amministrazione+€1.857,65 Rateo di tredicesima)”.
Se ne ricava, pertanto, che il trattamento economico riferito alla fascia economica F5 del'Area
2° è inferiore a quello relativo alla fascia economica F1 dell'Area 3°.
Per le suesposte argomentazioni, assorbita l'eccezione di prescrizione, il ricorso deve essere rigettato nel merito.
L'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
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PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando a seguito del deposito di note scritte ex art 127 ter cpc , rigetta le domande.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta il 13/05/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 690/2023 R.G.L., promossa
D A
(CF: Parte_1
residente a [...]in Contrada Pian del Lago C.F._1
snc,, (CF: ) Controparte_1 C.F._2
residente a [...] e CP_2
(CF: ) residente a [...] e C.F._3
(CF: ) residente in [...] C.F._4
Libertà 114 tutte rappresentate e difese dall'avv. Roberta Federici
(CF: Fax. 06.32803283; Tel.06.32803492, PEC: C.F._5
email: , Email_1 Email_2
elettivamente domiciliate presso lo studio del suddetto difensore in Roma via
Boezio 6 giusta procura in calce al presente atto
- ricorrente -
C O N T R O
(C.F. cf , in Controparte_4 P.IVA_1 persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), presso i cui uffici, siti in via P.IVA_2
Libertà n. 174, si domicilia, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC
; Email_3
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 16.4.2025, ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
1 Completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 19 giugno 2023 le ricorrenti, tutte dipendenti del Controparte_5
ed inquadrate, dal 15 dicembre 2022, nell'attuale area Funzionari (CCNL Funzioni
[...]
Centrali 2019/2021 – doc.1) ex III° Area Funzionale del CCNL Comparto Ministeri 2006/2009
(doc.2) in servizio presso gli uffici giudiziari di Caltanissetta adivano l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1.Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – F1 ora Ara
Funzionari con decorrenza 1° gennaio 2009 o, in subordine, dal 30 giugno 2019 o, in ulteriore subordine, dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare il in persona del Ministro p.t. a all'inquadramento Controparte_4 nell'Area Funzionari – ex III° Area, profilo professionale funzionario giudiziario delle ricorrenti a decorrere dalla data che si riterrà di giustizia.
2. Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale
Funzionario Giudiziario ora Area Funzionari a decorrere dal 1° gennaio 2009 o, in subordine dal 30 giugno 2019 o in ulteriore subordine dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area.
3.Per l'effetto condannare il in persona del a Controparte_4 CP_6
corrispondere a ciascuna ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), la somma procapite pari a: • €20.490,68 sino al 30 giugno 2022 oltre a €1344.41 annue da corrispondere alle ricorrenti , e Pt_1 CP_1
a decorrere dal 1° luglio 2022 sino all'effettivo adeguamento del trattamento economico CP_3 spettante al funzionario giudiziario F1 • €19.257,73 (16.586,75+2670,98) oltre all'assegno ad personam pari a € 13.39 mensili da corrispondere alla ricorrente sino all'acquisizione CP_2
di future fasce economiche.
4. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno CP_2 ad personam ex art.15 ccnl 2006/2009 a decorrere dall'inquadramento nella III° Area – profilo professionale di Funzionario Giudiziario F1 e sino all'inquadramento nelle future fasce economiche e per l'effetto condannare il in persona del p.t. a Controparte_4 CP_6 corrispondere alla ricorrente, a titolo di assegno ad personam, l'importo mensile di €13.39 dall'inquadramento in III° Area ora Area Funzionari sino all'acquisizione della fascia economica superiore;
2
5. Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal 2009 (o dalla diversa data che si riterrà di giustizia)
e subendi a seguito della perdita di chance per tutti i motivi suindicati e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, in favore degli istanti, della somma e dalla CP_4
decorrenza che risulterà più opportuna e di giustizia, da determinarsi con liquidazione equitativa, tenendo conto dei parametri indicati in ricorso ed eventualmente a mezzo CTU.
In punto di fatto esponevano che:
- in precedenza erano state inquadrate, ai sensi dell'art.25 CCNI Giustizia del 5/04/00 (in attuazione del sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL Ministeri
1998/2001 – doc.3) nel profilo professionale di Cancelliere ex Area B. Profilo professionale successivamente transitato (ai sensi del CCNL 2006/2009 attuato con
CCNI Giustizia del 26/07/10 – doc.4) nella ex II° Area – profilo professionale di
Cancelliere ora Area Assistenti (CCNL Funzioni Centrali 2019/2021);
- che, con prot. all. 2 al predetto CCNI, il convenuto aveva assunto l'impegno di CP_4 coprire, mediante l'indizione di procedure selettive, tutti i posti vacanti nella posizione
C3, C2, C1 e poi infine quelli vacanti nell'area B;
- che le procedure avviate a tal fine non erano state concluse in quanto il G.A. aveva dichiarato l'illegittimità dei criteri di selezione previsti dal citato CCNI.
- che, in data 14.9.2007, era stato sottoscritto il CCNL di Comparto 2006/2009 che aveva introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale in tre aree;
- che il CCNI del 29.7.2010, contravvenendo alle disposizioni del CCNL di Comparto, aveva disposto l'inquadramento dei cancellieri provenienti dalla ex area B/B3 nella II°
Area e dei Funzionari Giudiziari (ex C1e C2) nella III° Area, non dando corso alla riqualificazione del personale con conseguente lesione del diritto delle ricorrenti a concorrere nella procedura per il passaggio dall'Area B - posizione economica B3 – all'Area C - posizione economica C1.
Rilevavano, inoltre, che a seguito di un diffuso contenzioso nell'ambito del quale la giurisprudenza aveva dichiarato, in maniera pressoché univoca, la nullità del CCNI 2
29.7.2010, era stato introdotto l'art. 21 quater DL 83/2015, convertito in legge 132/2015 con il quale il era stato autorizzato ad indire procedure interne Controparte_4
destinate a ricondurre, nella III° area, il profilo professionale del cancelliere inquadrato nella
II° Area. Precisavano che il , con bando n. 7355 del 19.6.2016 (doc.13-14), aveva CP_4 avviato la procedura di riqualificazione ex art. 21 quater per l'inquadramento nella III° Area
Funzionale di 1148 funzionari, nell'ambito della quale le ricorrenti erano risultati idonee e, in particolare:
3 - la ricorrente si collocava in posizione n. 3596 della graduatoria, conseguendo Pt_1
63 punti;
- la ricorrente si collocava in posizione n. 2426 della graduatoria, conseguendo 69 CP_1
punti;
- la ricorrente si collocava in posizione n. 3314 della graduatoria, conseguendo 65 CP_2
punti;
- la ricorrente si collocava in posizione n. 4243 della graduatoria, conseguendo 60 CP_3
punti.
Disposto lo scorrimento parziale della graduatoria fino alla posizione 2400 (doc.19-23), era stato nelle more sottoscritto l'accordo sindacale del 26.4.2017 con il quale il aveva CP_4 assunto l'impegno di definire l'intero processo di attuazione della progressione tra aree entro il
30.6.2019 (cfr. art.6, lett. g) “definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con “i pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art.21 quater del decreto legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 agosto 2015, n.132 e del presente accordo”).
Nonostante ciò, alla data del 30 giugno 2019, il risultava inadempiente Controparte_4 non avendo provveduto allo scorrimento integrale della graduatoria come previsto con il suddetto Decreto Ministeriale. Inoltre, in data 26 luglio 2019 (doc.25) il resistente, CP_4
anziché procedere con lo scorrimento della graduatoria ex art.21 quater, pubblicava un bando per l'assunzione di 2.329 funzionari giudiziari – F1 – III° Area al quale seguivano 2 parziali scorrimenti per complessive 1052 unità (313 +739) ossia per il 22% dei posti disponibili che la convenuta aveva deciso di coprire. Successivamente, con PDG dell'8 aprile 2022 (doc.26)
l'Amministrazione datoriale, disponeva lo scorrimento integrale della graduatoria dei cancellieri idonei ex art.21 quater per l'immissione in servizio delle 2235 unità residue fissando la presa di servizio per il 3 novembre 2022.
Secondo le ricorrenti, la condotta del avrebbe leso il loro diritto Controparte_4
all'assunzione nell'Area III , profilo Funzionario giudiziario, sicché le stesse avanzavano domanda di risarcimento del danno per ritardato inquadramento nell'Area III pari alle differenze stipendiali maturate tra il trattamento economico in godimento dal 1 gennaio 2009 a quello a cui avrebbero avuto diritto con inquadramento nella III Area funzionale con decorrenza dal 1 gennaio 2009 . Chiedevano inoltre il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita di chance derivanti dall'illegittimo mancato inquadramento nell'Area III con
4 conseguente omessa corresponsione del relativo trattamento economico, oltre al ritardo con le quale le procedure selettive si sono tenute.
La ricorrente chiedeva, inoltre, il riconoscimento dell'assegno ad personam per un CP_2 importo pari ad euro 13,39 mensili a decorrere dall'inquadramento nella III° Area – profilo professionale di Funzionario Giudiziario F1 e sino all'inquadramento nelle future fasce economiche.
2. Si costituiva in giudizio il resistente spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_4
In via preliminare ha eccepito la prescrizione dei crediti prospettati a vario titolo dalle ricorrenti e l'inammissibilità delle domande formulate;
nel merito ha diffusamente contestato le varie pretese osservando che: 1) le ricorrenti erano state correttamente inquadrate secondo le disposizioni di fonte collettiva intervenute nel tempo;
2) che non è ravvisabile un diritto soggettivo alla riqualificazione professionale che deve essere conseguente ad una procedura di selezione;
3) che i ritardi intervenuti nell'iter richiamato non sono addebitabili all'amministrazione ma al copioso intervento di provvedimenti giudiziari che hanno via via portato ad una rimodulazione delle procedure seguite e con tappe scandite da molteplici accordi sindacali;
4) che nessuna violazione può ravvisarsi anche con riferimento alla procedura di selezione regolata dall'accordo sindacale del 26 Aprile 2017 poiché le ricorrenti sono risultate idonee ma in posizione inizialmente insufficiente nella graduatoria generale di merito.
In particolare, a tal proposito, ha specificato che l'Amministrazione giudiziaria non aveva potuto definire l'intero processo di attuazione della progressione tra aree entro il 30 giugno
2019, dovendo rispettare quanto previsto dal comma 2 dell'art. 21 quater, ovvero la necessaria relazione tra i posti riservati ai dipendenti da riqualificare e gli accessi dall'esterno; ha infine evidenziato il valore meramente programmatico dell'accordo del 26 aprile 2017.
3. In sede di memorie conclusive le ricorrenti hanno riformulato, in ordine ai punti 1,2,3, le proprie conclusioni, circoscrivendo il perimetro applicativo delle proprie richieste, di seguito riportate:
1.Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – F1 ora Ara
Funzionari con decorrenza 30 giugno 2019 o, in ulteriore subordine, dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare il Controparte_4
in persona del Ministro p.t. a all'inquadramento nell'Area Funzionari – ex III° Area,
[...]
profilo professionale funzionario giudiziario delle ricorrenti a decorrere dalla data che si riterrà di giustizia.
2. Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III°
5 Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario ora Area Funzionari a decorrere dal 30 giugno 2019 o in ulteriore subordine dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area.
3. Per l'effetto condannare il in persona del a corrispondere a ciascuna Controparte_4 CP_6
ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali
e di quiescenza), la somma procapite pari a: • € 5840,10 (per il periodo 30/06/19-28/02/23) per le ricorrenti , e;
• €2820,19 (per il periodo 30/06/19-28/02/23) per la Pt_1 CP_3 CP_1 ricorrente oltre all'assegno ad personam pari a € 13.39 mensili da corrisponderle sino CP_2 all'acquisizione di future fasce economiche.
4. La causa è stata discussa con il deposito di note difensive ex art. 127 ter e viene definita con la presente sentenza.
Le domande sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
Le ricorrenti risultano appartenere, con decorrenza dal 15 dicembre 2022, all' Area III profilo
Funzionario Giudiziario. Se tuttavia è venuto meno l'interesse alla condanna dell'Amministrazione all'inserimento nel suddetto Profilo dell'Area III, tuttavia le istanti lamentano una decorrenza ben più risalente (giugno 2019 secondo le emendate conclusioni), idonea a fondare un diritto la cui lesione darebbe adito al risarcimento del danno (relativamente alla domanda formulata in via subordinata al punto 5 hanno tuttavia mantenuto la richiesta in ordine al risarcimento del danno da perdita di chance subito dal 2009 con conseguente necessità di ripercorrere, seppure brevemente, l'iter normativo e giurisprudenziale che ne consegue).
In prima battuta, deve affrontarsi il profilo relativo all'asserita erroneità dell'inquadramento professionale delle ricorrenti tale per cui le stesse non sono state inquadrate nella III° Area (ora
Area Funzionari – CCNL Funzioni Centrali 2019/2021) a far data dal 1° gennaio 2009 ossia dalla data in cui il CCNI 2010 ha dato concreta attuazione al nuovo sistema di classificazione per tutto il personale.
Infatti, le stesse, in quanto cancelliere provenienti dalla ex area B/B3 e B3S, erano state inquadrate nella II° Area, mentre i cancellieri ex area C (ex C1 e C2) erano confluiti nella III°
Area nel profilo di Funzionario Giudiziario.
Sul punto, poiché ha affrontato questioni analoghe e del tutto sovrapponibili, si richiama quanto statuito dal Tribunale di Genova con sentenza dell'8.2.2024:
“Il passaggio delle ricorrenti dall'ex Area funzionale B, posizione economica B3, alla nuova II
Area, profilo professionale di Cancelliere, fascia retributiva F3 [le odierne ricorrenti risultavano inquadrate nell'area funzionale B, posizione economica B 3 ed ancora, ai sensi del CCNL 14 \ 9
\2007, automaticamente inquadrati nella area funzionale seconda, fascia retributiva F3 e a
6 seguito di procedure di progressione interna, inquadrate nella fascia F4] è avvenuto per effetto del C.C.N.L. 2006/2009 del 14 settembre 2007, il cui art. 6 dispone: “Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni, è articolato in tre aree: Prima Area: – comprendente la ex posizione A1, A1S; Seconda Area: – comprendente le ex posizioni B1, B2,
B3 e B3S; Terza Area: – comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S”. Ai sensi del successivo art. 10 medesimo: 1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna Area - della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione B (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le selezioni previste dal precedente CCNL, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e successivamente, superata la selezione, si provvede ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che avviene con le medesime modalità enunciate al comma 1”.
Ai sensi della tabella di trasposizione, allegato B, richiamata dall'art. 10, il personale inquadrato nell'Area B del precedente sistema di classificazione, nella posizione B3, viene inquadrato automaticamente, in sede di primo inquadramento, nella II Area del nuovo sistema classificatorio, nella fascia retributiva F3. Non può dunque in alcun modo dubitarsi della correttezza dell'inquadramento dei ricorrenti nella II Area, fascia retributiva F3, in forza del
C.C.N.L 2006/2009, in quanto la tabella di trasposizione stabilita dall'allegato 2, richiamato dall'art. 10 del C.C.N.L. di comparto è certamente insindacabile in questa sede.
Come osservato dal Tribunale di Genova con sentenza del 23 agosto 2023 resa nel procedimento RG 609/2022 : Infatti, “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo applicabile ratione temporis), nel regolare i rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione collettiva integrativa, abilita quest'ultima a fornire una disciplina solamente per le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti. È questo, e solo questo, il limite alla contrattazione collettiva integrativa il cui eventuale superamento deve essere vagliato in questa sede, in cui non si possono invece sindacare le scelte della contrattazione collettiva in tema di individuazione del contenuto professionale delle singole qualifiche, in particolare confrontando il contenuto di contratti integrativi succedutisi nel tempo, i quali si pongono allo stesso livello della gerarchia
7 delle fonti e, dunque, non possono costituire l'uno il criterio di legittimità dell'altro. Si aggiunga che, come evidenziato da questa Corte (Cass. n. 13865 del 2015), il contratto integrativo nazionale per il (in quel caso si discuteva del contratto Controparte_4
integrativo del 2000 ma la situazione non muta con rifermento a quello del 2010) non ha una funzione meramente 'attuativa' del contratto del comparto Ministeri, ma in una serie di materie, compresa quella in esame, ha una funzione 'integrativa'. Tanto esclude che il CCNI
2010 si ponga in contrasto con i limiti ed i vincoli previsti dalla contrattazione collettiva di livello superiore. Le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono, del resto, sottratte al sindacato giurisdizionale e lo stesso principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (v. Cass., SU, n. 16038 del 2010; Cass. n.
10105 del 2013; Cass. n. 1241 del 2016)” (Cass., 18 marzo 2022 n 8960; Cass. 11 novembre
2021 n. 33395).
Il rilievo è dirimente. L'unico aspetto potenzialmente sindacabile sarebbe un'eventuale violazione da parte del C.C.N.I. della delega contenuta nel C.C.N.L. di comparto. Ma tale violazione non può essersi verificata, in quanto l'art. 7 co. 3 del C.C.N.L. 2006/2009 ha espressamente e totalmente demandato alla contrattazione integrativa la definizione dei profili professionali nell'ambito di ogni settore di attività, all'interno di ciascun Area”.
7.Le ricorrenti sostengono tuttavia che le disposizioni del C.C.N.L. 2006/2009 imporrebbero l'individuazione, all'interno delle Aree, di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni e la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse, escludendo la possibilità di articolazione di uno stesso profilo professionale in due diverse aree.
8.Sostengono ancora le ricorrenti che contravverrebbe a tali principi il fatto che, in base alla tabella di trasposizione allegato B del C.C.N.L. 2006/2007, gli ufficiali giudiziari della ex Area B, posizione economica B3 e B3S, siano stati inquadrati nella II Area, nel profilo di cancelliere esperto, mentre i Cancellieri della ex Area C, posizione ex C1 e C2, siano confluiti nella III Area, nel profilo di Funzionario giudiziario.
9.La tesi è infondata, perché le disposizioni, che secondo i ricorrenti si porrebbero in contrasto tra loro, appartengono tutte allo stesso C.C.N.L., sicché non si vede come, quand'anche il
C.C.N.L. avesse effettivamente stabilito un obbligo di ricomposizione dei processi lavorativi, tale generico obbligo potrebbe ritenersi prevalente rispetto alle specifiche e dettagliate
8 previsioni contenute nella tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, di cui all'allegato B del medesimo C.C.N.L.
10.Si aggiunga che, in realtà, nessuna disposizione del C.C.N.L. impone la ricomposizione dei processi lavorativi: - non l'art. 10 co. 6, che indica tale ricomposizione come una semplice possibilità, senza tuttavia stabilire alcun obbligo dell'amministrazione in tal senso (“Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici
e della qualità dei servizi all'utenza, le amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, in via prioritaria e con le procedure previste dal presente CCNL per i passaggi di
Area, la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse”); la norma si esprime infatti in termini di mera possibilità per le
Amministrazioni; - neppure l'art. 8 co. 3°, che si limita a disciplinare gli effetti di un'eventuale ricomposizione dei processi lavorativi, ma soltanto al fine di precisare che, in caso di ricomposizione, il trattamento economico complessivo in godimento e la professionalità dei lavoratori rimangono invariati, con conservazione della fascia economica corrispondente alla trasposizione automatica previsa dall'art. 10 [“nei casi in cui sia necessaria la ricomposizione dei processi lavorativi all'interno delle aree, con la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, articolata su più profili professionali nell'ambito di una stessa Area, viene costituito un profilo unico che ricomprende sia il profilo di base che quello o quelli più evoluti comunque appartenenti ad una medesima famiglia professionale o riconducibili ad una stessa tipologia lavorativa. In tale profilo unico ogni dipendente mantiene, ad invarianza di spesa, il trattamento economico complessivo in godimento e la professionalità acquisita, con la conservazione della fascia economica corrispondente alla trasposizione automatica di cui all'art. 10 (Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione), mentre la posizione iniziale di accesso dall'esterno al profilo stesso coincide con quella del profilo di base preso in considerazione nel processo di ricomposizione”].
11.E' poi appena il caso di evidenziare che la rideterminazione delle dotazioni organiche prevista dell'art. 21 quater D.L. n. 83/2015, citata in ricorso, non è mai intervenuta con la conseguenza della perdurante efficacia del comma 4 della medesima norma, comma che ha sancito : “ le qualifiche di personale amministrativo di Cancelliere e di Ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in Area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3” .
12.L'inquadramento dei ricorrenti nella II Area, nella fascia retributiva F3, per effetto del
9 nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal C.C.N.L. 2006/2009 del 14 settembre 2007 e dal C.C.N.I. del 29 luglio 2010, è dunque certamente corretto.
13.Va poi osservato che , secondo noti principi, l'art. 52 d.lgs. 165/2001, in materia di mansioni dei pubblici dipendenti, ha delineato un concetto di equivalenza "formale", ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, non sindacabile da parte del giudice (Cass.
Sez. Un., 4 aprile 2008, n. 8740). “Restano, dunque, insindacabili tanto l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria. Condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all'aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalità acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico” (Cass., 26 gennaio 2017, n. 2011; Cass. 12 luglio 2022 n. 22026). Anche per questo ulteriore e dirimente motivo non è dunque ipotizzabile alcun demansionamento delle ricorrenti
o la privazione delle mansioni più qualificanti”.
Tanto premesso, e considerata la complessiva articolazione del ricorso, con il quale ci si duole dell'inadempimento del relativamente agli obblighi contrattualmente assunti in punto CP_4
di riqualificazione – con la conseguente e variegata responsabilità risarcitoria che ne deriverebbe - va preliminarmente rammentato che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, alle clausole collettive relative alle progressioni professionali deve riconoscersi natura meramente programmatica: in tal senso si pone l'orientamento della Corte di Cassazione, che, con più sentenze, ha “posto in evidenza come il CCNL Comparto Ministeri 1998/2001, nel disciplinare i passaggi fra aree e all'interno dell'Area, non avesse posto a carico delle
Amministrazioni l'obbligo di indire le procedure perché, al contrario, rimetteva la scelta alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, da esercitare «in relazione alle esigenze organizzativo/funzionali ... o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili» ( art. 15, lett. b), e tenendo conto dei limiti della dotazione organica, dei contingenti in essa previsti, della programmazione triennale del fabbisogno di personale per le assunzioni dall'esterno (art. 15, comma 2). E' indubbio, pertanto, il carattere meramente programmatico della disposizione, che non riconosce un diritto soggettivo dei dipendenti alla
10 progressione professionale né obbliga l'amministrazione ad offrire al personale una chance di sviluppo della carriera. Neppure si può sostenere che la posizione giuridica soggettiva dei dipendenti sia mutata a seguito della pubblicazione degli avvisi di selezione, perché il principio secondo cui il bando, che costituisce un'offerta al pubblico, impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva (cfr. fra le tante, Cass. n. 14275/2014 e n. 18685/2015, nonché, fra le più recenti, Cass. n. 4436/2018), non può essere utilmente invocato nei casi in cui l'avviso sia affetto da vizi genetici che incidono alla radice sulla sua validità, posto che non
è predicabile, all'evidenza, un diritto soggettivo alla conclusione di una procedura concorsuale
o selettiva contra ius” (Cass., 16 maggio 2022 n. 15591; Cass., 17 gennaio 2020 n. 984; Cass.
26 maggio 2020 n. 9808; Cass. 23 giugno 2020 n. 12358; Cass. 12 novembre 2020 n. 25626;
Cass. 2 novembre 2021 n. 31205; Cass., 18 marzo 2022 n. 8960; Cass. 14 giugno 2023, n.
16999). 33.“D'altro canto, neppure può essere ravvisata una responsabilità della amministrazione, per la illegittimità degli atti adottati, svalutando la circostanza, correttamente valorizzata dalla Corte territoriale, che nella specie l'illegittimità degli atti compiuti derivava non dall'iniziativa unilaterale del bensì dal contenuto degli accordi conclusi in sede CP_4 di contrattazione integrativa” (Cass. 26 maggio 2020 n. 9808; Cass., 18 marzo 2022 n. 8960;
Cass. 14 giugno 2023, n. 16999).
È stata quindi negata la sussistenza di un diritto soggettivo alla riqualificazione del personale del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria con correlativa esclusione di eventuali profili di responsabilità dell'amministrazione per i ritardi e i rinvii verificatisi nell'attuazione dei procedimenti di riqualificazione.
Sotto tale profilo, e in piena adesione alle difese svolte dall'Avvocatura, qui basti richiamare, poiché interamente condivisibile, quanto statuito dal Tribunale di Genova con sentenza dell'8.2.2024 che si è pronunciata su questioni sostanzialmente identiche a quelle per cui si procede.
“23. Ritiene il giudicante che le norme contrattuali sopra citate, che prevedono un obbligo del di attivazione delle procedure di riqualificazione, non siano idonee a fondare un CP_4
diritto dei lavoratori all'effettivo svolgimento di tali procedure, né alla conclusione di tali procedure entro un tempo definito. 24.Nei citati accordi collettivi il si è impegnato, CP_4
infatti, oltre che a dare attuazione alla riqualificazione del personale anche ad una serie di adempimenti certamente esorbitanti dalle competenze del e pertanto certamente CP_4
di natura meramente programmatica. 25.Si pensi, ad esempio, all'impegno, contenuto nell'allegato del contratto integrativo del 5 aprile 2000, a promuovere “l'adozione del D.P.C.M.
” per l'aumento dei contingenti nei vari settori e l'adozione, “da parte di altre autorità
11 governative”, di tutti i provvedimenti, anche autorizzativi, necessari per il passaggio tra aree, ovvero all'ulteriore impegno, previsto dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006, a presentare entro 90 giorni dalla sottoscrizione, “richiedendone l'assegnazione in sede deliberante o comunque curandone il percorso preferenziale, un disegno di legge” contenente, tra l'altro, la rideterminazione delle dotazioni organiche e il reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria del passaggio del personale tra le aree. 26.Si tratta di impegni che sono tra loro collegati e sono stati pattuiti in un unico inscindibile contesto.
Anche gli ulteriori impegni di cui le ricorrenti lamentano l'inadempimento devono pertanto ritenersi ugualmente di natura programmatica. 27.La stessa successione degli accordi collettivi, di cui si è dato conto, e le modifiche via via apportate dalle parti collettive alla disciplina delle procedure di selezione, ai presupposti previsti per la partecipazione alle selezioni e la formazione delle graduatorie, confermano che le parti collettive hanno sempre attribuito alle clausole dei precedenti accordi valore puramente programmatico, ma certamente non normativo. 28.nfatti, ancora in occasione del protocollo di intesa del 9 novembre 2006 le parti collettive “dichiarano di proseguire il tavolo negoziale diretto a
…definire i criteri per la progressione del personale con valutazione in base a criteri oggettivi, quali il titolo di studio e l'esperienza professionale. 29.Non può dunque ritenersi che le clausole pattizie invocate dai ricorrenti fossero idonee a fondare un diritto dei lavoratori all'effettivo svolgimento delle procedure selettive entro tempi definiti. 30.In ogni caso le previsioni contrattuali invocate dalle ricorrenti risultano certamente superate dall'entrata in vigore dell'art. 24 d. lgs. n. 150/2009, che, esplicitando e dando attuazione al principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso, stabilito dall'art. 97 Cost.
(comunque vigente anche nel periodo precedente), ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio
2010, le amministrazioni pubbliche coprano i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 31.Procedure selettive riservate al solo personale interno, del tipo di quelle previste dai contratti collettivi sin qui citati, sono dunque vietate per le progressioni c.d. verticali e restano consentite soltanto per le progressioni economiche orizzontali.”
5. Ad ogni buon conto, nella prospettazione di parte attrice, anche alle luce della riformulazione delle conclusioni, dirimente sarebbe il disposto di cui all'art. 21 quater D.L. 83/2015, convertito, con modificazioni, in legge n. 132/2015, in uno all'art. 6, lett. g), dell'accordo su programmazione rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione
12 professionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria, recepito con D.M. del 9 novembre 2017 .
Il summenzionato art. 21 quater ha così previsto:
“
1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, Controparte_4
assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato CP_4
soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il è Controparte_4
autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'Area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'Area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma
1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente Controparte_4
alle procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in Area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
13
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo”.
Sulla base di questa previsione, l'Amministrazione resistente ha indetto una procedura per la progressione professionale dei Cancellieri in relazione a 1.148 posti di Funzionario Giudiziario, con bando del 19.9.2016, al quale hanno partecipato anche le ricorrenti risultando all'esito idonee, anche se collocate in posizioni non utili all'(immediata) assunzione.
Nelle more della conclusione della procedura in questione è stato raggiunto l'accordo del
26.4.2017 con il quale l'Amministrazione giudiziaria e le Organizzazioni sindacali hanno anche concordato l'opportunità di “adottare ogni intervento possibile al fine di assicurare la definizione dell'intero processo di attuazione tra le aree, per consentire entro il 30 giugno 2019
a coloro che sono stati dichiarati vincitori, nonché a coloro che sono risultati idonei in esito alle procedure selettive avviate con gli avvisi pubblici del 19 settembre 2016, la progressione di area nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e dal presente accordo”.
A tal proposito, l'amministrazione si è impegnata, ai sensi del successivo art. 6, comma 1, lett.
g), a “definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno
2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i “pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e dal presente accordo”. Tale accordo, a bene vedere, è stato espressamente recepito dal D.M. del 9.11.2017 per ciò che attiene i termini e le modalità per l'introduzione di nuovi profili e per la rimodulazione di quelli esistenti;
per il resto, il D.M., nel preambolo, si è limitato meramente a confermare la programmazione degli altri interventi previsti nell'accordo senza specificare alcunché in ordine alla tempistica. Il termine di cui all'art. 6, lett. g, dell'Accordo del 26 aprile 2017 non può, pertanto, a fronte del generico richiamo alle programmazioni degli interventi, ritenersi per ciò solo perentorio.
Come acutamente evidenziato dal Tribunale di Genova nella citata sentenza, con argomentazione ripresa da parte convenuta, si osservi inoltre, che nel senso della natura non perentoria del termine, milita in modo decisivo lo stesso art. 21 quater co. 5 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 780, lettera a), legge n. 145/2018 - testo entrato in vigore in data 1 gennaio 2019 e dunque successivamente alla stipula dell'accordo del 26 aprile 2017, ma prima
14 della scadenza dell'asserito termine del 30 giugno 2019) il quale prevede che “per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 per gli anni 2016, 2017 e
2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, prevedendo pertanto una copertura finanziaria progressiva ed identificando il termine del 2023 per la definizione delle procedure in questione.
Sotto tale profilo va richiamata la giurisprudenza di legittimità la quale prevede che: “anche in tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all'art. 2126 c.c. e quindi caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge
o di contrattazione collettiva” (Cass. 31 maggio 2023 n. 15364; cfr. anche Cass. 21 febbraio
2022 n. 5679).
Ulteriori argomenti militano nel senso favorevole alla tesi dell'Amministrazione:
- la riserva alle progressioni interne del solo 50% (ovvero la necessaria relazione tra i posti riservati ai dipendenti da riqualificare e gli accessi dall'esterno);
- l'impossibilità a procedere ad una riqualificazione integrale dei 2.242 cancellieri, in considerazione degli obblighi costituzionali dell'Amministrazione finalizzati a tutelare il buon andamento e il funzionamento degli uffici giudiziari, connessi alla necessità di garantire la corretta allocazione delle risorse umane e la ripartizione del personale tra area II e III, che ha imposto di procedere ad una riqualificazione graduale dei cancellieri.
Circa la riserva del 50% il ricorrente ha così argomentato: “Per dare corretta attuazione alla suddetta norma, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto computare, in tale riserva, non solo i posti disponibili all'atto della pubblicazione del bando (1148) ma anche tutti i posti risultanti dalle procedure assunzionali (comunque denominate) disposte o bandite dal
dalla data di entrata in vigore del CCNL 1998/2001 sino alla Controparte_4
pubblicazione del bando avvenuta in data 19 settembre 2016 e dunque almeno i 739 posti pubblicati con il bando del 18 febbraio 2015 per le mobilità volontaria per il profilo di funzionario giudiziario – F1. Ciò avrebbe consentito l'inquadramento nella III° area delle ricorrenti al 30 giugno 2019, a fronte di un corretto computo dell'aliquota prevista ai sensi
15 dell'art.21 quater, come segue: 1148 vincitori, 739 posti pubblicati con bando del 18 febbraio
2015 per la mobilità volontaria, delle 72 posti resisi vacanti per effetto delle cessazioni dei vincitori 21 quater (per i quali sussiste la copertura finanziaria), 153 posti assorbiti per effetto degli scorrimenti della graduatoria dall'aprile 2018 all'aprile 2019, 2329 posti pubblicati nel bando del 26 luglio 2019 per l'assunzione di Funzionari Giudiziari (pari al 50% dei posti disponibili che, in base al Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2019/2021, la convenuta aveva deciso di coprire) giungendo così sino alla posizione 4441 su complessive
4635 posizioni”.
Sul punto, e sulla scorta delle considerazioni già esposte, si ribadisce che alcun obbligo correva in capo all'Amministrazione in virtù dell'art. 21 quater;
a tal proposito si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ancora una volta la sentenza del Tribunale di Genova che così ha argomentato:
“l'art. 21 quater D.L. n. 83/2015 ha autorizzato (lo si sottolinea nuovamente: autorizzato e non impegnato) il ad indire procedure selettive interne, soltanto comunque “nei limiti CP_4
delle posizioni disponibili in dotazione organica” (comma 1°) e con un “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno … fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50% e del 50%” (comma 2°). 45.Il tenore testuale dell'accordo sindacale del 26 aprile 2017 è ben chiaro nel non contenere in alcun modo un obbligo del di CP_4
effettuare procedure selettive interne per un numero di posti pari a quello delle assunzioni dall'esterno. 46.Né un obbligo in tal senso può essere desunto dal mero richiamo all'art. 21 quater D.L. n. 83/2015, che prevede sì una ripartizione paritaria tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno, ma, come appena detto, nell'ambito di un'autorizzazione – e non di un obbligo - a procedere alle progressioni interne e quindi come mero limite a tale autorizzazione (nel senso che le progressioni interne sono autorizzate nel limite di un numero di posti pari a quello degli accessi dall'esterno). 47.Non sussiste, pertanto, alcun obbligo dell'amministrazione di procedere automaticamente allo scorrimento della graduatoria in ragione di ogni assunzione effettuata dall'esterno”.
Alla luce di quanto osservato, ed escluso ogni obbligo in tal senso in capo all'Amministrazione, deve pertanto concludersi per l'infondatezza della pretesa dei ricorrenti di veder accertato il diritto all'assunzione nella III Area Funzionale, profilo professionale Funzionario F1, a far data dal 30.06.2019 o dal 26.07.2019 o da altra diversa data, non essendo, in quest'ultimo caso, rinvenibile né individuabile altra diverso momento, anche in considerazione dell'assenza di una idonea copertura finanziaria.
16 Come già argomentato vanno altresì respinte le domande attoree volte ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito da ritardato inquadramento nella III Area
Funzionale, profilo professionale di funzionario giudiziario.
Alla luce di quanto già evidenziato, non appaiono sussistere i presupposti di fatto e di diritto per configurare l'esistenza tanto di un obbligo dell'Amministrazione di assumere i ricorrenti entro il termine del 30.06.2019 quanto di una colpevole inadempimento da parte della stessa.
Invero, la natura non perentoria del termine di cui all'art. 6, comma 1, lett. g), dell'Accordo del
26.4.2017, il chiaro tenore letterale del comma 5 dell'art. 21 quater del D.L. n. 83/2015 così come modificato con la legge n. 145/2018, lo scorrimento della graduatoria in misura pressocché pari al numero degli accessi esterni nonché l'indizione di una procedura concorsuale di n. 2329 posti al fine di consentire l'integrale scorrimento della graduatoria relativa alla selezione per la progressione professionale dei cancellieri avente 4635 partecipanti appaiono conformi ai principi di trasparenza, correttezza, buona fede e buon andamento e frutto, comunque, di un corretto esercizio del potere discrezionale.
Sul punto si condividono, inoltre, le osservazioni di quella parte della giurisprudenza che, in analoghe controversie e a fronte di identiche censure da parte dei soggetti aspiranti alla riqualificazione, ha affermato, con motivazioni che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., che « In sostanza, “l'accertata nullità delle norme del CCNI della procedura di riqualificazione da parte dei ricorrenti legittima questi ultimi al risarcimento del danno quantificabile nelle differenze stipendiali maturate tra il trattamento economico percepito dal
1° gennaio 2009 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area Funzionale essendo evidente che la resistente in sede di contrattazione decentrata (CCNI prima ed accordi sindacali PEO poi) non ha posto in essere comportamenti tesi ad attuare correttamente le norme ed i principi di rango superiore che sorreggono l'azione amministrativa nell'interesse sia dei dipendenti e sia nel più generale interesse pubblico” (pagg. 14-15, ricorso). La pretesa attorea, tuttavia, è infondata per carenza di allegazione e prova. Senz'altro vero che una parte della giurisprudenza di merito (di primo e secondo grado – cfr. fascicolo parte ricorrente) ha affermato la nullità delle suddette previsioni contrattuali. Sennonché, fermo restando che vi è altresì giurisprudenza di segno contrario, il rilievo non sarebbe comunque sufficiente per concludere nel senso voluto dagli odierni attori, e per affermare che – nella fisiologia della contrattazione – essi avrebbero senz'altro conseguito il superiore inquadramento con la dedotta decorrenza. L'art. 52, co. 1 e 1bis, D. Lgs. 165/2001, per come modificato dal D. Lgs.
150/2009, stabilisce che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a
17 quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore”. I ricorrenti affermano che la collocazione tra gli idonei – non, giova rammentare, tra i vincitori – nella procedura selettiva 2016/2017 renderebbe “evidente” (pag.
14, ricorso) che avrebbero potuto conseguire l'inquadramento nella III Area Funzionale sin da gennaio 2009. Si tratta di un assunto del tutto indimostrato. In primo luogo, non hanno allegato o dedotto nulla che consenta di ritenere provato che gli stessi – al netto del blocco delle assunzioni e dei concorsi del periodo di riferimento – avrebbero potuto collocarsi utilmente nelle procedure selettive di riferimento né, a monte, hanno dedotto e provato di aver svolto mansioni riconducibili all'Area Funzionale rivendicata. Si rammenti, d'altronde, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, “in tema di risarcimento del danno per perdita di “chance” di promozione (nella specie prospettato come conseguenza dell'inadempimento da parte del datore di lavoro pubblico dell'obbligo, contrattualmente previsto, di organizzare procedure selettive per progressioni verticali), incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore” (Cass. Civ., SS.UU., 23 settembre 2013, n. 21678; conforme,
Cass. Civ., Sez. Lav., 9 maggio 2018, n. 11165). Tanto basta, a parere del giudicante, per concludere per il rigetto della domanda in esame» (Trib. Milano, n. 274/2022, Trib. Marsala n.
295/2023).
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances. Invero, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla da tale perdita - che, come concreta ed
18 effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 1752/2015, Cass. n.
6489/2017).
Nel caso di specie, invece, nulla è stato dedotto.
Del tutto prive di sufficienti allegazioni sono le doglianze relative ai danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, genericamente indicati in ricorso. Alcun ulteriore risarcimento di danno per perdita di chance può essere riconosciuto ai ricorrenti per il periodo precedente l'assunzione, nel quale l'Amministrazione non può ritenersi inadempiente per quanto sopra ampiamente argomentato.
Relativamente alla domanda formulata dalla sola ricorrente , volta al riconoscimento del CP_2 diritto all'assegno ad personam ex art.15 ccnl 2006/2009 (a decorrere dall'inquadramento nella
III° Area – profilo professionale di Funzionario Giudiziario F1 e sino all'inquadramento nelle future fasce economiche) la parte ha rilevato che, in sede di memoria costitutiva, alcuna contestazione sul punto è stata mossa dall'Avvocatura la quale, solo con la successiva memoria, aveva avversato la richiesta, spiegandone le ragioni.
Orbene deve ritenersi che nel caso di specie sia improprio il richiamo al principio di non contestazione di cui all'art. 416 c.p.c. atteso che la questione non verte sull'esistenza o meno del fatto sul quale si fonderebbe il diritto, quanto sulla spettanza o meno del diritto richiesto così come rappresentato dalla parte (e non contestato, ossia il passaggio da un inquadramento ad un altro). Non si verte pertanto nell'ambito del principio di non contestazione, ma in quello della possibilità per il convenuto di svolgere “mere difese”, che ben possono essere successive alla costituzione.
Come chiarito nella ricostruzione dei fatti la sig.ra a decorrere dall'1.1.2019, a seguito CP_2
di progressione economica, è stata inquadrata nella fascia economica F5. A decorrere dal giorno
15.12.2022 è stata, invece, inquadrata nell'Area Terza fascia economica F1 ( Funzionario).
La ricorrente rivendica l'assegno ad personam quale differenziale tra la vecchia posizione rivestita, Area Seconda F5 - che assume essere maggiore rispetto a quella di funzionario- , e la nuova conseguita dal 15.12.2022, Area Terza F1.
Orbene, come evidenziato dall'Avvocatura di Stato l'assegno personale riassorbibile è pari alla differenza tra il trattamento economico a.l. corrisposto a carattere fisso e continuativo nella precedente posizione (per stipendio, indennità di amministrazione e tredicesima
19 mensilità) e il trattamento a.l. corrisposto a carattere fisso e continuativo nell'attuale profilo professionale e fascia economica (per stipendio, indennità di amministrazione e tredicesima mensilità). Ai sensi del vigente CCNL 2019/2021 (dal 1° novembre 2022 applicazione della nuova struttura della retribuzione prevista dal C.C.N.L. del Personale Comparto Funzioni
Centrali – triennio 2019/2021), il trattamento economico a.l. del Cancelliere dell'Area II, F5 al
14.12.2022 è pari a €30.088,92 (Stipendio tabellare €19.351,97+Differenziale
€5.066,33+Rateo di tredicesima €2.034,86+Indennità di amministrazione €3.635,76), mentre il trattamento economico a.l. del Funzionario Giudiziario Area III, F1 alla data del passaggio al profilo professionale di Funzionario Giudiziario (15.12.2022) è pari a €30.777,19 (Stipendio tabellare €23.501,93+Differenziale 202,31+Rateo di tredicesima €1.975,35+Indennità di amministrazione €5.097,60). Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che non ci sia nessun differenziale da attribuire a titolo di assegno personale in quanto il trattamento economico a.l. acquisito per effetto del passaggio di Area III, F1 risulta superiore
(€30.777,19) rispetto al trattamento economico a.l. percepito nell'Area II, F5 (€30.088,09)”.
Ancora, parte convenuta ha chiarito l'erroneità del calcolo effettuato da parte ricorrente relativamente all'importo di €13,39 mensili, essendo lo stesso il risultato di un calcolo differenziale che prende in considerazione esclusivamente lo stipendio mensile di €1.333,89
(Area II F5) e di €1.320,50 (Area III F1) e non degli importi dell' Indennità Integrativa Speciale
(€530,92 dell'Area II, F5 e di €537,15 dell'Area III, F1), che a decorrere dal 1° gennaio 2003 è stata conglobata nella voce stipendio tabellare cessando di essere corrisposta come singola voce della retribuzione (cfr. art. 20, comma 3, del CCNL normativo 2002-2005 economico 2002-
2003) e dell'Indennità di Amministrazione (€371,51 dell'Area II, F5 e di €432,74 dell'Area III,
F1).
Come argomentato dall'Avvocatura: “gli importi dei differenziali indicati nel ricorso seppure calcolati sulla base del vecchio CCNL 2016/2018 non danno diritto all'assegno personale in quanto il trattamento economico a.l. dell'Area II, F5 è pari a €28.700,57 (Stipendio tabellare
€22.377,66+€4.458,11 Indennità di amministrazione+€1.864,80 Rateo di tredicesima), mentre quello dell'Area III, F1 è pari a €29.342,36 (Stipendio tabellare €22.291,78+€5.192,93
Indennità di amministrazione+€1.857,65 Rateo di tredicesima)”.
Se ne ricava, pertanto, che il trattamento economico riferito alla fascia economica F5 del'Area
2° è inferiore a quello relativo alla fascia economica F1 dell'Area 3°.
Per le suesposte argomentazioni, assorbita l'eccezione di prescrizione, il ricorso deve essere rigettato nel merito.
L'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
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PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando a seguito del deposito di note scritte ex art 127 ter cpc , rigetta le domande.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta il 13/05/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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