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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 606 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: restituzione di immobili, vertente
TRA
Parte_1
in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ),
[...]
Corso G. Nicotera n. 248, presso lo studio dell'Avv. Marcello Martino, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione ed autorizzazione del G.D. al fallimento del 16.11.2018;
-Attrice-
CONTRO
, c.f. , residente in [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cimino del Foro di Lamezia Terme, presso il cui studio sito in Cortale (CZ), via Salvo D'Acquisto n. 12 è elettivamente domiciliata;
-Convenuta-
, c.f. , residente in [...]; Controparte_2 C.F._2
, c.f. , residente in [...]; CP_3 C.F._3
, c.f. , residente in [...], Corso CP_4 C.F._4
Numistrano n. 61;
1 , c.f. , residente in [...], Corso Controparte_5 C.F._5
Numistrano n. 73;
-Convenuti Contumaci-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 09.04.2019, la Curatela fallimentare, come in epigrafe meglio identificata, ha chiesto alle parti convenute la restituzione degli immobili di proprietà del fallimento ed a questi in godimento per via di un contratto di comodato d'uso stipulato anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Richiedeva, altresì, la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità di occupazione di detti immobili, dal 09.10.2018 (dall'1.03.2019 esclusivamente per la sig.ra e CP_5
sino all'effettivo rilascio.
Rassegnava, quindi, le conclusioni di cui in atti.
Si costituiva in giudizio la convenuta , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
Concludeva, dunque, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio;
dichiarata la contumacia dei convenuti , Controparte_2
, e;
svoltasi l'istruttoria mediante CP_3 CP_4 Controparte_5
acquisizioni documentali;
trattenuta la causa in decisione e rimessa successivamente sul ruolo per chiarimenti ed acquisizione della CTU;
precisate le conclusioni all'udienza del
10.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, appare opportuno precisare i fatti di causa.
Con sentenza del 17.02.2003, depositata il 20.02.2003, il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato il fallimento di: 1) e Parte_1 Parte_1
2) , n. a Nicastro il 9.4.1930; 3) , n. a Lamezia Terme il
[...] Parte_1 Parte_1
20.12.1972.
Nel patrimonio di pertinenza dei soggetti falliti rientrano quote dei seguenti beni immobili:
1) Appartamento sito in Lamezia Terme, via Po n. 58, riportato nel N.C.E.U. al foglio 21,
p.lla 169, sub 6, piano 5°, scala A, occupato dalla convenuta Avv. ; Controparte_1
2 2) Appartamento sito in Lamezia Terme, via Po n. 58, riportato nel N.C.E.U. al foglio 21,
p.lla 169, sub 7, piano 6°, scala A, occupato dal sig. ; Controparte_2
3) n. 2 appartamenti siti in Lamezia Terme, via Po n. 58, riportati nel N.C.E.U. al foglio
21, p.lla 169, sub 29 e sub 30, piano 6°, scala B, occupati dal sig. ; CP_3
4) Locale adibito a negozio sito in Lamezia Terme, Corso Numistrano n. 61, riportato nel
N.C.E.U. al foglio 19, p.lla 310, sub 2, piano terra, occupato dal sig. ; CP_4
5) Appartamento sito in Lamezia Terme, Corso Numistrano n. 73, riportato nel N.C.E.U. al foglio 19, p.lla 310, sub 1, piani 1°, 2° e 3°, occupato dalla sig.ra . Controparte_5
Ciò premesso, deduce la Curatela che, ritenuta la necessità e l'urgenza di avere la disponibilità dei suindicati beni immobili per la tutela della massa dei creditori, ha intimato ai convenuti, con separate lettere racc. a/r del 7.9.2018 (e del 24.1.2019 per la sola CP_5
), l'immediata restituzione di detti beni.
[...]
Deduce sempre parte attrice che tale richiesta non ha avuto esito positivo, per cui la
Curatela si è vista costretta ad instaurare il giudizio de quo, al fine di ottenere, l'immediata restituzione delle suddette unità immobiliari da essi occupate ed il pagamento delle relative indennità di occupazione.
In data 06.02.2020 si costituiva in giudizio la sola convenuta , la quale Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto, ritenendolo infondato in fatto e diritto.
Deduce, in particolare, che le conclusioni proposte dall'attrice appaiono palesemente inammissibili, contraddittorie e in contrasto con l'interesse della stessa Curatela fallimentare, in quanto la Curatela non ha fornito alcuna prova dell'urgente bisogno della restituzione degli immobili e che, in ogni caso, la restituzione dei medesimi non sarebbe necessaria per il migliore soddisfacimento dei creditori concorsuali.
2. Così precisati i fatti di causa, è possibile esaminare il merito della controversia.
La domanda è fondata e va accolta per le seguenti motivazioni.
In tema di rapporti tra intervenuto fallimento e contratto di comodato stipulato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, è principio consolidato quello per il quale l'intervenuto fallimento del comodante costituisce evento idoneo a determinare l'obbligo da parte del comodatario di restituire al fallimento stesso, il bene oggetto del contratto di comodato.
Infatti, ai sensi del secondo comma dell'art. 1809 c.c., il comodatario è tenuto alla restituzione del bene detenuto in comodato allorché il comodante ne faccia richiesta, anche prima del termine eventualmente pattuito, in conseguenza di un personale sopravvenuto bisogno urgente ed imprevisto.
3 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “un tale bisogno sopravvenuto si configura nell'ipotesi di fallimento del comodante, prevalendo sull'interesse del comodatario di mantenere il godimento del bene, la necessità della
Curatela, di interesse pubblico, di ottenere un proficuo realizzo dei beni di proprietà del fallito, acquisiti ex art. 42 Legge Fallimentare, attraverso la vendita o la locazione a favore della massa creditoria del bene oggetto del precedente contratto di comodato, con conseguente obbligo del comodatario di provvedere all'immediata restituzione del bene in questione” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 27938 del 2018).
Inoltre, la ratio di favore nei confronti della Curatela fallimentare soggiace all'ulteriore necessità di tutelare i creditori del fallito, così impedendo al fallito medesimo di stipulare contratti di comodato al sotteso scopo di sottrarre il bene all'azione dei creditori evitandone od ostacolando il relativo recupero dei crediti.
Da tale impostazione ne deriva che “il diritto del comodatario è destinato a cedere sempre,
a prescindere dalla durata e della sua certa anteriorità, quando il bene venga pignorato ed a maggior ragione quando si verifica il fallimento” (cfr. Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 23/01/2015 n. 200).
Infatti, in ipotesi di sopravvenuto fallimento, il comodante fallito, nella persona del
Curatore, vanta certamente l'urgente bisogno della restituzione immediata dell'immobile.
La peculiarità della fattispecie de qua risiede nella circostanza per la quale i beni immobili de quibus erano in comproprietà tra più soggetti, tra cui anche il fallito, e che il comodato d'uso gratuito era stato concluso soltanto da alcuni comproprietari, e non dal fallito.
In tali accezioni, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, mutuando i principi dalla locazione ed applicandoli analogicamente al comodato, “la concessione in comodato è valida anche se il relativo negozio non è stato concluso da tutti
i comproprietari del bene” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 11135 del 2012).
Tuttavia, al comproprietario non comodante, cui è di certo equiparabile la subentrata
Curatela, è riconosciuta la possibilità di richiedere la restituzione del bene, in virtù del combinato disposto degli art. 1809 e 1810 c.c., cosa effettivamente avvenuta nel caso di specie (cfr. lettere racc. a/r del 7.9.2018, e del 24.1.2019 per la sola , Controparte_5 allegate all'atto introduttivo).
In definitiva, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, è evidente che la domanda attorea di restituzione dei beni immobili, come sopra meglio individuati, è fondata e merita accoglimento, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione degli immobili medesimi, così meglio individuati:
4 a) alla restituzione dell'appartamento sito in Lamezia Terme, via Po n. Controparte_1
58, riportato nel N.C.E.U. al foglio 21, p.lla 169, sub 6, piano 5°, scala A;
b) alla restituzione dell'appartamento sito in Lamezia Terme, via Po n. Controparte_2
58, riportato nel N.C.E.U. al foglio 21, p.lla 169, sub 7, piano 6°, scala A:
c) alla restituzione di n. 2 appartamenti siti in Lamezia Terme, via Po n. CP_3
58, riportati nel N.C.E.U. al foglio 21, p.lla 169, sub 29 e sub 30, piano 6°, scala B;
d) alla restituzione del locale adibito a negozio commerciale sito in CP_4
Lamezia Terme, Corso Numistrano n. 61, riportato nel N.C.E.U. al foglio 19, p.lla 310, sub 2, piano terra;
e) alla restituzione dell'appartamento sito in Lamezia Terme, Corso Controparte_5
Numistrano n. 73, riportato nel N.C.E.U. al foglio 19, p.lla 310, sub 1, piani 1°, 2° e
3°.
3. Dall'accoglimento della domanda principale di restituzione deriva il conseguenziale accoglimento della connessa domanda di pagamento dell'equo indennizzo per l'occupazione degli immobili da parte dei convenuti.
Infatti, dalla data della istanza di restituzione degli immobili, la detenzione dei comodatari
è divenuta indebita e, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1809 e 1810 c.c.,
è contestualmente sorto il diritto, in capo alla Curatela, di ottenere un'equa indennità di occupazione, da calcolarsi secondo le stime della C.T.U. dell'ing. , acquisita da Persona_1 altro giudizio pendente tra le stesse parti (n. R.G. 1102/2016 Corte d'Appello di
Catanzaro).
Da ciò consegue che i convenuti devono essere condannati al pagamento, in favore di parte attrice, dell'indennità di occupazione dell'immobile, per come di seguito meglio specificato:
a) all'importo di euro 151,11 mensili, a far data dal 9.10.2018 e sino Controparte_1 all'effettivo rilascio;
b) all'importo di euro 188,88 mensili (euro 94,44 per ciascuno dei due CP_3 immobili occupati), a far data dal 9.10.2018 e sino all'effettivo rilascio;
c) all'importo di euro 317,33 mensili, a far data dal 9.10.2018 e sino CP_4 all'effettivo rilascio;
d) all'importo di euro 68,00 mensili, a far data dall'1.03.2019 e sino Controparte_5 all'effettivo rilascio;
e) il tutto unitamente a rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, dalla data della debenza e sino al soddisfo.
5 4. Quanto alle spese di lite, queste, nei confronti di , convenuta costituita, Controparte_1
seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate;
invece, le spese di lite devono essere integralmente compensate nei confronti degli altri convenuti, attesa la loro contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 606/2019, pendente tra Parte_1
in persona del Curatore, - attrice- contro ,
[...] Controparte_1
- convenuta- e , , e , - Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
convenuti contumaci- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto:
b) condanna i convenuti alla restituzione, in favore della
[...]
in persona del Curatore, degli Parte_1
immobili de quo, per come in parte motiva meglio specificati;
c) condanna i convenuti al pagamento, in favore della
[...]
in persona del Curatore, Parte_1 dell'indennità di occupazione, per come in parte motiva meglio specificato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, dalla data della debenza e sino al soddisfo;
d) compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice ed in convenuti contumaci;
e) condanna la convenuta , alla rifusione integrale delle spese di lite, in Controparte_1
favore di parte attrice, che liquida complessivamente in euro 1.278,00, per compensi, oltre spese forfettarie 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 11.04.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 606 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: restituzione di immobili, vertente
TRA
Parte_1
in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ),
[...]
Corso G. Nicotera n. 248, presso lo studio dell'Avv. Marcello Martino, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione ed autorizzazione del G.D. al fallimento del 16.11.2018;
-Attrice-
CONTRO
, c.f. , residente in [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cimino del Foro di Lamezia Terme, presso il cui studio sito in Cortale (CZ), via Salvo D'Acquisto n. 12 è elettivamente domiciliata;
-Convenuta-
, c.f. , residente in [...]; Controparte_2 C.F._2
, c.f. , residente in [...]; CP_3 C.F._3
, c.f. , residente in [...], Corso CP_4 C.F._4
Numistrano n. 61;
1 , c.f. , residente in [...], Corso Controparte_5 C.F._5
Numistrano n. 73;
-Convenuti Contumaci-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 09.04.2019, la Curatela fallimentare, come in epigrafe meglio identificata, ha chiesto alle parti convenute la restituzione degli immobili di proprietà del fallimento ed a questi in godimento per via di un contratto di comodato d'uso stipulato anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Richiedeva, altresì, la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità di occupazione di detti immobili, dal 09.10.2018 (dall'1.03.2019 esclusivamente per la sig.ra e CP_5
sino all'effettivo rilascio.
Rassegnava, quindi, le conclusioni di cui in atti.
Si costituiva in giudizio la convenuta , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
Concludeva, dunque, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio;
dichiarata la contumacia dei convenuti , Controparte_2
, e;
svoltasi l'istruttoria mediante CP_3 CP_4 Controparte_5
acquisizioni documentali;
trattenuta la causa in decisione e rimessa successivamente sul ruolo per chiarimenti ed acquisizione della CTU;
precisate le conclusioni all'udienza del
10.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, appare opportuno precisare i fatti di causa.
Con sentenza del 17.02.2003, depositata il 20.02.2003, il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato il fallimento di: 1) e Parte_1 Parte_1
2) , n. a Nicastro il 9.4.1930; 3) , n. a Lamezia Terme il
[...] Parte_1 Parte_1
20.12.1972.
Nel patrimonio di pertinenza dei soggetti falliti rientrano quote dei seguenti beni immobili:
1) Appartamento sito in Lamezia Terme, via Po n. 58, riportato nel N.C.E.U. al foglio 21,
p.lla 169, sub 6, piano 5°, scala A, occupato dalla convenuta Avv. ; Controparte_1
2 2) Appartamento sito in Lamezia Terme, via Po n. 58, riportato nel N.C.E.U. al foglio 21,
p.lla 169, sub 7, piano 6°, scala A, occupato dal sig. ; Controparte_2
3) n. 2 appartamenti siti in Lamezia Terme, via Po n. 58, riportati nel N.C.E.U. al foglio
21, p.lla 169, sub 29 e sub 30, piano 6°, scala B, occupati dal sig. ; CP_3
4) Locale adibito a negozio sito in Lamezia Terme, Corso Numistrano n. 61, riportato nel
N.C.E.U. al foglio 19, p.lla 310, sub 2, piano terra, occupato dal sig. ; CP_4
5) Appartamento sito in Lamezia Terme, Corso Numistrano n. 73, riportato nel N.C.E.U. al foglio 19, p.lla 310, sub 1, piani 1°, 2° e 3°, occupato dalla sig.ra . Controparte_5
Ciò premesso, deduce la Curatela che, ritenuta la necessità e l'urgenza di avere la disponibilità dei suindicati beni immobili per la tutela della massa dei creditori, ha intimato ai convenuti, con separate lettere racc. a/r del 7.9.2018 (e del 24.1.2019 per la sola CP_5
), l'immediata restituzione di detti beni.
[...]
Deduce sempre parte attrice che tale richiesta non ha avuto esito positivo, per cui la
Curatela si è vista costretta ad instaurare il giudizio de quo, al fine di ottenere, l'immediata restituzione delle suddette unità immobiliari da essi occupate ed il pagamento delle relative indennità di occupazione.
In data 06.02.2020 si costituiva in giudizio la sola convenuta , la quale Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto, ritenendolo infondato in fatto e diritto.
Deduce, in particolare, che le conclusioni proposte dall'attrice appaiono palesemente inammissibili, contraddittorie e in contrasto con l'interesse della stessa Curatela fallimentare, in quanto la Curatela non ha fornito alcuna prova dell'urgente bisogno della restituzione degli immobili e che, in ogni caso, la restituzione dei medesimi non sarebbe necessaria per il migliore soddisfacimento dei creditori concorsuali.
2. Così precisati i fatti di causa, è possibile esaminare il merito della controversia.
La domanda è fondata e va accolta per le seguenti motivazioni.
In tema di rapporti tra intervenuto fallimento e contratto di comodato stipulato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, è principio consolidato quello per il quale l'intervenuto fallimento del comodante costituisce evento idoneo a determinare l'obbligo da parte del comodatario di restituire al fallimento stesso, il bene oggetto del contratto di comodato.
Infatti, ai sensi del secondo comma dell'art. 1809 c.c., il comodatario è tenuto alla restituzione del bene detenuto in comodato allorché il comodante ne faccia richiesta, anche prima del termine eventualmente pattuito, in conseguenza di un personale sopravvenuto bisogno urgente ed imprevisto.
3 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “un tale bisogno sopravvenuto si configura nell'ipotesi di fallimento del comodante, prevalendo sull'interesse del comodatario di mantenere il godimento del bene, la necessità della
Curatela, di interesse pubblico, di ottenere un proficuo realizzo dei beni di proprietà del fallito, acquisiti ex art. 42 Legge Fallimentare, attraverso la vendita o la locazione a favore della massa creditoria del bene oggetto del precedente contratto di comodato, con conseguente obbligo del comodatario di provvedere all'immediata restituzione del bene in questione” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 27938 del 2018).
Inoltre, la ratio di favore nei confronti della Curatela fallimentare soggiace all'ulteriore necessità di tutelare i creditori del fallito, così impedendo al fallito medesimo di stipulare contratti di comodato al sotteso scopo di sottrarre il bene all'azione dei creditori evitandone od ostacolando il relativo recupero dei crediti.
Da tale impostazione ne deriva che “il diritto del comodatario è destinato a cedere sempre,
a prescindere dalla durata e della sua certa anteriorità, quando il bene venga pignorato ed a maggior ragione quando si verifica il fallimento” (cfr. Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 23/01/2015 n. 200).
Infatti, in ipotesi di sopravvenuto fallimento, il comodante fallito, nella persona del
Curatore, vanta certamente l'urgente bisogno della restituzione immediata dell'immobile.
La peculiarità della fattispecie de qua risiede nella circostanza per la quale i beni immobili de quibus erano in comproprietà tra più soggetti, tra cui anche il fallito, e che il comodato d'uso gratuito era stato concluso soltanto da alcuni comproprietari, e non dal fallito.
In tali accezioni, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, mutuando i principi dalla locazione ed applicandoli analogicamente al comodato, “la concessione in comodato è valida anche se il relativo negozio non è stato concluso da tutti
i comproprietari del bene” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 11135 del 2012).
Tuttavia, al comproprietario non comodante, cui è di certo equiparabile la subentrata
Curatela, è riconosciuta la possibilità di richiedere la restituzione del bene, in virtù del combinato disposto degli art. 1809 e 1810 c.c., cosa effettivamente avvenuta nel caso di specie (cfr. lettere racc. a/r del 7.9.2018, e del 24.1.2019 per la sola , Controparte_5 allegate all'atto introduttivo).
In definitiva, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, è evidente che la domanda attorea di restituzione dei beni immobili, come sopra meglio individuati, è fondata e merita accoglimento, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione degli immobili medesimi, così meglio individuati:
4 a) alla restituzione dell'appartamento sito in Lamezia Terme, via Po n. Controparte_1
58, riportato nel N.C.E.U. al foglio 21, p.lla 169, sub 6, piano 5°, scala A;
b) alla restituzione dell'appartamento sito in Lamezia Terme, via Po n. Controparte_2
58, riportato nel N.C.E.U. al foglio 21, p.lla 169, sub 7, piano 6°, scala A:
c) alla restituzione di n. 2 appartamenti siti in Lamezia Terme, via Po n. CP_3
58, riportati nel N.C.E.U. al foglio 21, p.lla 169, sub 29 e sub 30, piano 6°, scala B;
d) alla restituzione del locale adibito a negozio commerciale sito in CP_4
Lamezia Terme, Corso Numistrano n. 61, riportato nel N.C.E.U. al foglio 19, p.lla 310, sub 2, piano terra;
e) alla restituzione dell'appartamento sito in Lamezia Terme, Corso Controparte_5
Numistrano n. 73, riportato nel N.C.E.U. al foglio 19, p.lla 310, sub 1, piani 1°, 2° e
3°.
3. Dall'accoglimento della domanda principale di restituzione deriva il conseguenziale accoglimento della connessa domanda di pagamento dell'equo indennizzo per l'occupazione degli immobili da parte dei convenuti.
Infatti, dalla data della istanza di restituzione degli immobili, la detenzione dei comodatari
è divenuta indebita e, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1809 e 1810 c.c.,
è contestualmente sorto il diritto, in capo alla Curatela, di ottenere un'equa indennità di occupazione, da calcolarsi secondo le stime della C.T.U. dell'ing. , acquisita da Persona_1 altro giudizio pendente tra le stesse parti (n. R.G. 1102/2016 Corte d'Appello di
Catanzaro).
Da ciò consegue che i convenuti devono essere condannati al pagamento, in favore di parte attrice, dell'indennità di occupazione dell'immobile, per come di seguito meglio specificato:
a) all'importo di euro 151,11 mensili, a far data dal 9.10.2018 e sino Controparte_1 all'effettivo rilascio;
b) all'importo di euro 188,88 mensili (euro 94,44 per ciascuno dei due CP_3 immobili occupati), a far data dal 9.10.2018 e sino all'effettivo rilascio;
c) all'importo di euro 317,33 mensili, a far data dal 9.10.2018 e sino CP_4 all'effettivo rilascio;
d) all'importo di euro 68,00 mensili, a far data dall'1.03.2019 e sino Controparte_5 all'effettivo rilascio;
e) il tutto unitamente a rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, dalla data della debenza e sino al soddisfo.
5 4. Quanto alle spese di lite, queste, nei confronti di , convenuta costituita, Controparte_1
seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate;
invece, le spese di lite devono essere integralmente compensate nei confronti degli altri convenuti, attesa la loro contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 606/2019, pendente tra Parte_1
in persona del Curatore, - attrice- contro ,
[...] Controparte_1
- convenuta- e , , e , - Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
convenuti contumaci- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto:
b) condanna i convenuti alla restituzione, in favore della
[...]
in persona del Curatore, degli Parte_1
immobili de quo, per come in parte motiva meglio specificati;
c) condanna i convenuti al pagamento, in favore della
[...]
in persona del Curatore, Parte_1 dell'indennità di occupazione, per come in parte motiva meglio specificato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, dalla data della debenza e sino al soddisfo;
d) compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice ed in convenuti contumaci;
e) condanna la convenuta , alla rifusione integrale delle spese di lite, in Controparte_1
favore di parte attrice, che liquida complessivamente in euro 1.278,00, per compensi, oltre spese forfettarie 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 11.04.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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