TRIB
Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/08/2025, n. 3640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3640 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20/08/2025 N. 5381/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to CAMILLETTI Parte_1
FRANCESCO ed elett.te dom.to presso lo studio in via Zaccaria 1 Pt_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to ROTA MONICA e Controparte_1
BONSIGNORIO DAVIDE DARIO ( ) VIALE PIAVE 17 20129 ; C.F._1 Pt_1 ed elett.te dom.to presso lo studio in VIALE PIAVE, 17 20129 Pt_1
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 2.5.25 la società ricorrente Parte_1 ha convenuto in giudizio opponendosi al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
757/2025 del 23.03.2025, emesso dal Tribunale di Milano in data 17.03.2025 e notificato in
1/3 Dott. Riccardo Atanasio data 25.03.2025 del quale chiedeva al Giudice di dichiarare l'illegittimità/nullità; con vittoria di spese.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda non è fondata e va respinta.
E' pacifico tra le parti che l'opponente è tuttora debitrice dell'importo di € 4.957,81 netti.
Lamenta indebitamente l'emissione del decreto ingiuntivo nonostante i continui ritardi nel pagamento delle rate concordate in sede conciliativa.
E' un fatto che, a tutt'oggi, la società deve ancora saldare le retribuzioni de mesi di luglio, agosto settembre 13ma e 14ma 2024 nonostante la cessazione del rapporto per dimissioni per giusta causa rassegnate in data 24.9.24 dalla CP_1
La conciliazione intervenuta solo al fine di concordare la rateizzazione del debito non è stata ugualmente rispettata e ciò ha condotto alla emissione del decreto ingiuntivo.
La revoca del decreto ingiuntivo si giustifica unicamente col fatto che dopo la sua emissione, la società ha provveduto a pagare un'altra rata.
Residua, pertanto, pacificamente un debito pari all'importo lordo corrispondente a quello netto di € 4.957,81
Pertanto, va disposta la revoca il decreto ingiuntivo opposto.
La società va condannata a pagare in favore della Parte_1 convenuta la somma lorda corrispondente a quella netta di € Controparte_1
4.957,81 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
La società opponente va altresì condannata a rimborsare Parte_1 agli Avv.ti ROTA MONICA e BONSIGNORIO DAVIDE DARIO che si dichiarano antistatari le spese di lite determinate in € 650,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali, quanto alle spese del decreto ingiuntivo, ed in € 2.200,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali quanto alle spese della presente opposizione.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a pagare in Parte_1 favore della convenuta la somma lorda corrispondente a quella netta Controparte_1 di € 4.957,81 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
condanna altresì la società
2/3 Dott. Riccardo Atanasio opponente a rimborsare agli Avv.ti ROTA MONICA e Parte_1
BONSIGNORIO DAVIDE DARIO che si dichiarano antistatari le spese di lite che liquida in €
650,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali, quanto alle spese del decreto ingiuntivo, ed in € 2.200,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali quanto alle spese della presente opposizione.
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 3 per il deposito della motivazione
Milano, 20/08/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
3/3 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20/08/2025 N. 5381/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to CAMILLETTI Parte_1
FRANCESCO ed elett.te dom.to presso lo studio in via Zaccaria 1 Pt_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to ROTA MONICA e Controparte_1
BONSIGNORIO DAVIDE DARIO ( ) VIALE PIAVE 17 20129 ; C.F._1 Pt_1 ed elett.te dom.to presso lo studio in VIALE PIAVE, 17 20129 Pt_1
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 2.5.25 la società ricorrente Parte_1 ha convenuto in giudizio opponendosi al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
757/2025 del 23.03.2025, emesso dal Tribunale di Milano in data 17.03.2025 e notificato in
1/3 Dott. Riccardo Atanasio data 25.03.2025 del quale chiedeva al Giudice di dichiarare l'illegittimità/nullità; con vittoria di spese.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda non è fondata e va respinta.
E' pacifico tra le parti che l'opponente è tuttora debitrice dell'importo di € 4.957,81 netti.
Lamenta indebitamente l'emissione del decreto ingiuntivo nonostante i continui ritardi nel pagamento delle rate concordate in sede conciliativa.
E' un fatto che, a tutt'oggi, la società deve ancora saldare le retribuzioni de mesi di luglio, agosto settembre 13ma e 14ma 2024 nonostante la cessazione del rapporto per dimissioni per giusta causa rassegnate in data 24.9.24 dalla CP_1
La conciliazione intervenuta solo al fine di concordare la rateizzazione del debito non è stata ugualmente rispettata e ciò ha condotto alla emissione del decreto ingiuntivo.
La revoca del decreto ingiuntivo si giustifica unicamente col fatto che dopo la sua emissione, la società ha provveduto a pagare un'altra rata.
Residua, pertanto, pacificamente un debito pari all'importo lordo corrispondente a quello netto di € 4.957,81
Pertanto, va disposta la revoca il decreto ingiuntivo opposto.
La società va condannata a pagare in favore della Parte_1 convenuta la somma lorda corrispondente a quella netta di € Controparte_1
4.957,81 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
La società opponente va altresì condannata a rimborsare Parte_1 agli Avv.ti ROTA MONICA e BONSIGNORIO DAVIDE DARIO che si dichiarano antistatari le spese di lite determinate in € 650,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali, quanto alle spese del decreto ingiuntivo, ed in € 2.200,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali quanto alle spese della presente opposizione.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a pagare in Parte_1 favore della convenuta la somma lorda corrispondente a quella netta Controparte_1 di € 4.957,81 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
condanna altresì la società
2/3 Dott. Riccardo Atanasio opponente a rimborsare agli Avv.ti ROTA MONICA e Parte_1
BONSIGNORIO DAVIDE DARIO che si dichiarano antistatari le spese di lite che liquida in €
650,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali, quanto alle spese del decreto ingiuntivo, ed in € 2.200,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali quanto alle spese della presente opposizione.
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 3 per il deposito della motivazione
Milano, 20/08/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
3/3 Dott. Riccardo Atanasio