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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/11/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2796/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
PROVVEDIMENTO EX ART.127 TER c.p.c.
IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA del 06 Novembre 2025 nel procedimento n. R.G. 2796/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 06 novembre 2025 il Giudice dott. CA ST, visto l'art. 128 c.p.c. visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note scritte depositate
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Pronuncia contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
*
Rileva che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma “il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”
Si comunichi. Il Giudice
dott. CA ST
pagina 1 di 7 N. R.G. 2796/2024
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CA ST ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2796/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTINO VINCENZO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MATTEO CIMARRA, 28 92100 AGRIGENTO presso il difensore avv. CONTINO VINCENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, - nel merito ritenere e dichiarare, per i motivi su rassegnati, la risoluzione del contratto di vendita stipulato dalle parti e ciò per grave inadempimento del venditore/promittente; - condannare la società convenuta alla integrale restituzione in favore della società attrice delle somme da questa corrisposte a titolo di acconto sul prezzo del bene venduto, nella misura quantificata in premessa, oltre gli interessi al tasso legale fino al soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
Parte convenuta: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio deducendo che:
pagina 3 di 7 -la società oggi convenuta, giusti accordi, prometteva di vendere alla in forma rateale, Parte_1
l'autovettura Renault Clio Williams Kit Car con targa BPOOISR, identificata dal numero di telaio
VFlC57M0509732607 e scocca Matter numero 57K24, usato, immatricolato nel 1993 e trasformato ad uso competizione per Rally in Gruppo A;
- era convenuto tra le parti un piano di pagamenti a conclusione del quale il veicolo sarebbe stato trasferito in proprietà alla società attrice;
- nel periodo che va dal 28 gennaio 2014 al 30 giugno 2015, la effettuava pagamenti a valere Parte_1
sul concordato prezzo del veicolo per complessivi euro 55.000,00 somme portate da regolari fatture prodotte con allegate contabili di bonifico dei pagamenti eseguiti;
- in ragione dei rapporti commerciali in essere tra le due società e del fatto che il veicolo era rimasto nel possesso della società promittente venditrice che ne faceva, medio tempore, regolare uso per gare e competizioni, non erano eseguiti dalla società attrice altri pagamenti, attendendosi prima la formalizzazione del contratto di vendita ed il trasferimento del veicolo nel possesso materiale e giuridico della Parte_1
- con nota pec del 19 aprile 2024, la società oggi attrice offriva, ad ogni buon conto, di saldare il prezzo al fine di procedere al passaggio del veicolo o, in alternativa, la restituzione della somma già corrisposta;
- seguiva altra nota pec, in data 8 maggio 2024 di pari tenore (All.n.9), anch'essa rimasta priva di seguito;
-con pec del 20.05.2024 la società oggi convenuta era formalmente diffidata alla restituzione delle somme pagate a titolo di acconto, stante la mancata consegna dei veicolo, rimasto nella disponibilità della convenuta;
- acquisita presso il PRA visura storica e contestuale certificazione del veicolo de quo (All.n.rri II e 12), in data 12.06.2024, risulta come il veicolo, acquistato dalla società convenuta con contratto di vendita del 27.1.2014 dalla ditta Autoren Sport, fosse rientrato in possesso della predetta società terza
[...]
già in data 04.01.2016,; CP_2
- la società oggi convenuta ha dunque incassato la somma complessiva di euro 55.000,00 dall'attrice a titolo di acconto sul prezzo di un veicolo, promettendone la vendita e poi non ha conseguito la titolarità del veicolo promesso in vendita;
- il veicolo promesso in vendita è rimasto nel possesso della convenuta, che ne ha fatto la più ampia e libera utilizzazione.
pagina 4 di 7 Chiede , la risoluzione del contratto stipulato dalle parti e ciò per grave inadempimento del venditore/promittente e condannare la società convenuta alla integrale restituzione in favore della società attrice delle somme da questa corrisposte a titolo di acconto sul prezzo del bene.
Parte convenuta non si è costituita.
Venendo all'esame della domanda di parte attrice, questa allega un contratto preliminare di vendita o di stessa vendita, intervenuto tra le parti per la vendita di un autoveicolo senza darne prova in forma scritta.
Sul punto si osserva che l'estinzione ed il trasferimento dei diritti reali su beni mobili registrati non è soggetta a particolari oneri formali, in ossequio al principio della libertà delle forme vigenti per i beni mobili (ex art.1350 Cod. Civ.); che nel caso di specie, trattasi di contratto per il trasferimento di proprietà di un autoveicolo che è a forma libera e per il quale, in particolare non è richiesto neanche un contratto (art. 815 c.c.) in forma scritta (Cass. 865/81), ciò anche ai fini della trascrizione, dal momento che, nel caso di vendita verbale, il R.D. 29 luglio 1927 n. 1814 richiede solo una unilaterale dichiarazione autenticata del venditore (art. 3 e 13) anche se i contratti che hanno per oggetto il trasferimento di tali beni sono soggetti all'obbligo della trascrizione (artt. 2683 e 2684 Cod. Civ.).
Ne consegue, che la forma scritta, sia pure non richiesta ai fini della validità ed efficacia degli atti, si rende necessaria per assolvere l'obbligo di rendere pubblici gli acquisti dei beni mobili registrati a mezzo della trascrizione e per conseguire l'effetto dell'opponibilità previsto dall'art. 2644 Cod. Civ..
La sussistenza del contratto può, quindi, essere provata tramite le fatture emesse dalla convenuta con causale vendita autoveicolo e dai relativi pagamenti documentati a titolo di Controparte_1
acconto, effettuati nel periodo compreso dal 28 gennaio 2014 al 30 giugno 2015, per complessivi euro
55.000,00 (cinquantacinquemila), come da regolari fatture emesse d: n.1A/2014 del 28.01.2014 per euro 20.000,00 n.7A/2014 del 03.04.20214 per euro 25.000,00 (venticinquemila); n. 12A/2015 del
25.05.2015 per euro 5.000,00 (cinquemila); n.22A del 30.06.2015 per euro 15.000,00 (quindicimila), nota di credito del 9.11.2015 per euro (diecimila), prodotte come da All.ti nn.i 2/6 con allegate contabili di bonifico dei pagamenti eseguiti dalla società attrice tranne che per l'ultimo pagamento di €
5.000,00 documentato solo dalla contabilità prodotta.
A seguito dell'adempimento della parte acquirente all'obbligazione di pagare gli acconti per un importo pari alla maggior parte del corrispettivo allegato di € 95.000,00, l'autoveicolo non risulta consegnato dal venditore nonostante il tempo trascorso nonchè vari solleciti rimasti senza risposta.
Stante il tempo trascorso, il preliminare può ritenersi inadempiuto e i pagamenti effetuati risultano privi di causa.
pagina 5 di 7 Sulle circostanze di causa veniva dedotto da parte attrice interrogatorio formale del convenuto, ammesso con ordinanza notificata alla parte contumace ex art. 292 c.p.c. che fissava l'udienza per l'incombente, alla quale , tuttavia, la parte convenuta non compariva.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità afferma che "è noto che, a norma dell'art 232 c.p.c, comma 1, il giudice, valutato ogni altro elemento probatorio, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo"
(Cass. sent. n.4158/2015) e in particolare "in materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, 1° comma, c.p.c, e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio" (Cass. sent. n.
28293/2009).
Alla luce della documentazione contabile in atti, nella fattispecie si possono ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso.
Ne consegue, che parte attrice, documentando di avere adempiuto alle proprie obbligazioni e di avere effettuato il pagamento degli acconti concordati, allegando l'inadempimento della convenuta ha in tal modo assolto compiutamente al proprio onere probatorio, in applicazione dei principi stabiliti in materia dalla Cassazione civile , SS.UU., sentenza 30.10.2001 n° 13533, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento".
La controparte, rimanendo contumace, non ha offerto prova alcuna del fatto estintivo dell'altrui pretesa, che dunque va accolta anche con riferimento alla richiesta di risoluzione del contratto.
Preso atto dell'esistenza dell'inadempimento, ai fini dell'accertamento della gravità ai sensi dell'art. 1455 c.c., atteso il pagamento di oltre la metà del prezzo e la mancata consegna del bene promesso in forza del contratto risalente al 2014, l'inadempimento deve essere considerato pacificamente grave e deve, quindi, essere accertata la risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta.
Alla risoluzione consegue l'obbligo di restituzione degli importi pagati e, trattandosi di obbligazione di valuta, con interessi legali dalla data dei singoli pagamenti, stante la mala fede ex art. 2033 c.c. di parte convenuta , la quale ha ceduto a terzi il veicolo, e interessi ex art.1284 comma 4 c.c.
pagina 6 di 7 dalla data della domanda, applicabili anche alle obbligazioni restitutorie (Cass. sentenza 7 novembre
2018, n. 28409).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto attesa facile trattazione della causa anche in ragione della mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta la risoluzione per inadempimento di parte convenuta del contratto intercorso tra le parti avente ad oggetto il veicolo meglio descritto in atti;
-condanna parte convenuta alla restituzione della somma di euro € 55.000,00 in favore di parte attrice, oltre interessi dal giorno del pagamento.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi oltre spese generali, spese di notifica e iscrizione a ruolo oltre ad accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Alessandria, 06 novembre 2025
Il Giudice
CA ST
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
PROVVEDIMENTO EX ART.127 TER c.p.c.
IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA del 06 Novembre 2025 nel procedimento n. R.G. 2796/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 06 novembre 2025 il Giudice dott. CA ST, visto l'art. 128 c.p.c. visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note scritte depositate
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Pronuncia contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
*
Rileva che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma “il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”
Si comunichi. Il Giudice
dott. CA ST
pagina 1 di 7 N. R.G. 2796/2024
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CA ST ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2796/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTINO VINCENZO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MATTEO CIMARRA, 28 92100 AGRIGENTO presso il difensore avv. CONTINO VINCENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, - nel merito ritenere e dichiarare, per i motivi su rassegnati, la risoluzione del contratto di vendita stipulato dalle parti e ciò per grave inadempimento del venditore/promittente; - condannare la società convenuta alla integrale restituzione in favore della società attrice delle somme da questa corrisposte a titolo di acconto sul prezzo del bene venduto, nella misura quantificata in premessa, oltre gli interessi al tasso legale fino al soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
Parte convenuta: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio deducendo che:
pagina 3 di 7 -la società oggi convenuta, giusti accordi, prometteva di vendere alla in forma rateale, Parte_1
l'autovettura Renault Clio Williams Kit Car con targa BPOOISR, identificata dal numero di telaio
VFlC57M0509732607 e scocca Matter numero 57K24, usato, immatricolato nel 1993 e trasformato ad uso competizione per Rally in Gruppo A;
- era convenuto tra le parti un piano di pagamenti a conclusione del quale il veicolo sarebbe stato trasferito in proprietà alla società attrice;
- nel periodo che va dal 28 gennaio 2014 al 30 giugno 2015, la effettuava pagamenti a valere Parte_1
sul concordato prezzo del veicolo per complessivi euro 55.000,00 somme portate da regolari fatture prodotte con allegate contabili di bonifico dei pagamenti eseguiti;
- in ragione dei rapporti commerciali in essere tra le due società e del fatto che il veicolo era rimasto nel possesso della società promittente venditrice che ne faceva, medio tempore, regolare uso per gare e competizioni, non erano eseguiti dalla società attrice altri pagamenti, attendendosi prima la formalizzazione del contratto di vendita ed il trasferimento del veicolo nel possesso materiale e giuridico della Parte_1
- con nota pec del 19 aprile 2024, la società oggi attrice offriva, ad ogni buon conto, di saldare il prezzo al fine di procedere al passaggio del veicolo o, in alternativa, la restituzione della somma già corrisposta;
- seguiva altra nota pec, in data 8 maggio 2024 di pari tenore (All.n.9), anch'essa rimasta priva di seguito;
-con pec del 20.05.2024 la società oggi convenuta era formalmente diffidata alla restituzione delle somme pagate a titolo di acconto, stante la mancata consegna dei veicolo, rimasto nella disponibilità della convenuta;
- acquisita presso il PRA visura storica e contestuale certificazione del veicolo de quo (All.n.rri II e 12), in data 12.06.2024, risulta come il veicolo, acquistato dalla società convenuta con contratto di vendita del 27.1.2014 dalla ditta Autoren Sport, fosse rientrato in possesso della predetta società terza
[...]
già in data 04.01.2016,; CP_2
- la società oggi convenuta ha dunque incassato la somma complessiva di euro 55.000,00 dall'attrice a titolo di acconto sul prezzo di un veicolo, promettendone la vendita e poi non ha conseguito la titolarità del veicolo promesso in vendita;
- il veicolo promesso in vendita è rimasto nel possesso della convenuta, che ne ha fatto la più ampia e libera utilizzazione.
pagina 4 di 7 Chiede , la risoluzione del contratto stipulato dalle parti e ciò per grave inadempimento del venditore/promittente e condannare la società convenuta alla integrale restituzione in favore della società attrice delle somme da questa corrisposte a titolo di acconto sul prezzo del bene.
Parte convenuta non si è costituita.
Venendo all'esame della domanda di parte attrice, questa allega un contratto preliminare di vendita o di stessa vendita, intervenuto tra le parti per la vendita di un autoveicolo senza darne prova in forma scritta.
Sul punto si osserva che l'estinzione ed il trasferimento dei diritti reali su beni mobili registrati non è soggetta a particolari oneri formali, in ossequio al principio della libertà delle forme vigenti per i beni mobili (ex art.1350 Cod. Civ.); che nel caso di specie, trattasi di contratto per il trasferimento di proprietà di un autoveicolo che è a forma libera e per il quale, in particolare non è richiesto neanche un contratto (art. 815 c.c.) in forma scritta (Cass. 865/81), ciò anche ai fini della trascrizione, dal momento che, nel caso di vendita verbale, il R.D. 29 luglio 1927 n. 1814 richiede solo una unilaterale dichiarazione autenticata del venditore (art. 3 e 13) anche se i contratti che hanno per oggetto il trasferimento di tali beni sono soggetti all'obbligo della trascrizione (artt. 2683 e 2684 Cod. Civ.).
Ne consegue, che la forma scritta, sia pure non richiesta ai fini della validità ed efficacia degli atti, si rende necessaria per assolvere l'obbligo di rendere pubblici gli acquisti dei beni mobili registrati a mezzo della trascrizione e per conseguire l'effetto dell'opponibilità previsto dall'art. 2644 Cod. Civ..
La sussistenza del contratto può, quindi, essere provata tramite le fatture emesse dalla convenuta con causale vendita autoveicolo e dai relativi pagamenti documentati a titolo di Controparte_1
acconto, effettuati nel periodo compreso dal 28 gennaio 2014 al 30 giugno 2015, per complessivi euro
55.000,00 (cinquantacinquemila), come da regolari fatture emesse d: n.1A/2014 del 28.01.2014 per euro 20.000,00 n.7A/2014 del 03.04.20214 per euro 25.000,00 (venticinquemila); n. 12A/2015 del
25.05.2015 per euro 5.000,00 (cinquemila); n.22A del 30.06.2015 per euro 15.000,00 (quindicimila), nota di credito del 9.11.2015 per euro (diecimila), prodotte come da All.ti nn.i 2/6 con allegate contabili di bonifico dei pagamenti eseguiti dalla società attrice tranne che per l'ultimo pagamento di €
5.000,00 documentato solo dalla contabilità prodotta.
A seguito dell'adempimento della parte acquirente all'obbligazione di pagare gli acconti per un importo pari alla maggior parte del corrispettivo allegato di € 95.000,00, l'autoveicolo non risulta consegnato dal venditore nonostante il tempo trascorso nonchè vari solleciti rimasti senza risposta.
Stante il tempo trascorso, il preliminare può ritenersi inadempiuto e i pagamenti effetuati risultano privi di causa.
pagina 5 di 7 Sulle circostanze di causa veniva dedotto da parte attrice interrogatorio formale del convenuto, ammesso con ordinanza notificata alla parte contumace ex art. 292 c.p.c. che fissava l'udienza per l'incombente, alla quale , tuttavia, la parte convenuta non compariva.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità afferma che "è noto che, a norma dell'art 232 c.p.c, comma 1, il giudice, valutato ogni altro elemento probatorio, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo"
(Cass. sent. n.4158/2015) e in particolare "in materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, 1° comma, c.p.c, e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio" (Cass. sent. n.
28293/2009).
Alla luce della documentazione contabile in atti, nella fattispecie si possono ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso.
Ne consegue, che parte attrice, documentando di avere adempiuto alle proprie obbligazioni e di avere effettuato il pagamento degli acconti concordati, allegando l'inadempimento della convenuta ha in tal modo assolto compiutamente al proprio onere probatorio, in applicazione dei principi stabiliti in materia dalla Cassazione civile , SS.UU., sentenza 30.10.2001 n° 13533, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento".
La controparte, rimanendo contumace, non ha offerto prova alcuna del fatto estintivo dell'altrui pretesa, che dunque va accolta anche con riferimento alla richiesta di risoluzione del contratto.
Preso atto dell'esistenza dell'inadempimento, ai fini dell'accertamento della gravità ai sensi dell'art. 1455 c.c., atteso il pagamento di oltre la metà del prezzo e la mancata consegna del bene promesso in forza del contratto risalente al 2014, l'inadempimento deve essere considerato pacificamente grave e deve, quindi, essere accertata la risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta.
Alla risoluzione consegue l'obbligo di restituzione degli importi pagati e, trattandosi di obbligazione di valuta, con interessi legali dalla data dei singoli pagamenti, stante la mala fede ex art. 2033 c.c. di parte convenuta , la quale ha ceduto a terzi il veicolo, e interessi ex art.1284 comma 4 c.c.
pagina 6 di 7 dalla data della domanda, applicabili anche alle obbligazioni restitutorie (Cass. sentenza 7 novembre
2018, n. 28409).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto attesa facile trattazione della causa anche in ragione della mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta la risoluzione per inadempimento di parte convenuta del contratto intercorso tra le parti avente ad oggetto il veicolo meglio descritto in atti;
-condanna parte convenuta alla restituzione della somma di euro € 55.000,00 in favore di parte attrice, oltre interessi dal giorno del pagamento.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi oltre spese generali, spese di notifica e iscrizione a ruolo oltre ad accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Alessandria, 06 novembre 2025
Il Giudice
CA ST
pagina 7 di 7