Improcedibile
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/07/2025, n. 6478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6478 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06478/2025REG.PROV.COLL.
N. 03950/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3950 del 2022, proposto da Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Gualandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Altabella n. 3;
contro
Fallimento il Ciliegio Fiorito s.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ernesto Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Rimini, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
IN BR e C. s.n.c, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 248/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Fallimento il Ciliegio Fiorito s.r.l. in liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Marco Ernesto Perrone e Vincenzo De Michele; viste, altresì, le conclusioni di parte appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società “Il Ciliegio Fiorito” s.r.l. (di seguito, anche: la società) ha acquistato nel 2006 un compendio immobiliare denominato “ex colonia Enel” in Viale Regina Margherita a Rimini (Fg. 111, p.lla 133), destinato in passato a colonia marina. La società, concessionaria di beni demaniali attigui in parte edificati, riferisce che il complesso era inserito in zona BT5, di recupero delle ex colonie, normata dall’art. 24.9 comma 5 delle NTA del PRG.
1.1. In punto di fatto, essa ha rappresentato che:
- in data 24.6.2008 essa ha presentato domanda di permesso di costruire per ristrutturazione con aumento di superficie utile, per realizzare un nuovo corpo edilizio ad uso albergo con parcheggi, negozi e pubblici esercizi.
- il Comune di Rimini, con atto consiliare 11.2.2010, ha adottato la necessaria procedura di variante al PRG, con creazione di una nuova scheda progetto;
- la società ha recepito le prescrizioni della Provincia;
- con atto consiliare 23.3.2011 n. 43 l’Amministrazione ha approvato la variante, con modifica della scheda n. 7.2 e assenso al progetto edilizio relativo all’ex colonia;
- con l’adozione del Piano Strutturale Comunale (PSC), avvenuta con deliberazione consiliare 29.3.2011 n. 65, l’area in esame è stata inserita nella tavola 1.1 e regolata all’art. 2.12 “ Colonie Marine ” – classificate tra gli edifici di “ interesse storico testimoniale di limitato pregio architettonico ” (categoria di tutela A2) – che ammette interventi limitati ossia manutenzione, restauro e risanamento conservativo;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), recepito con atto consiliare 29/3/2011 n. 66, ha collocato la porzione in “ ambito urbano consolidato costiero a marcata caratterizzazione turistica ” regolata dall’art. 4.2.15;
- in sede di approvazione, e senza che la Provincia avesse sollecitato in merito, il Comune ha variato le previsioni applicabili alle “ Colonie marine ”, apportando una variazione al testo dell’art. 2.13 del PSC, inserendo il nuovo art. 65 del RUE ed eliminando la norma transitoria dell’art. 1.1.7, con l’effetto di inibire definitivamente l’intervento edilizio già assentito.
1.2. La Delibera consiliare n. 15/16, recante l’approvazione del PSC, nonché l’ulteriore Delibera consiliare n. 16/2016, recante approvazione del RUE, sono stati impugnati dalla società, sulla base dei seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell’art. 7 della L. 241/90 e degli artt. 8 e 33 della L.R. n. 20/2000; 2) eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità; 3) violazione dell’art. 9 della L. 1150/42 e degli artt. 8 e 33 della L.R. n. 20/2000; 4) difetto di motivazione.
1.2. La società ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
1.3. Costituitosi in giudizio, il Comune di Rimini ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
1.4. Con sentenza n. 248/22 il TAR Emilia Romagna ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse fatto valere dalla società con la proposizione del giudizio.
1.5. Avverso tale pronuncia giudiziale il Comune di Rimini ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) omessa e/o errata valutazione degli atti processuali e dei mezzi di prova documentali. Violazione dell’art. 13 L.R. n. 31/02 e dell’art. 4 d.P.R. n. 447/98; errata motivazione; errata interpretazione e/o applicazione dell’art. 1.1.7 del RUE; 2) violazione dell’art. 35 c.p.a. per omessa pronuncia sulla carenza di interesse da parte della società; 3) errata interpretazione e/o applicazione dell’art. 1.1.7 del RUE; violazione degli artt. 12 e 15 d.P.R. n. 380/01, dell’art. 14 L.R. n. 31/02, dell’art. 19 L.R. n. 15/13 e dell’art. 12 L.R. n. 20/2000; errata motivazione sotto ulteriore profilo; 4) violazione dell’art. 9 l. n. 1150/42, nonché degli artt. 8 e 33 L.R. n. 20/2000 e 7 l. n. 241/90; errata motivazione sotto ulteriore profilo.
1.6. Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dalla società in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.7. Costituitasi in giudizio, la Curatela del Fallimento Il Ciliegio Fiorito s.r.l. (nelle more subentrata alla società Il Ciliegio Fiorito s.r.l.) ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
1.8. Costituitosi in giudizio, l’interventore ad opponendum IN BR E C. s.n.c. ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
1.9. Con memoria depositata in data 2.5.2025 il Comune di Rimini ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum spiegato da IN BR E C. s.n.c.
1.10. Con memoria depositata in data 12.5.2025 il Comune di Rimini e il Fallimento Il Ciliegio Fiorito s.r.l. hanno concordemente chiesto rinvio della causa.
1.11. Con memoria depositata in data 15.5.2025 l’interventore si è opposto all’istanza di rinvio, deducendo l’improcedibilità dell’appello, per sopravvenuta carenza di interesse da parte del Comune di Rimini.
1.12. All’udienza di smaltimento del 4.6.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Va preliminarmente rigettata l’istanza di rinvio formulata dai difensori di parte appellante e appellata con memoria depositata in data 12.5.2025. Ciò in quanto trattasi di rinvio avente durata indeterminata (“ almeno sei mesi ”), per il quale, ai sensi dell’art. 73 co. 1-bis c.p.a, non ricorrono “ casi eccezionali ” tali da consentire il differimento della trattazione della causa.
3. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di improcedibilità dell’appello dedotta dall’interventore nelle memorie depositate in data 15.5.2025.
L’eccezione è fondata.
4. Con Delibere consiliari n. 36 del 21.05.2024 e n. 47 del 13.06.2024 il Comune di Rimini ha adottato il nuovo piano dell’arenile, con previsione espropriativa della ex-colonia di causa che, in attuazione del progetto di riqualificazione approvato (Parco del mare) e già in corso di esecuzione su altre aree limitrofe, verrà demolita per fare posto ad una pubblica piazza.
Tali circostanze sono confermate dal Comune di Rimini nell’istanza di rinvio del 12.5.2025, in cui il civico ente ha dato atto che: “ … la colonia oggetto del ricorso è oggetto del piano dell’arenile in corso di completamento con previsione sulla stessa di un vincolo espropriativo ”.
Orbene, tale volontà, esternata dall’organo deliberativo del civico ente e confermata nel presente giudizio, testimonia in maniera inequivoca la carenza di interesse, da parte del Comune appellante, alla riespansione di prescrizioni vincolistiche (contenute nel PSC e nel RUE) tese a impedire l’intervento edilizio originariamente assentito. Ciò in considerazione della riqualificazione dell’area operata dalle cennate delibere consiliari, le quali – superando le originarie previsioni di divieto di edificazione contenute nello strumento urbanistico comunale – prevedono la creazione, sull’area attualmente occupata dall’ex colonia marina, di una pubblica piazza, escludendo così in radice la possibilità di realizzazione di ogni altro intervento edilizio, e in particolare di quello proposto dalla società appellata.
5. Alla luce di tali considerazioni, l’appello va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse da parte del Comune di Rimini.
6. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO