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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6075/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Maria Rosa Mancuso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Davoli Marina,
Viale Cassiodoro n. 32, giusta procura in calce all'atto di citazione e determinazione n.6578 del
24/10/2019
- ATTORE OPPONENTE -
E
(c.f. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 in giudizio dall'Avv. Giovanni Caridi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , CP_1
Via F. Caminiti n.15, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e deliberazione della Giunta comunale n.32/GM del 26/02/2020
- CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.1289/2019, emesso in data 26/09/2019 e notificato in data 14/10/2019.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10/10/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe - Parte_1 emesso su ricorso del , in qualità di comune “capofila” per la gestione Controparte_1 dell'impianto di depurazione consortile posto in località “Corvo” dello stesso comune, giusta apposita
1 convenzione stipulata il 22.05.2009 con gli altri comuni limitrofi - con il quale veniva ingiunto al predetto ente il pagamento della somma di Euro 559.908,51, oltre interessi e spese e competenze di procedura, a titolo di corrispettivo per i consumi di energia elettrica riferiti al predetto depuratore per gli anni 2008-2018 secondo la propria quota di spettanza come da convenzione.
L'opponente, a fondamento dell'opposizione, ha dedotto l'insussistenza e l'illegittimità del debito posto a suo carico per: 1) inesistenza della prova del credito ingiunto fondato soltanto su una certificazione proveniente e redatta dallo stesso creditore;
2) non dovutezza delle maggiori somme pagate dal di alla società fornitrice dell'energia elettrica in quanto in regime di Pt_1 CP_1
salvaguardia considerata la sua morosità nei confronti del soggetto erogatore;
3) mancato invio delle fatture e conseguente impossibilità di procedere al pagamento delle stesse;
4) estinzione parziale del debito avendo già effettuato diversi pagamenti per una somma pari ad € 359.921,68 allegando i rispettivi mandati di pagamento;
5) mancato invio delle fatture elettroniche nonostante l'obbligo entrato in vigore dal 31.03.2015; 6) illecita richiesta di pagamento per periodi antecedenti la stipula della convenzione;
7) prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposto.
In virtù delle suesposte doglianze, l'opponente, quindi, nel proprio libello introduttivo, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria dell'improcedibilità, inammissibilità, e comunque dell'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda avanzata in monitorio e per l'effetto la revoca e/o comunque la declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio il , il quale, impugnando e contestando tutte le pretese Controparte_1 avversarie, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc considerata la manifesta infondatezza delle argomentazioni fondanti
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto che risultano, per le ragioni meglio enucleate nella parte motiva del presente atto e per come comprovato dalla documentazione acclusa, infondate;
- nel merito, rigettare l'opposizione ed ogni eccezione, richiesta e domanda ivi formulata essendo totalmente destituite di qualsivoglia fondamento, sia in fatto che in diritto per i motivi illustrati, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto, accertare e dichiarare, comunque, dovuto dal in persona del suo legale rappresentante p.t., al Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto;
-
[...]
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore”.
2 Il Giudice Istruttore, con provvedimento reso a verbale di udienza dell'11.05.2021, ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per meglio approfondire le argomentazioni di parte opponente sul quantum da corrispondere e ha concesso alle parti contendenti i termini di cui all'art 183, VI comma c.p.c..
La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti nel corso del giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.10.2024, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tutto ciò premesso, l'opposizione è fondata solo in parte e, dunque, va accolta per quanto di ragione.
Va premesso in punto di diritto, che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927). Sotto altro aspetto, in tema di obbligazioni contrattuali, in caso di inadempimento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, la complessiva istruttoria svolta, all'esito del deposito della produzione documentale avvenuta da entrambe le parti, ha dimostrato la fondatezza
3 della pretesa sostanziale e l'infondatezza dell'opposizione, salvo per quanto si dirà meglio nel prosieguo.
In particolare, deve rilevarsi che l'opponente, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato l'esistenza di un rapporto convenzionale-contrattuale esistente tra le parti, ma ha per un verso contestato il valore probatorio della documentazione posta a fondamento della domanda monitoria, e per altro verso ha eccepito il pagamento parziale del credito in esame a mezzo di mandati di pagamento che ha provveduto ad allegare.
Parte opposta ha invece adeguatamente assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. depositando nel fascicolo monitorio e nell'odierno giudizio di opposizione tutta la documentazione afferente alla propria pretesa creditoria.
In particolare, il Comune opposto ha depositato la convenzione intercorsa tra i comuni interessati, le fatture di energia elettrica a lui indirizzate con i consumi sostenuti per l'utilizzo del depuratore consortile, le certificazioni del responsabile del VI settore dell'ente con cui è stata dichiarata l'esistenza del debito nei suoi confronti da parte del Parte_1
Tanto detto, può trovare accoglimento soltanto uno dei motivi di opposizione spiegato dalla parte opponente.
Segnatamente, risulta fondata l'eccezione dell'opponente relativa all'illegittimità della richiesta dei pagamenti, avanzata dal , riferiti ai consumi di energia elettrica del depuratore Pt_1 CP_1
consortile, per il periodo antecedente la stipulazione della convenzione intercorsa tra le parti contendenti.
Orbene, all'uopo occorre evidenziare che la convenzione tra gli enti locali ex art. 30 del D.lgs.
267/2000, per la gestione coordinata ed associata del depuratore consortile, posto in località “Corvo” del , intercorsa tra i comuni di (in qualità di comune capofila ex art. 2), Controparte_1 CP_1
di di e di San Sostene, è stata stipulata nel mese di maggio 2009, precisamente in Pt_1 Pt_2
data 22.05.2009, successivamente alla riunione avente ad oggetto la consegna di detto impianto al
, tenutasi in data 12.03.2009, così come statuito in convenzione versta in atti (v. Controparte_1
convenzione allegata al fascicolo monitorio).
Nel caso in esame, parte opposta con il decreto ingiuntivo emesso in suo favore, ivi impugnato da controparte, ha richiesto il pagamento dei consumi di energia elettrica del depuratore consortile non soltanto per gli anni successivi alla prefata convenzione, ovvero a partire dal secondo semestre dell'anno 2009 fino all'anno 2018, ma anche per un periodo temporale anteriore ovvero per l'anno
2008 e per una prima parte dell'anno 2009.
4 Sul punto questo Giudicante ritiene che la regolamentazione pattizia da cui trae origine il diritto di regresso di parte opposta per le spese relative ai consumi di energia elettrica dell'impianto, incluse nell'art. 3 della Convenzione nell'ampia espressione “Gli oneri e le spese tutte derivanti dalla presente convenzione….”, sia effettivamente avvenuta a far data dalla sottoscrizione dell'accordo in questione, ovvero dal mese di maggio 2009, e che, dunque, per il periodo anteriore che va dall'anno
2008 fino al mese di maggio 2009, la pretesa creditoria avanzata dall'opposta è carente di giusto rapporto negoziale valido tra le parti e di un'obbligazione solidale da questo nascente.
Ne deriva che l'azione di regresso spiegata dall'opposta con riguardo al suddetto periodo temporale, anteriore alla stipulazione della convenzione, sia illegittima e che, dunque, la somma pro quota imputabile al relativa ai consumi di energia elettrica per tale arco di tempo non è Parte_1
dovuta dalla parte opponente.
Nello specifico, le somme richieste complessivamente dal di , a titolo di consumi di Pt_1 CP_1
energia elettrica riferiti all'impianto di depurazione, circoscritte all'anno 2008 fino al mese di maggio
2009, per tutti i Comuni firmatari dell'accordo, è pari ad € 403.043,11 per come risulta dalla sommatoria degli importi delle singole fatture emesse da nei confronti dell'opposta CP_3
prodotte dalla stessa nel presente giudizio.
Tuttavia, nel caso di specie, il suddetto importo complessivo deve essere rapportato alla effettiva quota di spettanza del che è pari al 21,19%, ovvero corrispondente alla specifica Parte_1 somma di € 85.404,83 che, dunque, non è dovuta dall'opponente per tutte le ragioni di cui sopra.
La suddetta percentuale che identifica la quota parte spettante al in virtù della Parte_1
convenzione sottoscritta, è emersa dagli atti del giudizio, in particolare è stata indicata nella diffida di pagamento del 14.11.2018 prot. n. 14019 trasmessa dal a tutti i comuni facenti Parte_1 CP_1 parte dell'accordo.
Ne consegue che, la somma effettivamente dovuta dal debitore in favore dell'opposta a titolo di corrispettivo per i consumi di energia elettrica legati al depuratore consortile per il periodo successivo alla sottoscrizione dell'accordo ammonta, invece, ad € 474.503,68.
3. Tutti gli altri motivi di opposizione sono infondati per le ragioni che seguono.
3.1. In via preliminare, si rileva che è priva di pregio l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla prescrizione del credito vantato dall'ente nei suoi confronti poiché il termine di Controparte_1
prescrizione, previsto dalla legge in subiecta materia, è stato interrotto dal creditore una prima volta, per gli anni 2009-2014, con la diffida del 27.11.2014 citata dallo stesso opponente nella Pt_1
propria nota n. 6266 del 29.10.2015, ed una seconda volta, anche per gli anni 2015-2018, con una
5 successiva lettera di messa in mora prot. n. 14019 del 14.11.2018 trasmessa dall'opposto a tutti i
Comuni interessati.
3.2. Va, poi, disattesa l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine all'inesistenza della prova del credito ingiunto poiché l'opposto avrebbe ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo impugnato sulla scorta di una mera certificazione proveniente e redatta dallo stesso in modo unilaterale, e dunque, privo di qualsiasi valenza probatoria.
Invero, il opposto, a fondamento della propria domanda, ha prodotto non soltanto la prefata Pt_1
certificazione ma anche la convenzione del 22.05.2009 stipulata tra i comuni interessati avente ad oggetto, appunto, la gestione coordinata ed associata dell'impianto di depurazione in questione, e nella presente opposizione ha, poi, provveduto a depositare, altresì, tutte le fatture dei consumi di energia elettrica per gli anni 2008- 2018 con la rispettiva certificazione dei consumi sostenuti nonché un'ulteriore certificazione del responsabile del settore VI dell'ente.
Con specifico riferimento alla predetta documentazione versata in atti, occorre evidenziare che proprio l'art. 3 della convenzione del 22.05.2009 regolamenta gli obblighi e la ripartizione delle spese a carico dei paciscenti, prevedendo all'uopo che gli oneri e le spese derivanti tutte dalla convenzione, ivi comprese quelle straordinarie, saranno ripartite tra i comuni aderenti all'accordo sulla base delle allegate percentuali di riparto già fissate dall' per l'impianto di depurazione e per gli impianti CP_4
di sollevamento, fatti salvi i successivi adeguamenti.
Pertanto, anche le spese relative ai consumi di energia elettrica riferiti al depuratore comune rientrano a pieno titolo tra le spese poste a carico di ogni contraente secondo la rispettiva quota di spettanza.
L'art. 9 della predetta convenzione, che regolamenta la programmazione degli interventi e finanziamenti, sancisce che gli interventi per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione saranno eseguiti dal Comune capofila (nella specie il di ai sensi Pt_1 CP_1 dell'art. 2 della prefata convenzione), con rivalsa delle relative spese nei confronti degli altri comuni sulla base delle percentuali di partecipazione alle spese di cui alla presente convenzione e con cadenza bimestrale.
In virtù delle suesposte clausole pattizie convenute tra le parti non vi è dubbio che la pretesa creditoria azionata dall'ente comunale opposto nei confronti del trova, dunque, giusto Parte_1
fondamento convenzionale.
3.3. Al contrario, parte opponente non ha assolto il proprio onere probatorio in relazione alla sussistenza di fatti estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio in esame.
Difatti, l'opponente ha sollevato l'eccezione relativa alla parziale estinzione del credito per aver
6 adempiuto al pagamento, effettuato tramite mandati di pagamento, per un importo complessivo pari ad
€ 359.921,68; a tal fine l'opponente ha prodotto copia dei relativi mandati di pagamenti e le determinazioni comunali di approvazione di tali pagamenti.
La surriferita circostanza è stata contestata dall'opposta, la quale ha insistito nel rilevare che i predetti pagamenti erano stati eseguiti per l'adempimento di un debito diverso da quello oggetto della domanda di pagamento, e descritto, in modo specifico, nella causale di ciascun ordine di liquidazione, ovvero quello inerente alle spese di gestione del depuratore consortile, non già alle spese sostenute per i consumi di energia elettrica riferiti all'impianto, il cui relativo pagamento costituisce l'oggetto del decreto ingiuntivo ivi impugnato.
Il punto cruciale della controversia concerne, pertanto, l'accertamento circa l'imputazione dei pagamenti effettuati e documentati dalla società opponente.
A tal proposito giova rammentare che, secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità,
“In funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore. Infatti, “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che
l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza
l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace” (cfr. Cass. ordinanza n. 21512 del 2019).
Traslati i suesposti principi di diritto alla fattispecie esaminanda, si rileva che parte opponente, in omaggio alla facoltà di cui all'art. 1193 c.c., ha imputato i pagamenti, di cui ai mandati di pagamento in questione, alle spese di gestione del depuratore consortile, come risulta, plasticamente, dalle causali di tali accrediti e dalle determine comunali di approvazione degli stessi.
Segnatamente, con una prima determina n. 216 del 02.05.2011 il ha riconosciuto il Parte_1 credito pari ad € 204.706,07 in favore del per la gestione dell'impianto di Controparte_1
depurazione consortile a saldo fino al 31.12.2010, prendendo atto del quadro riepilogativo trasmesso
7 dal concernente il saldo spettante alla società Controparte_1 Parte_3
[...]
Successivamente, con la determina comunale n. n.668 del 06.02.2012, avente ad oggetto “Servizio di depurazione gestione coordinata e associata dell'impianto di depurazione del Controparte_1
sud e sollevamenti posti al servizio dei comuni di San Sostene, e . Pt_1 Pt_2 CP_1
Liquidazione acconto somme spettanti al Z) per il periodo intercorrente dal Parte_1
01.01.11 al 31.08.2011”, il richiamando la precedente determina dirigenziale n. 84 Parte_1
del 02.05.2011, con cui si era riconosciuto debitore nei confronti del per la Controparte_1 somma complessiva pari ad € 204.706,07 per la gestione dell'impianto di depurazione consortile e per l'aspirazione dei fanghi a saldo fino al 31.12.2010, ha rilevato che al fine di far fronte a questa esposizione debitoria ha effettuato i rispettivi pagamenti con i mandati di pagamento allegati in atti
(nello specifico i mandati n. 563 del 21.10.2009; n. 262 del 13.05.2011; n. 678 del 24.11.2011 e n.
679 del 24.11.2011).
In altri termini, i mandati di pagamento testè menzionati sono stati emessi per adempiere al pagamento del saldo per la gestione del depuratore in questione.
Anche i rimanenti mandati di pagamento versati in atti recano tutti come causale la quota di gestione del depuratore consortile.
Non vi è dubbio, dunque, alla luce di tutta la documentazione sopra esaminata, che i suddetti pagamenti sono stati imputati dall'opponente stesso alle spese di gestione del depuratore e non già alle spese relative ai consumi di energia elettrica sostenuti.
A tal riguardo l'opposto ha anche provveduto a produrre in giudizio la certificazione prot. n. 11494 del 23/11/2020 con cui la responsabile del settore VI dell'ente stesso ha attestato che la documentazione acclusa nel presente giudizio di opposizione dall'opponente si riferisce alle spese di gestione e non già ai consumi di energia elettrica del depuratore comune, oggetto della domanda monitoria.
In altri termini, il parziale pagamento effettuato dal in favore dell'opposta, essendo Parte_1 stato imputato per espressa dichiarazione del debitore all'atto del pagamento stesso alla quota di gestione e non ai consumi di energia elettrica, non può riferirsi all'estinzione del credito oggetto della domanda monitoria azionata dall'amministrazione comunale di . CP_1
3.4. Oltretutto, si rileva che il credito vantato dall'opposta è stato espressamente riconosciuto come esistente e dovuto da parte opponente, essendovi riconoscimento del debito in atti.
In linea generale, la ricognizione del debito ex art. 1988 c.c. ha natura giuridica di promessa
8 unilaterale, che non costituisce fonte generale di obbligazione, ma produce effetti obbligatori solo nei casi previsti dalla legge. Trattasi di un negozio unilaterale recettizio, avente ad oggetto una dichiarazione di volontà con cui una parte si obbliga ad una determinata prestazione, lasciando impregiudicata la questione dell'efficacia sostanziale della dichiarazione, atteso che la norma presenta una valenza esclusivamente processuale: il beneficiario della dichiarazione è esonerato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, e quindi di dare la dimostrazione dei fatti che giustificano il credito oggetto della ricognizione.
Sotto il profilo sostanziale, invece, la ricognizione non può far sorgere un'obbligazione inesistente: se nulla era dovuto, il dichiarante potrà sempre legittimamente contestare la propria qualità di debitore, con onere a suo carico di dimostrare che il credito ex adverso preteso è in tutto o in parte insussistente o deriva da causa illecita. (v., ex multis, Cass. 09.02.2001, n. 1831).
Fatte le superiori premesse in diritto, venendo al caso in esame, l'amministrazione comunale di con la nota prot. n. 6266 del 29.10.15, in risposta alla nota prot. 16683 del 27.11.14 trasmessa Pt_1
dal , ha riconosciuto, expressis verbis, il credito vantato da parte dell'opposta Controparte_1
nella parte in cui ha comunicato di voler provvedere alla liquidazione della quota parte, riferita al consumo di energia elettrica per il periodo annuo 2014 a determinate condizioni, ovvero sotto trasmissione di relative fatture ed applicazione delle tariffe CONSIP.
Anche con la successiva nota prot. n. 922 del 07.02.19, in riscontro alle note dell'opposta del
17.10.18 e del 02.01.19, laddove veniva diffidato il comune di al pagamento dell'intera quota Pt_1 parte dei consumi di energia elettrica pari ad € 559.908,51, parte opponente, a conferma della precedente nota del 2015 testè menzionata, ha comunicato che avrebbe provveduto alla liquidazione della quota parte richiesta e riferita al consumo di energia elettrica alla sola condizione dell'applicazione delle tariffe CONSIP.
Ne deriva che l'opponente non ha mai contestato la dovutezza delle somme richieste dall'ente creditore riconoscendo il proprio debito.
Cionondimeno, nessuna prova contraria è stata fornita da parte opponente che si è limitata a contestare sotto vizi formali e/o procedurali la pretesa creditoria ed anche il quantum richiesto senza tuttavia provare fattivamente alcunché. Dunque, a parere di codesto Giudicante, non pare che a fronte del riconoscimento del debito l'opponente abbia assolto al proprio onere probatorio, fornendo un'adeguata prova dell'asserita inesistenza dell'intero credito vantato dall'opposta.
Possono dirsi, invece, provati i fatti dedotti dall'opposta in relazione alla sussistenza del credito de quo, nei limiti di cui al punto 2.1. della presente sentenza, stante il riconoscimento del debito versato
9 in atti e la mancata prova dell'imputazione dei pagamenti effettuati con i mandati di pagamento ivi prodotti da parte opponente all'estinzione del rapporto obbligatorio oggetto della domanda di pagamento vantata dall'ente opposto per gli anni 2010-2013.
3.5. Priva di pregio è anche l'eccezione di parte opponente concernente la non dovutezza delle maggiori somme pagate dal alla società fornitrice di energia elettrica poiché Controparte_1
sottoposta al regime di salvaguardia in quanto moroso nei confronti della società erogante.
Sul punto, parte opponente non ha fornito alcun elemento probatorio in grado di dimostrare, prima di tutto la reale sottoposizione dell'opposta al regime di salvaguardia, e secondariamente, che la predetta morosità sia da imputare esclusivamente al Comune opposto e non già a determinati comportamenti inadempienti posti in essere dai comuni facenti parte della convenzione, quali a titolo esemplificativo i mancati pagamenti afferenti agli obblighi assunti in convenzione in favore del comune capofila.
3.6. Anche l'ulteriore motivo di opposizione riferito al mancato invio delle fatture che avrebbe impedito il relativo pagamento è infondato considerato che con la nota prot. n. 14019 del 14.11.2018 indirizzata al comune opponente, il ha allegato le fatture relative agli anni 2008- Controparte_1
2018, circostanza confermata dallo stesso opponente con nota prot. n. 922 del 07.02.2019 con la quale il si era reso disponibile al pagamento della sua quota di spettanza a condizione del Parte_1 ricalcolo “applicando ai consumi, certificati dalle fatture trasmesse, la tariffazione CONSIP…” (v. all. n. 13 all'atto di citazione in opposizione).
3.7. Infondato è anche il motivo di opposizione riguardante l'obbligo gravante in capo al Comune opposto di invio di fattura elettronica come previsto dalla legge a partire dal 31.03.2015.
Vero è che dall'anno 2015 è stato esteso l'obbligo della fatturazione elettronica anche alle pubbliche amministrazioni locali, ma nella fattispecie esaminanda il debitore opponente ha avuto, ad ogni modo, conoscenza e contezza delle fatture relative agli anni 2008-2018 con la nota prot. n. 14019 del
14.11.2018 trasmessa dal . Controparte_1
Pertanto, l'amministrazione comunale di dalla suddetta data, era stata posta nelle condizioni di Pt_1
potere effettuare tutti i pagamenti dovuti.
4. In conclusione, nella fattispecie in esame parte convenuta opposta ha dimostrato la sua pretesa creditoria mediante la produzione della documentazione in suo possesso, dando prova anche della mancata imputazione dei pagamenti effettuati dall'opponente all'estinzione di quel preciso rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti in causa oggetto della domanda di pagamento. Dal canto suo, invece, l'opponente non ha allegato agli atti di causa alcuna documentazione idonea a dimostrare i
10 propri assunti, anzi, dalla produzione documentale acquisita in giudizio risulta, chiaramente, un vero e proprio riconoscimento del proprio debito nei confronti del comune opposto.
Come detto, però, l'opposizione è fondata in minima parte, ovvero in relazione al motivo di opposizione concernente la illegittimità dei pagamenti richiesti dall'ingiungente per il periodo anteriore alla convenzione, individuato più precisamente nell'arco temporale che va dall'anno 2008 fino al mese di maggio 2009 posto che all'epoca non è stato dimostrato dall'opposta la sussistenza di un valido titolo costitutivo a fondamento della propria pretesa monitoria considerato che la convenzione per la gestione associata del depuratore consortile è stata stipulata dai comuni interessati soltanto in un periodo successivo.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e il va condannato al Parte_1
pagamento, in favore del a titolo di corrispettivo pro quota per i consumi di Controparte_1 energia elettrica riferiti all'impianto di depurazione, della somma complessiva di € 474.503,68 oltre interessi calcolati ai sensi del D.lgs. n. 231/02, dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
5. Le spese di lite del procedimento monitorio (tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (v.
Cass. n. 24482/2022) e quelle del presente giudizio, seguono la soccombenza (qui sussistente in prevalenza a carico dell'opponente) secondo il criterio del decisum e sono liquidate, per quanto attiene alla fase sommaria come determinate dal giudice del decreto ingiuntivo, mentre con riferimento al presente procedimento di opposizione come da dispositivo, sulla base del d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00) sulla base dei valori minimi (v. Cass. n. 14198 del 05.05.2022; Cass. n. 19989 del
13.07.21; Cass. n. 89 del 07.01.2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Carmen Ranieli, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal nei confronti del Parte_1 [...]
, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il al pagamento, in CP_1 Parte_1 favore del , della somma complessiva di € 474.503,68 oltre accessori come Controparte_1
indicati in motivazione;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del , Parte_1 Controparte_1 liquidate per la fase monitoria in € 6.311,00, di cui € 870,00 per esborsi ed € 5.441,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% Cpa e Iva, e per la fase del presente
11 giudizio di opposizione in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catanzaro, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
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